Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 184
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Altro
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha preso atto dell'annullamento dell'atto impugnato da parte del concessionario.

  • Altro
    Decadenza e/o prescrizione del diritto a riscuotere

    La Corte ha preso atto dell'annullamento dell'atto impugnato da parte del concessionario.

  • Altro
    Inesistenza e infondatezza della pretesa

    La Corte ha preso atto dell'annullamento dell'atto impugnato da parte del concessionario.

  • Accolto
    Spese di lite

    Considerata la regolarità della posizione della contribuente e l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato, ricorrono giusti motivi per la condanna in solido dell'Ente impositore e della società Area Srl al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 184
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 184
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo