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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 486/2021 in materia di lesione personale
T R A
nato a [...] il [...], c.f. , e residente in Parte_1 C.F._1
Gela in via Vanvitelli n. 50, e nato a [...] il [...] c.f. Parte_2 residente in [...] rappresentati e difesi dall' Avv. CodiceFiscale_2
EL VA parte attrice
CONTRO con sede in Bologna via Stalingrado n. 45, (C.F.: Controparte_1
), quale impresa designata ex artt. 283 e ss. C.d.A. per la liquidazione dei sinistri a P.IVA_1 carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CASCINO LUIGI MARIA parte convenuta e con l'intervento di l' con sede in Roma Controparte_2
– Via IV Novembre n. 144, codice fiscale: in persona del Direttore Regionale della P.IVA_2
Sicilia in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSI SERGIO parte intervenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori intestazione hanno convenuto in giudizio dinnanzi a questo tribunale ordinario la nella qualità di FGVS al fine Controparte_1 di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da un sinistro stradale verificatosi a Gela in data 26.06.2019 alle ore 4,40 circa. Assume parte attrice che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, , alla Parte_1 guida del motociclo Piaggio Beverly tg. EM99374 (di proprietà del padre ) mentre Parte_2 percorreva la via Venezia di Gela veniva violentemente tamponato da tergo da una autovettura pirata datasi successivamente alla fuga.
Viene documentato che in conseguenza del sinistro il subiva gravi danni fisici Parte_1 mentre il ciclomotore riportava ingenti danni. Viene altresì documentato che dopo un periodo di cure e percorsi riabilitativi residuavano in capo al postumi invalidanti Parte_1 permanenti in misura pari al 45%;
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'attore quantifica la richiesta risarcitoria per il danno alla persona in complessivi €. 339.073,73 per tutte le voci di danno.
Si è costituito il convenuto FGVS contestando apertamente la dinamica degli eventi narrata dall'attore ritenendo non provato l'an dell'evento con conseguente richiesta di reiezione della domanda.
Nel corso del giudizio vi è stato l'intervento volontario dell' giusta comparsa di costituzione CP_2
e risposta del 14.5.2024 il quale ha aderito alla domanda di parte attrice evidenziando che, nel caso di specie, trattasi di infortunio sul lavoro in itinere per le quali l' ha erogato prestazioni CP_2 previdenziali per un complessivo importo pari ad € 142.892,37 successivamente lievitate a complessivi € 168.401,33, somma per la quale avanza azione di rivalsa nel confronti del convenuto
Fondo di Garanzia.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale ritenuta necessaria pèer l'accertamento dell'evento lesivo;
all'esito della prova è stata disposta CT medico legale per l'accertamento del danno alla persona e del nesso causale con l'evento narrato.
All'udienza fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sono stati prodotti i rispettivi libelli conclusionali.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione
In via preliminare par d'uopo ricordare come l'art. 2697 c.c. imponga all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
L'istruttoria espletata, nei limiti di quanto si dirà, consente di affermare che l'attore ha assolto l'onere a suo carico circa la dimostrazione dell'evento lesivo.
I testimoni escussi all'udienza del 06.10.2022 hanno confermato la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore.
Nello specifico, il testimone ha precisato che al momento dell'incidente seguiva a Testimone_1 breve distanza e a bordo della propria autovettura il motociclo condotto dall'attore poiché si stavano entrambi recando al lavoro presso la stazione di servizio ha riferito di una vettura di colore CP_3 scuro che dopo averlo superato ha impattato il motociclo nella sua parte posteriore e di essersi dileguata dopo che il motociclo è finito a terra. Ha avuto ricordo che al momento dei fatti la zona del sinistro non era illuminata;
ha riferito che l'attore dopo la caduta giaceva a terra nella corsia opposta a quella percorsa e non era lucido;
ha riferito di non poter fornire ulteriori particolari in quanto si concentrò nel dare soccorso al . Pt_1
Anche l'ulteriore testimone ha reso dichiarazioni collimanti con la dinamica sopra Tes_2 narrata allorquando ha affermato che al momento del sinistro stava anch'egli recandosi al lavoro presso la stazione di servizio a bordo di una bicicletta (circostanza confermata anche dal testimone Tes_
. Ha avuto ricordo di una vettura di colore scuro che dopo aver superato la bici ha tamponato il motociclo condotto dall'attore. Ha confermato che dopo la caduta l'attore rimase a terra in stato di incoscienza (testualmente: “non rispondeva”); ha confermato che lui stesso col telefono dell'attore chiamò il 118 oltre che la madre dell'attore e che lo stesso venne messo a bordo dell'auto della madre con l'aiuto del per essere condotto in ospedale. Ha confermato che al Testimone_1 momento dei fatti la strada era al buio.
Da quanto precede non può non rilevarsi come le dichiarazioni rese dai testimoni facciano riferimento ad un contesto ben preciso di tempi, di luoghi e di persone e, come detto, non appaiono in contraddizione tra loro. Di nessuna rilevanza il fatto che i testimoni non riescano a dare ulteriori dettagli sull'autovettura pirata (e ciò per il fatto di esseri concentrati sulle condizioni dell'attore riverso a terra in stato d'incoscienza.
Che la descrizione della dinamica sia plausibile trova ulteriore conforto nel fatto che entrambi i testimoni si sono trovati sui luoghi in quanto colleghi dell'attore e che tutti i suddetti protagonisti stavano recandosi al lavoro presso la stazione di servizio (entrambi i testimoni hanno CP_3 specificato che l'inizio del loro turno di lavoro).
I testimoni non si sono quindi trovati sul posto per una mera coincidenza (che, data l'ora dell'evento, potrebbe ingenerare forti dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni rese)
Nessun elemento idoneo è presente agli atti di causa (oltre che desumibile dalle dichiarazioni testimoniali) da cui si possa dedurre che l'attore fosse nelle condizioni di potersi diligentemente attivare al fine di annotare il numero di targa del veicolo pirata o di avere memoria di qualche elemento identificativo del veicolo sconosciuto. Non è stata data prova contraria, ad esempio, della circostanza che i fatti si siano svolti in un lasso temporale tale da consentire l'identificazione dei veicolo (l'esistenza di traffico veicolare intenso che non abbia permesso alla vettura pirata di dileguarsi velocemente) né di uno stato di lucidità dell'attore tale da consentirgli di memorizzare qualche elemento della vettura pirata (nel caso di specie l'attore era rimasto a terra, in stato di incoscienza, per i traumi subìti); elementi, questi, che ben potrebbero costituire circostanze ostative della pretesa dell'attore).
Peraltro, anche in passato, gli ermellini si erano pronunciati affermando che nelle fattispecie per cui oggi è causa, la normativa prevede una situazione di mero fatto che considera l'esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, richiede che siano verificate le condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che si possa configurare, a carico del danneggiato, un obbligo di collaborazione che sia eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un
“investigatore privato o necessariamente in un querelante”1.
Sul quantum risarcitorio
Il danno non patrimoniale – Il danno morale – Il danno esistenziale
Le lesioni riportate dall'attore sono state oggetto di valutazione in sede di apposito elaborato peritale reso in giudizio dall'ausiliario del giudice dott. che, nel rispondere ai Persona_1 quesiti commissionatigli ha riconosciuto il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni patite dall'attore accertando che i postumi invalidanti sono in correlazione con le fratture riportate al momento del sinistro. Dette menomazioni si sono tradotte in una invalidità permanente pari al 28%
Quanto all'inabilità temporanea il CTU ha ritenuto quantificare una ITT di gg 45 ( quarantacinque); una ITP al 75 % è di giorni 60 (sessanta), di giorni 55 (cinquantacinque) al 50% e di giorni 40 ( quaranta) al 25%.
Per il ristoro dei riscontrati pregiudizi, attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Sul danno morale
Secondo i dettami della Suprema Corte (sentenza n. 25164/2020), in merito alla delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli Ermellini affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Il danno morale consistente “nel turbamento e nella sofferenza patiti dalla vittima” o in “patema d'animo e sofferenza morale” , si accompagna immancabilmente al danno biologico “posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica” .
Inoltre, il danno morale in tanto è risarcibile in quanto derivi da un fatto almeno astrattamente corrispondente ad una fattispecie di reato
Ancor più di recente, con ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione è tornata sui presupposti per la risarcibilità del danno morale e sull'onere della prova.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n.
23469). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Applicando i superiori canoni interpretativi al caso di specie si ritiene che il danno morale richiesto da parte attrice possa ritenersi inglobato nella quantificazione che sarà operata di seguito sulla scorta del punto base del danno non patrimoniale applicabile ratione temporis (e che contempla in se l'incremento per sofferenza soggettiva come peraltro riconosciuto dal CT medico), non sussistendo elementi idonei a provare l'esistenza di fatti secondari che possano aver aggravato e inciso ulteriormente sulla sofferenza morale del danneggiato.
Sul danno estetico
Resta da analizzare se la quantificazione debba ancora subire variazioni in aumento per il lamentato danno estetico.
Conforto, sul punto, può trovarsi nelle svariate decisioni dei giudici di merito e di legittimità allorquando viene affermato che “Il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, circostanze nella specie non ricorrenti e comunque non adeguatamente e specificatamente allegate ( Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 marzo 2021 n.
7126)2 Applicando i superiori canoni ermeneutici al caso di specie deve rilevarsi che la CTU medica sebbene indichi un danno estetico lo identifica in alcune cicatrici all'addome e alla gamba che però,
a parere di questo giudicante, possono considerarsi quali effetti residuali di interventi chirurgici di tale tipologia.
Premesse le superiori considerazioni può procedersi alla quantificazione del danno.
Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri tabellari ratione temporis applicabili (tabelle anno 2018) e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (19), è liquidato in complessivi
€ 148.454,00 (Punto danno non patrimoniale € € 5.826,30)
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in € 12.495,00 considerando quale risarcimento per un giorno di invalidità temporanea assoluta € 98,00 desunto ancora una volta dalle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano anno
2018.
Le suddette somme vanno decurtate di quelle già corrisposte dall' al medesimo titolo, CP_2 essendo l'odierno risarcimento riconosciuto a titolo di danno differenziale.
In punto di diritto, la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro (nel caso di specie il convenuto Fondo di Garanzia) è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , và operato con un computo per poste CP_2
cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 luglio 2020 n. 14246 “I postumi di carattere estetico conseguenti a un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e a ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico”; Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035 “Il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali integrando un “fatto costitutivo” della pretesa devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”; Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 novembre 2014 n. 23778 “Il grado di invalidità permanente espresso da un
“baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”. omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della CP_2 quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.
Ne deriva che dalla somma di € 148.454,00 vanno detratti €. 73.096,00 a titolo di danno biologico permanente;
mentre dalla somma di €. 12.495,00 va sottratta la somma di €. 5.250,44 a titolo di indennità temporanea
Si perviene così alla somma definitiva relativa alle due voci di danno pari a €. 82.602,56
La somma finale come sopra liquidata, rappresentando valore monetario ripristinatorio, sia pure "per equivalente", del danno patito all'epoca del sinistro andrà rivalutata (secondo gli indici Istat f.o.i.) alla data di emissione della presente sentenza oltreché maggiorata degli interessi legali. Dalla data della sentenza e sino al saldo, invece decorreranno i soli interessi legali.
Circa il danno patrimoniale, indubbio appare il diritto di parte attrice ad essere rifuso delle competenze corrisposte al proprio CT per la perizia stragiudiziale resa in prospettiva del giudizio e documentate in €. 854.00.
A tal riguardo si ritiene di uniformarsi al principio conclamato dalla Cassazione secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Da ultimo tale principio è stato ribadito da Cassazione n. 26729 del 15 ottobre 2024
Sul danno patrimoniale richiesto da Parte_2
Su tale capo di domanda si ritiene di non doversi disporre alcuna liquidazione atteso che l'attore ha documentato una relazione tecnica di parte che, come da giurisprudenza costante, non costituisce prova valida bensì una mera prospettazione difensiva. Anche il preventivo di spesa per le riparazioni, senza alcuna conferma in sede di giudizio, non può valere quale prova effettiva degli esborsi ai fini della liquidazione.
Ma la Suprema Corte si è spinta oltre prendendo specifica posizione rispetto alla produzione ij giudizio di una fattura di riparazione per danni da circolazione stradale.
È stato invero affermato che “…giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla».
Ciò vuol dire che la fattura, documento prodotto normalmente dalla stessa parte che intende avvalersene in giudizio (il danneggiato), non può considerarsi, di per sé, documento probatorio a tutti gli effetti bensì, come anche è stato rilevato, fungere da elemento indiziario. Ciò che va provato infatti è l'entità dell'esborso compiuto;
pertanto, essa costituirà prova della effettiva diminuzione patrimoniale solo se accompagnata da una quietanza liberatoria o da una accettazione provenienti da chi ha ricevuto il pagamento 3.
Sulla domanda di surroga azionata dall' CP_2
Le prospettazioni difensive allegate dall'interveniente e poste a base della domanda di CP_2
ripetizione delle somme corrisposte all'assicurato appaiono fondate e vanno accolte attesa l'infondatezza e la non pertinenza delle eccezioni sollevate dal convenuto FGVS.
Basti brevemente osservare che, nel caso di specie, la domanda dell'interveniente deve qualificarsi come azione di surroga ex art. 1916 c.c.
Invero, in caso di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, comma 4, c.c.) l'assicuratore, che abbia pagato l'indennità, ha il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'importo erogato (v. il primo comma della citata disposizione codicistica). Tale facoltà è prevista anche in favore degli assicuratori sociali, obbligati per legge a prestare assistenza ai propri assicurati, come si ricava dalla lettura dell'art. 1886 c.c., che estende ai medesimi le norme in materia di assicurazione, inserite negli articoli da 1882
a 1932 del codice civile4
Con l'azione di surrogazione viene perseguita una triplice finalità:
1) impedire che la vittima dell'infortunio ottenga sia l'indennizzo dal proprio assicuratore sia il risarcimento dal responsabile civile. Si reputa, infatti, che il cumulo di risarcimento ed 3 l principio sopra esposto era stato enunciato già nella sentenza Cass. 20 luglio 2015, n. 15176, richiamata nell'ordinanza del 2018, che qui si riporta: «Si osserva, invece, che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (sentenza 19 luglio 2011, n. 15832) e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito». indennizzo determini una fonte di lucro ingiustificata per l'assicurato, a scapito del principio indennitario5;
2) salvaguardare la stabilità finanziaria dell'assicurazione sociale grazie al recupero delle somme erogate in presenza di un fatto illecito e, allo stesso tempo, scongiurare l'aumento del premio assicurativo, non addossando “alla fiscalità generale, e quindi alla collettività, un onere il cui peso economico serve non a ristorare la vittima, ma ad arricchirla”6
3) evitare che l'autore del comportamento illecito possa beneficiare dell'erogazione riconosciuta alla vittima da parte dell'assicuratore sociale o privato, ottenendo un alleggerimento della sua posizione debitoria7.
Poiché l'assicuratore sociale subentra nella medesima posizione, sostanziale e processuale, vantata dall'assicurato-danneggiato nei confronti del responsabile civile, ad esso sono opponibili tutte le eccezioni invocabili contro l'assicurato alla data in cui si perfeziona la successione a titolo particolare8
Il responsabile civile non può opporre, invece, all'assicuratore sociale le contestazioni che riguardano il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico, come l'illegittimità del versamento dell'indennizzo per carenza dei presupposti di ammissibilità alla tutela previdenziale o l'errato calcolo delle prestazioni economiche, essendo obbligato al rimborso nei limiti del risarcimento complessivo da lui dovuto.
A tenore dell'attività esegetica della Suprema Corte, “la surrogazione comporta — per effetto del pagamento dell'indennità — una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile 5 In tal senso Cass., sez. un., 22 maggio 2018, n. 12566, secondo cui “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento” 6 Cass. 13 giugno 2014, n. 13537 7 Cass. 23 giugno 2021, n. 17966. 8 Sulla natura giuridica dell'azione di surrogazione, identificata in una successione a titolo particolare nel diritto di credito dell'assicurato, esiste una giurisprudenza di legittimità copiosa. Si sono espresse in questo senso, ad es., Cass.
17 maggio 2007, n. 11457; Cass. 24 novembre 2005, n. 24806; Cass. 15 luglio 2005, n. 15022; Cass. 6 dicembre 2004,
n. 22883; Cass. 19 maggio 2004, n. 9469; Cass. 5 maggio 2003, n. 6797; Cass. 6 dicembre 1999, n. 13651; Cass. 11 ottobre 1997, n. 10597; Cass. 19 luglio 1997, n. 6608; Cass. 11 ottobre 1995, n. 10597; Cass. 25 marzo 1995, n. 3570;
Cass. 16 novembre 1994, n. 9693. del danno”9; in sostanza, l'art. 1916 c.c. “condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono — come è stato rilevato in dottrina — effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa” 10.
Trattandosi di controversia in materia di responsabilità civile, la surrogazione viene proposta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria con atto di citazione o con intervento volontario, anche in appello (vedasi Cass. 5 novembre 2014, n. 23601) nel processo iniziato dal lavoratore infortunato. Sebbene l'intervento si ritenga ammissibile sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 268 c.p.c.), la giurisprudenza di legittimità, in un caso, ha confermato la sentenza di merito con cui l'intervento volontario era stato dichiarato infondato perché doveva “ritenersi precluso all'istituto lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, ivi compresa la produzione di documenti” (Cass. 28 luglio 2005, n. 15787)
Di recente, però, la Corte di cassazione ha ritenuto che “la preclusione sancita dall'art. 268
c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio” 11.
Nel caso che ci occupa La produzione documentale di deve ritenersi ammissibile CP_2
atteso che la stessa mira unicamente a dare prova dell'interesse ad agire in surroga per le 9 Cass. 5 novembre 2020, n. 24633. 10 Cass. 1° ottobre 2019, n. 24509 (ord.); in senso conforme Cass. 21 settembre 2021, n. 25512. somme corrisposte al senza introdurre alcun quid novi rispetto alle Parte_1
domande proposte dall'attore.
Sulle spese e competenze di giudizio
Stante l'ordinario principio della soccombenza le spese processuali devono essere poste a carico del convenuto Fondo di Garanzia. Esse sono liquidate in applicazione del d.m.
55/2014, sulla base della somma effettivamente riconosciuta piuttosto che di quella domandata (art. 5 c.l d.m. 55/2014), e in ragione dell'attività istruttoria espletata;
delle stesse se ne dispone la distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio.
Restano in capo al convenuto Fondo di Garanzia i compensi della CTU medico legale con obbligo di rifusione a parte attrice delle somme da questa già corrisposte al CTU e liquidate con separato decreto.
P Q M
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide
Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è imputabile a veicolo non identificato.
Conseguentemente condanna in veste di FGVS, in persona del legale Controparte_4
r.p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di e a titolo di danno Parte_1 differenziale, nella misura di €. 82.602,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna in veste di FGVS, in persona del legale r.p.t., al Controparte_4 risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche a favore di nella misura Parte_1 di €. 854,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli esborsi e fino al soddisfo.
In accoglimento della domanda di surrogata avanzata da in persona del l.r.p.t. accerta e CP_2 dichiara condanna in veste di FGVS, in persona del legale r.p.t., al Controparte_4 pagamento in favore della predetta parte intervenuta della complessiva somma di €. 168.401,00 quali prestazioni erogate a favore del lavoratore oltre accessori come per legge. Parte_1
Condanna in veste di FGVS, in persona del legale r.p.t., alla Controparte_4 rifusione delle spese di lite a favore di che, sulla scorta del decisum, vengono Parte_1 liquidate in complessivi €. 10.000,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + spese vive per C.U e notifica atti documentati, il tutto con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio di parte attrice essendosi dichiarato antistatario.
Condanna in veste di FGVS, in persona del legale r.p.t., alla Controparte_4 rifusione delle spese di lite a favore di in persona del l.r.p.t. nella misura di €. 10.000,00 CP_2 oltre spese generali 15%, e oneri riflessi nella misura del 23,81% (ex art. 1 comma 208 L. n.
266/2005, al netto dell'IRAP e art. 2 L. n. 335/1995) oltre spese vive per C.U. e iscrizione a ruolo.
Rigetta la domanda di danno patrimoniale di in quanto non provata. Parte_2
Così deciso in Gela 20.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Terza Sezione Civile Corte di Cassazione sentenza 16 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, n. 745. 2 In tale senso anche Tribunale Vicenza sez. II, 20/02/2018, n.481 “l c.d. danno estetico non è che una forma di invalidità permanente (e quindi un danno biologico), sicché il pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all'interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e alla vita di relazione, a meno che esso abbia provocato ripercussioni negative non soltanto su un'attività lavorativa già svolta ma anche su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare, nel quale caso può essere riconosciuto per esso un danno patrimoniale purché venga fornita una prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite”); Corte di 4 In questo senso Cass. n. 2455/1977; Cass. 9 luglio 1991, n. 7587; Cass. 14 dicembre 1992, n. 13173. 11 Cass. 2 marzo 2018, n. 4934, che ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la domanda CP_ dell' — intervenuto volontariamente nel processo in surroga del lavoratore infortunato per ottenere il rimborso dell'indennizzo corrisposto — considerando tardiva la documentazione prodotta per dimostrare l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche al lavoratore. In senso conforme Cass. 27 settembre 2018, n. 23176.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 486/2021 in materia di lesione personale
T R A
nato a [...] il [...], c.f. , e residente in Parte_1 C.F._1
Gela in via Vanvitelli n. 50, e nato a [...] il [...] c.f. Parte_2 residente in [...] rappresentati e difesi dall' Avv. CodiceFiscale_2
EL VA parte attrice
CONTRO con sede in Bologna via Stalingrado n. 45, (C.F.: Controparte_1
), quale impresa designata ex artt. 283 e ss. C.d.A. per la liquidazione dei sinistri a P.IVA_1 carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CASCINO LUIGI MARIA parte convenuta e con l'intervento di l' con sede in Roma Controparte_2
– Via IV Novembre n. 144, codice fiscale: in persona del Direttore Regionale della P.IVA_2
Sicilia in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSI SERGIO parte intervenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori intestazione hanno convenuto in giudizio dinnanzi a questo tribunale ordinario la nella qualità di FGVS al fine Controparte_1 di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da un sinistro stradale verificatosi a Gela in data 26.06.2019 alle ore 4,40 circa. Assume parte attrice che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, , alla Parte_1 guida del motociclo Piaggio Beverly tg. EM99374 (di proprietà del padre ) mentre Parte_2 percorreva la via Venezia di Gela veniva violentemente tamponato da tergo da una autovettura pirata datasi successivamente alla fuga.
Viene documentato che in conseguenza del sinistro il subiva gravi danni fisici Parte_1 mentre il ciclomotore riportava ingenti danni. Viene altresì documentato che dopo un periodo di cure e percorsi riabilitativi residuavano in capo al postumi invalidanti Parte_1 permanenti in misura pari al 45%;
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'attore quantifica la richiesta risarcitoria per il danno alla persona in complessivi €. 339.073,73 per tutte le voci di danno.
Si è costituito il convenuto FGVS contestando apertamente la dinamica degli eventi narrata dall'attore ritenendo non provato l'an dell'evento con conseguente richiesta di reiezione della domanda.
Nel corso del giudizio vi è stato l'intervento volontario dell' giusta comparsa di costituzione CP_2
e risposta del 14.5.2024 il quale ha aderito alla domanda di parte attrice evidenziando che, nel caso di specie, trattasi di infortunio sul lavoro in itinere per le quali l' ha erogato prestazioni CP_2 previdenziali per un complessivo importo pari ad € 142.892,37 successivamente lievitate a complessivi € 168.401,33, somma per la quale avanza azione di rivalsa nel confronti del convenuto
Fondo di Garanzia.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale ritenuta necessaria pèer l'accertamento dell'evento lesivo;
all'esito della prova è stata disposta CT medico legale per l'accertamento del danno alla persona e del nesso causale con l'evento narrato.
All'udienza fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Sono stati prodotti i rispettivi libelli conclusionali.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione
In via preliminare par d'uopo ricordare come l'art. 2697 c.c. imponga all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
L'istruttoria espletata, nei limiti di quanto si dirà, consente di affermare che l'attore ha assolto l'onere a suo carico circa la dimostrazione dell'evento lesivo.
I testimoni escussi all'udienza del 06.10.2022 hanno confermato la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore.
Nello specifico, il testimone ha precisato che al momento dell'incidente seguiva a Testimone_1 breve distanza e a bordo della propria autovettura il motociclo condotto dall'attore poiché si stavano entrambi recando al lavoro presso la stazione di servizio ha riferito di una vettura di colore CP_3 scuro che dopo averlo superato ha impattato il motociclo nella sua parte posteriore e di essersi dileguata dopo che il motociclo è finito a terra. Ha avuto ricordo che al momento dei fatti la zona del sinistro non era illuminata;
ha riferito che l'attore dopo la caduta giaceva a terra nella corsia opposta a quella percorsa e non era lucido;
ha riferito di non poter fornire ulteriori particolari in quanto si concentrò nel dare soccorso al . Pt_1
Anche l'ulteriore testimone ha reso dichiarazioni collimanti con la dinamica sopra Tes_2 narrata allorquando ha affermato che al momento del sinistro stava anch'egli recandosi al lavoro presso la stazione di servizio a bordo di una bicicletta (circostanza confermata anche dal testimone Tes_
. Ha avuto ricordo di una vettura di colore scuro che dopo aver superato la bici ha tamponato il motociclo condotto dall'attore. Ha confermato che dopo la caduta l'attore rimase a terra in stato di incoscienza (testualmente: “non rispondeva”); ha confermato che lui stesso col telefono dell'attore chiamò il 118 oltre che la madre dell'attore e che lo stesso venne messo a bordo dell'auto della madre con l'aiuto del per essere condotto in ospedale. Ha confermato che al Testimone_1 momento dei fatti la strada era al buio.
Da quanto precede non può non rilevarsi come le dichiarazioni rese dai testimoni facciano riferimento ad un contesto ben preciso di tempi, di luoghi e di persone e, come detto, non appaiono in contraddizione tra loro. Di nessuna rilevanza il fatto che i testimoni non riescano a dare ulteriori dettagli sull'autovettura pirata (e ciò per il fatto di esseri concentrati sulle condizioni dell'attore riverso a terra in stato d'incoscienza.
Che la descrizione della dinamica sia plausibile trova ulteriore conforto nel fatto che entrambi i testimoni si sono trovati sui luoghi in quanto colleghi dell'attore e che tutti i suddetti protagonisti stavano recandosi al lavoro presso la stazione di servizio (entrambi i testimoni hanno CP_3 specificato che l'inizio del loro turno di lavoro).
I testimoni non si sono quindi trovati sul posto per una mera coincidenza (che, data l'ora dell'evento, potrebbe ingenerare forti dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni rese)
Nessun elemento idoneo è presente agli atti di causa (oltre che desumibile dalle dichiarazioni testimoniali) da cui si possa dedurre che l'attore fosse nelle condizioni di potersi diligentemente attivare al fine di annotare il numero di targa del veicolo pirata o di avere memoria di qualche elemento identificativo del veicolo sconosciuto. Non è stata data prova contraria, ad esempio, della circostanza che i fatti si siano svolti in un lasso temporale tale da consentire l'identificazione dei veicolo (l'esistenza di traffico veicolare intenso che non abbia permesso alla vettura pirata di dileguarsi velocemente) né di uno stato di lucidità dell'attore tale da consentirgli di memorizzare qualche elemento della vettura pirata (nel caso di specie l'attore era rimasto a terra, in stato di incoscienza, per i traumi subìti); elementi, questi, che ben potrebbero costituire circostanze ostative della pretesa dell'attore).
Peraltro, anche in passato, gli ermellini si erano pronunciati affermando che nelle fattispecie per cui oggi è causa, la normativa prevede una situazione di mero fatto che considera l'esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, richiede che siano verificate le condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che si possa configurare, a carico del danneggiato, un obbligo di collaborazione che sia eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un
“investigatore privato o necessariamente in un querelante”1.
Sul quantum risarcitorio
Il danno non patrimoniale – Il danno morale – Il danno esistenziale
Le lesioni riportate dall'attore sono state oggetto di valutazione in sede di apposito elaborato peritale reso in giudizio dall'ausiliario del giudice dott. che, nel rispondere ai Persona_1 quesiti commissionatigli ha riconosciuto il nesso eziologico tra l'evento e le lesioni patite dall'attore accertando che i postumi invalidanti sono in correlazione con le fratture riportate al momento del sinistro. Dette menomazioni si sono tradotte in una invalidità permanente pari al 28%
Quanto all'inabilità temporanea il CTU ha ritenuto quantificare una ITT di gg 45 ( quarantacinque); una ITP al 75 % è di giorni 60 (sessanta), di giorni 55 (cinquantacinque) al 50% e di giorni 40 ( quaranta) al 25%.
Per il ristoro dei riscontrati pregiudizi, attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Sul danno morale
Secondo i dettami della Suprema Corte (sentenza n. 25164/2020), in merito alla delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli Ermellini affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Il danno morale consistente “nel turbamento e nella sofferenza patiti dalla vittima” o in “patema d'animo e sofferenza morale” , si accompagna immancabilmente al danno biologico “posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica” .
Inoltre, il danno morale in tanto è risarcibile in quanto derivi da un fatto almeno astrattamente corrispondente ad una fattispecie di reato
Ancor più di recente, con ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione è tornata sui presupposti per la risarcibilità del danno morale e sull'onere della prova.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n.
23469). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Applicando i superiori canoni interpretativi al caso di specie si ritiene che il danno morale richiesto da parte attrice possa ritenersi inglobato nella quantificazione che sarà operata di seguito sulla scorta del punto base del danno non patrimoniale applicabile ratione temporis (e che contempla in se l'incremento per sofferenza soggettiva come peraltro riconosciuto dal CT medico), non sussistendo elementi idonei a provare l'esistenza di fatti secondari che possano aver aggravato e inciso ulteriormente sulla sofferenza morale del danneggiato.
Sul danno estetico
Resta da analizzare se la quantificazione debba ancora subire variazioni in aumento per il lamentato danno estetico.
Conforto, sul punto, può trovarsi nelle svariate decisioni dei giudici di merito e di legittimità allorquando viene affermato che “Il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, circostanze nella specie non ricorrenti e comunque non adeguatamente e specificatamente allegate ( Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 marzo 2021 n.
7126)2 Applicando i superiori canoni ermeneutici al caso di specie deve rilevarsi che la CTU medica sebbene indichi un danno estetico lo identifica in alcune cicatrici all'addome e alla gamba che però,
a parere di questo giudicante, possono considerarsi quali effetti residuali di interventi chirurgici di tale tipologia.
Premesse le superiori considerazioni può procedersi alla quantificazione del danno.
Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri tabellari ratione temporis applicabili (tabelle anno 2018) e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (19), è liquidato in complessivi
€ 148.454,00 (Punto danno non patrimoniale € € 5.826,30)
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in € 12.495,00 considerando quale risarcimento per un giorno di invalidità temporanea assoluta € 98,00 desunto ancora una volta dalle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano anno
2018.
Le suddette somme vanno decurtate di quelle già corrisposte dall' al medesimo titolo, CP_2 essendo l'odierno risarcimento riconosciuto a titolo di danno differenziale.
In punto di diritto, la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro (nel caso di specie il convenuto Fondo di Garanzia) è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , và operato con un computo per poste CP_2
cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 luglio 2020 n. 14246 “I postumi di carattere estetico conseguenti a un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e a ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico”; Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035 “Il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali integrando un “fatto costitutivo” della pretesa devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”; Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 novembre 2014 n. 23778 “Il grado di invalidità permanente espresso da un
“baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”. omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della CP_2 quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.
Ne deriva che dalla somma di € 148.454,00 vanno detratti €. 73.096,00 a titolo di danno biologico permanente;
mentre dalla somma di €. 12.495,00 va sottratta la somma di €. 5.250,44 a titolo di indennità temporanea
Si perviene così alla somma definitiva relativa alle due voci di danno pari a €. 82.602,56
La somma finale come sopra liquidata, rappresentando valore monetario ripristinatorio, sia pure "per equivalente", del danno patito all'epoca del sinistro andrà rivalutata (secondo gli indici Istat f.o.i.) alla data di emissione della presente sentenza oltreché maggiorata degli interessi legali. Dalla data della sentenza e sino al saldo, invece decorreranno i soli interessi legali.
Circa il danno patrimoniale, indubbio appare il diritto di parte attrice ad essere rifuso delle competenze corrisposte al proprio CT per la perizia stragiudiziale resa in prospettiva del giudizio e documentate in €. 854.00.
A tal riguardo si ritiene di uniformarsi al principio conclamato dalla Cassazione secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Da ultimo tale principio è stato ribadito da Cassazione n. 26729 del 15 ottobre 2024
Sul danno patrimoniale richiesto da Parte_2
Su tale capo di domanda si ritiene di non doversi disporre alcuna liquidazione atteso che l'attore ha documentato una relazione tecnica di parte che, come da giurisprudenza costante, non costituisce prova valida bensì una mera prospettazione difensiva. Anche il preventivo di spesa per le riparazioni, senza alcuna conferma in sede di giudizio, non può valere quale prova effettiva degli esborsi ai fini della liquidazione.
Ma la Suprema Corte si è spinta oltre prendendo specifica posizione rispetto alla produzione ij giudizio di una fattura di riparazione per danni da circolazione stradale.
È stato invero affermato che “…giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla».
Ciò vuol dire che la fattura, documento prodotto normalmente dalla stessa parte che intende avvalersene in giudizio (il danneggiato), non può considerarsi, di per sé, documento probatorio a tutti gli effetti bensì, come anche è stato rilevato, fungere da elemento indiziario. Ciò che va provato infatti è l'entità dell'esborso compiuto;
pertanto, essa costituirà prova della effettiva diminuzione patrimoniale solo se accompagnata da una quietanza liberatoria o da una accettazione provenienti da chi ha ricevuto il pagamento 3.
Sulla domanda di surroga azionata dall' CP_2
Le prospettazioni difensive allegate dall'interveniente e poste a base della domanda di CP_2
ripetizione delle somme corrisposte all'assicurato appaiono fondate e vanno accolte attesa l'infondatezza e la non pertinenza delle eccezioni sollevate dal convenuto FGVS.
Basti brevemente osservare che, nel caso di specie, la domanda dell'interveniente deve qualificarsi come azione di surroga ex art. 1916 c.c.
Invero, in caso di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, comma 4, c.c.) l'assicuratore, che abbia pagato l'indennità, ha il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'importo erogato (v. il primo comma della citata disposizione codicistica). Tale facoltà è prevista anche in favore degli assicuratori sociali, obbligati per legge a prestare assistenza ai propri assicurati, come si ricava dalla lettura dell'art. 1886 c.c., che estende ai medesimi le norme in materia di assicurazione, inserite negli articoli da 1882
a 1932 del codice civile4
Con l'azione di surrogazione viene perseguita una triplice finalità:
1) impedire che la vittima dell'infortunio ottenga sia l'indennizzo dal proprio assicuratore sia il risarcimento dal responsabile civile. Si reputa, infatti, che il cumulo di risarcimento ed 3 l principio sopra esposto era stato enunciato già nella sentenza Cass. 20 luglio 2015, n. 15176, richiamata nell'ordinanza del 2018, che qui si riporta: «Si osserva, invece, che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (sentenza 19 luglio 2011, n. 15832) e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito». indennizzo determini una fonte di lucro ingiustificata per l'assicurato, a scapito del principio indennitario5;
2) salvaguardare la stabilità finanziaria dell'assicurazione sociale grazie al recupero delle somme erogate in presenza di un fatto illecito e, allo stesso tempo, scongiurare l'aumento del premio assicurativo, non addossando “alla fiscalità generale, e quindi alla collettività, un onere il cui peso economico serve non a ristorare la vittima, ma ad arricchirla”6
3) evitare che l'autore del comportamento illecito possa beneficiare dell'erogazione riconosciuta alla vittima da parte dell'assicuratore sociale o privato, ottenendo un alleggerimento della sua posizione debitoria7.
Poiché l'assicuratore sociale subentra nella medesima posizione, sostanziale e processuale, vantata dall'assicurato-danneggiato nei confronti del responsabile civile, ad esso sono opponibili tutte le eccezioni invocabili contro l'assicurato alla data in cui si perfeziona la successione a titolo particolare8
Il responsabile civile non può opporre, invece, all'assicuratore sociale le contestazioni che riguardano il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico, come l'illegittimità del versamento dell'indennizzo per carenza dei presupposti di ammissibilità alla tutela previdenziale o l'errato calcolo delle prestazioni economiche, essendo obbligato al rimborso nei limiti del risarcimento complessivo da lui dovuto.
A tenore dell'attività esegetica della Suprema Corte, “la surrogazione comporta — per effetto del pagamento dell'indennità — una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile 5 In tal senso Cass., sez. un., 22 maggio 2018, n. 12566, secondo cui “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento” 6 Cass. 13 giugno 2014, n. 13537 7 Cass. 23 giugno 2021, n. 17966. 8 Sulla natura giuridica dell'azione di surrogazione, identificata in una successione a titolo particolare nel diritto di credito dell'assicurato, esiste una giurisprudenza di legittimità copiosa. Si sono espresse in questo senso, ad es., Cass.
17 maggio 2007, n. 11457; Cass. 24 novembre 2005, n. 24806; Cass. 15 luglio 2005, n. 15022; Cass. 6 dicembre 2004,
n. 22883; Cass. 19 maggio 2004, n. 9469; Cass. 5 maggio 2003, n. 6797; Cass. 6 dicembre 1999, n. 13651; Cass. 11 ottobre 1997, n. 10597; Cass. 19 luglio 1997, n. 6608; Cass. 11 ottobre 1995, n. 10597; Cass. 25 marzo 1995, n. 3570;
Cass. 16 novembre 1994, n. 9693. del danno”9; in sostanza, l'art. 1916 c.c. “condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono — come è stato rilevato in dottrina — effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa” 10.
Trattandosi di controversia in materia di responsabilità civile, la surrogazione viene proposta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria con atto di citazione o con intervento volontario, anche in appello (vedasi Cass. 5 novembre 2014, n. 23601) nel processo iniziato dal lavoratore infortunato. Sebbene l'intervento si ritenga ammissibile sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 268 c.p.c.), la giurisprudenza di legittimità, in un caso, ha confermato la sentenza di merito con cui l'intervento volontario era stato dichiarato infondato perché doveva “ritenersi precluso all'istituto lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, ivi compresa la produzione di documenti” (Cass. 28 luglio 2005, n. 15787)
Di recente, però, la Corte di cassazione ha ritenuto che “la preclusione sancita dall'art. 268
c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio” 11.
Nel caso che ci occupa La produzione documentale di deve ritenersi ammissibile CP_2
atteso che la stessa mira unicamente a dare prova dell'interesse ad agire in surroga per le 9 Cass. 5 novembre 2020, n. 24633. 10 Cass. 1° ottobre 2019, n. 24509 (ord.); in senso conforme Cass. 21 settembre 2021, n. 25512. somme corrisposte al senza introdurre alcun quid novi rispetto alle Parte_1
domande proposte dall'attore.
Sulle spese e competenze di giudizio
Stante l'ordinario principio della soccombenza le spese processuali devono essere poste a carico del convenuto Fondo di Garanzia. Esse sono liquidate in applicazione del d.m.
55/2014, sulla base della somma effettivamente riconosciuta piuttosto che di quella domandata (art. 5 c.l d.m. 55/2014), e in ragione dell'attività istruttoria espletata;
delle stesse se ne dispone la distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio.
Restano in capo al convenuto Fondo di Garanzia i compensi della CTU medico legale con obbligo di rifusione a parte attrice delle somme da questa già corrisposte al CTU e liquidate con separato decreto.
P Q M
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide
Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è imputabile a veicolo non identificato.
Conseguentemente condanna in veste di FGVS, in persona del legale Controparte_4
r.p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di e a titolo di danno Parte_1 differenziale, nella misura di €. 82.602,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna in veste di FGVS, in persona del legale r.p.t., al Controparte_4 risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche a favore di nella misura Parte_1 di €. 854,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli esborsi e fino al soddisfo.
In accoglimento della domanda di surrogata avanzata da in persona del l.r.p.t. accerta e CP_2 dichiara condanna in veste di FGVS, in persona del legale r.p.t., al Controparte_4 pagamento in favore della predetta parte intervenuta della complessiva somma di €. 168.401,00 quali prestazioni erogate a favore del lavoratore oltre accessori come per legge. Parte_1
Condanna in veste di FGVS, in persona del legale r.p.t., alla Controparte_4 rifusione delle spese di lite a favore di che, sulla scorta del decisum, vengono Parte_1 liquidate in complessivi €. 10.000,00 oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + spese vive per C.U e notifica atti documentati, il tutto con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio di parte attrice essendosi dichiarato antistatario.
Condanna in veste di FGVS, in persona del legale r.p.t., alla Controparte_4 rifusione delle spese di lite a favore di in persona del l.r.p.t. nella misura di €. 10.000,00 CP_2 oltre spese generali 15%, e oneri riflessi nella misura del 23,81% (ex art. 1 comma 208 L. n.
266/2005, al netto dell'IRAP e art. 2 L. n. 335/1995) oltre spese vive per C.U. e iscrizione a ruolo.
Rigetta la domanda di danno patrimoniale di in quanto non provata. Parte_2
Così deciso in Gela 20.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Terza Sezione Civile Corte di Cassazione sentenza 16 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, n. 745. 2 In tale senso anche Tribunale Vicenza sez. II, 20/02/2018, n.481 “l c.d. danno estetico non è che una forma di invalidità permanente (e quindi un danno biologico), sicché il pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all'interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e alla vita di relazione, a meno che esso abbia provocato ripercussioni negative non soltanto su un'attività lavorativa già svolta ma anche su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare, nel quale caso può essere riconosciuto per esso un danno patrimoniale purché venga fornita una prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite”); Corte di 4 In questo senso Cass. n. 2455/1977; Cass. 9 luglio 1991, n. 7587; Cass. 14 dicembre 1992, n. 13173. 11 Cass. 2 marzo 2018, n. 4934, che ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la domanda CP_ dell' — intervenuto volontariamente nel processo in surroga del lavoratore infortunato per ottenere il rimborso dell'indennizzo corrisposto — considerando tardiva la documentazione prodotta per dimostrare l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche al lavoratore. In senso conforme Cass. 27 settembre 2018, n. 23176.