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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2024, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 6022-2017 r.g.
da in proprio e quale genitore avente responsabilità sul figlio minore Parte_1
- rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Mennuni Persona_1
attore nei confronti di
contumace Controparte_1
convenuto con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
All'udienza del 28-11-2024 la parte attrice concludeva come da relativo verbale.Il PM concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5-12-2021, , nata a [...] il [...], Parte_1
in proprio e quale genitore avente responsabilità sul figlio minore nato a Persona_1
Taranto il 13-10-2004,e con il consenso di quest'ultimo, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che il medesimo è figlio di nato a [...] il [...];ha chiesto inoltre che, in Controparte_1
seguito a tale declaratoria , sia posto a carico del genitore assegno mensile di mantenimento, che il preteso padre sia condannato a rimborsare alla madre le somme esborsate interamente per il mantenimento del figlio per 17 anni di vita ,oltre ad € 5000 per spese straordinarie sostenute Per_1
1 nello stesso periodo, e che il convenuto venga condannato a risarcire il danno morale procurato al figlio a causa delle sofferenze derivanti dalla privazione della figura paterna, da Per_1 quantificarsi in via equitativa nella somma di € 25.000, od in quella maggiore o minore di giustizia.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che il figlio era stato concepito a seguito di Per_1
una relazione sentimentale da lei intrattenuta nel 2003-2004 con , e che Controparte_1 quest'ultimo, informato della gravidanza in corso, si era recato il 3-4-2004 a casa della madre di essa istante insieme alla propria sorella ed alla propria madre ammettendo che il figlio che essa attrice aveva allora in grembo era proprio, e che avrebbe comunque provveduto al riconoscimento e mantenimento a prescindere dalla prosecuzione della relazione con la madre;
ha aggiunto l'attrice che in seguito il dopo la fine della relazione affettiva con essa attrice, avvenuta negli CP_1
ultimi mesi di gravidanza, si era completamente disinteressato del figlio in seguito venuto alla luce, nonostante le ripetute richieste di collaborazione mosse dall'attrice oltre che da parenti ed amici comuni. L'attrice ha evidenziato che il non aveva avuto altri figli e conduceva CP_1
vita agiata ,mentre ella aveva contratto matrimonio con da cui aveva avuto altri tre CP_2
figli nati nel 2009,2013 e 2016,e che, nonostante il figlio si fosse integrato nella nuova Per_1
famiglia che aveva provveduto al suo mantenimento, aveva sofferto della mancanza della figura paterna, ed il suo malessere era anche sfociato nella frequentazione di cattive amicizie ed in comportamenti illeciti di furto e danneggiamento per il quali aveva subito condanne da parte del
Tribunale dei Minorenni. Ha aggiunto ancora l'attrice che aveva fatto svolgere da privati nel 2021 il test del DNA il quale aveva dato come risultato univoco quello della paternità del e CP_1 che quest'ultimo ,nonostante avesse appreso tale risultato, aveva poi incontrato il figlio una sola volta nell'anno 2021, e per due ore.
Il giudizio è stato istruito mediante consulenza di ufficio e prove orali, e quindi riservato per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
******
Esaminando dapprima l'azione di accertamento di paternità, essa è fondata.
A seguito dell'ammissione di consulenza tecnica di ufficio genetica, l'ausiliare incaricato dott. ha attestato che il 12-9-2022, giorno fissato per l'inizio delle operazioni peritali presso Per_2
il proprio studio in Taranto il convenuto benchè convocato con lettera raccomandata che non aveva provveduto a ritirare non si era presentato per renderne possibile l'espletamento,né in seguito aveva comunicato le ragioni della sua assenza o la volontà di sottoporsi ai necessari prelievi.
L'ingiustificata mancata presentazione del ,equivalente al rifiuto, per consentire il CP_1 prelievo di materiale biologico e rendere possibile l'effettuazione del test genetico del DNA da parte del consulente di ufficio, deve considerarsi circostanza sufficiente a fare ritenere la
2 fondatezza della domanda di accertamento di paternità.
La S.C. ha chiarito a proposito della rilevanza ex art.116 c.p.c. del comportamento processuale del preteso padre, che "nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto", cosicchè "non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti" (Cass. 12971/2012; Cassazione civile, sez. I sent. n. 4221 del
2021). In altra pronuncia (Cass. 14458/2018) si è altresì ribadito che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13,15,24,30 e 32 Cost. - del combinato disposto dell'art. 269 c.c. e artt. 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n.
675".
Ad ulteriore sostegno degli elementi di prova ritraibili dalla mancata presentazione dinanzi al consulente tecnico di ufficio vale poi richiamare:
-la mancata presentazione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice in ordine alla relazione sentimentale intercorsa tra le parti nel 2003-2004 con intrattenimento di rapporti intimi;
-la circostanziata deposizione della teste madre dell'attrice ,la quale ha Testimone_1 confermato che tra quest'ultima ed il vi era stato fidanzamento, e riferito che all'inizio CP_1
della gravidanza della figlia il convenuto ne era stato informato nel marzo del 2004 e si era recato presso la famiglia dell'attrice. La teste ha ricordato che, senza negare la paternità del concepito, il
3 aveva proposto di corrispondere alla figlia il denaro necessario per abortire, e si era poi CP_1 nuovamente recato presso la casa della famiglia dell'attrice insieme alla propria sorella ed alla propria madre il 3-4-2004, senza negare anche in quella occasione la paternità, rifiutandosi tuttavia
,dopo la nascita di , di sottoscrivere i documenti preparati durante le trattative tra i legali Per_1 delle parti per il riconoscimento, l'affido ed il mantenimento del figlio;
-il risultato di test del DNA svolto presso un laboratorio privato, il cui referto in data 13-5-2021 è stato prodotto in atti, da cui si ritrae che era stato ritenuto figlio del convenuto Persona_1
con probabilità scientifica del 99,99%.
Deve quindi essere dichiarato, sulla scorta di tali dati istruttori concordanti e di carattere concludente, che , nato a [...] il [...], è figlio di , Persona_1 Controparte_1
nato a [...] il [...],e vanno disposte le conseguenti annotazioni da parte del competente ufficiale di stato civile.
Nulla deve essere disposto in materia di affido e collocamento del figlio che in corso di causa ha raggiunto la maggiore età.
Quanto alle domande di carattere economico, occorre premettere che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. ed art. 316 bis cc.. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.) ha diritto di regresso per la corrispondente quota sulla scorta delle regole dettate dall'art, 1299 c.c, nei rapporti fra i condebitori solidali. La condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali ossia diritti disponibili e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio di poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277 comma 2 c.c.. La necessità di analoga domanda non ricorre invece riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (Cass. civ. n. 7960-2017).
Nella specie è stata proposta specifica domanda di regresso la quale deve essere accolta, stante il fatto che la teste ha confermato la completa omissione di contributi economici di Tes_1
mantenimento da parte del padre, con la conseguenza che il relativo onere è ricaduto di fatto
4 interamente sulla madre.
Avendosi riguardo alla non particolare entità della posizione economica del - il quale CP_1
come risultato dalle informative di polizia tributaria ha fruito dal 2019 al 2021 di un reddito complessivo pari a poco più di tredicimila euro ed è proprietario di un immobile per intero e di altro per una quota limitata - e non essendovi prova della erogazione di suo concorso nelle spese di mantenimento del figlio dalla data della nascita a quella della domanda , il convenuto va condannato a rimborsare in sede di regresso all'attrice la quota mensile di € 200 per ciascuno dei mesi intercorsi dall'ottobre 2004 al novembre 2021 compreso, per complessivi € 41.000 ( € 200 x
205 mesi).
Non vi sono elementi probatori per liquidare, sia pure equitativamente, la somma richiesta per rimborso spese straordinarie.
Nella stessa misura di € 200 va liquidato l'assegno mensile a carico del padre di concorso nel mantenimento dalla data della domanda(dicembre 2021) in poi, non essendo state fornite indicazioni precise in ordine alla posizione economica dell'attrice (dettasi disoccupata), sebbene presumibilmente, in ragione dell'età, dotata di capacità lavorativa generica e non potendosi presumere negligenza del figlio beneficiario nel rendersi autonomo dopo il diciottesimo anno, stante la giovane età. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese , a partire dal mese di dicembre 2021;esso sarà rivalutabile annualmente secondo indici Istat. Il padre dovrà inoltre contribuire al 50% nelle spese straordinarie di mantenimento del figlio, da individuare sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
Va infine esaminata la domanda di risarcimento del danno alla persona che la ha Persona_1 spiegato nell'interesse del figlio e nei confronti del convenuto;
domanda conseguente alla affermata violazione degli obblighi derivanti dalla qualità di genitore, in tesi rilevante quale cd. illecito aquiliano endofamiliare.
Essa si fonda sul presupposto di fatto della completa trascuranza da parte del delle sorti CP_1
del figlio sin dal tempo della sua nascita, con le conseguenti privazioni affettive e sofferenze psicologiche a causa del fatto che il padre non lo aveva mai cercato.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, che può concretarsi nel disinteresse mostrato da un genitore nei confronti del proprio figlio per lungo tempo (come accertato nella fattispecie), non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile cd. endofamiliare, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti (per tali principi , Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, Cass.,
15 settembre 2011, n. 18853;Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio
5 2004). Siffatta violazione, dunque, può dar vita ad autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esperibile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Il presupposto della responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, è individuato nella consapevolezza del concepimento che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. civ. 26205 del 22/11/2013;Corte appello Napoli, sez. famiglia, 15/5/2019, n. 2618).
Poiché la domanda principale si fonda sull'allegazione di un illecito omissivo - integrato dalla consapevole violazione da parte del convenuto dei doveri derivanti dal rapporto di filiazione - occorre dimostrarne i presupposti di fatto ed in particolare la consapevolezza della procreazione;
infatti il mancato riconoscimento del figlio naturale, per poter comportare un danno risarcibile, deve possedere i caratteri tipici dell'illecito civile ed essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto ( da ultimo Cassazione civile, sez. I, 9/8/2021 n. 22496).
Sulla scorta degli elementi istruttori in precedenza richiamati (mancata risposta all'interpello e deposizione della teste ), deve ritenersi dimostrazione del fatto che il avesse Tes_1 CP_1
avuto contezza, del concepimento prima e della nascita poi, del figlio . Per_1
Il disinteresse paterno protrattosi dalla nascita sino alla domanda ha integrato condotta omissiva soggettivamente imputabile dei doveri connessi alla filiazione, rientrando nello schema dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.civ.. Nè rileva in contrario che il rapporto di filiazione sia stato accertato all'attualità; sul tema giova ricordare i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima (si veda anche l'attuale art.315bis c.civ.), giacchè la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio
(Cass. civ. I sez. n. 7960 del 28.3.2017).
Va quindi liquidato il danno riconducibile da un lato alla sofferenza soggettiva, potendosi presumere secondo l'id quod plerumque accidit che la condizione di assenza e rifiuto del genitore quale fondamentale riferimento di vita negli anni dell'infanzia e della formazione, avesse comportato lesione della sfera di integrità morale ed affettiva del soggetto passivo dell'illecito;d'altro canto va riconosciuto il danno non patrimoniale derivante dalla violazione da parte del genitore dei diritti del figlio ,anche costituzionalmente tutelati, al mantenimento
,istruzione, educazione ed assistenza morale e materiale, tenendosi presuntivamente conto che le occorrenze esistenziali sarebbero state più efficacemente affrontate dal figlio in presenza del
6 riferimento affettivo e del sostegno morale della figura paterna.
Venendo alla liquidazione del danno ,trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice ritrae dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità (Cass. sent. 13 maggio 2011, n.10527). Nel caso di specie il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria è la totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale del figlio ,e non ha curato di avere qualsiasi rapporto con lui. Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza, dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare sofferenza nel figlio (soprattutto minore) per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale, per il mancato apporto paterno nel soddisfacimento delle esigenze quotidiane di mantenimento, svago ed istruzione , per il disagio ed imbarazzo nei rapporti sociali dato dal fatto di dover giustificare la mancanza della figura paterna, deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Accertata comunque la sussistenza nel senso innanzi specificato del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. A questo riguardo è da presumere in assenza di specifica prova contraria, che la sofferenza soggettiva connessa alla mancata presenza della figura paterna durante l'infanzia ed in età adolescenziale ,che pure rileva ai fini del riconoscimento del chiesto risarcimento nell'an, abbia trovato momento di mitigazione nella formazione di altri punti di riferimento affettivi ,giacchè la stessa attrice ha allegato di avere formato una famiglia con il proprio attuale marito dal quale ha avuto tre figli, nel cui nucleo convivente è stato stabilmente inserito il figlio . Per_1
Appare in definitiva giustificato tenendo conto delle segnalate circostanze, il riconoscimento del danno liquidabile all'attualità (pertanto già rivalutato e da ritenere comprensivo di interessi compensativi), nella misura di € 10.000, al cui pagamento in favore del figlio il convenuto Per_1
va condannato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in favore dello Stato ex art. 133 TUSG stante la l'ammissione dell'attrice al patrocinio erariale.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
- dichiara che , nato a [...] il [...], è figlio di Persona_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere con i necessari
7 adempimenti;
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 41.000 per le causali in motivazione;
- pone a carico di assegno di concorso al mantenimento mensile del Controparte_1
figlio da corrispondere alla madre nella misura Persona_1 Parte_1 mensile di € 200 con decorrenza dal 5-12-2021 e così dal giorno 5 di ogni mese successivo, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuare sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-
2022;
- in accoglimento della domanda risarcitoria per quanto di ragione ,condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 10.000 per le
[...] Persona_1
causali in motivazione;
-condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di Controparte_1
liquidate in € 6000 per compensi ed euro 68,93 per spese oltre iva Parte_1
cap e rfsg al 15%.
Così deciso il 3-12-2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente
dott. Marcello Maggi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 6022-2017 r.g.
da in proprio e quale genitore avente responsabilità sul figlio minore Parte_1
- rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Mennuni Persona_1
attore nei confronti di
contumace Controparte_1
convenuto con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
All'udienza del 28-11-2024 la parte attrice concludeva come da relativo verbale.Il PM concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5-12-2021, , nata a [...] il [...], Parte_1
in proprio e quale genitore avente responsabilità sul figlio minore nato a Persona_1
Taranto il 13-10-2004,e con il consenso di quest'ultimo, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che il medesimo è figlio di nato a [...] il [...];ha chiesto inoltre che, in Controparte_1
seguito a tale declaratoria , sia posto a carico del genitore assegno mensile di mantenimento, che il preteso padre sia condannato a rimborsare alla madre le somme esborsate interamente per il mantenimento del figlio per 17 anni di vita ,oltre ad € 5000 per spese straordinarie sostenute Per_1
1 nello stesso periodo, e che il convenuto venga condannato a risarcire il danno morale procurato al figlio a causa delle sofferenze derivanti dalla privazione della figura paterna, da Per_1 quantificarsi in via equitativa nella somma di € 25.000, od in quella maggiore o minore di giustizia.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che il figlio era stato concepito a seguito di Per_1
una relazione sentimentale da lei intrattenuta nel 2003-2004 con , e che Controparte_1 quest'ultimo, informato della gravidanza in corso, si era recato il 3-4-2004 a casa della madre di essa istante insieme alla propria sorella ed alla propria madre ammettendo che il figlio che essa attrice aveva allora in grembo era proprio, e che avrebbe comunque provveduto al riconoscimento e mantenimento a prescindere dalla prosecuzione della relazione con la madre;
ha aggiunto l'attrice che in seguito il dopo la fine della relazione affettiva con essa attrice, avvenuta negli CP_1
ultimi mesi di gravidanza, si era completamente disinteressato del figlio in seguito venuto alla luce, nonostante le ripetute richieste di collaborazione mosse dall'attrice oltre che da parenti ed amici comuni. L'attrice ha evidenziato che il non aveva avuto altri figli e conduceva CP_1
vita agiata ,mentre ella aveva contratto matrimonio con da cui aveva avuto altri tre CP_2
figli nati nel 2009,2013 e 2016,e che, nonostante il figlio si fosse integrato nella nuova Per_1
famiglia che aveva provveduto al suo mantenimento, aveva sofferto della mancanza della figura paterna, ed il suo malessere era anche sfociato nella frequentazione di cattive amicizie ed in comportamenti illeciti di furto e danneggiamento per il quali aveva subito condanne da parte del
Tribunale dei Minorenni. Ha aggiunto ancora l'attrice che aveva fatto svolgere da privati nel 2021 il test del DNA il quale aveva dato come risultato univoco quello della paternità del e CP_1 che quest'ultimo ,nonostante avesse appreso tale risultato, aveva poi incontrato il figlio una sola volta nell'anno 2021, e per due ore.
Il giudizio è stato istruito mediante consulenza di ufficio e prove orali, e quindi riservato per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
******
Esaminando dapprima l'azione di accertamento di paternità, essa è fondata.
A seguito dell'ammissione di consulenza tecnica di ufficio genetica, l'ausiliare incaricato dott. ha attestato che il 12-9-2022, giorno fissato per l'inizio delle operazioni peritali presso Per_2
il proprio studio in Taranto il convenuto benchè convocato con lettera raccomandata che non aveva provveduto a ritirare non si era presentato per renderne possibile l'espletamento,né in seguito aveva comunicato le ragioni della sua assenza o la volontà di sottoporsi ai necessari prelievi.
L'ingiustificata mancata presentazione del ,equivalente al rifiuto, per consentire il CP_1 prelievo di materiale biologico e rendere possibile l'effettuazione del test genetico del DNA da parte del consulente di ufficio, deve considerarsi circostanza sufficiente a fare ritenere la
2 fondatezza della domanda di accertamento di paternità.
La S.C. ha chiarito a proposito della rilevanza ex art.116 c.p.c. del comportamento processuale del preteso padre, che "nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto", cosicchè "non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti" (Cass. 12971/2012; Cassazione civile, sez. I sent. n. 4221 del
2021). In altra pronuncia (Cass. 14458/2018) si è altresì ribadito che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13,15,24,30 e 32 Cost. - del combinato disposto dell'art. 269 c.c. e artt. 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n.
675".
Ad ulteriore sostegno degli elementi di prova ritraibili dalla mancata presentazione dinanzi al consulente tecnico di ufficio vale poi richiamare:
-la mancata presentazione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice in ordine alla relazione sentimentale intercorsa tra le parti nel 2003-2004 con intrattenimento di rapporti intimi;
-la circostanziata deposizione della teste madre dell'attrice ,la quale ha Testimone_1 confermato che tra quest'ultima ed il vi era stato fidanzamento, e riferito che all'inizio CP_1
della gravidanza della figlia il convenuto ne era stato informato nel marzo del 2004 e si era recato presso la famiglia dell'attrice. La teste ha ricordato che, senza negare la paternità del concepito, il
3 aveva proposto di corrispondere alla figlia il denaro necessario per abortire, e si era poi CP_1 nuovamente recato presso la casa della famiglia dell'attrice insieme alla propria sorella ed alla propria madre il 3-4-2004, senza negare anche in quella occasione la paternità, rifiutandosi tuttavia
,dopo la nascita di , di sottoscrivere i documenti preparati durante le trattative tra i legali Per_1 delle parti per il riconoscimento, l'affido ed il mantenimento del figlio;
-il risultato di test del DNA svolto presso un laboratorio privato, il cui referto in data 13-5-2021 è stato prodotto in atti, da cui si ritrae che era stato ritenuto figlio del convenuto Persona_1
con probabilità scientifica del 99,99%.
Deve quindi essere dichiarato, sulla scorta di tali dati istruttori concordanti e di carattere concludente, che , nato a [...] il [...], è figlio di , Persona_1 Controparte_1
nato a [...] il [...],e vanno disposte le conseguenti annotazioni da parte del competente ufficiale di stato civile.
Nulla deve essere disposto in materia di affido e collocamento del figlio che in corso di causa ha raggiunto la maggiore età.
Quanto alle domande di carattere economico, occorre premettere che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. ed art. 316 bis cc.. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.) ha diritto di regresso per la corrispondente quota sulla scorta delle regole dettate dall'art, 1299 c.c, nei rapporti fra i condebitori solidali. La condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali ossia diritti disponibili e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio di poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277 comma 2 c.c.. La necessità di analoga domanda non ricorre invece riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (Cass. civ. n. 7960-2017).
Nella specie è stata proposta specifica domanda di regresso la quale deve essere accolta, stante il fatto che la teste ha confermato la completa omissione di contributi economici di Tes_1
mantenimento da parte del padre, con la conseguenza che il relativo onere è ricaduto di fatto
4 interamente sulla madre.
Avendosi riguardo alla non particolare entità della posizione economica del - il quale CP_1
come risultato dalle informative di polizia tributaria ha fruito dal 2019 al 2021 di un reddito complessivo pari a poco più di tredicimila euro ed è proprietario di un immobile per intero e di altro per una quota limitata - e non essendovi prova della erogazione di suo concorso nelle spese di mantenimento del figlio dalla data della nascita a quella della domanda , il convenuto va condannato a rimborsare in sede di regresso all'attrice la quota mensile di € 200 per ciascuno dei mesi intercorsi dall'ottobre 2004 al novembre 2021 compreso, per complessivi € 41.000 ( € 200 x
205 mesi).
Non vi sono elementi probatori per liquidare, sia pure equitativamente, la somma richiesta per rimborso spese straordinarie.
Nella stessa misura di € 200 va liquidato l'assegno mensile a carico del padre di concorso nel mantenimento dalla data della domanda(dicembre 2021) in poi, non essendo state fornite indicazioni precise in ordine alla posizione economica dell'attrice (dettasi disoccupata), sebbene presumibilmente, in ragione dell'età, dotata di capacità lavorativa generica e non potendosi presumere negligenza del figlio beneficiario nel rendersi autonomo dopo il diciottesimo anno, stante la giovane età. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese , a partire dal mese di dicembre 2021;esso sarà rivalutabile annualmente secondo indici Istat. Il padre dovrà inoltre contribuire al 50% nelle spese straordinarie di mantenimento del figlio, da individuare sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
Va infine esaminata la domanda di risarcimento del danno alla persona che la ha Persona_1 spiegato nell'interesse del figlio e nei confronti del convenuto;
domanda conseguente alla affermata violazione degli obblighi derivanti dalla qualità di genitore, in tesi rilevante quale cd. illecito aquiliano endofamiliare.
Essa si fonda sul presupposto di fatto della completa trascuranza da parte del delle sorti CP_1
del figlio sin dal tempo della sua nascita, con le conseguenti privazioni affettive e sofferenze psicologiche a causa del fatto che il padre non lo aveva mai cercato.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, che può concretarsi nel disinteresse mostrato da un genitore nei confronti del proprio figlio per lungo tempo (come accertato nella fattispecie), non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile cd. endofamiliare, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti (per tali principi , Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, Cass.,
15 settembre 2011, n. 18853;Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio
5 2004). Siffatta violazione, dunque, può dar vita ad autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esperibile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Il presupposto della responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, è individuato nella consapevolezza del concepimento che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. civ. 26205 del 22/11/2013;Corte appello Napoli, sez. famiglia, 15/5/2019, n. 2618).
Poiché la domanda principale si fonda sull'allegazione di un illecito omissivo - integrato dalla consapevole violazione da parte del convenuto dei doveri derivanti dal rapporto di filiazione - occorre dimostrarne i presupposti di fatto ed in particolare la consapevolezza della procreazione;
infatti il mancato riconoscimento del figlio naturale, per poter comportare un danno risarcibile, deve possedere i caratteri tipici dell'illecito civile ed essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto ( da ultimo Cassazione civile, sez. I, 9/8/2021 n. 22496).
Sulla scorta degli elementi istruttori in precedenza richiamati (mancata risposta all'interpello e deposizione della teste ), deve ritenersi dimostrazione del fatto che il avesse Tes_1 CP_1
avuto contezza, del concepimento prima e della nascita poi, del figlio . Per_1
Il disinteresse paterno protrattosi dalla nascita sino alla domanda ha integrato condotta omissiva soggettivamente imputabile dei doveri connessi alla filiazione, rientrando nello schema dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.civ.. Nè rileva in contrario che il rapporto di filiazione sia stato accertato all'attualità; sul tema giova ricordare i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima (si veda anche l'attuale art.315bis c.civ.), giacchè la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio
(Cass. civ. I sez. n. 7960 del 28.3.2017).
Va quindi liquidato il danno riconducibile da un lato alla sofferenza soggettiva, potendosi presumere secondo l'id quod plerumque accidit che la condizione di assenza e rifiuto del genitore quale fondamentale riferimento di vita negli anni dell'infanzia e della formazione, avesse comportato lesione della sfera di integrità morale ed affettiva del soggetto passivo dell'illecito;d'altro canto va riconosciuto il danno non patrimoniale derivante dalla violazione da parte del genitore dei diritti del figlio ,anche costituzionalmente tutelati, al mantenimento
,istruzione, educazione ed assistenza morale e materiale, tenendosi presuntivamente conto che le occorrenze esistenziali sarebbero state più efficacemente affrontate dal figlio in presenza del
6 riferimento affettivo e del sostegno morale della figura paterna.
Venendo alla liquidazione del danno ,trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice ritrae dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità (Cass. sent. 13 maggio 2011, n.10527). Nel caso di specie il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria è la totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale del figlio ,e non ha curato di avere qualsiasi rapporto con lui. Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza, dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare sofferenza nel figlio (soprattutto minore) per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale, per il mancato apporto paterno nel soddisfacimento delle esigenze quotidiane di mantenimento, svago ed istruzione , per il disagio ed imbarazzo nei rapporti sociali dato dal fatto di dover giustificare la mancanza della figura paterna, deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Accertata comunque la sussistenza nel senso innanzi specificato del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. A questo riguardo è da presumere in assenza di specifica prova contraria, che la sofferenza soggettiva connessa alla mancata presenza della figura paterna durante l'infanzia ed in età adolescenziale ,che pure rileva ai fini del riconoscimento del chiesto risarcimento nell'an, abbia trovato momento di mitigazione nella formazione di altri punti di riferimento affettivi ,giacchè la stessa attrice ha allegato di avere formato una famiglia con il proprio attuale marito dal quale ha avuto tre figli, nel cui nucleo convivente è stato stabilmente inserito il figlio . Per_1
Appare in definitiva giustificato tenendo conto delle segnalate circostanze, il riconoscimento del danno liquidabile all'attualità (pertanto già rivalutato e da ritenere comprensivo di interessi compensativi), nella misura di € 10.000, al cui pagamento in favore del figlio il convenuto Per_1
va condannato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in favore dello Stato ex art. 133 TUSG stante la l'ammissione dell'attrice al patrocinio erariale.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
- dichiara che , nato a [...] il [...], è figlio di Persona_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere con i necessari
7 adempimenti;
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 41.000 per le causali in motivazione;
- pone a carico di assegno di concorso al mantenimento mensile del Controparte_1
figlio da corrispondere alla madre nella misura Persona_1 Parte_1 mensile di € 200 con decorrenza dal 5-12-2021 e così dal giorno 5 di ogni mese successivo, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuare sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-
2022;
- in accoglimento della domanda risarcitoria per quanto di ragione ,condanna CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 10.000 per le
[...] Persona_1
causali in motivazione;
-condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di Controparte_1
liquidate in € 6000 per compensi ed euro 68,93 per spese oltre iva Parte_1
cap e rfsg al 15%.
Così deciso il 3-12-2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente
dott. Marcello Maggi
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