Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 8614/2023, avente ad oggetto “Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento"
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Tundo, come da mandato in atti Parte 1
-RICORRENTE-
E
Controparte 1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Viola e Antonio Manco, come da mandato in atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 4.12.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, Parte 1 chiedeva determinarsi le modalità di attuazione del provvedimento emesso dall'ufficio epigrafato in data 14.9.2023 R.G. 641/2023, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1569/2022 pubblicata il
27.5.2022 R.G. 7718/2020.
Con comparsa depositata in data 2.2.2024 si costituiva Controparte 1 opponendosi alle richieste di controparte, con vittoria delle spese di lite.
I sig.ri Controparte_1 e Parte 1 propongono, in parziale modifica degli attuali provvedimenti, il seguente calendario di visite padre-figlia: il martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ed a settimane alterne, il sabato e la domenica, dalle ore 12.00 alle ore 16.00; quanto ai giorni di Natale,
Capodanno, Pasqua e lunedì dell'Angelo, per ognuno ad anni alterni, dalle ore 11.00 alle ore 16.00 o dalle ore 17.00 alle ore 22.00; per le vacanze estive nei medesimi giorni settimanali sopra indicati dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Le parti inoltre stabiliscono che il sig. Parte 1 a partire dalle prossime vacanze estive, coincidenti con la fine dele attività didattiche, terrà con sé la piccola Per 1 a settimane alterne il sabato dalle ore 18.00 sino alle ore 15.00 della domenica.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, risultino consone agli interessi della minore, atteso che si risolvono in una minimale rideterminazione del calendario di visita contemplato in sede di giudizio di modifica delle condizioni di separazione;
tanto anche in virtù della relazione dei SS di Lecce dalla quale emerge un miglioramento nella comunicazione reciproca tra le parti per gli aspetti connessi alla genitorialità; sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone che il diritto di visita paterno, già regolamentato nell'ordinanza del 14.9.2023 R.G. 641/2023, venga attuato come indicato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Lecce, 9.1.2024
Il giudice dott.ssa Francesca Caputo