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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15443/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Mimmo Albanese e Jgor Aricò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Magenta n. 29
RICORRENTE contro
(C.F. domiciliato in Rivalta di Torino (TO), CP_1 C.F._1
via Sabotino n. 12 scala B int. 2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: NEL MERITO accertarsi e dichiararsi il diritto di proprietà superficiaria del conchiudente sull'immobile di edilizia sociale sito in Rivalta di Torino, Via Sabotino, 12, Scala B, Int. 2, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 6, Particella 636, Subalterno 17, rendita Lire 450,000, categoria A/3, classe 2, consistenza 3 vani, e, per l'effetto, accertata e dichiarata altresì la natura abusiva dell'occupazione dello stesso Immobile da parte del convenuto,
- ordinarsi a quest'ultimo di lasciarlo immediatamente libero e sgombro da persone e cose di propria pertinenza, condannandolo alla restituzione del bene a favore del C.I.T.
pagina 1 di 7 - condannarsi il convenuto stesso a risarcire al conchiudente i danni tutti, patiti e patiendi per effetto di tale occupazione abusiva fino alla data dell'effettivo rilascio, liquidandosi tali danni ai sensi dell'art. 19 della l.r. Piemonte n. 3/2010 ed al decreto del presidente della giunta regionale 4 ottobre 2011, n. 14/r (doc. 11), e così quantificarsi gli stessi in € 12.195,67 per indennità da occupazione maturate alla data odierna oltre ad €
216,50/mese per quelle maturande sino all'effettivo rilascio, ovvero, in subordine ed occorrendo, liquidarsi e quantificarsi tali danni anche secondo equità; oltre agli interessi sulle somme via via rivalutate, da computarsi: (i) al saggio legale di cui all'art. 1284, co.
1, c.c., dal 5 giugno 2014 al giorno della proposizione della presente domanda giudiziale, (ii) al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., da quest'ultimo momento a quello del saldo definitivo.
IN VIA ISTRUTTORIA per il solo caso in cui non potesse operarsi la quantificazione dei danni lamentati dal conchiudente nei termini che precedono ed in relazione a quanto esposto nel ricorso introduttivo, disporsi, previa rimessione della causa in istruttoria, consulenza tecnica
d'ufficio per la quantificazione degli stessi.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed al rimborso forfettario del 15%, ex art. 2 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il Parte_1
( ha convenuto in giudizio rappresentando che: Pt_1 CP_1
- il è un ente pubblico il cui fine statutario è quello di Parte_1
gestire e destinare il proprio patrimonio, composto da immobili di tipo residenziale, in favore di singoli e nuclei in emergenza e/o difficoltà abitativa;
- rientra nel patrimonio immobiliare del anche l'alloggio di edilizia residenziale Parte_1
pubblica sito in Rivalta di Torino, Via Sabotino, 12, Scala B, Int. 2, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 6, Particella 636, Subalterno 17, su cui l'ente ricorrente vanta un diritto di proprietà superficiaria;
- a far data dalla sua edificazione, il suddetto immobile è stato continuativamente assegnato a favore di singoli e/o nuclei in stato di emergenza abitativa dietro corrispettivo e da ultimo a favore di , madre del resistente, deceduta in data Per_1
25.6.2017;
pagina 2 di 7 - al momento della morte della madre, non faceva parte del nucleo CP_1 familiare della stessa né risiedeva anagraficamente presso l'Immobile, ma ciononostante egli lo occupava senza titolo alcuno;
- , per mezzo dell'A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo, aveva richiesto al CP_1
C.I.T. il suo subentro nell'assegnazione dell'immobile, ma tale richiesta era stata respinta per insussistenza delle condizioni di legge;
- l'occupazione dell'immobile di via Sabotino da parte del resistente doveva quindi confermarsi priva di titolo, come contestato dal con formale intimazione di Parte_1
rilascio rimasta tuttavia inottemperata;
- la mediazione obbligatoria incardinata dal ricorrente aveva avuto esito negativo per mancata partecipazione del resistente.
Tanto esposto, il ha chiesto di ordinare al resistente Parte_1 di rilasciare l'immobile di cui in premessa immediatamente libero da persone e cose e di condannare lo stesso al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione abusiva, oltre alla rivalutazione ed interessi.
Alla prima udienza del 16.1.2025 è stato dichiarato contumace e parte CP_1
ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** *** ***
Il ha dato prova documentale di essere titolare del Parte_1 diritto di superficie sull'alloggio oggetto di causa attraverso il doc. 3, ovverosia convenzione mediante atto notarile del 9.6.1989 tra il Comune di Torino e il con Pt_1
cui il primo ha concesso al secondo il diritto di superficie per la durata di anni 99 sulle aree meglio individuate nell'atto medesimo (tra cui quella censita in allora al Catasto
Terreni al foglio 6 mappale 636), per la costruzione di n. 53 alloggi nell'ambito del programma costruttivo di edilizia abitativa di cui alla legge 25.3.1982 n. 94. Nel rogito si dà atto che le aree interessate erano state acquisite al patrimonio del Comune mediante procedura di esproprio.
Dunque, parte ricorrente ha dato prova di un titolo ultraventennale, regolarmente trascritto nei registri immobiliari (doc. 4), che le attribuisce il diritto di superficie sull'alloggio sito in Rivalta di Torino, via Sabotino n. 12 scala B int. 2, costruito nell'ambito di attuazione del programma edilizio menzionato nel citato atto.
pagina 3 di 7 E' altresì documentalmente provata l'occupazione del suddetto alloggio da parte di
. In particolare, l'occupazione è dimostrata dai seguenti documenti: CP_1
- doc. 8, ovverosia lettera dell'ASL TO3 – Dipartimento Patologia delle Dipendenze
(Ser.D.) del 26.5.2021, in cui si dà atto che viene seguito dal suddetto CP_1
dipartimento dal 1994 per dipendenza patologica e che lo stesso, dopo essersi allontanato per alcuni anni dal Comune di Rivalta di Torino, era tornato a vivere in tale
Comune nell'alloggio di via Sabotino n. 12 assieme alla madre assegnataria, successivamente deceduta in data 24.6.2017; nella stessa lettera viene appunto richiesto al C.I.T. di valutare l'assegnazione dell'alloggio all'odierno resistente, vista la situazione di difficoltà in cui versava;
- doc. 10, ovverosia intimazione di rilascio dell'alloggio notificata dal C.I.T. all'odierno resistente e da questi ritirata a mani proprie proprio presso l'indirizzo di via Sabotino n.
12 int. 2 in data 3.9.2024;
- ricorso introduttivo del presente giudizio e decreto di fissazione udienza, regolarmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ad ottobre 2024 presso l'indirizzo di via Sabotino n.
12 scala B int. 2.
L'occupazione deve giudicarsi senza titolo, vista la contumacia del resistente, che ha quindi omesso di allegare un titolo legittimante il possesso dell'immobile.
D'altra parte, il diniego espresso dal C.I.T. sull'istanza di per il subentro CP_1 nell'assegnazione dell'alloggio in precedenza assegnato alla madre (cfr. doc. 10) non appare contrario alla legge e quindi non è disapplicabile.
Si consideri, in proposito, che l'art. 13 della legge regionale n. 3/2010 prevede che in caso di morte dell'assegnatario gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell'assegnazione “nell'ordine, il coniuge, i figli, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo come definito all'articolo 4, comma 1”, cioè iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica
(ai sensi, appunto, dell'art. 4 comma 1), ma dallo stato di famiglia di (doc. Per_1
6), madre del resistente, risulta che la stessa al momento del decesso fosse unica intestataria, senza altri componenti del nucleo familiare.
Sempre l'art. 13, al comma 4, prevede che i subentranti in caso di decesso dell'assegnatario devono comunque essere in possesso dei requisiti per l'assegnazione, nel caso specifico carenti quanto meno con riguardo a quello di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – avere la residenza anagrafica o prestare attività lavorativa pagina 4 di 7 nel territorio regionale: difatti, dai docc. 8 e 9 risulta che il resistente fosse anagraficamente irreperibile al momento della presentazione dell'istanza di subentro per il tramite del Ser.D.
In definitiva, può dirsi provata l'occupazione senza titolo dell'alloggio da parte del resistente, per cui la domanda di rilascio deve essere senz'altro accolta.
Parte ricorrente ha poi proposto domanda di condanna del resistente al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva fino alla data dell'effettivo rilascio. Ai fini della quantificazione, il ha fatto riferimento al canone ricavabile dall'assegnazione Parte_1 dell'alloggio in base alla normativa regionale in materia di edilizia sociale, richiamando in particolare l'art. 19 della Legge Regionale 3/2010 e il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 4.10.2011 n. 14/r (doc. 11). Ha poi quantificato in € 10.892,98 il danno complessivo, sulla base dell'estratto conto prodotto come doc. 12.
Sull' an del risarcimento, esso appare dovuto in base ai principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022, considerando la perdita subita, nello specifico, per mancato godimento indiretto (mancata locazione a terzi).
Difatti, la Suprema Corte ha definito il danno emergente conseguente all'occupazione senza titolo (nella duplice forma del mancato godimento diretto ovvero del mancato godimento indiretto, mediante locazione a terzi) come “danno presunto” o “danno normale”, cioè che sussiste normalmente sulla base dell'id quod plerumque accidit e per la cui prova è sufficiente la semplice allegazione della concreta possibilità di esercizio (diretto o indiretto) del diritto di godimento che è andata persa, salva la possibilità per il convenuto di dare la prova contraria.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto al suddetto onere di allegazione, lamentando, appunto, l'impossibilità, a causa dell'occupazione illegittima, di concedere l'alloggio ad altri nuclei o singoli in stato di bisogno dietro corrispettivo e nel rispetto delle graduatorie formate ai sensi di legge. Le allegazioni della ricorrente, del resto, devono reputarsi fondate, considerando gli scopi statutari dell'ente (doc. 1) e che, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge regionale più volte richiamata, “il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento”, dunque si tratta certamente di una perdita per le casse dell'ente pubblico.
pagina 5 di 7 D'altra parte, il convenuto, non costituito, non ha fornito alcuna prova contraria alle deduzioni di parte ricorrente.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, dalla normativa richiamata da parte ricorrente si ricava che la misura del canone, oltre ad essere influenzata da alcune variabili oggettive relative ad ubicazione, stato e consistenza dell'immobile, è determinata in base al reddito dell'assegnatario. Sulla base della tabella di cui all'allegato C del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4.10.2011 n. 14/r (doc.
11), si desume che la misura del canone può variare, in base alle fasce di reddito, da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 300,00 mensili. Poiché il danno, nel caso di specie, deriva dal non aver potuto assegnare l'alloggio ad altri aventi diritto e poiché non è preventivabile il reddito che questi avrebbero avuto, si ritiene di dover quantificare il canone perso nella misura vicina al minimo di € 45,00 mensili (da intendersi già attualizzata e quindi comprensiva di interessi e rivalutazione), a partire da luglio 2017
(mese successivo alla morte di , avente diritto) fino ad aprile 2025 Per_1 compreso, per un totale di € 4.230,00, oltre ad ulteriori € 40,00 mensili fino all'effettivo rilascio.
Per quanto riguarda gli interessi, non può trovare applicazione l'art. 1284 comma 4 c.c. poiché il danno da occupazione senza titolo non costituisce un debito di valuta ma di valore, che diviene liquido solo con la presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza saranno dovuti gli interessi legali sulla somma di € 4.230,00, come detto già attualizzata.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente per effetto della soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa indicato in ricorso, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta e con liquidazione del minino per la fase decisionale, per la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) condanna a rilasciare l'alloggio sito in Rivalta di Torino, Via CP_1
Sabotino, 12, Scala B, Int. 2, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 6, Particella 636,
Subalterno 17 nella disponibilità del libero da Parte_1
persone e cose;
pagina 6 di 7 2) condanna al pagamento, in favore del CP_1 Parte_1
, della somma di € 4.230,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione
[...] della presente sentenza al saldo effettivo, oltre ad € 45,00 per ogni altro mese di perdurante occupazione senza titolo a partire da maggio 2025;
3) condanna a rifondere a le spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 2.547,00 per compenso, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge e in € 264,00 per contributo unificato e marca.
Così deciso in Torino, in data 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15443/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Mimmo Albanese e Jgor Aricò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Magenta n. 29
RICORRENTE contro
(C.F. domiciliato in Rivalta di Torino (TO), CP_1 C.F._1
via Sabotino n. 12 scala B int. 2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: NEL MERITO accertarsi e dichiararsi il diritto di proprietà superficiaria del conchiudente sull'immobile di edilizia sociale sito in Rivalta di Torino, Via Sabotino, 12, Scala B, Int. 2, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 6, Particella 636, Subalterno 17, rendita Lire 450,000, categoria A/3, classe 2, consistenza 3 vani, e, per l'effetto, accertata e dichiarata altresì la natura abusiva dell'occupazione dello stesso Immobile da parte del convenuto,
- ordinarsi a quest'ultimo di lasciarlo immediatamente libero e sgombro da persone e cose di propria pertinenza, condannandolo alla restituzione del bene a favore del C.I.T.
pagina 1 di 7 - condannarsi il convenuto stesso a risarcire al conchiudente i danni tutti, patiti e patiendi per effetto di tale occupazione abusiva fino alla data dell'effettivo rilascio, liquidandosi tali danni ai sensi dell'art. 19 della l.r. Piemonte n. 3/2010 ed al decreto del presidente della giunta regionale 4 ottobre 2011, n. 14/r (doc. 11), e così quantificarsi gli stessi in € 12.195,67 per indennità da occupazione maturate alla data odierna oltre ad €
216,50/mese per quelle maturande sino all'effettivo rilascio, ovvero, in subordine ed occorrendo, liquidarsi e quantificarsi tali danni anche secondo equità; oltre agli interessi sulle somme via via rivalutate, da computarsi: (i) al saggio legale di cui all'art. 1284, co.
1, c.c., dal 5 giugno 2014 al giorno della proposizione della presente domanda giudiziale, (ii) al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., da quest'ultimo momento a quello del saldo definitivo.
IN VIA ISTRUTTORIA per il solo caso in cui non potesse operarsi la quantificazione dei danni lamentati dal conchiudente nei termini che precedono ed in relazione a quanto esposto nel ricorso introduttivo, disporsi, previa rimessione della causa in istruttoria, consulenza tecnica
d'ufficio per la quantificazione degli stessi.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed al rimborso forfettario del 15%, ex art. 2 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il Parte_1
( ha convenuto in giudizio rappresentando che: Pt_1 CP_1
- il è un ente pubblico il cui fine statutario è quello di Parte_1
gestire e destinare il proprio patrimonio, composto da immobili di tipo residenziale, in favore di singoli e nuclei in emergenza e/o difficoltà abitativa;
- rientra nel patrimonio immobiliare del anche l'alloggio di edilizia residenziale Parte_1
pubblica sito in Rivalta di Torino, Via Sabotino, 12, Scala B, Int. 2, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 6, Particella 636, Subalterno 17, su cui l'ente ricorrente vanta un diritto di proprietà superficiaria;
- a far data dalla sua edificazione, il suddetto immobile è stato continuativamente assegnato a favore di singoli e/o nuclei in stato di emergenza abitativa dietro corrispettivo e da ultimo a favore di , madre del resistente, deceduta in data Per_1
25.6.2017;
pagina 2 di 7 - al momento della morte della madre, non faceva parte del nucleo CP_1 familiare della stessa né risiedeva anagraficamente presso l'Immobile, ma ciononostante egli lo occupava senza titolo alcuno;
- , per mezzo dell'A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo, aveva richiesto al CP_1
C.I.T. il suo subentro nell'assegnazione dell'immobile, ma tale richiesta era stata respinta per insussistenza delle condizioni di legge;
- l'occupazione dell'immobile di via Sabotino da parte del resistente doveva quindi confermarsi priva di titolo, come contestato dal con formale intimazione di Parte_1
rilascio rimasta tuttavia inottemperata;
- la mediazione obbligatoria incardinata dal ricorrente aveva avuto esito negativo per mancata partecipazione del resistente.
Tanto esposto, il ha chiesto di ordinare al resistente Parte_1 di rilasciare l'immobile di cui in premessa immediatamente libero da persone e cose e di condannare lo stesso al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione abusiva, oltre alla rivalutazione ed interessi.
Alla prima udienza del 16.1.2025 è stato dichiarato contumace e parte CP_1
ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** *** ***
Il ha dato prova documentale di essere titolare del Parte_1 diritto di superficie sull'alloggio oggetto di causa attraverso il doc. 3, ovverosia convenzione mediante atto notarile del 9.6.1989 tra il Comune di Torino e il con Pt_1
cui il primo ha concesso al secondo il diritto di superficie per la durata di anni 99 sulle aree meglio individuate nell'atto medesimo (tra cui quella censita in allora al Catasto
Terreni al foglio 6 mappale 636), per la costruzione di n. 53 alloggi nell'ambito del programma costruttivo di edilizia abitativa di cui alla legge 25.3.1982 n. 94. Nel rogito si dà atto che le aree interessate erano state acquisite al patrimonio del Comune mediante procedura di esproprio.
Dunque, parte ricorrente ha dato prova di un titolo ultraventennale, regolarmente trascritto nei registri immobiliari (doc. 4), che le attribuisce il diritto di superficie sull'alloggio sito in Rivalta di Torino, via Sabotino n. 12 scala B int. 2, costruito nell'ambito di attuazione del programma edilizio menzionato nel citato atto.
pagina 3 di 7 E' altresì documentalmente provata l'occupazione del suddetto alloggio da parte di
. In particolare, l'occupazione è dimostrata dai seguenti documenti: CP_1
- doc. 8, ovverosia lettera dell'ASL TO3 – Dipartimento Patologia delle Dipendenze
(Ser.D.) del 26.5.2021, in cui si dà atto che viene seguito dal suddetto CP_1
dipartimento dal 1994 per dipendenza patologica e che lo stesso, dopo essersi allontanato per alcuni anni dal Comune di Rivalta di Torino, era tornato a vivere in tale
Comune nell'alloggio di via Sabotino n. 12 assieme alla madre assegnataria, successivamente deceduta in data 24.6.2017; nella stessa lettera viene appunto richiesto al C.I.T. di valutare l'assegnazione dell'alloggio all'odierno resistente, vista la situazione di difficoltà in cui versava;
- doc. 10, ovverosia intimazione di rilascio dell'alloggio notificata dal C.I.T. all'odierno resistente e da questi ritirata a mani proprie proprio presso l'indirizzo di via Sabotino n.
12 int. 2 in data 3.9.2024;
- ricorso introduttivo del presente giudizio e decreto di fissazione udienza, regolarmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ad ottobre 2024 presso l'indirizzo di via Sabotino n.
12 scala B int. 2.
L'occupazione deve giudicarsi senza titolo, vista la contumacia del resistente, che ha quindi omesso di allegare un titolo legittimante il possesso dell'immobile.
D'altra parte, il diniego espresso dal C.I.T. sull'istanza di per il subentro CP_1 nell'assegnazione dell'alloggio in precedenza assegnato alla madre (cfr. doc. 10) non appare contrario alla legge e quindi non è disapplicabile.
Si consideri, in proposito, che l'art. 13 della legge regionale n. 3/2010 prevede che in caso di morte dell'assegnatario gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell'assegnazione “nell'ordine, il coniuge, i figli, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo come definito all'articolo 4, comma 1”, cioè iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica
(ai sensi, appunto, dell'art. 4 comma 1), ma dallo stato di famiglia di (doc. Per_1
6), madre del resistente, risulta che la stessa al momento del decesso fosse unica intestataria, senza altri componenti del nucleo familiare.
Sempre l'art. 13, al comma 4, prevede che i subentranti in caso di decesso dell'assegnatario devono comunque essere in possesso dei requisiti per l'assegnazione, nel caso specifico carenti quanto meno con riguardo a quello di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – avere la residenza anagrafica o prestare attività lavorativa pagina 4 di 7 nel territorio regionale: difatti, dai docc. 8 e 9 risulta che il resistente fosse anagraficamente irreperibile al momento della presentazione dell'istanza di subentro per il tramite del Ser.D.
In definitiva, può dirsi provata l'occupazione senza titolo dell'alloggio da parte del resistente, per cui la domanda di rilascio deve essere senz'altro accolta.
Parte ricorrente ha poi proposto domanda di condanna del resistente al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva fino alla data dell'effettivo rilascio. Ai fini della quantificazione, il ha fatto riferimento al canone ricavabile dall'assegnazione Parte_1 dell'alloggio in base alla normativa regionale in materia di edilizia sociale, richiamando in particolare l'art. 19 della Legge Regionale 3/2010 e il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 4.10.2011 n. 14/r (doc. 11). Ha poi quantificato in € 10.892,98 il danno complessivo, sulla base dell'estratto conto prodotto come doc. 12.
Sull' an del risarcimento, esso appare dovuto in base ai principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022, considerando la perdita subita, nello specifico, per mancato godimento indiretto (mancata locazione a terzi).
Difatti, la Suprema Corte ha definito il danno emergente conseguente all'occupazione senza titolo (nella duplice forma del mancato godimento diretto ovvero del mancato godimento indiretto, mediante locazione a terzi) come “danno presunto” o “danno normale”, cioè che sussiste normalmente sulla base dell'id quod plerumque accidit e per la cui prova è sufficiente la semplice allegazione della concreta possibilità di esercizio (diretto o indiretto) del diritto di godimento che è andata persa, salva la possibilità per il convenuto di dare la prova contraria.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto al suddetto onere di allegazione, lamentando, appunto, l'impossibilità, a causa dell'occupazione illegittima, di concedere l'alloggio ad altri nuclei o singoli in stato di bisogno dietro corrispettivo e nel rispetto delle graduatorie formate ai sensi di legge. Le allegazioni della ricorrente, del resto, devono reputarsi fondate, considerando gli scopi statutari dell'ente (doc. 1) e che, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge regionale più volte richiamata, “il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento”, dunque si tratta certamente di una perdita per le casse dell'ente pubblico.
pagina 5 di 7 D'altra parte, il convenuto, non costituito, non ha fornito alcuna prova contraria alle deduzioni di parte ricorrente.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, dalla normativa richiamata da parte ricorrente si ricava che la misura del canone, oltre ad essere influenzata da alcune variabili oggettive relative ad ubicazione, stato e consistenza dell'immobile, è determinata in base al reddito dell'assegnatario. Sulla base della tabella di cui all'allegato C del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4.10.2011 n. 14/r (doc.
11), si desume che la misura del canone può variare, in base alle fasce di reddito, da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 300,00 mensili. Poiché il danno, nel caso di specie, deriva dal non aver potuto assegnare l'alloggio ad altri aventi diritto e poiché non è preventivabile il reddito che questi avrebbero avuto, si ritiene di dover quantificare il canone perso nella misura vicina al minimo di € 45,00 mensili (da intendersi già attualizzata e quindi comprensiva di interessi e rivalutazione), a partire da luglio 2017
(mese successivo alla morte di , avente diritto) fino ad aprile 2025 Per_1 compreso, per un totale di € 4.230,00, oltre ad ulteriori € 40,00 mensili fino all'effettivo rilascio.
Per quanto riguarda gli interessi, non può trovare applicazione l'art. 1284 comma 4 c.c. poiché il danno da occupazione senza titolo non costituisce un debito di valuta ma di valore, che diviene liquido solo con la presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza saranno dovuti gli interessi legali sulla somma di € 4.230,00, come detto già attualizzata.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente per effetto della soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa indicato in ricorso, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta e con liquidazione del minino per la fase decisionale, per la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) condanna a rilasciare l'alloggio sito in Rivalta di Torino, Via CP_1
Sabotino, 12, Scala B, Int. 2, Piano 2, catastalmente censito al Foglio 6, Particella 636,
Subalterno 17 nella disponibilità del libero da Parte_1
persone e cose;
pagina 6 di 7 2) condanna al pagamento, in favore del CP_1 Parte_1
, della somma di € 4.230,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione
[...] della presente sentenza al saldo effettivo, oltre ad € 45,00 per ogni altro mese di perdurante occupazione senza titolo a partire da maggio 2025;
3) condanna a rifondere a le spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 2.547,00 per compenso, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge e in € 264,00 per contributo unificato e marca.
Così deciso in Torino, in data 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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