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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1483/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. TORRINI Parte_1 C.F._1 ANTONELLA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BADINI Controparte_1 C.F._2 SILVIA (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BADINI SILVIA Controparte_2 C.F._4 (CF ) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 970/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 16/12/2019
CONCLUSIONI
In data 2-29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, previa occorrendo ammissione di CTU come richiesto, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie a garantire una corretta regimazione delle acque provenienti dal tetto di loro proprietà, così come indicato dal CTU a pag. 31 della relazione per quanto riguarda la sostituzione del canale di gronda e della pagina 1 di 14 tubazione discendente e così come indicato nel verbale n. 2 del 15.12.2017 allegato alla CTU, per quanto riguarda l'allontanamento delle acque mediante conduttura interrata o, in ipotesi, mediante convogliamento a cielo aperto come indicato dal CTU a pag 31 della relazione;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attrice a causa della non corretta regimazione delle acque, nella misura di €. 10.000,00, o quella diversa che risulterà all'esito di CTU;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti a rimuovere i vasi, le piante, le panche, il muretto e la recinzione posti nella corte comune, così come risultanti nella CTU espletata in primo grado. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso integrale delle spese di CTU e CTP”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi meglio espressi in premessa: - in via preliminare DICHIARARE l'appello inammissibile;
- nel merito, ed in ogni caso, RIGETTARE l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza appellata.- Con vittoria di spese e compensi di avvocato come per legge riconosciuti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, e Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la sentenza n. 970/2019, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 16/12/2019, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attrice e su quelle riconvenzionali proposte dai convenuti e aveva così Parte_1 CP_1 CP_2 deciso: “1) accerta e dichiara l'esistenza, a favore della proprietà dell'attrice, della servitù acquistata per usucapione e costituita dalla allogazione della conduttura di scarico reflui e dei cavi elettrici e telefonici, nel terreno di proprietà e , Controparte_1 Controparte_2 censito al catasto terreni del comune di Civitella Paganico al foglio 16 part. 76, nonché, per quanto riguarda i cavi elettrici e telefonici, anche lungo il fabbricato insistente sul terreno censito al foglio 16 part. 77, di proprietà dei convenuti;
2) respinge le domande riconvenzionali subordinate dei convenuti aventi ad oggetto le sopracitate servitù; 3) condanna i convenuti a realizzare, a propria cura e spese, gli interventi finalizzati alla rimozione delle radici ed a proteggere la condotta stessa da successivi analoghi fenomeni nonché ad eseguire la sigillatura dei quattro punti di rottura rilevati in testa alla condotta fognaria, previa asportazione di radici e barbe, così come meglio descritto a p. 26 della relazione del c.t.u. geom. 4) CP_3 respinge le domande di parte attrice inerenti la regimazione delle acque, il risarcimento del danno,
e la rimozione di quanto esistente nella corte comune;
5) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al cipresso posto in prossimità del confine;
6) respinge la domanda di risarcimento danni formulata da parte convenuta;
7) compensa per 1/5 le spese di lite e condanna in convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.400,00 a
pagina 2 di 14 titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge;
pone le spese di c.t.u. del geom. liquidate in corso di causa, per 1/5 a carico di CP_3 parte attrice e per 4/5 a carico di parte convenuta”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_1 [...]
, esponendo: CP_2 di essere proprietaria di un immobile in Civitella Paganico, fraz. Pari, località “Il Leccio”, insistente sul fondo censito al foglio 16, part. 79 – 80 del catasto terreni del predetto Comune e relativa corte di pertinenza (part. 81), nonché dei terreni di cui al foglio 16 partt. 342 e 75, confinanti con la particella 76 di proprietà e CP_1 CP_2 che dalla sua proprietà si dipartiva una conduttura – realizzata nel 1966 con il consenso dell'allora proprietario della part. 76, – di scarico reflui che non recapitava in pubblica Persona_1 fognatura e che percorreva la part. 76 del foglio 16 di proprietà dei convenuti e terminava nella part. 342, già porzione della part. 75, di proprietà attrice;
che in relazione a tale conduttura, , madre della aveva provveduto Persona_2 Parte_2 ad inoltrare al Sindaco “denuncia di scarico civile che non recapita in pubblica fognatura” ai sensi della legge regionale n. 5 del 23.1.86; che, in considerazione del tempo trascorso dalla installazione della conduttura, si era verificato l'acquisto per usucapione della servitù a favore della proprietà ed a carico del fondo Parte_2 divenuto di proprietà , stante il possesso pacifico e ininterrotto per oltre Controparte_4 quarant'anni; che l'attuale ubicazione era l'unica possibile, non possedendo l'attrice terreni a confine con il fabbricato in cui era situato lo scarico;
pertanto, in ipotesi, sussistevano i presupposti per la costituzione di servitù coattiva;
che da oltre vent'anni erano, altresì, presenti, sempre a servizio della proprietà anche Parte_2 cavi telefonici ed elettrici che percorrevano la proprietà dei convenuti ed in relazione ai quali era parimenti avvenuto l'acquisto per usucapione della relativa servitù; che, inoltre, i convenuti avevano posizionato, lungo la conduttura di scarico, numerose piante che con le loro radici determinavano spostamenti della stessa e ostruivano la tubazione;
che, ancora, i convenuti, a causa di una non corretta regimazione, convogliavano l'acqua piovana del tetto in una tubatura piantata nel terreno in un punto molto vicino alla suddetta conduttura;
che tale situazione comportava un ulteriore spostamento del terreno che causava un'invasione della fossa biologica e, in caso di precipitazioni atmosferiche abbandonanti, la tracimazione di pagina 3 di 14 acqua dalla gronda, con conseguenti infiltrazioni in un annesso agricolo di proprietà Parte_2 posto sulla part. 342; che, per giunta, i convenuti avevano occupato la corte comune con vasi da fiori, piante e panche, così ostacolando l'uso da parte della medesima attrice quale comproprietaria;
che, infine, nella proprietà dei convenuti si trovava un cipresso a distanza inferiore a quella legale, che sovrastava l'annesso agricolo di proprietà Parte_2
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, in accoglimento delle domande attrici e per i titoli di cui in premessa, accertare e dichiarare l'esistenza, a favore della proprietà
, della servitù acquistata per usucapione e costituita dalla allogazione della Parte_2 conduttura di scarico reflui e dei cavi elettrici e telefonici, nel terreno di proprietà
[...]
e , censito al catasto terreni del comune di Civitella Paganico CP_1 Controparte_2 al foglio 16 part. 76, nonché, per quanto riguarda i cavi elettrici e telefonici, anche lungo il fabbricato insistente sul terreno censito al foglio 16 part. 77, di proprietà dei convenuti;
in ipotesi, costituire la servitù di scarico coattivo, nonché la servitù di passaggio di condutture elettriche e telefoniche secondo il percorso attualmente esistente come sopra indicato;
accertato e dichiarato che le piante lungo la conduttura provocano spostamenti della stessa, dichiarare tenuti e per
l'effetto condannare i convenuti a realizzare a propria cura e spese opere di protezione delle giunture delle radici delle piante, o in ipotesi a estirpare le piante medesime;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie a garantire una corretta regimazione delle acque provenienti dal tetto di loro proprietà, così come risulteranno in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attrice, con particolare riferimento all'annesso di proprietà della medesima, contraddistinto alla particella 342, foglio 16 nella misura di €. 10.000,00, o quella diversa che risulterà in corso di causa;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti a rimuovere i vasi, le piante, le panche, il muretto e la recinzione posti nella corte comune in Civitella Paganico loc. Il Leccio, e comunque qualsiasi oggetto diverso da due sedie per uso personale;
dichiarare tenuti e per
l'effetto condannare i convenuti a estirpare il cipresso posto a confine con la proprietà dell'attrice
o, in subordine a provvedere a propria cura e spese alla recisione dei rami protesi sul fondo dell'attrice”.
1.2. – Si costituivano in giudizio e contestando Controparte_2 Controparte_1 integralmente la domanda avversaria e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale: previa i necessari accertamenti, anche incidenter tantum sull'avvenuto acquisto per usucapione del terreno (identificato al catasto dei fabbricati del
Comune di Civitella Paganico al foglio n. 16 particella n. 78) adiacente alla proprietà – civico n. 60
pagina 4 di 14 - dei sig.ri e e consistente nella realizzazione di un muretto in pietra a secco di CP_1 CP_2 contenimento e relativa recinzione con conseguente realizzazione di una aiuola di dimensioni triangolare di circa metri 3, per 3,50, per 1,90, nonché previa le declaratorie del caso, rigettare per le ragioni di cui in premessa le domande (tutte) di parte attrice. In via riconvenzionale: - condannare la sig.ra alla rimozione della conduttura di scarico e dei cavi elettrici Parte_2
e telefonici de quo presenti nella proprietà dei sig.ri e - accertare e dichiarare, CP_1 CP_2 comunque, l'esistenza della servitù acquisita per usucapione del diritto a tenere il cipresso a distanza dal confine inferiore a quella di legge, con conseguente rigetto sul punto della domanda avanzata da parte attrice. - condannare parte attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dai sig.ri e a causa della fuoriuscita dalla conduttura della sig. dei reflui CP_1 CP_2 Parte_2 di scarico non ancora depurati, danni che qui vengono quantificati in € 6.000,00 salvo diversa somma ritenuta di giustizia. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate da parte attrice in punto di servitù, condannare in via riconvenzionale la sig.ra
a compiere tutte quelle opere idonee ad impedire pregiudizi e molestie al fondo servente Parte_2 ed il cui onere è indubbiamente a carico del proprietario del fondo dominante, nello specifico: disporre la rimozione della vecchia ubazione e realizzazione di nuova condotta di scarico interrata;
nonché disporre che il cavo elettrico ed il cavo telefonico vengano alloggiati ciascuno in apposita condotta dedicata ed esclusiva secondo la regola d'arte provata da apposita dichiarazione di conformità e comunque effettuare tutte quelle opere che saranno accertate in corso di causa. Con ulteriore condanna della sig.ra a corrispondere ai sig.ri e a titolo di Parte_2 CP_1 CP_2 indennizzo per l'eventuale costituzione della servitù di scarico e di passaggio di conduttura elettrica e telefonica, la somma pari ad € 1.500,00 e comunque nel diverso importo che il Giudice riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizi”.
1.3. – A seguito del decesso dell'attrice, si costituiva in giudizio , quale Parte_1 erede di , associandosi alle sue difese. Parte_2
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali nonché nell'acquisizione del fascicolo del procedimento di a.t.p. e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale decideva nei termini sopra esposti, rilevando, per quel che in questa sede ancora interessa:
(-) che, per quanto riguardava la domanda relativa alla regimazione delle acque, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare l'inidoneità del canale di gronda, posto sul fabbricato di proprietà dei convenuti, a garantire il trattenimento delle acque piovane provenienti dalla falda del tetto, così come quella della tubazione drenante, posta sul terreno;
(-) che, tuttavia, non risultava provato che tale situazione avesse provocato un danno alla proprietà dell'attrice, non avendo quest'ultima articolato, sul punto, prove orali né offerto pagina 5 di 14 documentazione fotografica, di talché non poteva ammettersi l'invocata c.t.u., in quanto del tutto esplorativa;
(-) che per quanto concerneva la domanda avente ad oggetto la rimozione dei manufatti presenti sulla corte comune, la stessa non poteva essere accolta stante il disposto dell'art. 1102 c.c., in quanto la loro collocazione non determinava alcuna alterazione della cosa né un pregiudizio per gli altri comunisti, anche in considerazione del fatto che tali oggetti erano posti su un vialetto che conduceva esclusivamente alla proprietà Parte_3
(-) che, peraltro, in forza della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 492/2004, i convenuti erano stati autorizzati a collocare due sedie, per le esigenze proprie e dei loro familiari, nella corte comune, dinanzi all'ingresso della loro proprietà;
(-) che, relativamente all'aiuola, la stessa non determinava alcuna modificazione della cosa comune e, quindi, non poteva essere accolta la domanda di rimozione proposta dall'attrice;
(-) che la reciproca soccombenza giustificava la compensazione per 1/5 delle spese di lite, mentre i rimanenti 4/5 andavano posti a carico dei convenuti.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 908 c.c., che prevede il divieto di scolo delle acque piovane, provenienti dal tetto, sull'altrui proprietà.
Tale divieto sussisteva a prescindere dal fatto che la non corretta regimazione delle acque provocasse danno al vicino, di talché il tribunale avrebbe dovuto senz'altro condannare i convenuti a porre in essere le opere necessarie a garantire il corretto deflusso delle acque, sulla scorta di quanto accertato dal c.t.u. e come richiesto dall'attrice.
In proposito, la soluzione proposta dall'ausiliario non era condivisibile, in quanto, come evidenziato dal c.t.p. della medesima la realizzazione di una fossetta a cielo aperto Parte_1 avrebbe comportato la necessità di continui interventi di manutenzione, soprattutto nella stagione invernale ed autunnale.
Difatti, la soluzione tecnica preferibile era costituita dall'intubazione delle acque piovane con la realizzazione di un pozzetto d'ispezione, così come previsto dal collegio peritale nel verbale di sopralluogo del 15.12.2017.
Pertanto, si presentava necessario, sul punto, disporre un supplemento di c.t.u. anche per la determinazione dei danni subiti dalla proprietà attrice.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare la domanda volta ad ottenere la rimozione degli oggetti presenti sulla corte comune.
pagina 6 di 14 Invero, il comportamento degli originari convenuti si poneva in contrasto con la sentenza n.
862/2001 del Tribunale di Grosseto, che aveva loro consentito solo la collocazione di due sedie.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'occupazione dell'area comune violava l'art. 1102 c.c., impedendo alla medesima di fare uso della stessa. Parte_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel Controparte_1 Controparte_2 costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 7.12.2022, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 2-29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
In via preliminare è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame, per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello proposto da . Parte_1
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
4.1.1. – Innanzi tutto, è necessario rilevare come, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli originari attori avessero, inter alia, chiesto di “dichiarare tenuti e per l'effetto
pagina 7 di 14 condannare i convenuti alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie a garantire una corretta regimazione delle acque provenienti dal tetto di loro proprietà, così come risulteranno in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attrice, con particolare riferimento all'annesso di proprietà della medesima, contraddistinto alla particella 342, foglio 16, nella misura di €. 10.000,00, o quella diversa che risulterà in corso di causa” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Il tribunale, pur dando conto delle risultanze dell'espletata c.t.u. (“sul punto, il c.t.u. CP_3 accertava che vi era un canale di gronda che raccoglie le acque meteoriche che cadono sul tetto di proprietà dei convenuti;
le acque in scorrimento su detto canale confluiscono poi verso una tubazione in pvc di diametro mm. 80, che le allontana dal perimetro del fabbricato e le disperde sul terreno tramite una tubazione drenante (ormai non più idonea); in prossimità di un evidente cambio di pendenza del tubo in pvc, proveniente dal canale di gronda, risulta collocato un serbatoio in materiale plastico che all'occorrenza sembra prestarsi per essere utilizzato come accumulo di acqua piovana. Sostiene il c.t.u., a pag. 31 della relazione, che il canale di gronda non sia idoneo a garantire il giusto trattenimento delle acque piovane provenienti dalla falda di tetto (ciò non significa però, di per sé, che tale inidoneità possa provocare danni alla proprietà dell'attrice)”, ha respinto le domande della “inerenti la regimazione delle acque, il Parte_1 risarcimento del danno”, affermando che “al di là delle considerazioni del c.t.u., non è stato provato in giudizio se tale inidoneità abbia effettivamente provocato gli inconvenienti lamentati dall'attrice; era onere di quest'ultima infatti provare, verosimilmente attraverso prove testimoniali
e fotografiche, il fenomeno descritto a pag. 3 dell'atto di citazione;
solo a quel punto, si sarebbe potuto affidare al c.t.u. l'incarico di valutare il nesso di causalità e la stima dei danni. Pertanto, la relativa domanda deve essere respinta” (cfr. sentenza impugnata, pag. 10,11,15).
È evidente la contraddittorietà della decisione, dal momento che, pur dando atto dell'inadeguatezza del sistema di regimazione delle acque presente sulla proprietà dei convenuti, ha omesso di condannare costoro alla esecuzione delle opere indicate dal c.t.u. sicché, sul punto, la sentenza gravata deve essere riformata.
4.1.2. – Ebbene, l'espletata relazione peritale ha individuato, come intervento risolutivo del problema, la sostituzione del canale di gronda e della tubazione discendente “nel primo caso prevedendo un canale sempre a sezione semicircolare, ma con sviluppo di 33 cm., nel secondo caso prevedendo una tubazione circolare con diametro interno cm. 100. La nuova tubazione discendente inclinata sarà per allontanare dal retro del fabbricato le acque meteoriche raccolte, quindi convogliarle a cielo aperto in una fossetta di contenimento da ricavare sul terreno naturale
o contenendole tramite formazione di un piccolo ma idoneo argine di terra del posto per
pagina 8 di 14 indirizzarle verso spazi aperti ben drenati, interni alla proprietà (cfr. c.t.u., Parte_3 pag. 31).
4.1.2.a. – Contesta l'appellante l'efficacia dell'intervento indicato dal c.t.u., ritenendo preferibile quello suggerito dal proprio c.t.p., consistente nel convogliamento delle acque piovane in un tubo in pvc, così come previsto, tra l'altro, nel verbale delle operazioni peritali del 15.12.2017 “allorché veniva individuata dal CTU una possibilità di accordo in vista della definitiva risoluzione delle problematiche oggetto di causa. In tale ottica si prevedeva la regimazione delle acque provenienti dalla proprietà “mediante conduttura interrata passante traversa alla proprietà Controparte_4
a partire dal foro già presente sul muro di confine (prossimo al magazzino) fino a Parte_1 defluire verso bordo strada”. Si prevedeva altresì la realizzazione di un pozzetto
d'ispezione/decantazione a monte del foro nella proprietà per evitare problemi Parte_3 futuri” (cfr. atto di appello, pag. 7).
Si deve dissentire.
4.1.2.b. – In primo luogo, omette l'appellante di considerare che l'intervento indicato nel verbale delle operazioni peritali del 15.12.2017 si inseriva all'interno di un possibile accordo transattivo tra le parti (poi non perfezionatisi), sicché lo stesso non valeva ad escludere, di per sé, la bontà di altre soluzioni tecniche, quale quella individuata dal c.t.u. nella sua relazione.
In secondo luogo, l'ausiliario, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. dell'attrice sul punto, ha precisato che la soluzione proposta nella c.t.u. era “la più immediata, facile ed economica da realizzare tra quelle che potevano essere proposte al fine di allontanare dai fabbricati limitrofi le acque piovane provenienti dalla falda di tetto in argomento” (cfr. c.t.u., pag. 38).
Ora, il fatto che tale soluzione fosse quella “più facile ed economica” non significa, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, che non avesse la stessa efficacia delle altre ma che, al contrario, a parità di risultato finale, si lasciasse preferire proprio perché meno impegnativa sotto il profilo sia economico che tecnico.
Del resto, quanto lamentato dalla in ordine alla necessità di un maggiore aggravio Parte_1 manutentivo della fossetta a cielo aperto non solo risulta privo di qualsiasi elemento di riscontro ma, in ogni caso, non vale minimamente a rendere più gravosa la sua posizione, laddove si consideri che l'onere di manutenzione non ricade sulla stessa bensì sugli appellati e che, di fronte ad eventuali inadempimenti di costoro, ella ben potrà ricorrere agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
Ne deriva l'inammissibilità del supplemento di c.t.u. invocato dall'appellante.
4.1.3. – Correttamente, invece, il tribunale ha disatteso la domanda di risarcimento danni avanzata dall'originaria attrice, in quanto completamente indimostrata.
pagina 9 di 14 Invero, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, la non ha prodotto Parte_1 neppure una fotografia per documentare lo stato dell'annesso agricolo che, a suo dire, sarebbe stato danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua.
Tale documentazione, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non risulta allegata neppure alle osservazioni alla c.t.u. redatte dal proprio c.t.p., a tacere del fatto che, in ogni caso, si tratterebbe di documentazione inammissibile, perché prodotta oltre il termine di formazione delle preclusioni istruttorie.
Inoltre, completamente indimostrato è il nesso di causalità tra le lamentate infiltrazioni ed il sistema di regimazione delle acque piovane presente nella proprietà non Parte_3 avendo la offerto alcun elemento per dimostrare non solo la loro esistenza ma anche la Parte_1 loro provenienza dall'immobile degli appellati.
Come parimenti indimostrata è rimasta pure l'entità dei presunti danni subiti.
Né può la difesa della pretendere di assolvere al suo onere probatorio mediante Parte_1
l'invocato supplemento di c.t.u., in quanto “tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza n. 212 del 11/01/2006).
4.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo di appello.
4.2.1. – Innanzi tutto, è necessario rilevare che il Tribunale di Grosseto, con sentenza n.
862/2001 (passata in giudicato), nel pronunciarsi sulla domanda proposta da e Parte_2
, con cui era stato chiesto di condannare la società “Ganesh di HI AO Parte_4
GI & C. s.n.c.” e alla rimozione di “tavoli e sedie ed astenersi dal Controparte_1 sistemare gli stessi nel corte comune”, aveva dichiarato “illegittimo il comportamento della soc.
Ganesh di e di in proprio di porre Controparte_5 Controparte_1 all'interno della corte comune sita in località Leccio tavoli e sedie ad uso degli avventori della pizzeria, con esclusione di due sedie per le esigenze proprie del sig. e dei suoi familiari”. CP_1
Ebbene, se è vero che tale pronuncia, nel confermare l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal
Pretore in data 17.7.1991, aveva ad oggetto l'uso della corte comune da parte dello e CP_1 della Ganesh s.n.c., è altrettanto vero che a tale giudizio non risulta aver preso parte
[...]
. CP_2
pagina 10 di 14 Inoltre, in quel giudizio si discuteva dell'uso della suddetta corte da parte della società Ganesh
s.n.c. che non era comproprietaria e che svolgeva, in uno degli immobili che si affacciavano sulla stessa, l'attività di pizzeria, mentre, nella specie, a venire in rilievo è l'uso improprio della cosa comune da parte di alcuni dei comunisti.
Ne deriva che il giudicato formatosi su tale pronuncia non è invocabile in questa sede, giacché
“l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 32545/2024).
4.2.2. – Orbene, l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel:
(-) divieto di alterare la destinazione della cosa comune (cfr. Cassazione civile, sentenza del
4.12.2013, n. 27233; 23.2.2012, n. 2741, 12.3.2007, n. 5753);
(-) divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 14.5.2007, n. 10984; 26.2.2007, n. 4386; 3.11.2000, n. 14353).
Tuttavia, è principio ormai acquisito che la cosa comune può essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso rispetto alla sua normale destinazione, sempre se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari, e non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti di costoro (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 27.9.2012, n. 1569; 12.3.2007, n. 5753; 6.11.2006, n. 23608;
5.6.2000, n. 5666).
Invero, le modificazioni alle parti comuni contemplate dall'art. 1102 c.c., se non impediscono l'altrui pari uso e non alterano la destinazione, possono essere apportate dal singolo condomino nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso (cfr. Cassazione civile, sentenza del 24.2.2004, n. 3640, 13.10.1999, n. 11520, 20.2.1997, n. 1554).
In particolare, per applicare la regola stabilita dall'art. 1102 c.c., il giudice deve accertare se siano prevedibili modificazioni della cosa comune uguali o analoghe da parte degli altri condomini e se queste potrebbero essere pregiudicate dalle modifiche attuate o in via di attuazione (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 4.4.1983, n. 1637).
Quindi, il giudice deve accertare se la realizzazione delle opere da parte di un condomino non impedisca agli altri il compimento di altre opere, già previste o prevedibili, in relazione alla destinazione attuale della cosa ed alle prospettive offerte dalla sua struttura e funzione, le quali pagina 11 di 14 permettano agli altri partecipanti lo stesso o altro migliore uso di tale cosa, a vantaggio delle proprietà esclusive (cfr. Cassazione civile, sentenza del 9.11.1998, n. 11268; 5.4.1982, n. 2087).
Ciò posto, non vi è dubbio che la realizzazione della c.d. “aiuola”, con sopra apposti “vasi di vario genere” (cfr. c.t.u., pag. 34-36) e delimitata su uno dei lati da un muretto in pietra, determini una riduzione della superficie della corte comune, come ben si evince dallo schema planimetrico allegato alla c.t.u. (allegato D) che, per comodità di consultazione, si riproduce di seguito insieme ad alcune foto dello stato dei luoghi (tratte da pag. 35 della c.t.u.)
In proposito, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non è vero che tali oggetti siano stati collocati solo sul vialetto che conduce esclusivamente agli immobili di proprietà degli appellati, in quanto l'aiuola, come si evince dalla documentazione sopra riprodotta, risulta realizzata proprio nel mezzo della corte comune, così sottraendo lo spazio dalla stessa occupato alla possibilità di uso, attuale e futuro, da parte dell'altra comproprietaria Parte_1
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata.
Discorso diverso deve, invece, essere fatto per quanto riguarda gli altri manufatti (vasi e fioriere) posti al di fuori dell'aiuola, che risultano avere solo una funzione di abbellimento della corte e che, comunque, non appaiono di dimensioni tali da impedire il paritario uso da parte dell'appellante.
Relativamente, poi, alla panca di legno, il c.t.u. ha rilevato che la stessa risulta “accostata” alla facciata dell'abitazione degli appellati, per cui deve escludersi qualsiasi violazione dell'art. 1102
c.c.
5 – Per quanto esposto si impone, in parziale accoglimento dell'appello, la condanna degli alla realizzazione dell'intervento indicato a pag. 31 della c.t.u. (cfr. § 4.1.2.) Controparte_6 nonché alla riduzione in pristino stato della corte comune, mediante l'eliminazione, a proprie cura e spese, dell'aiuola.
In punto di spese deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 12 di 14 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Nella specie, l'esito del giudizio d'appello ha confermato la situazione di reciproca soccombenza delle parti, con la conseguenza che si ritiene di rispettare il criterio seguito dal tribunale nel regolamentare le spese di lite, che, quindi, vengono compensate per 1/5, mentre i residui 4/5 vengono posti a carico degli appellati in ragione della loro prevalente soccombenza.
Tali spese vengono liquidate, per il giudizio di primo grado, in conformità a quanto statuito dal primo giudice, trattandosi di liquidazione congrua e conforme ai criteri tabellari, e, per il presente grado, secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M.
147/2022, § 12 (valore indeterminabile-complessità bassa):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 1.523,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00, oltre € 804,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 970/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 16/12/2019, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) condanna e all'esecuzione degli interventi indicati Controparte_1 Controparte_2 al § 4.1.2. della parte motiva ed a pag. 31 della c.t.u. del geom. CP_3
b) condanna e alla riduzione in pristino stato, a Controparte_1 Controparte_2 proprie cura e spese, della corte comune, mediante l'eliminazione della aiuola ivi esistente;
2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
pagina 13 di 14 3) compensa per 1/5 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo i rimanenti 4/5 a carico solidale degli appellati che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 13.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per esborsi, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. per 1/5 a carico dell'appellante e per 4/5 a carico degli appellati.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1483/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. TORRINI Parte_1 C.F._1 ANTONELLA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BADINI Controparte_1 C.F._2 SILVIA (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BADINI SILVIA Controparte_2 C.F._4 (CF ) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 970/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 16/12/2019
CONCLUSIONI
In data 2-29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, previa occorrendo ammissione di CTU come richiesto, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie a garantire una corretta regimazione delle acque provenienti dal tetto di loro proprietà, così come indicato dal CTU a pag. 31 della relazione per quanto riguarda la sostituzione del canale di gronda e della pagina 1 di 14 tubazione discendente e così come indicato nel verbale n. 2 del 15.12.2017 allegato alla CTU, per quanto riguarda l'allontanamento delle acque mediante conduttura interrata o, in ipotesi, mediante convogliamento a cielo aperto come indicato dal CTU a pag 31 della relazione;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attrice a causa della non corretta regimazione delle acque, nella misura di €. 10.000,00, o quella diversa che risulterà all'esito di CTU;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti a rimuovere i vasi, le piante, le panche, il muretto e la recinzione posti nella corte comune, così come risultanti nella CTU espletata in primo grado. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso integrale delle spese di CTU e CTP”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi meglio espressi in premessa: - in via preliminare DICHIARARE l'appello inammissibile;
- nel merito, ed in ogni caso, RIGETTARE l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza appellata.- Con vittoria di spese e compensi di avvocato come per legge riconosciuti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, e Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la sentenza n. 970/2019, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 16/12/2019, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attrice e su quelle riconvenzionali proposte dai convenuti e aveva così Parte_1 CP_1 CP_2 deciso: “1) accerta e dichiara l'esistenza, a favore della proprietà dell'attrice, della servitù acquistata per usucapione e costituita dalla allogazione della conduttura di scarico reflui e dei cavi elettrici e telefonici, nel terreno di proprietà e , Controparte_1 Controparte_2 censito al catasto terreni del comune di Civitella Paganico al foglio 16 part. 76, nonché, per quanto riguarda i cavi elettrici e telefonici, anche lungo il fabbricato insistente sul terreno censito al foglio 16 part. 77, di proprietà dei convenuti;
2) respinge le domande riconvenzionali subordinate dei convenuti aventi ad oggetto le sopracitate servitù; 3) condanna i convenuti a realizzare, a propria cura e spese, gli interventi finalizzati alla rimozione delle radici ed a proteggere la condotta stessa da successivi analoghi fenomeni nonché ad eseguire la sigillatura dei quattro punti di rottura rilevati in testa alla condotta fognaria, previa asportazione di radici e barbe, così come meglio descritto a p. 26 della relazione del c.t.u. geom. 4) CP_3 respinge le domande di parte attrice inerenti la regimazione delle acque, il risarcimento del danno,
e la rimozione di quanto esistente nella corte comune;
5) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al cipresso posto in prossimità del confine;
6) respinge la domanda di risarcimento danni formulata da parte convenuta;
7) compensa per 1/5 le spese di lite e condanna in convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.400,00 a
pagina 2 di 14 titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge;
pone le spese di c.t.u. del geom. liquidate in corso di causa, per 1/5 a carico di CP_3 parte attrice e per 4/5 a carico di parte convenuta”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_1 [...]
, esponendo: CP_2 di essere proprietaria di un immobile in Civitella Paganico, fraz. Pari, località “Il Leccio”, insistente sul fondo censito al foglio 16, part. 79 – 80 del catasto terreni del predetto Comune e relativa corte di pertinenza (part. 81), nonché dei terreni di cui al foglio 16 partt. 342 e 75, confinanti con la particella 76 di proprietà e CP_1 CP_2 che dalla sua proprietà si dipartiva una conduttura – realizzata nel 1966 con il consenso dell'allora proprietario della part. 76, – di scarico reflui che non recapitava in pubblica Persona_1 fognatura e che percorreva la part. 76 del foglio 16 di proprietà dei convenuti e terminava nella part. 342, già porzione della part. 75, di proprietà attrice;
che in relazione a tale conduttura, , madre della aveva provveduto Persona_2 Parte_2 ad inoltrare al Sindaco “denuncia di scarico civile che non recapita in pubblica fognatura” ai sensi della legge regionale n. 5 del 23.1.86; che, in considerazione del tempo trascorso dalla installazione della conduttura, si era verificato l'acquisto per usucapione della servitù a favore della proprietà ed a carico del fondo Parte_2 divenuto di proprietà , stante il possesso pacifico e ininterrotto per oltre Controparte_4 quarant'anni; che l'attuale ubicazione era l'unica possibile, non possedendo l'attrice terreni a confine con il fabbricato in cui era situato lo scarico;
pertanto, in ipotesi, sussistevano i presupposti per la costituzione di servitù coattiva;
che da oltre vent'anni erano, altresì, presenti, sempre a servizio della proprietà anche Parte_2 cavi telefonici ed elettrici che percorrevano la proprietà dei convenuti ed in relazione ai quali era parimenti avvenuto l'acquisto per usucapione della relativa servitù; che, inoltre, i convenuti avevano posizionato, lungo la conduttura di scarico, numerose piante che con le loro radici determinavano spostamenti della stessa e ostruivano la tubazione;
che, ancora, i convenuti, a causa di una non corretta regimazione, convogliavano l'acqua piovana del tetto in una tubatura piantata nel terreno in un punto molto vicino alla suddetta conduttura;
che tale situazione comportava un ulteriore spostamento del terreno che causava un'invasione della fossa biologica e, in caso di precipitazioni atmosferiche abbandonanti, la tracimazione di pagina 3 di 14 acqua dalla gronda, con conseguenti infiltrazioni in un annesso agricolo di proprietà Parte_2 posto sulla part. 342; che, per giunta, i convenuti avevano occupato la corte comune con vasi da fiori, piante e panche, così ostacolando l'uso da parte della medesima attrice quale comproprietaria;
che, infine, nella proprietà dei convenuti si trovava un cipresso a distanza inferiore a quella legale, che sovrastava l'annesso agricolo di proprietà Parte_2
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, in accoglimento delle domande attrici e per i titoli di cui in premessa, accertare e dichiarare l'esistenza, a favore della proprietà
, della servitù acquistata per usucapione e costituita dalla allogazione della Parte_2 conduttura di scarico reflui e dei cavi elettrici e telefonici, nel terreno di proprietà
[...]
e , censito al catasto terreni del comune di Civitella Paganico CP_1 Controparte_2 al foglio 16 part. 76, nonché, per quanto riguarda i cavi elettrici e telefonici, anche lungo il fabbricato insistente sul terreno censito al foglio 16 part. 77, di proprietà dei convenuti;
in ipotesi, costituire la servitù di scarico coattivo, nonché la servitù di passaggio di condutture elettriche e telefoniche secondo il percorso attualmente esistente come sopra indicato;
accertato e dichiarato che le piante lungo la conduttura provocano spostamenti della stessa, dichiarare tenuti e per
l'effetto condannare i convenuti a realizzare a propria cura e spese opere di protezione delle giunture delle radici delle piante, o in ipotesi a estirpare le piante medesime;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie a garantire una corretta regimazione delle acque provenienti dal tetto di loro proprietà, così come risulteranno in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attrice, con particolare riferimento all'annesso di proprietà della medesima, contraddistinto alla particella 342, foglio 16 nella misura di €. 10.000,00, o quella diversa che risulterà in corso di causa;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti a rimuovere i vasi, le piante, le panche, il muretto e la recinzione posti nella corte comune in Civitella Paganico loc. Il Leccio, e comunque qualsiasi oggetto diverso da due sedie per uso personale;
dichiarare tenuti e per
l'effetto condannare i convenuti a estirpare il cipresso posto a confine con la proprietà dell'attrice
o, in subordine a provvedere a propria cura e spese alla recisione dei rami protesi sul fondo dell'attrice”.
1.2. – Si costituivano in giudizio e contestando Controparte_2 Controparte_1 integralmente la domanda avversaria e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale: previa i necessari accertamenti, anche incidenter tantum sull'avvenuto acquisto per usucapione del terreno (identificato al catasto dei fabbricati del
Comune di Civitella Paganico al foglio n. 16 particella n. 78) adiacente alla proprietà – civico n. 60
pagina 4 di 14 - dei sig.ri e e consistente nella realizzazione di un muretto in pietra a secco di CP_1 CP_2 contenimento e relativa recinzione con conseguente realizzazione di una aiuola di dimensioni triangolare di circa metri 3, per 3,50, per 1,90, nonché previa le declaratorie del caso, rigettare per le ragioni di cui in premessa le domande (tutte) di parte attrice. In via riconvenzionale: - condannare la sig.ra alla rimozione della conduttura di scarico e dei cavi elettrici Parte_2
e telefonici de quo presenti nella proprietà dei sig.ri e - accertare e dichiarare, CP_1 CP_2 comunque, l'esistenza della servitù acquisita per usucapione del diritto a tenere il cipresso a distanza dal confine inferiore a quella di legge, con conseguente rigetto sul punto della domanda avanzata da parte attrice. - condannare parte attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dai sig.ri e a causa della fuoriuscita dalla conduttura della sig. dei reflui CP_1 CP_2 Parte_2 di scarico non ancora depurati, danni che qui vengono quantificati in € 6.000,00 salvo diversa somma ritenuta di giustizia. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate da parte attrice in punto di servitù, condannare in via riconvenzionale la sig.ra
a compiere tutte quelle opere idonee ad impedire pregiudizi e molestie al fondo servente Parte_2 ed il cui onere è indubbiamente a carico del proprietario del fondo dominante, nello specifico: disporre la rimozione della vecchia ubazione e realizzazione di nuova condotta di scarico interrata;
nonché disporre che il cavo elettrico ed il cavo telefonico vengano alloggiati ciascuno in apposita condotta dedicata ed esclusiva secondo la regola d'arte provata da apposita dichiarazione di conformità e comunque effettuare tutte quelle opere che saranno accertate in corso di causa. Con ulteriore condanna della sig.ra a corrispondere ai sig.ri e a titolo di Parte_2 CP_1 CP_2 indennizzo per l'eventuale costituzione della servitù di scarico e di passaggio di conduttura elettrica e telefonica, la somma pari ad € 1.500,00 e comunque nel diverso importo che il Giudice riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizi”.
1.3. – A seguito del decesso dell'attrice, si costituiva in giudizio , quale Parte_1 erede di , associandosi alle sue difese. Parte_2
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali nonché nell'acquisizione del fascicolo del procedimento di a.t.p. e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale decideva nei termini sopra esposti, rilevando, per quel che in questa sede ancora interessa:
(-) che, per quanto riguardava la domanda relativa alla regimazione delle acque, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare l'inidoneità del canale di gronda, posto sul fabbricato di proprietà dei convenuti, a garantire il trattenimento delle acque piovane provenienti dalla falda del tetto, così come quella della tubazione drenante, posta sul terreno;
(-) che, tuttavia, non risultava provato che tale situazione avesse provocato un danno alla proprietà dell'attrice, non avendo quest'ultima articolato, sul punto, prove orali né offerto pagina 5 di 14 documentazione fotografica, di talché non poteva ammettersi l'invocata c.t.u., in quanto del tutto esplorativa;
(-) che per quanto concerneva la domanda avente ad oggetto la rimozione dei manufatti presenti sulla corte comune, la stessa non poteva essere accolta stante il disposto dell'art. 1102 c.c., in quanto la loro collocazione non determinava alcuna alterazione della cosa né un pregiudizio per gli altri comunisti, anche in considerazione del fatto che tali oggetti erano posti su un vialetto che conduceva esclusivamente alla proprietà Parte_3
(-) che, peraltro, in forza della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 492/2004, i convenuti erano stati autorizzati a collocare due sedie, per le esigenze proprie e dei loro familiari, nella corte comune, dinanzi all'ingresso della loro proprietà;
(-) che, relativamente all'aiuola, la stessa non determinava alcuna modificazione della cosa comune e, quindi, non poteva essere accolta la domanda di rimozione proposta dall'attrice;
(-) che la reciproca soccombenza giustificava la compensazione per 1/5 delle spese di lite, mentre i rimanenti 4/5 andavano posti a carico dei convenuti.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 908 c.c., che prevede il divieto di scolo delle acque piovane, provenienti dal tetto, sull'altrui proprietà.
Tale divieto sussisteva a prescindere dal fatto che la non corretta regimazione delle acque provocasse danno al vicino, di talché il tribunale avrebbe dovuto senz'altro condannare i convenuti a porre in essere le opere necessarie a garantire il corretto deflusso delle acque, sulla scorta di quanto accertato dal c.t.u. e come richiesto dall'attrice.
In proposito, la soluzione proposta dall'ausiliario non era condivisibile, in quanto, come evidenziato dal c.t.p. della medesima la realizzazione di una fossetta a cielo aperto Parte_1 avrebbe comportato la necessità di continui interventi di manutenzione, soprattutto nella stagione invernale ed autunnale.
Difatti, la soluzione tecnica preferibile era costituita dall'intubazione delle acque piovane con la realizzazione di un pozzetto d'ispezione, così come previsto dal collegio peritale nel verbale di sopralluogo del 15.12.2017.
Pertanto, si presentava necessario, sul punto, disporre un supplemento di c.t.u. anche per la determinazione dei danni subiti dalla proprietà attrice.
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare la domanda volta ad ottenere la rimozione degli oggetti presenti sulla corte comune.
pagina 6 di 14 Invero, il comportamento degli originari convenuti si poneva in contrasto con la sentenza n.
862/2001 del Tribunale di Grosseto, che aveva loro consentito solo la collocazione di due sedie.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'occupazione dell'area comune violava l'art. 1102 c.c., impedendo alla medesima di fare uso della stessa. Parte_1
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel Controparte_1 Controparte_2 costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 7.12.2022, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 2-29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
In via preliminare è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame, per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello proposto da . Parte_1
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
4.1.1. – Innanzi tutto, è necessario rilevare come, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli originari attori avessero, inter alia, chiesto di “dichiarare tenuti e per l'effetto
pagina 7 di 14 condannare i convenuti alla realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie a garantire una corretta regimazione delle acque provenienti dal tetto di loro proprietà, così come risulteranno in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attrice, con particolare riferimento all'annesso di proprietà della medesima, contraddistinto alla particella 342, foglio 16, nella misura di €. 10.000,00, o quella diversa che risulterà in corso di causa” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Il tribunale, pur dando conto delle risultanze dell'espletata c.t.u. (“sul punto, il c.t.u. CP_3 accertava che vi era un canale di gronda che raccoglie le acque meteoriche che cadono sul tetto di proprietà dei convenuti;
le acque in scorrimento su detto canale confluiscono poi verso una tubazione in pvc di diametro mm. 80, che le allontana dal perimetro del fabbricato e le disperde sul terreno tramite una tubazione drenante (ormai non più idonea); in prossimità di un evidente cambio di pendenza del tubo in pvc, proveniente dal canale di gronda, risulta collocato un serbatoio in materiale plastico che all'occorrenza sembra prestarsi per essere utilizzato come accumulo di acqua piovana. Sostiene il c.t.u., a pag. 31 della relazione, che il canale di gronda non sia idoneo a garantire il giusto trattenimento delle acque piovane provenienti dalla falda di tetto (ciò non significa però, di per sé, che tale inidoneità possa provocare danni alla proprietà dell'attrice)”, ha respinto le domande della “inerenti la regimazione delle acque, il Parte_1 risarcimento del danno”, affermando che “al di là delle considerazioni del c.t.u., non è stato provato in giudizio se tale inidoneità abbia effettivamente provocato gli inconvenienti lamentati dall'attrice; era onere di quest'ultima infatti provare, verosimilmente attraverso prove testimoniali
e fotografiche, il fenomeno descritto a pag. 3 dell'atto di citazione;
solo a quel punto, si sarebbe potuto affidare al c.t.u. l'incarico di valutare il nesso di causalità e la stima dei danni. Pertanto, la relativa domanda deve essere respinta” (cfr. sentenza impugnata, pag. 10,11,15).
È evidente la contraddittorietà della decisione, dal momento che, pur dando atto dell'inadeguatezza del sistema di regimazione delle acque presente sulla proprietà dei convenuti, ha omesso di condannare costoro alla esecuzione delle opere indicate dal c.t.u. sicché, sul punto, la sentenza gravata deve essere riformata.
4.1.2. – Ebbene, l'espletata relazione peritale ha individuato, come intervento risolutivo del problema, la sostituzione del canale di gronda e della tubazione discendente “nel primo caso prevedendo un canale sempre a sezione semicircolare, ma con sviluppo di 33 cm., nel secondo caso prevedendo una tubazione circolare con diametro interno cm. 100. La nuova tubazione discendente inclinata sarà per allontanare dal retro del fabbricato le acque meteoriche raccolte, quindi convogliarle a cielo aperto in una fossetta di contenimento da ricavare sul terreno naturale
o contenendole tramite formazione di un piccolo ma idoneo argine di terra del posto per
pagina 8 di 14 indirizzarle verso spazi aperti ben drenati, interni alla proprietà (cfr. c.t.u., Parte_3 pag. 31).
4.1.2.a. – Contesta l'appellante l'efficacia dell'intervento indicato dal c.t.u., ritenendo preferibile quello suggerito dal proprio c.t.p., consistente nel convogliamento delle acque piovane in un tubo in pvc, così come previsto, tra l'altro, nel verbale delle operazioni peritali del 15.12.2017 “allorché veniva individuata dal CTU una possibilità di accordo in vista della definitiva risoluzione delle problematiche oggetto di causa. In tale ottica si prevedeva la regimazione delle acque provenienti dalla proprietà “mediante conduttura interrata passante traversa alla proprietà Controparte_4
a partire dal foro già presente sul muro di confine (prossimo al magazzino) fino a Parte_1 defluire verso bordo strada”. Si prevedeva altresì la realizzazione di un pozzetto
d'ispezione/decantazione a monte del foro nella proprietà per evitare problemi Parte_3 futuri” (cfr. atto di appello, pag. 7).
Si deve dissentire.
4.1.2.b. – In primo luogo, omette l'appellante di considerare che l'intervento indicato nel verbale delle operazioni peritali del 15.12.2017 si inseriva all'interno di un possibile accordo transattivo tra le parti (poi non perfezionatisi), sicché lo stesso non valeva ad escludere, di per sé, la bontà di altre soluzioni tecniche, quale quella individuata dal c.t.u. nella sua relazione.
In secondo luogo, l'ausiliario, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. dell'attrice sul punto, ha precisato che la soluzione proposta nella c.t.u. era “la più immediata, facile ed economica da realizzare tra quelle che potevano essere proposte al fine di allontanare dai fabbricati limitrofi le acque piovane provenienti dalla falda di tetto in argomento” (cfr. c.t.u., pag. 38).
Ora, il fatto che tale soluzione fosse quella “più facile ed economica” non significa, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, che non avesse la stessa efficacia delle altre ma che, al contrario, a parità di risultato finale, si lasciasse preferire proprio perché meno impegnativa sotto il profilo sia economico che tecnico.
Del resto, quanto lamentato dalla in ordine alla necessità di un maggiore aggravio Parte_1 manutentivo della fossetta a cielo aperto non solo risulta privo di qualsiasi elemento di riscontro ma, in ogni caso, non vale minimamente a rendere più gravosa la sua posizione, laddove si consideri che l'onere di manutenzione non ricade sulla stessa bensì sugli appellati e che, di fronte ad eventuali inadempimenti di costoro, ella ben potrà ricorrere agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
Ne deriva l'inammissibilità del supplemento di c.t.u. invocato dall'appellante.
4.1.3. – Correttamente, invece, il tribunale ha disatteso la domanda di risarcimento danni avanzata dall'originaria attrice, in quanto completamente indimostrata.
pagina 9 di 14 Invero, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, la non ha prodotto Parte_1 neppure una fotografia per documentare lo stato dell'annesso agricolo che, a suo dire, sarebbe stato danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua.
Tale documentazione, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non risulta allegata neppure alle osservazioni alla c.t.u. redatte dal proprio c.t.p., a tacere del fatto che, in ogni caso, si tratterebbe di documentazione inammissibile, perché prodotta oltre il termine di formazione delle preclusioni istruttorie.
Inoltre, completamente indimostrato è il nesso di causalità tra le lamentate infiltrazioni ed il sistema di regimazione delle acque piovane presente nella proprietà non Parte_3 avendo la offerto alcun elemento per dimostrare non solo la loro esistenza ma anche la Parte_1 loro provenienza dall'immobile degli appellati.
Come parimenti indimostrata è rimasta pure l'entità dei presunti danni subiti.
Né può la difesa della pretendere di assolvere al suo onere probatorio mediante Parte_1
l'invocato supplemento di c.t.u., in quanto “tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza n. 212 del 11/01/2006).
4.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo di appello.
4.2.1. – Innanzi tutto, è necessario rilevare che il Tribunale di Grosseto, con sentenza n.
862/2001 (passata in giudicato), nel pronunciarsi sulla domanda proposta da e Parte_2
, con cui era stato chiesto di condannare la società “Ganesh di HI AO Parte_4
GI & C. s.n.c.” e alla rimozione di “tavoli e sedie ed astenersi dal Controparte_1 sistemare gli stessi nel corte comune”, aveva dichiarato “illegittimo il comportamento della soc.
Ganesh di e di in proprio di porre Controparte_5 Controparte_1 all'interno della corte comune sita in località Leccio tavoli e sedie ad uso degli avventori della pizzeria, con esclusione di due sedie per le esigenze proprie del sig. e dei suoi familiari”. CP_1
Ebbene, se è vero che tale pronuncia, nel confermare l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal
Pretore in data 17.7.1991, aveva ad oggetto l'uso della corte comune da parte dello e CP_1 della Ganesh s.n.c., è altrettanto vero che a tale giudizio non risulta aver preso parte
[...]
. CP_2
pagina 10 di 14 Inoltre, in quel giudizio si discuteva dell'uso della suddetta corte da parte della società Ganesh
s.n.c. che non era comproprietaria e che svolgeva, in uno degli immobili che si affacciavano sulla stessa, l'attività di pizzeria, mentre, nella specie, a venire in rilievo è l'uso improprio della cosa comune da parte di alcuni dei comunisti.
Ne deriva che il giudicato formatosi su tale pronuncia non è invocabile in questa sede, giacché
“l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 32545/2024).
4.2.2. – Orbene, l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel:
(-) divieto di alterare la destinazione della cosa comune (cfr. Cassazione civile, sentenza del
4.12.2013, n. 27233; 23.2.2012, n. 2741, 12.3.2007, n. 5753);
(-) divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 14.5.2007, n. 10984; 26.2.2007, n. 4386; 3.11.2000, n. 14353).
Tuttavia, è principio ormai acquisito che la cosa comune può essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso rispetto alla sua normale destinazione, sempre se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri comproprietari, e non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti di costoro (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 27.9.2012, n. 1569; 12.3.2007, n. 5753; 6.11.2006, n. 23608;
5.6.2000, n. 5666).
Invero, le modificazioni alle parti comuni contemplate dall'art. 1102 c.c., se non impediscono l'altrui pari uso e non alterano la destinazione, possono essere apportate dal singolo condomino nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso (cfr. Cassazione civile, sentenza del 24.2.2004, n. 3640, 13.10.1999, n. 11520, 20.2.1997, n. 1554).
In particolare, per applicare la regola stabilita dall'art. 1102 c.c., il giudice deve accertare se siano prevedibili modificazioni della cosa comune uguali o analoghe da parte degli altri condomini e se queste potrebbero essere pregiudicate dalle modifiche attuate o in via di attuazione (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 4.4.1983, n. 1637).
Quindi, il giudice deve accertare se la realizzazione delle opere da parte di un condomino non impedisca agli altri il compimento di altre opere, già previste o prevedibili, in relazione alla destinazione attuale della cosa ed alle prospettive offerte dalla sua struttura e funzione, le quali pagina 11 di 14 permettano agli altri partecipanti lo stesso o altro migliore uso di tale cosa, a vantaggio delle proprietà esclusive (cfr. Cassazione civile, sentenza del 9.11.1998, n. 11268; 5.4.1982, n. 2087).
Ciò posto, non vi è dubbio che la realizzazione della c.d. “aiuola”, con sopra apposti “vasi di vario genere” (cfr. c.t.u., pag. 34-36) e delimitata su uno dei lati da un muretto in pietra, determini una riduzione della superficie della corte comune, come ben si evince dallo schema planimetrico allegato alla c.t.u. (allegato D) che, per comodità di consultazione, si riproduce di seguito insieme ad alcune foto dello stato dei luoghi (tratte da pag. 35 della c.t.u.)
In proposito, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non è vero che tali oggetti siano stati collocati solo sul vialetto che conduce esclusivamente agli immobili di proprietà degli appellati, in quanto l'aiuola, come si evince dalla documentazione sopra riprodotta, risulta realizzata proprio nel mezzo della corte comune, così sottraendo lo spazio dalla stessa occupato alla possibilità di uso, attuale e futuro, da parte dell'altra comproprietaria Parte_1
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata.
Discorso diverso deve, invece, essere fatto per quanto riguarda gli altri manufatti (vasi e fioriere) posti al di fuori dell'aiuola, che risultano avere solo una funzione di abbellimento della corte e che, comunque, non appaiono di dimensioni tali da impedire il paritario uso da parte dell'appellante.
Relativamente, poi, alla panca di legno, il c.t.u. ha rilevato che la stessa risulta “accostata” alla facciata dell'abitazione degli appellati, per cui deve escludersi qualsiasi violazione dell'art. 1102
c.c.
5 – Per quanto esposto si impone, in parziale accoglimento dell'appello, la condanna degli alla realizzazione dell'intervento indicato a pag. 31 della c.t.u. (cfr. § 4.1.2.) Controparte_6 nonché alla riduzione in pristino stato della corte comune, mediante l'eliminazione, a proprie cura e spese, dell'aiuola.
In punto di spese deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pagina 12 di 14 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Nella specie, l'esito del giudizio d'appello ha confermato la situazione di reciproca soccombenza delle parti, con la conseguenza che si ritiene di rispettare il criterio seguito dal tribunale nel regolamentare le spese di lite, che, quindi, vengono compensate per 1/5, mentre i residui 4/5 vengono posti a carico degli appellati in ragione della loro prevalente soccombenza.
Tali spese vengono liquidate, per il giudizio di primo grado, in conformità a quanto statuito dal primo giudice, trattandosi di liquidazione congrua e conforme ai criteri tabellari, e, per il presente grado, secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M.
147/2022, § 12 (valore indeterminabile-complessità bassa):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 1.523,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00, oltre € 804,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 970/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 16/12/2019, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) condanna e all'esecuzione degli interventi indicati Controparte_1 Controparte_2 al § 4.1.2. della parte motiva ed a pag. 31 della c.t.u. del geom. CP_3
b) condanna e alla riduzione in pristino stato, a Controparte_1 Controparte_2 proprie cura e spese, della corte comune, mediante l'eliminazione della aiuola ivi esistente;
2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
pagina 13 di 14 3) compensa per 1/5 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo i rimanenti 4/5 a carico solidale degli appellati che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 13.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per esborsi, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. per 1/5 a carico dell'appellante e per 4/5 a carico degli appellati.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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