Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01831/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2018, proposto da
D.E.S.I - Distribuzioni Elettriche Sud Italia - S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
della deliberazione di G.C. n. 565 del 1/8/2018, conosciuta il 14/9/2018, con cui il Comune di Lecce ha deliberato di attivare la procedura di revoca della deliberazione di G.C. n. 4 dell'11/01/2017 avente ad oggetto “Proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per la costruzione e gestione degli impianti di illuminazione votiva e pubblici, nel civico cimitero di Lecce”, ed altresì di avviare la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90;
ove occorra, della nota del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Lecce, prot. G. 0152836/2018 – U del 25/09/2018 di comunicazione ex artt. 7 e 8 della L. 241/90 di avvio del procedimento di revoca;
di qualunque altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e per il risarcimento del danno e/o indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La Società ricorrente ha presentato in data 21/10/2016 una proposta (acquista al protocollo generale del Comune di Lecce al n. 146711) di finanza di progetto ex art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, avente quale oggetto principale il servizio di illuminazione votiva del cimitero cittadino.
Con deliberazione n. 4 del 11/1/2017 la Giunta Comunale ha dichiarato di pubblico interesse la proposta ed ha nominato la ditta DESI S.r.l. promotore.
Nelle more dell’avvio della gara per la selezione dell’affidatario, il Comune di Lecce ha prorogato la gestione del servizio di illuminazione votiva attualmente in essere che fa capo alla Società
DESI S.r.l. (cfr. deliberazioni di G.C. nn. 426/2017 e 857/2017).
I.I. Avverso la deliberazione di G.M. n. 565/2018 con la quale si propone di revocare la precedente deliberazione di G.C. n. 4/2017 di dichiarazione di pubblico interesse e di approvazione della fattibilità tecnica ed economica della proposta di project financing della Società ricorrente, è insorta quest’ultima con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito rubricate.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90. Difetto e contraddittorietà della motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Sviamento. Violazione art. 1 della L. 241/90 e dell’art. 97
della Costituzione.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della L. 241/90. Violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e
di diritto. Sviamento.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 del D.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità (art. 1
l. 241/90, art. 97 Cost.).
I.II. Il 14.11.2018 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con atto depositato il 5 settembre 2022 i difensori della ricorrente hanno dichiarato “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite”.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenienza indicata in narrativa (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal difensore di parte ricorrente con la citata memoria del 5 settembre 2022) al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
E’, invero, principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
II.I. Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e la richiesta in tal senso espressa dalla ricorrente – non contestata dall’Amministrazione resistente) per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO