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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4415/2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 4415/2023
Il Giudice Antonina Giardina Giardina, all'esito dell'udienza del 9/05/2023, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo nelle rispettive domande ed hanno chiesto che la causa sia decisa;
P.Q.M.
Si riserva di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Si comunichi.
14/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
pagina 1 di 4 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4415/2023 promossa da:
(C.F.: nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Sgambati n. 5, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Sammartino n. 45, presso lo studio dell'avvocato Federica Cocilovo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTE contro
nata a [...] il [...] ( , ivi domiciliata ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente in Via G. Sciuti 38 presso lo studio degli Avv.ti Mario Rispoli ed Ambra Rispoli che la rappresentano e difendono per mandato in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/3/2023 l'odierno opponente ha proposto opposizione tardiva contro l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa in data 28/10/2022 con riguardo all'immobile sito in Palermo, via G. Sgambati, 5, sostenendo di non essere comparso all'udienza di convalida, in quanto affetto da bronchite cronica, come da certificato medico allegato. Nel merito, ha sostenuto che la convalida dello sfratto per finita locazione alla data del 31/3/2023 fosse affetta da un grave errore, in quanto il contratto di locazione in realtà sarebbe scaduto il 31/3/2024.
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa in data 28/10/2022 e, in via principale, la revoca del provvedimento illegittimo e ingiusto, con la condanna della parte opposta per responsabilità aggravata e al pagamento delle spese di lite.
La GNa si è costituita con comparsa di costituzione e risposta con la quale, Controparte_1
preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della opposizione proposta per la carenza dei presupposti dell'azione e, nel merito, ha contestato i motivi dell'opposizione formulati dallo Pt_1
pagina 2 di 4 chiedendone il rigetto con la condanna dello stesso al rimborso delle spese del presente giudizio, nonché per responsabilità aggravata e lite temeraria.
L'istanza di sospensione dell'ordinanza di convalida è stata rigettata, la causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 9 maggio 2025, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domande proposte da parte opponente non appaiono fondate e vanno pertanto rigettate.
Giova ricordare che il procedimento di opposizione tardiva alla convalida dello sfratto, di cui all'art. 668 c.p.c., è stato dalla Suprema Corte qualificato quale mezzo di impugnazione caratterizzato da una duplice fase prima rescindente e poi rescissoria.
La prima e preliminare fase è caratterizzata dall'accertamento da parte dell'organo giudicante dei vizi “in procedendo” denunciati dal ricorrente, che sono tipizzati dal primo comma della disposizione in esame. In particolare, si dovrà procedere alla declaratoria di nullità dell'ordinanza di convalida nel caso in cui si accerti che l'intimato non ha presenziato all'udienza di convalida per non averne avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Al verificarsi di queste ipotesi quindi dovrà darsi seguito alla fase rescindente e pertanto, dovrà essere dichiarata la nullità dell'ordinanza di convalida.
Nella fase rescindente se il giudice dell'opposizione ravvisa i vizi in procedendo denunciati dall'opponente, deve dichiarare la nullità dell'ordinanza di convalida e revocarla. Tale pronuncia non esaurisce tuttavia il giudizio, ma apre la fase rescissoria, nella quale oggetto del giudizio di merito è il diritto azionato dal locatore con l'originaria intimazione di licenza o sfratto: l'oggetto del contendere è la fondatezza o meno della pretesa azionata con il procedimento speciale dal locatore.
Nel caso che ci occupa, non si ravvisano le condizioni richieste dalla legge per l'annullamento della convalida di sfratto per finita locazione emessa il 28/10/2022. In primo luogo, infatti, l'opponente non ha dichiarato di non avere potuto presenziare all'udienza di convalida per irregolarità nella notifica dell'atto di intimazione, che non gli avessero consentito di averne tempestiva conoscenza. Il GN infatti ha dichiarato di essere stato affetto da bronchite acuta dal 24/10/2022 al 27/10/2022, come Pt_1
da relativo certificato medico allegato. Ma da tale circostanza si rileva che lo stesso alla data di udienza del 28/10/2022 non fosse più ammalato e sarebbe potuto intervenire all'udienza di convalida. Per di più pagina 3 di 4 dalla documentazione allegata agli atti del giudizio, si evince altresì che il NO , già in data Pt_1
21/10/2022, avesse conferito mandato per costituirsi nel giudizio di sfratto per finita locazione al proprio procuratore, che avrebbe potuto quindi intervenire nel procedimento sommario di convalida dello sfratto per finita locazione.
Come noto, la condizione concernente il sopravvenire del caso fortuito o della forza maggiore, ricorre solo con riguardo ad una circostanza sopravvenuta imprevedibile, che non consenta all'intimato di presenziare all'udienza, mentre non è ammissibile nel caso di una malattia già presente giorni prima dell'udienza (e addirittura cessata a quella data) che avrebbe consentito all'intimato di delegare un altro soggetto al fine di fare presente al giudice la necessità di rinviare l'udienza ad altra data. Nel caso che ci occupa avrebbe potuto intervenire anche il procuratore del GN facendo presente la errata Pt_1
valutazione della data di scadenza del contratto (cfr. in tal senso Cassazione, ordinanza numero 3629 del 2018).
In conclusione, considerato che l'impugnazione non ha superato la fase rescindente, non è possibile procedere alla fase rescissoria e il ricorso va dichiarato inammissibile con la condanna dell'opponente alle spese del giudizio cautelare e di quello rescindente, come liquidati in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da avverso l'ordinanza di Parte_1
convalida dello sfratto per finita locazione emessa in data 28/10/2022;
.- Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si liquidano per il Parte_1 Controparte_1 procedimento cautelare in € 1.081,00, oltre oneri accessori di legge e per il giudizio principale in €
1.278,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c., allegata al verbale.
Palermo, 8 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 4415/2023
Il Giudice Antonina Giardina Giardina, all'esito dell'udienza del 9/05/2023, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo nelle rispettive domande ed hanno chiesto che la causa sia decisa;
P.Q.M.
Si riserva di provvedere ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Si comunichi.
14/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
pagina 1 di 4 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4415/2023 promossa da:
(C.F.: nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Sgambati n. 5, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Sammartino n. 45, presso lo studio dell'avvocato Federica Cocilovo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTE contro
nata a [...] il [...] ( , ivi domiciliata ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente in Via G. Sciuti 38 presso lo studio degli Avv.ti Mario Rispoli ed Ambra Rispoli che la rappresentano e difendono per mandato in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/3/2023 l'odierno opponente ha proposto opposizione tardiva contro l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa in data 28/10/2022 con riguardo all'immobile sito in Palermo, via G. Sgambati, 5, sostenendo di non essere comparso all'udienza di convalida, in quanto affetto da bronchite cronica, come da certificato medico allegato. Nel merito, ha sostenuto che la convalida dello sfratto per finita locazione alla data del 31/3/2023 fosse affetta da un grave errore, in quanto il contratto di locazione in realtà sarebbe scaduto il 31/3/2024.
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa in data 28/10/2022 e, in via principale, la revoca del provvedimento illegittimo e ingiusto, con la condanna della parte opposta per responsabilità aggravata e al pagamento delle spese di lite.
La GNa si è costituita con comparsa di costituzione e risposta con la quale, Controparte_1
preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della opposizione proposta per la carenza dei presupposti dell'azione e, nel merito, ha contestato i motivi dell'opposizione formulati dallo Pt_1
pagina 2 di 4 chiedendone il rigetto con la condanna dello stesso al rimborso delle spese del presente giudizio, nonché per responsabilità aggravata e lite temeraria.
L'istanza di sospensione dell'ordinanza di convalida è stata rigettata, la causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 9 maggio 2025, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domande proposte da parte opponente non appaiono fondate e vanno pertanto rigettate.
Giova ricordare che il procedimento di opposizione tardiva alla convalida dello sfratto, di cui all'art. 668 c.p.c., è stato dalla Suprema Corte qualificato quale mezzo di impugnazione caratterizzato da una duplice fase prima rescindente e poi rescissoria.
La prima e preliminare fase è caratterizzata dall'accertamento da parte dell'organo giudicante dei vizi “in procedendo” denunciati dal ricorrente, che sono tipizzati dal primo comma della disposizione in esame. In particolare, si dovrà procedere alla declaratoria di nullità dell'ordinanza di convalida nel caso in cui si accerti che l'intimato non ha presenziato all'udienza di convalida per non averne avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Al verificarsi di queste ipotesi quindi dovrà darsi seguito alla fase rescindente e pertanto, dovrà essere dichiarata la nullità dell'ordinanza di convalida.
Nella fase rescindente se il giudice dell'opposizione ravvisa i vizi in procedendo denunciati dall'opponente, deve dichiarare la nullità dell'ordinanza di convalida e revocarla. Tale pronuncia non esaurisce tuttavia il giudizio, ma apre la fase rescissoria, nella quale oggetto del giudizio di merito è il diritto azionato dal locatore con l'originaria intimazione di licenza o sfratto: l'oggetto del contendere è la fondatezza o meno della pretesa azionata con il procedimento speciale dal locatore.
Nel caso che ci occupa, non si ravvisano le condizioni richieste dalla legge per l'annullamento della convalida di sfratto per finita locazione emessa il 28/10/2022. In primo luogo, infatti, l'opponente non ha dichiarato di non avere potuto presenziare all'udienza di convalida per irregolarità nella notifica dell'atto di intimazione, che non gli avessero consentito di averne tempestiva conoscenza. Il GN infatti ha dichiarato di essere stato affetto da bronchite acuta dal 24/10/2022 al 27/10/2022, come Pt_1
da relativo certificato medico allegato. Ma da tale circostanza si rileva che lo stesso alla data di udienza del 28/10/2022 non fosse più ammalato e sarebbe potuto intervenire all'udienza di convalida. Per di più pagina 3 di 4 dalla documentazione allegata agli atti del giudizio, si evince altresì che il NO , già in data Pt_1
21/10/2022, avesse conferito mandato per costituirsi nel giudizio di sfratto per finita locazione al proprio procuratore, che avrebbe potuto quindi intervenire nel procedimento sommario di convalida dello sfratto per finita locazione.
Come noto, la condizione concernente il sopravvenire del caso fortuito o della forza maggiore, ricorre solo con riguardo ad una circostanza sopravvenuta imprevedibile, che non consenta all'intimato di presenziare all'udienza, mentre non è ammissibile nel caso di una malattia già presente giorni prima dell'udienza (e addirittura cessata a quella data) che avrebbe consentito all'intimato di delegare un altro soggetto al fine di fare presente al giudice la necessità di rinviare l'udienza ad altra data. Nel caso che ci occupa avrebbe potuto intervenire anche il procuratore del GN facendo presente la errata Pt_1
valutazione della data di scadenza del contratto (cfr. in tal senso Cassazione, ordinanza numero 3629 del 2018).
In conclusione, considerato che l'impugnazione non ha superato la fase rescindente, non è possibile procedere alla fase rescissoria e il ricorso va dichiarato inammissibile con la condanna dell'opponente alle spese del giudizio cautelare e di quello rescindente, come liquidati in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da avverso l'ordinanza di Parte_1
convalida dello sfratto per finita locazione emessa in data 28/10/2022;
.- Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si liquidano per il Parte_1 Controparte_1 procedimento cautelare in € 1.081,00, oltre oneri accessori di legge e per il giudizio principale in €
1.278,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c., allegata al verbale.
Palermo, 8 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 4 di 4