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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott. Marta Capuano, nella causa civile iscritta al n° 13958 /2024 R.G.L., promossa
D A
N.Q. AMMINISTRATORE VIA LA Parte_1
MARMORA 82 PALERMO, rappresentato e difeso dall'avv.
SOLLENA GASPARE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Principe Umberto 48, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, in giudizio con gli Avv.ti CP_1
Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, giusta procura generale alle liti conferita con atto a rogito del Notaio dott. Per_1
[...]
- convenuto -
All'esito dell'udienza dell'1/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002438763, notificata in data 18.09.2024, con la quale l' ha richiesto al ricorrente il pagamento della CP_1
somma complessiva di euro 2.523,05 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020, convenne l' per sentire CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “sospendere l'atto impugnato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2011 per la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In caso di mancata prova della notifica degli atti di accertamento, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' CP_1 per violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/81; -annullare l'Ordinanza Ingiunzione opposta;
-condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente CP_1
giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Costituitosi in giudizio, l rilevò che “la sanzione oggetto di causa di cui CP_1
all'ordinanza opposta è in corso di riesame” e chiese “un congruo rinvio per poterne rappresentare l'esito, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.”
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta e del provvedimento del 27.01.2025 di annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell che ha provveduto a CP_1
disporre l'annullamento dell'avviso di addebito, oggi opposto, prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1 liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa, come per legge, e distrae in favore dell'avv.to SOLLENA GASPARE.
Così deciso in Palermo il 04/04/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott. Marta Capuano, nella causa civile iscritta al n° 13958 /2024 R.G.L., promossa
D A
N.Q. AMMINISTRATORE VIA LA Parte_1
MARMORA 82 PALERMO, rappresentato e difeso dall'avv.
SOLLENA GASPARE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Principe Umberto 48, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, in giudizio con gli Avv.ti CP_1
Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, giusta procura generale alle liti conferita con atto a rogito del Notaio dott. Per_1
[...]
- convenuto -
All'esito dell'udienza dell'1/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002438763, notificata in data 18.09.2024, con la quale l' ha richiesto al ricorrente il pagamento della CP_1
somma complessiva di euro 2.523,05 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020, convenne l' per sentire CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “sospendere l'atto impugnato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2011 per la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In caso di mancata prova della notifica degli atti di accertamento, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' CP_1 per violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/81; -annullare l'Ordinanza Ingiunzione opposta;
-condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente CP_1
giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Costituitosi in giudizio, l rilevò che “la sanzione oggetto di causa di cui CP_1
all'ordinanza opposta è in corso di riesame” e chiese “un congruo rinvio per poterne rappresentare l'esito, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.”
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta e del provvedimento del 27.01.2025 di annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell che ha provveduto a CP_1
disporre l'annullamento dell'avviso di addebito, oggi opposto, prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1 liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa, come per legge, e distrae in favore dell'avv.to SOLLENA GASPARE.
Così deciso in Palermo il 04/04/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano