Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2351/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona della Giudice Margherita Sitongia, nel procedimento n. 2351/2018, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Rosellina Madeo;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Giuseppe Abruzzo e Carmela Filice;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 22.6.2018, la parte ricorrente affermava di avere ricevuto in data 7.9.2017 richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di malattia e maternità (€ 4.410,64) nell'anno 2016 relativamente al periodo lavorativo 10.5.2016/10.10.2016, a causa del venire meno dei presupposti previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa in materia, a seguito della cancellazione delle 51 giornate lavorative dichiarate nell'anno 2015; rappresentava, inoltre, di aver presentato e fruito -per il medesimo periodo- dell'indennità di maternità del Comune di residenza (€ 1.694,45), somma
CP_ pertanto detratta dall' al momento della erogazione della corrispondente prestazione previdenziale, oltre alle detrazioni fiscali previste per legge. Contestava, quindi, l'ammontare delle somme richieste dall' previdenziale in restituzione, eccependo il suo diritto a CP_1
trattenere quanto percepito a titolo di indennità di maternità dal comune di residenza nonché la irripetibilità delle operate trattenute fiscali. Concludeva, pertanto, invocando la rideterminazione della somma dovuta in restituzione al netto di quanto trattenuto al momento della liquidazione, a titolo di indennità di maternità già erogata dal e di trattenute CP_3
fiscali.
Si costituiva l' , eccependo la mancata proposizione del ricorso amministrativo ed CP_2
evidenziando la fondatezza della richiesta restitutoria in ragione del disconoscimento del
1
Concludeva contestando la fondatezza della proposta azione, per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente dell'esistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e domandando il rigetto di tutte le domande promosse.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti;
già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. L'azione intentata da parte ricorrente è tesa alla rideterminazione di quanto dovuto in restituzione di nei confronti dell' a titolo di indennità di maternità Parte_1 CP_2 indebitamente pagata dall'istituto di previdenza nei confronti della medesima a seguito del disconoscimento del rapporto lavorativo intercorso con la ditta SP NI EW per 51 giornate nell'anno 2015. In effetti, la ricorrente reclama il diritto a trattenere le somme corrispondenti a quanto dalla medesima ricevuto a titolo di indennità di maternità da parte del
Comune di residenza nonché quanto versato dall'Ente previdenziale all'Erario per trattenute fiscali.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento per tutte le ragioni che di seguito saranno illustrate.
Invero, la questione relativa alla ripetibilità in capo al lavoratore delle somme versate direttamente all'erario dal sostituto di imposta quali trattenute fiscali è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, che ha trovato poi definizione con la introduzione dell'articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, disciplinante le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto.
La norma citata ha introdotto, con finalità di semplificazione, nell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il comma 2-bis, ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. La disposizione in esame ha, inoltre, previsto in favore del sostituto d'imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso,
2 di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza i limiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Pertanto, il nuovo comma 2 bis dell'art. 10 del TUIR ha sancito il principio -già affermato in varie sentenze dalla Corte di Cassazione- secondo il quale il sostituto d'imposta che proceda a recuperare somme indebitamente erogate nei confronti del soggetto sostituito debba limitare la propria pretesa nei confronti del lavoratore alle sole somme da quest'ultimo percepite, potendo poi procedere direttamente al recupero delle somme pagate al Fisco in qualità di sostituto
(sull'argomento Corte Cass. n. 3984/2011 e Corte di Cass, sentenza n. 18674/2014 “nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente"; Cons.
Stato, Comm. Spec, 5 febbraio 2001 “la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'Amministrazione, non può che avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (…) Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (…) Quanto, poi, alle ritenute e versamenti fiscali erroneamente disposti dall'amministrazione quale sostituto di imposta, l'amministrazione può provvedere alla richiesta di rimborso direttamente nei confronti del fisco, allorché ne sussistano le condizioni”).
Inoltre, per dare attuazione alla novità legislativa di cui sopra l' , con la Circolare n. 174 CP_2 del 22.11.2021, ha fornito ai propri uffici le indicazioni operative per l'attuazione della nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite, confermando come la norma si inserisse nell'ambito di un orientamento interpretativo ormai consolidato “Con il citato articolo 150 il legislatore ha inteso quindi deflazionare il contenzioso civile e amministrativo derivante dalla pregressa normativa e dalla connessa prassi dell'Amministrazione finanziaria in forza delle quali il sostituto d'imposta era tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite - se assoggettate a tassazione in anni precedenti - al lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero
3 delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell'anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda. La disposizione si colloca nell'ambito di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la restituzione in oggetto deve riguardare solo le somme effettivamente percepite dal contribuente in quanto entrate nella concreta disponibilità del percettore.”.
La circolare suddetta chiarisce, quindi, che: “secondo quanto statuito dalla predetta disposizione, qualora l' in qualità di sostituto di imposta, abbia titolo a ripetere somme CP_2
indebitamente erogate, assoggettate in anni precedenti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, si attiene alle seguenti modalità operative:
- le somme sono richieste e restituite al netto e non costituiscono onere deducibile per il contribuente;
- al sostituto di imposta spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs n. 241/1997.”
Inoltre, l'art. 150 su citato al comma 3 circoscrive l' ambito di applicazione della medesima norma: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio
2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
A ulteriore chiarimento è intervenuta anche la circolare n. 8/E del 14 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce una elencazione delle ipotesi in cui non trova applicazione l'art. 150:
-se, alla data di entrata in vigore dell'art. 150, il contribuente ha già restituito l'indebito al
"lordo";
- se, per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al
"lordo", salvo diverso successivo accordo tra le parti;
-se sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al "lordo" delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.
Inoltre, la medesima circolare della Agenzia delle Entrate chiarisce che nella particolare ipotesi in cui, alla data del 31 dicembre 2019, a seguito di sentenza definitiva o di accordo, la restituzione sia stata stabilita “al netto”, il sostituto d'imposta può fruire del credito in relazione alle restituzioni avvenute dal 1° gennaio 2020 (confr. Circolare Ader n. 8/E del 14 luglio 2021
“Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Articolo
150 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) e articolo 10, commi 1, lettera
d-bis), e 2-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)).
4 Deve quindi trovare applicazione il principio di irripetibilità a carico del lavoratore delle somme
CP_ che l' ha anticipato in qualità di sostituto di imposta ex art. 150 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, la somma dovuta dalla medesima in restituzione per indebita erogazione della indennità di maternità 2016, va rideterminata scomputando dalla somma di € 4.410,64 la cifra di € 1.694,45 già trattenuta a titolo di indennità di maternità dal comune nonché l'ulteriore cifra di € 1.014,45, corrispondente alla trattenuta IRPEF operata dal sostituto di imposta al momento della liquidazione della CP_2 prestazione (€ 4.410,64 - € 1.694,45 - € 1.014,45 = 1.701,74).
2. Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed €
5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ridetermina la somma dovuta in restituzione da
[...]
CP_
all' per indebita percezione della indennità di maternità 2016 in € Parte_1
1.701,74, per come sopra determinata;
CP_
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 5.3.2025
La Giudice del Lavoro
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita
Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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