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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza dell'8.7.2025 la seguente
SENTENZA contestuale nella causa iscritta al n. 2845/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Capasso
Parte_1
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Controparte_1
Feo
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 18.12.2023, esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della sin Parte_1 CP_2
dal 25 gennaio 1989, da ultimo, con qualifica di impiegato inquadrato nel livello 5 del CCNL
Telecomunicazioni ed adibito alle mansioni di tecnico on field (c.d. tecnico in esterna) presso la sede della società resistente sita in Aversa (CE) alla via Verga n.1; che, con lettera del 3 ottobre
2023, la società gli aveva contestato di aver svolto, nei giorni 25 e 28 marzo 2023, attività
Con lavorativa privata, in concorrenza con , presso un cliente, tale , utilizzando Persona_1
illegittimamente e abusivamente il veicolo aziendale mod. tg. FJ810RJ con logo CP_3
Con Con
e tutte le dotazioni di lavoro di proprietà ; che in tale occasione, dopo aver completato l'installazione di un cavo in fibra ottica, avrebbe chiesto e ottenuto dal cliente il Persona_1
pagamento di euro 450,00; che il rapporto di lavoro era cessato il 17 ottobre 2023, quando la società ne aveva disposto il licenziamento disciplinare.
Impugnava il licenziamento per insussistenza del fatto contestato (perché inesistente e comunque privo di antigiuridicità e intenzionalità) e dei motivi di addebito, nonché per assenza di giusta causa e proporzionalità.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per le specifiche ragioni di Controparte_4
cui in memoria.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 4400/2024 del 11.10.2024, rigettava la domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 04.11.2024, proponeva appello chiedendo la riforma della gravata sentenza. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società appellata, resistendo al gravame.
Prospettata, all'udienza del 15.4.2025, da parte della Corte una soluzione conciliativa, all'odierna udienza, i difensori delle parti congiuntamente rappresentavano di voler conciliato la lite, come da verbale di cui si dava lettura e che veniva sottoscritto in udienza, e, all'esito, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, anche con riferimento al governo delle spese di lite.
*****
2. Alla luce dell'avvenuta conciliazione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione della lite, anche con riferimento alle spese di lite, intervenuta successivamente alla proposizione del gravame determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
P.Q.M.
la Corte così decide: dichiara cessata la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite.
Napoli, 8.7.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza dell'8.7.2025 la seguente
SENTENZA contestuale nella causa iscritta al n. 2845/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Capasso
Parte_1
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Controparte_1
Feo
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 18.12.2023, esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della sin Parte_1 CP_2
dal 25 gennaio 1989, da ultimo, con qualifica di impiegato inquadrato nel livello 5 del CCNL
Telecomunicazioni ed adibito alle mansioni di tecnico on field (c.d. tecnico in esterna) presso la sede della società resistente sita in Aversa (CE) alla via Verga n.1; che, con lettera del 3 ottobre
2023, la società gli aveva contestato di aver svolto, nei giorni 25 e 28 marzo 2023, attività
Con lavorativa privata, in concorrenza con , presso un cliente, tale , utilizzando Persona_1
illegittimamente e abusivamente il veicolo aziendale mod. tg. FJ810RJ con logo CP_3
Con Con
e tutte le dotazioni di lavoro di proprietà ; che in tale occasione, dopo aver completato l'installazione di un cavo in fibra ottica, avrebbe chiesto e ottenuto dal cliente il Persona_1
pagamento di euro 450,00; che il rapporto di lavoro era cessato il 17 ottobre 2023, quando la società ne aveva disposto il licenziamento disciplinare.
Impugnava il licenziamento per insussistenza del fatto contestato (perché inesistente e comunque privo di antigiuridicità e intenzionalità) e dei motivi di addebito, nonché per assenza di giusta causa e proporzionalità.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per le specifiche ragioni di Controparte_4
cui in memoria.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 4400/2024 del 11.10.2024, rigettava la domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 04.11.2024, proponeva appello chiedendo la riforma della gravata sentenza. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società appellata, resistendo al gravame.
Prospettata, all'udienza del 15.4.2025, da parte della Corte una soluzione conciliativa, all'odierna udienza, i difensori delle parti congiuntamente rappresentavano di voler conciliato la lite, come da verbale di cui si dava lettura e che veniva sottoscritto in udienza, e, all'esito, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, anche con riferimento al governo delle spese di lite.
*****
2. Alla luce dell'avvenuta conciliazione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione della lite, anche con riferimento alle spese di lite, intervenuta successivamente alla proposizione del gravame determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
P.Q.M.
la Corte così decide: dichiara cessata la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite.
Napoli, 8.7.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone