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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1548/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Comiso - Piazza Fonte Diana 97013 Comiso RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 14266851 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1548/2023 R.G.R. depositato il 22.05.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1 giusto il mandato a margine dello stesso atto, impugna l'ingiunzione n.14266851, emessa dalla società Area Srl e notificata il 22.11.2022, con la quale, in relazione all'avviso di accertamento n.4469 emesso per IMU anno 2014 dal Comune di Comiso, viene intimato il pagamento della somma di € 448,88.
La difesa della ricorrente rileva che, l'avviso di accertamento n.4469 relativo a IMU anno 2014 non è stato mai notificato, quindi viene a mancare l'atto presupposto che legittima l'ingiunzione qui impugnata.
Si rileva altresì l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto a riscuotere l'IMU relativa all'annualità
2014 e l'inesistenza e infondatezza della pretesa poiché il tributo richiesto è stato versato dai genitori della ricorrente giusti i pagamenti mediante F24 che si producono.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La società Area srl, mandataria del Comune di Comiso per le attività di riscossione, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 15.06.2023, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività riferibili all'Ente impositore e confermava la legittimità del proprio operato. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Comune di Comiso, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata in data 23.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
Con successive memorie depositate il 29.02.2024, la difesa della ricorrente produceva nota del
Concessionario con la quale veniva comunicato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato. Rilevava pertanto la ricorrenza dei presupposti per la cessata materia del contendere ed insisteva per la condanna delle controparti al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza dell'11.03.2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminata la documentazione agli atti della controversia e preso atto delle note depositate dalla ricorrente dalle quali emerge l'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato, dichiara l'estinzione del presente giudizio per intervenuta cessata materia del contendere.
Considerata la regolarità della posizione della contribuente, ricorrono giusti motivi per la condanna in solido dell'Ente impositore Comune di Comiso e della società Area Srl al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere.
Condanna in solido il Comune di Comiso e la società Area Srl al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 300,00 oltre accessori come per legge e il rimborso del CUT assolto, in favore della ricorrente.
Così deciso in Ragusa l'11.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr. Emanuele Migliorisi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1548/2023 depositato il 22/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Comiso - Piazza Fonte Diana 97013 Comiso RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 14266851 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1548/2023 R.G.R. depositato il 22.05.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistita e difesa dall'Avv. Difensore_1 giusto il mandato a margine dello stesso atto, impugna l'ingiunzione n.14266851, emessa dalla società Area Srl e notificata il 22.11.2022, con la quale, in relazione all'avviso di accertamento n.4469 emesso per IMU anno 2014 dal Comune di Comiso, viene intimato il pagamento della somma di € 448,88.
La difesa della ricorrente rileva che, l'avviso di accertamento n.4469 relativo a IMU anno 2014 non è stato mai notificato, quindi viene a mancare l'atto presupposto che legittima l'ingiunzione qui impugnata.
Si rileva altresì l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto a riscuotere l'IMU relativa all'annualità
2014 e l'inesistenza e infondatezza della pretesa poiché il tributo richiesto è stato versato dai genitori della ricorrente giusti i pagamenti mediante F24 che si producono.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La società Area srl, mandataria del Comune di Comiso per le attività di riscossione, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 15.06.2023, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività riferibili all'Ente impositore e confermava la legittimità del proprio operato. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Comune di Comiso, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata in data 23.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
Con successive memorie depositate il 29.02.2024, la difesa della ricorrente produceva nota del
Concessionario con la quale veniva comunicato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato. Rilevava pertanto la ricorrenza dei presupposti per la cessata materia del contendere ed insisteva per la condanna delle controparti al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza dell'11.03.2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminata la documentazione agli atti della controversia e preso atto delle note depositate dalla ricorrente dalle quali emerge l'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato, dichiara l'estinzione del presente giudizio per intervenuta cessata materia del contendere.
Considerata la regolarità della posizione della contribuente, ricorrono giusti motivi per la condanna in solido dell'Ente impositore Comune di Comiso e della società Area Srl al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere.
Condanna in solido il Comune di Comiso e la società Area Srl al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 300,00 oltre accessori come per legge e il rimborso del CUT assolto, in favore della ricorrente.
Così deciso in Ragusa l'11.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr. Emanuele Migliorisi