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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 547/2024 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANAPOLI ANTONELLA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
C.F. nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
16/01/1987; rappresentato e difeso dall'Avv. BETTINI ANDREA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, così chiedendo:
1) affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere i figli minori con sé (senza pernotto) per due pomeriggi alla settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni di martedì e venerdì, o comunque in diverso giorno concordato tra i genitori, nonché a weekend alterni, il sabato oppure la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 salva la possibilità di diverso accordo tra i genitori;
inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta, nonché per due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
3) assegnarsi la casa coniugale sita a Chiampo (VI), in Via Carradori n. 3, in godimento esclusivo alla ricorrente, che continuerà ad abitarla con i figli minori;
4) porsi a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
5) porsi a carico del sig. l'obbligo del pagamento nella misura del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie per i figli minori, determinate secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
6) l'assegno unico spettante per i figli minori e sarà Persona_1 Persona_2
percepito nella misura del 100% dalla signora;
Parte_1
7) spese e competenze di causa compensate.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2024 , premettendo che dalla Parte_1
relazione sentimentale e dalla stabile convivenza con erano nati i Controparte_1
figli e (rispettivamente in data 11/09/2017 e in data 24/10/2021) e deducendo Per_1 Per_2
2 che il giorno 14/12/2023 era stato allontanato dall'abitazione Controparte_1
familiare e sottoposto a misura cautelare, chiedeva che questo Tribunale provvedesse in merito alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori, disponendo il loro affidamento esclusivo alla madre con collocazione presso la medesima, oppure, in via subordinata, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ferma la collocazione prevalente degli stessi presso la madre. Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare nonché di voler disporre a carico del padre l'erogazione di un assegno per il mantenimento di e pari ad € 800,00, da pagarsi a mezzo bonifico nel proprio Per_1 Per_2
conto corrente, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
All'udienza del 4/07/2024 compariva privo di difesa tecnica e, Controparte_1
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza il Giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, affidando i figli minori e , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana, nonché nei giorni di sabato o domenica, a settimane alterne, salvi diversi accordi tra le parti, e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento entro il giorno 5 di ogni mese dell'assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Il Giudice, altresì, ordinava ex art. 210 c.p.c. al convenuto di produrre in giudizio la copia delle dichiarazioni fiscali e degli estratti conto dei rapporti bancari.
Con comparsa di costituzione del 6/11/2024, si costituiva in Controparte_1
giudizio e chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati all'esito dell'udienza del 4/07/2024, con compensazione delle spese processuali.
Alla successiva udienza del 7/11/2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice relatore, dichiarando di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, la causa veniva differita alla successiva udienza del 21/11/2024, celebrata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note scritte con cui le parti rassegnavano le loro conclusioni conformi.
Il Giudice Relatore rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico per la formulazione del parere di competenza. Parte_2
3 Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata alla madre in quanto convivente con i figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno compensate come stabilito nell'accordo conciliativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero, così provvede:
1) affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere i figli minori con sé (senza pernotto) per due pomeriggi alla settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni di martedì e venerdì, o comunque in diverso giorno concordato tra i genitori, nonché a weekend alterni, il sabato oppure la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 salva la possibilità di diverso accordo tra i genitori;
inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta, nonché per due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
3) assegna la casa coniugale sita a Chiampo (VI), in Via Carradori n. 3, in godimento esclusivo alla ricorrente, che continuerà ad abitarla con i figli minori;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
4 ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
5) pone a carico del sig. l'obbligo del pagamento nella misura del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie per i figli minori, determinate secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
6) l'assegno unico spettante per i figli minori e sarà Persona_1 Persona_2
percepito nella misura del 100% dalla signora;
Parte_1
7) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 547/2024 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANAPOLI ANTONELLA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
C.F. nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
16/01/1987; rappresentato e difeso dall'Avv. BETTINI ANDREA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, così chiedendo:
1) affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere i figli minori con sé (senza pernotto) per due pomeriggi alla settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni di martedì e venerdì, o comunque in diverso giorno concordato tra i genitori, nonché a weekend alterni, il sabato oppure la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 salva la possibilità di diverso accordo tra i genitori;
inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta, nonché per due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
3) assegnarsi la casa coniugale sita a Chiampo (VI), in Via Carradori n. 3, in godimento esclusivo alla ricorrente, che continuerà ad abitarla con i figli minori;
4) porsi a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
5) porsi a carico del sig. l'obbligo del pagamento nella misura del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie per i figli minori, determinate secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
6) l'assegno unico spettante per i figli minori e sarà Persona_1 Persona_2
percepito nella misura del 100% dalla signora;
Parte_1
7) spese e competenze di causa compensate.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/02/2024 , premettendo che dalla Parte_1
relazione sentimentale e dalla stabile convivenza con erano nati i Controparte_1
figli e (rispettivamente in data 11/09/2017 e in data 24/10/2021) e deducendo Per_1 Per_2
2 che il giorno 14/12/2023 era stato allontanato dall'abitazione Controparte_1
familiare e sottoposto a misura cautelare, chiedeva che questo Tribunale provvedesse in merito alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori, disponendo il loro affidamento esclusivo alla madre con collocazione presso la medesima, oppure, in via subordinata, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ferma la collocazione prevalente degli stessi presso la madre. Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare nonché di voler disporre a carico del padre l'erogazione di un assegno per il mantenimento di e pari ad € 800,00, da pagarsi a mezzo bonifico nel proprio Per_1 Per_2
conto corrente, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
All'udienza del 4/07/2024 compariva privo di difesa tecnica e, Controparte_1
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza il Giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, affidando i figli minori e , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana, nonché nei giorni di sabato o domenica, a settimane alterne, salvi diversi accordi tra le parti, e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento entro il giorno 5 di ogni mese dell'assegno mensile di € 200,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Il Giudice, altresì, ordinava ex art. 210 c.p.c. al convenuto di produrre in giudizio la copia delle dichiarazioni fiscali e degli estratti conto dei rapporti bancari.
Con comparsa di costituzione del 6/11/2024, si costituiva in Controparte_1
giudizio e chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati all'esito dell'udienza del 4/07/2024, con compensazione delle spese processuali.
Alla successiva udienza del 7/11/2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice relatore, dichiarando di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, la causa veniva differita alla successiva udienza del 21/11/2024, celebrata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note scritte con cui le parti rassegnavano le loro conclusioni conformi.
Il Giudice Relatore rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico per la formulazione del parere di competenza. Parte_2
3 Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata alla madre in quanto convivente con i figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno compensate come stabilito nell'accordo conciliativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero, così provvede:
1) affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere i figli minori con sé (senza pernotto) per due pomeriggi alla settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni di martedì e venerdì, o comunque in diverso giorno concordato tra i genitori, nonché a weekend alterni, il sabato oppure la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 salva la possibilità di diverso accordo tra i genitori;
inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta, nonché per due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
3) assegna la casa coniugale sita a Chiampo (VI), in Via Carradori n. 3, in godimento esclusivo alla ricorrente, che continuerà ad abitarla con i figli minori;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
4 ISTAT, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
5) pone a carico del sig. l'obbligo del pagamento nella misura del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie per i figli minori, determinate secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
6) l'assegno unico spettante per i figli minori e sarà Persona_1 Persona_2
percepito nella misura del 100% dalla signora;
Parte_1
7) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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