Versione
6 febbraio 2018
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27 febbraio 2020
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Art. 42.
Comitato nazionale del volontariato di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992 ; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016 ; Articolo 4, comma 2 , 5 , comma 1, lettera y) , 32, comma 4 e 41 , comma 6, decreto legislativo 117/2017 ; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001 )
1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale e' realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attivita' a titolo gratuito, e' composto da due commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
((3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attivita' della singola Commissione.))
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.
Comitato nazionale del volontariato di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992 ; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016 ; Articolo 4, comma 2 , 5 , comma 1, lettera y) , 32, comma 4 e 41 , comma 6, decreto legislativo 117/2017 ; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001 )
1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale e' realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attivita' a titolo gratuito, e' composto da due commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
((3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attivita' della singola Commissione.))
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.
Commentari • 7
- 1. Costituzione - Rapporti economicihttps://www.studiocataldi.it/ · 1
TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita …
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Giurisprudenza • 35
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2026, n. 20711Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 21219-20245 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 20711 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 18/06/2026 Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -2- CAVO ILARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDO OL e CO ST, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI; REGIONE LIGURIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI COCCHI, giusta procura in calce al controricorso - controricorrenti- avverso la sentenza n. 50/2024 della CORTE DEI CONTI – SEZ. GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA, depositata il 18/06/2024; lette le conclusioni scritte del …Leggi di più...
- art. 2, reg. reg. n. 7/2016·
- responsabilità amministrativa·
- art. 25, reg. reg. n. 7/2016·
- art. 1, commi 47-53, legge n. 549/1995·
- giurisdizione·
- art. 192, reg. n. 827/24·
- art. 74 r.d. 2440/1923·
- art. 1269 cod. civ.·
- art. 7, d.m. 701/1996·
- art. 144 c.g.c.·
- art. 111, comma 8, Cost.·
- giurisdizione contabile·
- eccesso di potere giurisdizionale·
- art. 1704 cod. civ.·
- resa del conto