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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento n. 6406/2023, lette le note depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., preso atto delle rispettive conclusioni, come rassegnate nelle predette note e negli altri rispettivi scritti difensionali, ordinata la discussione orale della causa ai sensi del comb. disp. artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provvedimento ex art. 127-ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6406/2023, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avv. ANTONIO VITALE (C.F.:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
OPPONENTE
e
in persona del l.r.p.t. (C.F.: / P.IVA , CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO RUSSO (C.F.: ), C.F._3 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in atti nonché contro
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO PIGNETTI (C.F.:
e dall'avv. GIUSEPPE NERONE (C.F.: C.F._4 , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._5 in atti
OPPOSTI
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ad avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, commi da 784 a 815, l. n. 160/2019
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.7.2023, la sig.ra Parte_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2023/82 del 29.5.2023, relativo alla richiesta di riscossione delle entrate patrimoniali in ordine al complesso immobiliare sito in via I SA EN ( per il periodo 2018/2021, Fabb. D, CP_2
, per la somma complessiva di euro 14.827,52. Pt_2
2. In punto di fatto, il ricorrente premette: a) di essere erede/convivente della sig.ra , deceduta in data 2.4.2018; b) che la predetta sig.ra n Persona_1 Per_1 virtù di contratto di locazione stipulato con il Comune di in data 31.1.1990 CP_2 risultava assegnatario/conduttore dell'immobile ubicato in via SA EN (Aversa), scala G, interno 3; c) che tale contratto prevedeva la durata di un anno, con rinnovazione di anno in anno mediante tacito consenso delle parti, salvo disdetta comunicata alla controparte con almeno quattro mesi di preavviso rispetto alla scadenza contrattuale;
d) che in data 29.1.2019 perveniva ad essa ricorrente una diffida da parte del , relativa al pagamento della somma di euro Controparte_2
7.773,92, per l'occupazione dell'alloggio dal 1.1.2004 al 31.8.2018; e) che una nuova richiesta di pagamento pervenuta in data 20.3.2019 riguardava l'importo di euro 14.918,40; tale maggior somma derivava dall'adeguamento del canone di locazione secondo i c.d. parametri OMI (come ulteriormente ribadito con successiva diffida del 10.12.2022); f) i conduttori degli alloggi popolari SA EN chiedevano la verifica di tale adeguamento e quindi la rideterminazione dell'importo dovuto alla luce delle condizioni degli immobili in questione, richiesta rimasta priva di seguito.
3. La ricorrente eccepisce, in prima battura, di non poter essere qualificata come
“occupante” l'immobile anziché come conduttore dello stesso;
in seconda battuta, la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo perché non sufficientemente motivato;
in terza battuta, la intervenuta prescrizione dei crediti in questione;
in via subordinata, l'erroneità delle modalità di calcolo delle somme dovute (anche tenuto conto della inadempienza del rispetto alla manutenzione degli alloggi di cui Controparte_2 si tratta).
4. Si sono costituiti il Concessionario per la riscossione e l'Ente creditore.
5. Il primo ha rilevato: a) la tardività dell'opposizione (sulla premessa della relativa qualificazione ex art. 617 c.p.c.); b) l'infondatezza delle censure afferenti al contenuto dell'accertamento esecutivo in questione;
c) in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle questioni concernenti il rapporto sostanziale.
6. Il Comune di ha, in prima battuta, rilevato che non sarebbe stata fornita CP_2 alcuna prova della convivenza, tale da giustificare il subentro nel rapporto di locazione ex art. 6, l. n. 392/1978 (ritenuto viceversa applicabile dalla ricorrente); ha quindi dedotto di aver proceduto allo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo per il periodo dal 2003 al 31.12.2012; nel merito, ha dedotto che l'importo dei canoni era stato correttamente quantificato in virtù di deliberazioni comunali che, sebbene risalenti nel tempo, non erano state modificate e rispetto alle quali i canoni richiesti venivano correttamente quantificati poiché relativi ad annualità antecedenti al 2021 (anno in riferimento al quale la Sentenza della Corte dei Conti n° 160 del 08.06.2023 aveva statuito che la nota con cui la qualificava gli alloggi di via Controparte_3
SA EN come categoria ERP era datata 2021 e, quindi, non riferibile alle annualità precedenti).
7. Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, il GI rinviava per la discussione e la decisione all'udienza del 4.4.2024; tale udienza veniva differita al 21.11.2024, poi al 7.1.2025 e, infine, al 29.5.2025.
8. All'esito di tale udienza, nell'ambito della quale le parti hanno discusso e ribadito i rispettivi asserti difensivi, la causa viene decisa – come detto in premessa
- ai sensi del comb. disp. artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
9. Tanto detto, la domanda va accolta nei limiti e per i motivi appresso indicati.
10. In via preliminare occorre disattendere l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto, come il Tribunale ha avuto modo di chiarire in diverse occasioni, il regime di impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, commi da 784 a 815, l. n. 160/2019 non è quello proprio degli atti pre-esecutivi o esecutivi, trattandosi innanzitutto di un atto con cui l'Ente locale accerta la sussistenza di un credito a proprio vantaggio.
11. Ciò detto, occorre scrutinare il motivo relativo alla sussistenza, tra le parti, di un contratto di locazione.
12. Anche volendo dare rilievo alla documentazione prodotta dalla ricorrente per giustificare la situazione di convivenza (il che è quantomeno dubbio, siccome dalla stessa non emerge la continuità di tale rapporto, ma solo che, alla data del rilascio del documento, la ricorrente era inserita nel c.d. stato di famiglia della sig.ra Per_1 deve ritenersi – per quanto emerso nel presente giudizio – che si sia comunque verificata la decadenza dall'assegnazione.
13. E tanto in virtù: a) di quanto previsto dallo stesso contratto intercorso tra le parti, in specie all'art. 4, dovendosi evidenziare che la giurisprudenza ha avuto modo di osservare, anche di recente, che la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia “popolare” (così tra l'altro è espressamente qualificato il rapporto nel contratto in questione”) ha carattere automatico “a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione 'di diritto' della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale” (Cass. 9.7.2024, n. 18765). Ora, nella messa in mora del 9.1.2019, il ha implicitamente dato per avvenuta tale decadenza (pur mai CP_2 esplicitamente dichiarata), dal momento che ha avvertito il debitore che, in caso di mancato pagamento, avrebbe dato corso alle procedure di sgombero;
b) in subordine, di quanto statuito dalla Corte dei Conti nella pronuncia allegata in atti dal
, laddove, in specie al par. 8, si ricostruisce dettagliatamente il Controparte_2 regime degli alloggi del c.d. lotto SA EN (per quanto di interesse assumendosi la correttezza della utilizzazione dei parametri OMI ai fini della rimodulazione delle somme dovute).
14. Per sintetizzare, alla luce di quanto detto, il rapporto in essere non può essere qualificato in termini di locazione, con quanto ne discende – come appresso si dirà – riguardo all'applicazione dei parametri OMI e all'omesso espletamento della manutenzione da parte dell'Ente locale.
15. Relativamente all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato, va evidenziato che la stessa non può essere accolta.
Difatti, l'avviso reca un richiamo agli atti prodromici - la cui avvenuta notifica è pacifica tra le parti in quanto allegata dallo stesso ricorrente - che recano una più analitica indicazione delle causali della richiesta di pagamento e dei periodi interessati.
16. Appurato quindi che le somme richieste sono imputate correttamente ad un rapporto di tipo occupativo e che l'atto impo-esattivo posto in essere è formalmente legittimo, occorre verificare se i fatti estintivi allegati dal ricorrente, ed in specie la prescrizione, siano stati provati o meno.
17. Va preliminarmente osservato che: a) la diffida del 29.1.2019 fa riferimento alle somme dovute per il periodo dall'aprile 2004 al 31.8.2018; b) quella del 20.3.2019, relativa allo stesso periodo, riguarda il “ricalcolo” delle somme dovute (profilo su cui si tornerà in appresso); c) la diffida del 10.12.2022, oltre a richiamare le precedenti, quantifica le ulteriori somme dovute per il periodo dall'1.9.2018 al 31.12.2021, il che lascia chiaramente ritenere che, laddove l'avviso di accertamento impugnato (nel richiamarsi alla precedenti diffide) fa riferimento al periodo 2018/2021, deve intendersi che si tratta del lasso temporale dell'accertamento ma non a quello cui attengono le somme asseritamente dovute;
c) il provvedimento di sgravio allegato dal Comune “copre” le sole somme dovute per il periodo dal 2003 al 2013.
18. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi: 1) che l'eccezione non ha ragion d'essere relativamente alle somme “sgravate”, in quanto, appunto, l'Ente vi ha rinunciato;
2) che per le somme dovute dal 2014 al 2018 le diffide indicate sopra alle lett. a) e b) fungano da valido atto interruttivo della prescrizione;
3) che lo stesso deve dirsi, a proposito delle somme dovute successivamente (come sopra dettagliatamente indicato), circa la diffida indicata alla lett. c) del paragrafo precedente.
19. In definitiva, non sono dovute le somme maturate per le annualità antecedenti all'annualità 2013, inclusa;
sono invece dovute quelle maturate successivamente.
20. Tanto chiarito, il motivo relativo alla erronea determinazione delle somme dovute va respinto.
Fermo restando che l'inerzia dell'Ente locale nella valutazione di istanze
“sollecitatorie” del cittadino va stigmatizzata in altra sede, va richiamato quanto sopra evidenziato circa la natura del rapporto in essere, non risultando documentati, a fronte del lamentato inadempimento, pagamenti anteriori alla diffida del 2018, e dovendo pertanto ritenersi maturati i presupposti della decadenza, come contrattualmente previsti.
21. Anche le deduzioni circa l'omesso adempimento degli obblighi di manutenzione devono ritenersi fallaci in quanto legate alla negazione del presupposto che l'occupazione fosse sine titulo; altrimenti detto, così qualificato il rapporto, non può invocarsi, da parte dell'occupante, la disciplina del contratto di locazione, viceversa dovendo assumersi che il carattere abusivo dell'occupazione possa esso stesso essere il presupposto di una richiesta risarcitoria da parte dell'Ente proprietario (arg. ex Cass. S.U., 15.11.2022, n. 33645).
22. Dato l'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 6281/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui in parte motiva (v. par. 19);
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
3. SI RISERVA di provvedere alla liquidazione delle spese in favore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato a seguito del deposito della relativa istanza da parte del difensore.
Così deciso in Aversa, il 20.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta