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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14603/2019 R.G. vertente tra:
(Avv. ROMITO DOMENICO) Parte_1
- ATTRICE -
E
, già e già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(Avv. ARCUCCI GENNARO)
[...]
- CONVENUTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio con il coniuge Parte_1 [...]
, con la madre , con la madre CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
nonché con il coniuge , , CP_8 CP_9 CP_10 Persona_1 Parte_2
, e hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale la Controparte_11 Parte_3 Parte_4 [...]
(ora, , al fine di far valere profili di nullità e inadempimento relativi ad Controparte_2 Controparte_1 operazioni di investimento effettuate con l'intermediazione finanziaria della banca convenuta.
Costituendosi, la banca convenuta ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati e chiesto comunque il rigetto nel merito delle domande attoree in quanto infondate, nonché, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta, di quantificare le somme in ipotesi dovute all'attrice a titolo risarcitorio in un Cont importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento di acquisto delle stesse ed il controvalore delle predette azioni al momento della proposizione del giudizio, in ogni caso riducendo l'entità del risarcimento in ragione del grave concorso colposo di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero in ragione dei frutti incassati da questi ultimi;
con vittoria delle spese di lite.
Stante l'inesistenza di alcuna ragione obiettiva di economia processuale, atteso che si tratta di giudicare ben 13 distinte operazioni di acquisto di azioni e, in alcuni casi, di obbligazioni, ciascuna differente dall'altra anche per dati soggettivi dell'acquirente, tempi e importi, con ordinanza del 03.10.2019, è stata disposta la separazione dei giudizi, sicché il presente giudizio riguarda unicamente la posizione di Parte_1
la quale in sede di prima memoria istruttoria ha chiesto: “I-a) in via principale accertare e
[...] dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle forme di cui all'art.
23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per
l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni subordinate pari ad euro 5.889,05 di titoli azionari o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
I-b) in via subordinata: I-b.1) accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato risolto il contratto di intermediazione finanziaria condannare la convenuta alla ripetizione CP_1 di quanto addebitato per l'acquisto di tutte le azioni, anche quelle derivanti dalle obbligazioni convertite, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli investimenti;
I-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le l-a e l-b.1, di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la al CP_1 risarcimento del danno che si quantifica in euro €. euro 5.889,05 di titoli azionari o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;
I-d) in via estremamente gradata dichiarare
l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitali del 2014 per i motivi esposti e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno che si quantifica quanto addebitato per l'acquisto delle azioni pari ad euro 5.889,05 di titoli azionari o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti”; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento di una
CTU.
All'udienza dell'8.4.2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti aventi ad oggetto, quanto a parte attrice, solo la domanda risarcitoria, essendo state rinunciate nel corso del giudizio le altre domande proposte.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta e riferibile, per quanto esposto, alla sola domanda risarcitoria.
Con riferimento a tale domanda “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013, Cass. Civ. n. 11119/2013 e, da ultimo, Cass.
2066/2023).
Per l'effetto, potendosi far coincidere tale data con il 29 aprile 2016, momento in cui i titoli hanno iniziato a perdere valore, e avendo parte attrice promosso domanda di mediazione nel maggio 2019, non risulta decorso il termine (quinquennale o decennale che sia) necessario a far maturare la prescrizione.
3. Venendo al merito della vicenda, le operazioni delle quali si duole la difesa attorea riguardano i seguenti acquisti effettuati dalla Parte_1
Cont a) 30.12.2014 acquisto di n. 467 azioni per un costo complessivo dell'operazione pari ad €.
4.179,65; Cont b) 18.06.2015 acquisto di n. 201 azioni per un costo complessivo dell'operazione pari ad €.
1.798,95.
La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera
Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
(c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre,
Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto
d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che
l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso” (v. sentt. Sez Un. cit.).
La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso
Cass. Civ. n 9018/2020).
Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla Comunicazione
Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Passando all'esame degli acquisti eseguiti dalla occorre premettere che questa, in data Parte_1
12.12.2012, ha sottoscritto – unitamente al – il contratto quadro per il servizio di deposito a custodia CP_4
e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, consegnatole in copia congiuntamente al modulo per i servizi di investimento, alla politica della classificazione dei clienti, alla descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari (contratto, poi, rinnovato dalla sola in data 26.11.2014 - v. Parte_1 doc. n. 9 e 47 del fascicolo di parte convenuta).
Venendo, poi, all'analisi delle operazioni di acquisto deve rilevarsi che le stesse sono state compiute in violazione dell'obbligo di informazione c.d. passiva, poiché eseguite dall'intermediario sulla base della profilatura del 2012 ove emerge una propensione al rischio della inconciliabile con l'acquisto in Parte_1 titoli illiquidi (v. doc. n. 55 del fascicolo di parte attrice).
Per l'esattezza, in sede di profilatura, circa gli obiettivi di investimento, si legge quanto segue:
In ordine, poi, alla propria situazione finanziaria, la cliente ha dichiarato di percepire solo redditi da lavoro o pensione.
Sulla base di tali considerazioni, l'investitrice ha visto assegnarsi un profilo di rischio medio-basso, nonché un profilo di esperienza finanziaria medio.
Cont La banca, al contrario, ha acconsentito ad investimenti in titoli altamente rischiosi, ossia azioni per il corrispettivo di € 5.978,60 (come indicato dal CTU a p. 44) sebbene la cliente intendesse rischiare la perdita di una “piccola parte” del capitale investito. Al contrario, l'investimento azionario, in ragione della natura illiquida dei titoli e della sua elevata rischiosità, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo di voler proteggere nel tempo il capitale, rischiandone solo una piccola parte.
Per escludere la particolare rischiosità del titolo a nulla vale quanto dedotto dalla difesa della banca Cont per cui al momento degli acquisti contestati le azioni erano titoli potenzialmente soggetti al rischio di liquidità ma certamente non illiquidi. Infatti, ciò che rileva non è tanto la nozione esatta di quel titolo: se liquido o illiquido, quanto la sostanza delle sue caratteristiche che, come assume la stessa difesa della convenuta, era comunque a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita dello stesso (certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato come la borsa) che non erano in linea con gli obiettivi di investimento dell'attrice. Tale profilo di inadeguatezza dell'investimento non risulta affatto segnalato dalla convenuta in sede di sottoscrizione dei titoli;
allo stesso modo, l'intermediario non ha neppure menzionato la concentrazione della partecipazione azionaria della costituita da sole azioni (e obbligazioni, sebbene non Parte_1 Cont rientranti nelle doglianze attoree) .
Lo stesso CTU incaricato ha accertato che “la banca assegna alla sig.ra un profilo di Parte_1 rischio e di esperienza medio-basso, che a parere dello scrivente non risulta mai, coerente con gli obiettivi, con la propensione al rischio e con il grado di conoscenza e di esperienza dichiarati dalla stessa . Parte_1
Gli strumenti finanziari oggetto degli acquisti contestati possono valutarsi con un profilo di rischio alto, per quanto riguarda le azioni” poiché, secondo il predetto CTU, non risulta condivisibile “il profilo di rischio
“basso” attribuito ai titoli azionari, in considerazione di vari elementi: a) rischio di credito;
b) rischio connesso all'assenza di garanzie;
c) rischio connesso all'utilizzo del “bail in5 ”; d) rischio di illiquidità; e) rischio connesso al grado di subordinazione;
f) rischio di mancato rimborso”.
Vieppiù, in ordine all'adeguatezza degli investimenti rispetto al questionario di profilatura del 2012, il CTU ha peraltro precisato che “l'investimento del 2014 deve essere considerato privo di profilatuta in quanto il precedente questionario è stato compilato nel 2012, vale a dire due anni prima;
- l'investimento del 2015 deve essere considerato privo di profilatuta in quanto il precedente questionario è stato compilato nel 2012, vale a dire tre anni prima”.
In conclusione, “dalla verifica dell'adeguatezza delle operazioni di investimento è emerso che la tempistica della profilatura non ha rispettato la normativa che prevede che le informazioni debbano essere valutate separatamente con riferimento ad ogni singola operazione di gestione e la verifica dell'adeguatezza deve essere preventiva rispetto al consiglio/raccomandazione dato al cliente. È inoltre emerso che le operazioni di cui è causa sono da ritenersi non adeguate rispetto al profilo della sig.ra ” (per Parte_1 tutte, v. pag. da 27 a 30 della CTU).
La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Del resto, l'art 40 del Reg. Consob 16190/2007 prevede che “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”. Alla stregua dei richiamati obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione, nel caso di specie non osservati, ricorre inadempimento colpevole della convenuta, poiché può ritenersi che la cliente, ove la Banca avesse esplicitamente indicato le ragioni dell'inadeguatezza, non avrebbe concluso le operazioni.
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda di condanna della banca al risarcimento del danno patito da parte attrice pari al quantum investito, per € 5.978,60.
Nella ipotesi, come quella di specie, in cui l'azione proposta sia di solo risarcimento dei danni, senza domanda di risoluzione dei singoli contratti di investimento, poiché il cliente rimane nella titolarità degli strumenti finanziari da lui sottoscritti, il danno dallo stesso patito va commisurato alla differenza di valore dei titoli valutata tra il momento dell'operazione di acquisto ed i momento della decisione e va detratto il valore dei frutti dell'investimento nel frattempo percepiti, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (in tal senso Cass. civ. 17948/2020). Nella specie, il danno per la sottoscrizione di un investimento, che verosimilmente non sarebbe stato compiuto se vi fosse stata adeguata informazione sul rischio di totale perdita del capitale, è pari alla somma investita, essendosi pacificamente azzerato il valore dei titoli all'atto della presentazione della domanda. Sul punto, non può essere decurtato quanto ricevuto dalla cliente a titolo di cedole, esulando l'acquisto obbligazionario (peraltro già rimborsato) dall'oggetto del presente giudizio.
Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno, come anche va rigettata la richiesta condanna agli interessi di cui al 1284, co. 4, c.c. trattandosi di obbligazione risarcitoria.
3.1. La domanda di parte convenuta di ridimensionamento dell'eventuale danno riconosciuto a parte attrice in ragione del grave concorso colposo di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. deve essere rigettata poiché sfornita di alcun elemento probatorio. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass. n. 29864/2011, n. 9892/2016).
4. Le competenze e le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Analogamente, le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della convenuta, così CP_1 come già liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) accerta e dichiara l'inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore da parte della convenuta e, per l'effetto, condanna la già Controparte_1 Controparte_2
e già al risarcimento del danno quantificato in €
[...] Controparte_3
5.978,60 in favore di oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in Parte_1 sentenza;
2) condanna già già per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 azioni, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Domenico Romito, difensore dell'attrice dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta. CP_1
Così deciso in Bari, il 24/07/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma