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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6677/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 5/12/2024
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv.to Enrico Maggiore, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Capitolina in Via Del Tempio di Giove 21
– 00186 - Pt_1
- Appellante -
E rappresentata e difesa dall' Avv. Ettore Corsale ed Controparte_1
elett.te domicilata presso il suo studio in Via Giuseppe Avezzana, 51 - 00195 Pt_1
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 15205/2019 emessa dal Tribunale Civile di
Roma – Sez. XII – Giud. Liberati, depositata il 19.7.2019 nel giudizio iscritto al RG
1578/2018.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 5.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1
conveniva in giudizio per ivi sentirla condannare al risarcimento dei Parte_1
danni subiti pari ad un totale di Euro 25.924,80 per l'avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario ubicato in Vai Cristoforo Colombo altezza Via Canale della Lingua .
2.Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3.All' all'udienza del 13 settembre 2018, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 marzo 2019, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
4.Con sentenza n. 15205/2019, pubblicata in data 19.07.2019 e notificata il giorno
26.09.2019, il Tribunale adito così riteneva: “...Omissis...Nel caso che ci occupa, per quanto riguarda il nesso di causalità, è indubbia l'illegittimità del verbale di accertamento che ha determinato la rimozione dell'impianto pubblicitario in quanto accertata dal Giudice di Pace di con sentenza definitiva n. 168/2016. Con la Pt_1
citata sentenza, vale ribadire, è stata riconosciuta non solo l'errata applicazione della sanzione, non prevista dalla legge, ma anche, in assenza di specifica contestazione da parte di l'errore commesso dai verbalizzanti nella misurazione della Parte_1
distanza dell'impianto dall'incrocio. Nella fattispecie è altresì certamente ravvisabile un comportamento negligente degli Uffici Comunali i quali non hanno provveduto neanche a modificare nella “Banca Dati” lo stato dell'impianto da “revocato” a
“rimosso d'ufficio” impedendo così alla società attrice di ricollocarlo. Tale circostanza, contrariamente a quanto asserito dall'Ente convenuto, è documentalmente provata dalle mail di del 9.4.2014, nella quale non si Parte_2
parla di ricollocamento dell'impianto di cui all'autorizzazione 0062/AR634, e del
28.1.2015 dove invece si evidenzia che il sopralluogo effettuato ha consentito di accertare la conformità della cartellonistica stradale di via Cristoforo Colombo prima di via Canale della Lingua. Del pari deve ritenersi provata la circostanza secondo la quale parte attrice non ha potuto rientrare nella disponibilità dell'impianto rimosso in quanto non rinvenuto presso il deposito indicato dal funzionario del Comune di Pt_1
L'Ente convenuto infatti, a fronte di una specifica contestazione mossa da parte attrice sin dall'epoca in cui è avvenuto il fatto, non è stata in grado di fornire la prova certa che il cartellone si trovasse in effetti presso il deposito di via Ostiense e che la riconsegna non sia stata possibile a causa di un comportamento negligente della società attrice. Deve conseguentemente ritenersi che il comportamento tenuto dal
sia stato idoneo a determinare un danno diretto in capo alla CP_2 [...]
Controparte_1
Passando all'esame del quantum debeatur, la società attrice chiede il ristoro sia del danno patrimoniale – determinato: a) dal mancato guadagno conseguente all'inutilizzo dello spazio pubblicitario per il periodo dicembre 2011/gennaio 2015, b) dal valore del mezzo pubblicitario andato perduto, c) dal canone corrisposto per il triennio senza poter disporre dello spazio – che di quello non patrimoniale per il danno da immagine e da perdita di chance nonché per aver dovuto per ben due volte adire le vie legali a causa del comportamento illegittimo di Per quanto Parte_1
concerne il danno patrimoniale si rileva che, a fronte delle precise e puntuali richieste formulate da parte attrice, si limita a dedurre che non si sarebbe Parte_1
Contro determinato alcun danno risarcibile attesa la disponibilità per la di ricollocare
l'impianto sin dal gennaio 2012. Come sopra dedotto, l'assunto non è condivisibile.
Conseguentemente sarà tenuta a rimborsare alla Parte_1 [...]
la somma di € 10.924,00, di cui € 5.400,00 a titolo di mancato Controparte_1
guadagno per la risoluzione anticipata del contratto biennale intercorso con la
€ 2.700,00 per il mancato guadagno determinato dall'indisponibilità Controparte_3
dell'area per la terza annualità, € 1.500,00 quale valore dell'impianto mai restituito, nonché € 1.324,00 per il canone corrisposto al nello stesso periodo, CP_2
il cui avvenuto pagamento non è stato contestato dall'Amministrazione convenuta.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento per danno all'immagine ed alla perdita di chances ritiene questo giudice che non sono stati acquisiti elementi sufficienti per giungere ad una liquidazione, seppure equitativa, di tali pregiudizi che, per pacifica giurisprudenza, non costituiscono un danno – evento, e cioè un danno “in re ipsa”, ma un danno – conseguenza il quale deve formare oggetto di allegazione e prova da parte di chi ne invochi il ristoro (Cass. Civ. Sez. III 13.10.2016 n. 20643).
Si ritiene invece di riconoscere alla società attrice il danno non patrimoniale determinato dal comportamento tenuto dal nella vicenda che ci CP_2
occupa. L'Ente infatti non solo non si è attivato per arrivare ad una soluzione bonaria della vicenda ma ha addirittura proseguito nell'attività sanzionatoria nonostante la pendenza dei giudizi. Per tale voce di danno si ritiene di liquidare in via equitativa la somma di € 1.100,00, pari al 10% del danno patrimoniale come sopra liquidato….
5.Avverso detta sentenza proponeva rituale appello proponeva tre Parte_1
distinti motivi di gravame, basati sulla pretesa validità sino a querela di falso, mai presentata, di un verbale di accertamento di violazione redatto da pubblico ufficiale e della legittimità della rimozione cui l'amministrazione era immediatamente tenuta per legge. Con il secondo motivo lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale, degli elementi documentali che dimostravano l'assenza di danni per la società attrice per avere la stessa reinstallato la cartellonistica in data 16.1.2012, e quindi dopo nemmeno un mese dalla rimozione avvenuta in data 21.12.2011, e quindi in assenza di danni invece valorizzati dal Tribunale per un biennio, e per essersi risolto il contratto pubblicitario in data 23.5.2012 e quindi ben dopo la reinstallazione della cartellonistica avvenuta in data 16.1.2012.
Infine e sempre in relazione alla quantificazione del danno, censura la ritenuta mancanza di buona fede da parte dell'amministrazione con conseguente eccessiva liquidazione operata in sentenza in quanto documentalmente provato che, a seguito della richiesta di riattivazione da parte della società del mezzo in banca dati, dopo averlo ricollocato, l'amministrazione aveva richiesto al Gruppo Sicurezza Urbana di effettuare i necessari rilievi, all'esito dei quali aveva reinserito in data Parte_2
28.1.2015 il mezzo in banca dati. Concludeva pertanto per la riforma della sentenza del
Tribunale per non aver tenuto in considerazione la documentazione depositata.
6.Si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello per infondatezza dello stesso. In via preliminare deduceva la pretesa decadenza di dalla possibilità di proporre gravame, per aver Parte_1
sostanzialmente rinunciato alle proprie difese in primo grado, non avendo articolato mezzi istruttori e per essersi solo associata alle altrui conclusioni alla relativa udienza di precisazione, non provvedendo nemmeno a depositare memoria conclusionale.
Deduceva quindi l'infondatezza del primo motivo, per essere stato annullato il verbale con sentenza non impugnata del Giudice di Pace e ciò anche in contrasto con precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 4559/2017. Deduceva altresì la rilevanza ed entità degli ingiustificati ritardi della amministrazione nel consentire la ricollocazione dell'impianto ed il suo reinserimento nella banca dati, contestando la genuinità delle date della documentazione depositata dall'amministrazione già all'atto della costituzione in primo grado.
7.L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. Preliminarmente è opportuno riportare il testo dell'art. 23, comma 13 quater del CDS che così dispone: “13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento,
l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater.
1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13- quater.1”.
Ferma ed indiscutibile la formazione di giudicato sulla illegittimità del verbale sanzionatorio e di rimozione della cartellonistica pubblicitaria, non possono trascurarsi i rilievi svolti dall'amministrazione sulla fede pubblica di un accertamento compiuto da un pubblico ufficiale derivante, come in specie, dalla constatazione de visu.
Infatti, a prescindere dalla correttezza della esatta misura della distanza del cartellone dall'incrocio semaforizzato, pari a di dieci metri per il verbalizzante, appare innegabile che lo stesso rappresentasse un pericolo per la visibilità della segnaletica, e quindi che non vi fosse spazio per altre valutazioni diverse dalla immediata rimozione.
Tuttavia, e per quel che qui rileva, emerge inequivocabilmente che come già in data
17.1.2012, e quindi ancor prima della notifica del verbale avvenuta il 25.2012, la
[...]
avesse inoltrato una comunicazione all'amministrazione, sia Controparte_1 al GSSU del – Prot. 10182 del 20.1.2012- che al Dipartimento VIII CP_2 CP_2
Servizio Affissioni e Pubblicità – Prot. 2883 del 17.1.2012 – con la quale contestando la legittimità della rimozione e la mancata integrazione dell'impianto in banca dati, affermava la volontà di reinstallare l'impianto stesso, allegando una asseverazione datata 16.1.2012 a firma e timbro dell'Ing. avente ad oggetto Impianto Persona_1
pubblicitario n. 0062/AR 634/P Via Cristoforo Colombo lato dx dir. a 30 metri Pt_1
inc. Via Canale della Lingua con la quale il detto professionista asseverava che lo stesso risulta installato in conformità a quanto riportato nella D.C.C. 37/09, rispettando nel senso di marcia dei veicoli lo spazio di avvistamento della segnaletica stradale di cui all'art. 79 del regolamento di attuazione del C.d.s..
Sul punto l'art. 51, comma 4 del regolamento di attuazione stabilisce: “Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti
i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: 1. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
2.
30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
3. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
4. 100 m dagli imbocchi delle gallerie”.
E quindi innegabile che tale asseverazione fosse avvenuta su un nuovo impianto reinstallato a norma del regolamento, dopo la rimozione di quello oggetto del verbale sanzionatorio, fatto questo incompatibile con il protrarsi di un danno economico per la società ed impeditivo ad una compromissione del contratto pubblicitario solo successivamente disdetto in data 23 maggio 2012 dalla Parte_3
[...]
Inoltre, la conformità alle regole del CDS della reinstallazione dell'impianto avvenuta in data 16.1.2012 viene confermata a seguito della verifica effettuata dal GSSU su richiesta di nel dicembre 2014, con la medesima distanza di 30 metri Parte_2
dall'incrocio asseverata dall'Ing. e quindi certificata dalla stessa Per_1 Parte_2
nella comunicazione del 28.1.2015.
Da tali evidenze deriva l'erroneità della sentenza ove considera, sulla base della pronuncia del Giudice di Pace, integrata una serie di danni economici in contrasto con l'evidenza documentale della limitazione a meno di un mese della assenza della cartellonistica, e quindi di un evento chiaramente interruttivo del nesso causale fra sanzione illegittima e danni derivatine. Ed infatti anche ritenendo coperto dal giudicato il preteso errore materiale dei verbalizzanti nel rilevare una distanza di soli dieci metri dall'incrocio, l'obiettiva reinstallazione dello stesso a norma, ovvero a 30 metri, come asseverata dallo stesso consulente incaricato dalla società già in data 16.1.2012 esclude il danno commerciale derivato dal successivo recesso contrattuale da parte della società cliente della Il Tribunale infatti sovrappone Controparte_1
erroneamente due diversi piani temporali, ovvero quello dell'effettivo ripristino dell'impianto, quasi immediato rispetto alla rimozione sanzionatoria, a quello diverso della regolarizzazione amministrativa susseguente ai controlli disposti solo nel 2014 ed effettuati dalla GSSU e che determinarono il nuovo reinserimento dell'impianto in banca dati con provvedimento Aequaroma del 28.1.2025.
Ora, se può escludersi con certezza un danno conseguenza della rimozione, siccome seguito da immediato ripristino, resta discutibile anche il danno da ritardato reinserimento dell'impianto nella banca dati, a fronte di un difetto di allegazione e prova sulle conseguenze economiche dannose di tale ritardo. In altri termini anche tale preteso danno conseguenza doveva essere provato tramite opportune allegazioni sulle conseguenze negative di tale ritardo, e quindi sostanziando che tale adempimento dell'amministrazione non avesse conseguenze solo formali ma anche sostanziali sull'utilizzo dei tale spazio pubblicitario di fatto ripristinato.
Infine anche la parte della sentenza in cui si afferma la mancanza di prova da parte della amministrazione della giacenza dell'impianto rimosso presso il deposito presta il fianco rilievi logico giuridici. Ed invero a fronte della notifica del verbale avvenuta in data 25.1.2012, la non ha provveduto a richiedere nei Controparte_1
termini la restituzione. Dispone infatti al riguardo lo stesso art. 23 cds, comma 13 quater 1: “In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater”.
Pertanto, essendo avvenuta la rimozione come da verbale in data 4.12.2011, la società avrebbe dovuto provvedere a richiedere la restituzione entro il 4.2.2012, termine oltre il quale l'amministrazione era legittimata a disporre di quanto rimosso. In ogni caso ed a prescindere da ciò, non risponde al vero che l'amministrazione non abbia dato riscontro alla lettera del 25.6.2012 con la quale il legale rappresentante della
[...]
asseriva che la cartellonistica rimossa non fosse più presente Controparte_1
presso il deposito già dal mese di maggio 2012 - peraltro ben oltre il termine dei sessanta giorni dalla rimozione - avendo lil Dipartimento competente replicato con comunicazione del 10.1.2013, che la cartellonistica rimossa era ancora presente presso il deposito di Via Ostiense km. 21,500 altezza Via di Dragoncello elencandola e precisando che ne poteva essere effettuato il ritiro previo pagamento delle spese di rimozione e deposito. A tale comunicazione non seguiva tuttavia replica da parte della società. Ne deriva la riforma anche dei capi della sentenza sul quantum debeatur in assenza della prova dell'esistenza di un danno, così come della domanda restitutoria del canone concessorio stante la prova dell'utilizzo dello spazio pubblicitario.
Deve escludersi altresì la sussistenza di alcun danno non patrimoniale nei confronti di una società in difetto di alcuna norma di legge che legittimi un danno sanzione, in assenza di reati e realizzandosi diversamente una attribuzione non dovuta, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, di un danno per perdita di chance non provato, stante l'evidente ripristino immediato dell'impianto nel gennaio 2012 e la sua permanenza sino alla regolarizzazione amministrativa in banca dati del gennaio 2015.
Atteso l' esito del giudizio che vede rigettate tutte le domande risarcitorie avanzate nei confronti dell' odierna appellata le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vengono regolate secondo la soccombenza e liquidate come da DM 55/2014 e successive modificazioni , tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile complessità media) , per valori minimi tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate , con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non tenutasi relativamente al presente grado.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
15205/2019, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza , così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie avanzate da nei Controparte_1
confronti di;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
del primo grado che liquida in complessivi € 264,00 per esborsi ed euro
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa;
- Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite del secondo grado, liquidate in complessivi € 3.473,00 , oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/05/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino