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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 550/2020 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 24/06/2025, alle ore 9.31, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , l'Avv. Di Blasi, la quale insiste in atti e chiede la decisione. CP_1
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Barbaro l'Avv. Sara Maria Controparte_2
Gullotti, la quale insiste in atti e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
Nella causa civile iscritta al n. 550/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 col patrocinio dell'Avv. Lidia Di Blasi,
- Parte attrice opponente nei confronti di:
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OM: Controparte_2
), non in proprio ma nella qualità di mandataria di (C.F. e P.IVA_1 Controparte_3
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM: ), P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Giuseppe V. Torrisi parte opposta
e con l'intervento di:
Pag. 1 di 15 (C.F.: P. IVA: , non in proprio ma Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
nella qualità di mandataria di (codice fiscale e numero d'iscrizione al Parte_3
Registro delle Imprese di OM ), P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi,
e di:
(C.F. e P. IVA: ), in persona del Parte_3 P.IVA_2 [...]
(numero di iscrizione al registro delle imprese di OM Controparte_4
, Gruppo IVA Gardant – P. IVA ), rappresentata, a sua volta, dallo P.IVA_5 P.IVA_4
(C.F. e P.IVA: ), Parte_4 P.IVA_6
col patrocinio degli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, intervenuti ex art.111 CPC
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2020 emesso dal
Tribunale di Patti in data 16/01/2020, depositato in data 17/1/2020 e notificato in data 13/02/2020 a
, quale fideiussore ed obbligato in solido della IMPRESIT HOLDING Parte_1
S.R.L., con cui è stato ingiunto alla IMPRESIT HOLDING S.R.L e a Parte_1
di pagare in solido al , quale mandataria di la Controparte_2 Controparte_3 complessiva somma di € 64.955,62, oltre interessi come da domanda ed oltre spese e compensi del monitorio.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
Con atto di citazione notificato in data 23/03/2020, ha citato in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il , nella qualità di mandataria Controparte_2 della società al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti domande: Controparte_3
“Dichiarare nullo, annullare, dire inefficace e/o revocare in accoglimento dei motivi di opposizione il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che la signora nulla deve al Parte_1 [...]
nella spiegata qualità; 2) Condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi CP_2 del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
I motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8/2020 sono i seguenti: nullità della fideiussione in quanto gli articoli nn. 2, 6 e 8 ricalcano fedelmente i medesimi articoli dello schema contrattuale predisposto dall'ABI dichiarato illegittimo;
estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 CC per decorrenza del termine di sei mesi;
estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 CC;
insussistenza del credito reclamato.
Pag. 2 di 15 Con comparsa depositata il 12/06/2020, si è costituita in giudizio Controparte_2
nella qualità di mandataria di la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto in materia di contratti bancari dal D. Lgs. n. 28/2010; nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza, con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali;
ha chiesto, altresì, la concessione della provvisoria esecutività del D.I. n. 8/2020
Poi, le parti hanno chiesto, in occasione dell'udienza del 06/10/2020, la riunione del presente giudizio con quello promosso dinanzi al Tribunale di Patti, avverso il medesimo decreto ingiuntivo, dalla ed iscritto al n. 424/2020 R.G., nonché la concessione Parte_5
dei termini ex art. 183 comma 6 CPC.
Quindi, il G.I., con ordinanza del 14/10/2020, considerato che l'istanza ex art. 648 CPC sarebbe stata esaminata all'udienza del 12/01/2021 con riferimento al medesimo decreto ingiuntivo opposto e nei confronti del debitore principale e ravvisando evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto riunione del presente procedimento a quello recante il n. 424/2020 R.G.
All'udienza del 26/01/2021 il giudizio è stato interrotto a seguito del fallimento della Impresit
Holding Srl.
Riassunto il giudizio su istanza di ed instaurato regolarmente il Parte_1
contraddittorio con le altre parti, con le note scritte depositate per l'udienza del 19/10/2021,
l'opponente ha, inoltre, eccepito la carenza di prova della titolarità del diritto azionato da parte dell'opposta.
Poi, all'udienza del 19/10/2021, il G.I. ha concesso la provvisoria esecutività del D.I. opposto, assegnando all'opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione, rilevato che la materia rientrava nella condizione di procedibilità della media conciliazione.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, il G.I., con ordinanza riservata del
20/04/2022, ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'opponente; ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma
6 CPC.
Quindi, le parti hanno depositato le memorie nn. 1, 2 e 3 di cui all'art. 183 comma 6 CPC.
In data 20/06/2022 si è costituita quale nuova mandataria di Parte_2
Parte_3
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/11/2022, il G.I. “ritenuto che occorra preliminarmente pronuncia sulle questioni preliminari di legittimazione attiva e invalidità della
Pag. 3 di 15 fideiussione, potenzialmente suscettibili di immediata definizione del giudizio e comunque propedeutiche all'ammissione dei mezzi istruttori e della CTU” ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/10/2023.
All'udienza del 24/10/2023, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC.
Poi, con ordinanza del 12/05/2024, il G.I. premettendo che “il procedimento può utilmente proseguire, con l'esame della domanda nel merito, solo in relazione alla domanda monitoria- e alla relativa opposizione- nei confronti di . Nei confronti della società fallita, invece, CP_1 la domanda non potrà essere esaminata. Pertanto, ai sensi dell'art.103 CPC secondo comma, va disposta la separazione dei due procedimenti”, disponeva la separazione dei procedimenti recanti i nn. 424/2020 e 550/2020 RG.
Conseguentemente, in data 13/05/2024, nell'ambito del presente giudizio n. 550/2020, è stata depositata la sentenza parziale n. 590/2024 con cui ha rigettato l'eccezione formulata da di difetto di titolarità del diritto e di difetto della legittimazione ad Parte_1 agire dell'opposta, nonché l'eccezione di difetto dello ius postulandi del difensore dell'opposta, con spese al merito.
Quindi, con separata ordinanza ha disposto il prosieguo della causa, così provvedendo: “Osservato in particolare, per quanto concerne la questione relativa alla validità della fideiussione, che
l'eventuale nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI espressione dell'illecita intesa anticoncorrenziale non si estenda all'intero contratto;
- Rilevato, specificamente, che non appare comunque travolta dall'invalidità la clausola di pagamento a prima richiesta, pattuita nella garanzia oggetto di cognizione;
- Ritenuto dunque necessario disporre CTU contabile;
P.Q.M.
NOMINA CTU il dott. commercialista affinché risponda al seguente Persona_1 quesito: “RAPPORTI di CONTO CORRENTE VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE: il CTU verifichi il tasso di interesse concretamente applicato, e se corrispondente al tasso pattuito;
in caso di mancata corrispondenza, ricalcoli sulla base del tasso pattuito;
predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute CP_5
e risultanti dagli estratti conto. Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di
Pag. 4 di 15 determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio
2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
PRODOTTA: Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali: b.1) e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
b.2) e ad agire
è la banca: nessun ricalcolo;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: c.1) e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
c.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
CONTEGGIO FINALE:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove CP_5
emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale. VALUTE: Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011: a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;
b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;
per i contratti successivi al 2011: a) verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TUB e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;
b) nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120 TUB”.
In data 27/05/2024 l'opponente ha formulato formale riserva d'appello alla sentenza non definitiva.
Depositata la relazione del CTU in data 30/10/2024, all'udienza del 14/01/2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pag. 5 di 15 In data 31/01/2025 si è costituita in giudizio, per l'opposta, in persona Parte_3
del rappresentata, a sua volta, dallo Special Controparte_4 [...]
Parte_4
All'udienza del 27/05/2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 24/06/2025 per la discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive.
Poi, all'udienza del 24/06/2025, dopo breve discussione orale, le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali e la causa è stata assunta in decisione.
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1. TITOLARITA' DEL CREDITO;
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE;
IUS POSTULANDI.
In relazione alla titolarità del credito di e delle relative mandatarie, alla legittimazione CP_3
ad agire di ed allo ius postulandi, si richiama integralmente la sentenza Parte_2
non definitiva n. 590/2024 e quanto ivi statuito.
2. VALIDITA' DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS.
L'opponente ritiene che il contratto di fideiussione da essa sottoscritto in data 10/12/2009 sia nullo ex art. 1418 c.c. perché contrario a norme imperative, in particolare all'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.
287/1990.
In particolare, afferma che gli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione in questione ricalca uniformemente e fedelmente i medesimi articoli dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dichiarati illegittimi dalla BA d'IA (all'esito dell'istruttoria svolta - ai sensi della L. n. 287 del
1990, artt. 2 e 14 - proprio nei riguardi dell'ABI), per violazione della legge antitrust.
Afferma, inoltre, che la nullità delle clausole che ricalcano il modello ABI inficia l'intero negozio ex art.1419 c.c. poiché trattasi di clausole essenziali in assenza delle quali il contratto non sarebbe stato concluso, sicché la nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto da in data 10/12/2009 renderebbe nullo l'intero contratto ex art. 1419 Parte_1
comma 1 CC.
L'opposta contesta le deduzioni avversarie affermando “se è assolutamente consolidato il principio secondo il quale possono beneficiare della normativa in tema di concorrenza sleale per effetto di una “collusione” a monte e della relativa azione di nullità ex art. 33 L. 287/90 solo i soggetti qualificabili nell'ordinamento interno o comunitario quali consumatori va comunque escluso che la garante abbia concretamente agito per scopi estranei al proprio ambito professionale o strettamente funzionali ad esso”, in quanto, alla data del rilascio della garanzia fideiussoria rivestiva la qualifica di socio e deteneva il 25% circa del capitale Parte_1
sociale della Impresit Holding Srl, ponendo in essere una precisa attività di impresa, con esclusione
Pag. 6 di 15 dello scopo oggettivo di consumo e trasmissione al rapporto della propria qualificazione professionale.
Afferma, altresì, che le clausole oggetto di contestazione risultano del tutto lecite poiché relative a norme pacificamente derogabili tra le parti, con la conseguente necessità di raggiungere la specifica prova dell'effetto anticoncorrenziale derivante dall'intesa tra le banche.
Precisa che, in ogni caso, la sanzione di nullità prevista dall'art. 33 Legge 10 ottobre 1990 n° 287 riguarda esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza, così come individuate dall'art. 2 della stessa legge, senza estendersi automaticamente ai contratti che, sulla base di tali intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con i terzi, in quanto mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti
L'opposta ha, inoltre, dedotto che in ogni caso la nullità eccepita riguarderebbe solo le clausole derogative contestate e non l'intero contratto poiché, a norma dell'art. 1419 comma 2 CC, la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
In primis, appare opportuno precisare che la validità delle clausole oggetto di illecito antitrust travalica la distinzione tra negozio fideiussorio e contratto autonomo di garanzia.
Fatta questa premessa, poi, è necessario chiarire se la deroga alla disciplina codicistica della fideiussione integri in quanto tale una clausola vessatoria, ovvero sia rimessa alla libera contrattazione delle parti.
In tal senso, si richiamano due recentissimi arresti della Corte di cassazione.
Il primo, sulla natura della clausola e sulla validità dell'approvazione laddove sia individuata la clausola predisposta ai sensi dell'art.1341 CC (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, (ud.
08/01/2025, dep. 17/02/2025), n.3989): la doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria
(Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007) e inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.
1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi): come fosse conformato il contratto non può essere del resto qui accertato e la Corte mostra di ritenere che nella fattispecie ricorresse la situazione descritta dalla giurisprudenza da essa richiamata.
Pag. 7 di 15 Posto che tali clausole non sono vessatorie in sé, quando incorrono nella sanzione della nullità
(parziale) poiché frutto dell'illecito anticoncorrenziale a monte della formulazione della clausola?
Illustrativa dei requisiti per la declaratoria dell'invalidità è Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, (ud.
11/10/2024, dep. 17/01/2025), n.1170.
In quanto pregnante per il caso in esame, si riporta testualmente il relativo passaggio motivazionale:
“Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della BA
d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della BA d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
BA d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della BA d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Pag. 8 di 15 Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che dal ricorso in cassazione non risulta né il dato temporale concernente l'epoca della stipulata la fideiussione, e tantomeno i ricorrenti specificano quale delle clausole in questione avrebbe influito sul credito fatto valere dalla banca (…)”.
Nel caso di specie, si tratta di fideiussione omnibus, stessa tipologia dunque delle garanzie oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale di BA d'IA, e tuttavia la stessa è stata rilasciata successivamente all'anno 2005, anno cui si riferisce tale provvedimento.
Precisamente, la fideiussione è stata rilasciata in data 2009.
Pertanto, dei requisiti riepilogati dalla Suprema Corte ricorre solo quello inerente alla natura della garanzia.
Difettano, invece, gli ulteriori requisiti relativi alla prova che il contratto di garanzia, a valle, fosse dipendente dall'illecita intesa anticoncorrenziale, a monte, non potendosi presumere tale collegamento in presenza dello scarto temporale riscontrato.
Ne consegue la validità delle clausole sub artt. 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione de quo.
3. SULL'ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 1957 CC.
Con particolare riferimento alla clausola sub art. 6 del contratto di fideiussione, cioè di deroga all'art.1957 CC, si osserva quanto segue.
Reiteratamente e in particolar modo recentemente, la Corte di cassazione ha precisato la disponibilità in capo alle parti della rinuncia al termine previsto dall'art.1957 per la richiesta di pagamento, così illustrando la questione (Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep. 13/01/2025), n.835): In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente
l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n.
11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine
'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
Pag. 9 di 15 o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza
n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento
e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ.
n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
In conclusione, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI deve essere rigettata.
4. ECCEZIONE EX ART. 1956 CC.
L'eccezione relativa all'art. 1956 CC, sollevata da , sulla scorta della quale il CP_1 fideiussore è liberato dall'obbligazione di garanzia ove il creditore abbia fatto credito al terzo in assenza di autorizzazione del garante medesimo e pur conoscendo il deterioramento delle condizioni del debitore, non può trovare accoglimento.
Pag. 10 di 15 Come osservato dall'opposta, invero, è contraddittorio che siffatta eccezione sia sollevata proprio da colei che era nelle possibilità di conoscere della effettiva situazione economica del debitore principale, in quanto, come affermato dall'opposta e non contestato dall'opponente, alla data del rilascio della garanzia fideiussoria rivestiva la qualifica di socio e Parte_1
deteneva il 25% circa del capitale sociale della Impresit Holding Srl e così anche delle relative richieste di accesso al credito.
Specialmente, da una parte quanto appena affermato svilisce l'argomento relativo alla mancata autorizzazione del fideiussore, dall'altra parte lo stesso fideiussore nello svolgimento della eccezione de qua non ha dimostrato che la NC abbia continuato a concedere credito in condizioni patrimoniali impeditive dell'adempimento alle proprie obbligazioni con riferimento al debitore principale.
In altri termini, l'opponente non ha dimostrato non tanto che le condizioni non fossero adeguate all'adempimento, circostanza che oggi ex post potrebbe facilmente ritenersi provata anche per via dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, quanto che le condizioni fossero deteriorate significativamente rispetto al momento in cui era stata rilasciata la fideiussione e quindi era stata
“esplicitamente” autorizzata dal fideiussore l'obbligazione contrattuale del debitore garantito.
5. PROVA DEL CREDITO
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) dovrà pertanto dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto;
mentre il debitore opponente dovrà dare la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica.
Pag. 11 di 15 Nel caso in esame, il titolo alla base della domanda monitoria è un contratto di conto corrente di corrispondenza codificato con il n. 5140023, sottoscritto dalla Impresit Holding Srl in data
07/04/2005 e intrattenuto presso l'agenzia di Patti (ME) del Credito Siciliano.
L'importo ingiunto di € 64.955,62 deriva dal saldo debitore al 27/04/2018, stornato a sofferenza, del conto corrente n° 5140023.
Assolvendo al proprio onere probatorio, la banca opposta ha prodotto: 1) il contratto di apertura del superiore rapporto datato 07/04/2005 regolarmente timbrato e sottoscritto dal correntista nel quale vengono pattuite le condizioni economiche applicabili (tasso di interesse creditore e debitore, tasso entro ed oltre fido ordinario, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, una serie di spese, le valute sui versamenti e sui prelevamenti); 2) tutti gli estratti conto completi, senza soluzione di continuità, dalla nascita del rapporto del 07/04/2005 (saldo iniziale pari a zero) al
27/04/2018 in cui il rapporto è stato posto in sofferenza.
Parte opponente afferma che l'opposta non vanta alcun credito né nei confronti della Impresit
Holding srl né, conseguentemente, nei propri, essendo il saldo passivo del c/c in questione conseguenza esclusiva degli illegittimi addebiti effettuati dalla banca.
L'opponente ha affermato che dalla documentazione in atti nessuna pattuizione risulta relativamente alla concessione di fido;
ha, altresì, contestato l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime, e segnatamente rispetto ai tassi e alla commissione di massimo scoperto.
Ciò premesso, le conclusioni cui è giunto il CTU devono essere integralmente recepite e si intendono qui richiamate, in quanto esaustive e ottenute con metodo corretto, secondo le indicazioni del mandato.
In particolare, relativamente alle osservazioni delle parti occorre in questa sede puntualizzare quanto appresso.
Come affermato dal CTU “Il conto risulta sin da subito affidato. Prova ne sia l'addebito di “spese su istruttoria fido pratica del 23.05.2005” ma tuttavia non è agevolmente ricavabile l'affidamento concesso per cui non saranno applicati interessi oltre fido sino al 15/07/2005 quando, a seguito di ulteriore addebito – non pattuito – di “spese su istruttoria fido pratica del 15.07.2005”, si evince chiaramente dal conto scalare al 30/09/2005 – elementi per il conteggio delle competenze – un affidamento di € 20.000,00” (cfr pag. 6 della perizia).
Il CTU, inoltre, dall'analisi della documentazione in atti, ha rilevato le seguenti criticità:
“- la pattuizione di una cms (senza distinzione se entro e/o fuori fido) non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato, che pertanto andrà espunta dal ricalcolo. Si
Pag. 12 di 15 rileva pure l'addebito da parte dell'istituto di credito, di una cms oltre fido, a partire dal 3° trimestre 2005, senza alcuna pattuizione;
- la non ha comunicato al cliente l'adeguamento della c.m.s. alla nuova disciplina prevista CP_5 dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 (secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 bis sopra indicato) né, successivamente alla data dell'1 luglio 2012 (cui fa riferimento il decreto CICR 20 giugno 2012 n. 644) la si è conformata alla disciplina prevista dall'art. CP_5
117 bis T.U.B. e dal suddetto decreto CICR, rendendo di fatto illegittimi tutti gli addebiti che hanno sostituito la cms;
- la modifica peggiorativa, sin da subito (cfr. allegato 05 relativo alle condizioni applicate dalla banca) sia dei tassi creditori che debitori. A tal fine occorre specificare che, sino al 04.07.2006
(data di entrata in vigore del d.l. 223/2006 che ha modificato l'art. 118 del TUB), la banca poteva comunicare legittimamente – cosa che ha fatto - le variazioni di condizioni in forma impersonale.
Le comunicazioni al cliente “alla prima occasione utile” sono rilevabili dagli estratti conto prodotti in atti.
Per il periodo successivo al 04.07.2006 (data di entrata in vigore del d.l. 223/2006, a partire dalla quale le variazioni in pejus devono essere comunicate al cliente con un determinato preavviso e secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto") le modiche peggiorative dei tassi e delle ulteriori condizioni economiche non sono state comunicate dalla alla società correntista nei termini di legge. Sarà quindi necessario CP_5 ricostruire il rapporto di conto corrente applicando l'ultimo tasso di interesse convenzionalmente pattuito o ritualmente modificato conformemente alle norme anche sopra esposte, ratione temporis applicabili;
- l'addebito (oltre che di commissioni su fido accordato e CIV – Costi di Istruttoria Veloce - privi di alcuna legittima pattuizione specifica come argomentato) anche di numerose “spese su istruttoria fido” di vario importo, commissioni sui bonifici e spese per carnet senza alcuna pattuizione che occorrerà espungere in sede di ricalcolo;
- l'illegittimo anatocismo vietato dalla L. 147/2013 in vigore dal 1° gennaio 2014 (essendo ormai pacifico che il mancato intervento di normazione secondaria a opera del C.I.C.R. non potrebbe comunque essere ritenuto rilevante in proposito), come da giurisprudenza pressochè univoca anche dell'adito Tribunale. Ciò impone un ricalcolo senza capitalizzazione a far data dal 01/01/2014;
- l'illegittimo addebito annuale degli interessi maturati anche a far data dal 01/10/2016, senza
l'espressa autorizzazione del correntista che impone l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016”.
Pag. 13 di 15 Ai fini del calcolo di quanto dovuto in forza del contratto di conto corrente, deve condividersi la metodologia applicata dal CTU, precisando che deve ritenersi accoglibile il ricalcolo effettuato, eliminando l'anatocismo a far data dal 01/01/2014 per violazione di quanto previsto e disciplinato dalla L. 147/2013 e successivamente dall'1/10/2016 per mancanza dell'espresso consenso all'addebito degli interessi sul conto corrente prestato dal correntista (cfr. D.M. 343/2016 art. 4 comma 5).
Il ricalcolo con la metodologia sopra rappresentata ha determinato un saldo ricalcolato, alla data del
27/04/2018 a debito per il correntista, pari a € 7.533,74 a fronte di un saldo banca negativo, alla stessa data, pari a € 64.955,62.
Però, il saldo finale ricalcolato del rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla data di notifica dell'atto di citazione, con l'eliminazione di ogni effetto anatocistico, con decorrenza 01/01/2014, è pari a € 8.569,88, con una differenza rispetto al saldo banca pari ad € 56.385,74 (€ 64.955,62 - €
8.569,88 = € 56.385,74; saldo ricalcolato alla data del 23/03/2020).
Sicché, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , il Parte_1
decreto ingiuntivo deve essere revocato, con la condanna di al Parte_1 pagamento della somma come sopra ricalcolata, ossia pari ad euro € 8.569,88, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'integrale soddisfo.
6. SPESE PROCESSUALI.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di tenuta, Parte_1
quale fideiussore, al pagamento della somma dovuta in conseguenza del contratto di conto corrente di corrispondenza codificato con il n. 5140023, come ridotta a seguito di ricalcolo del CTU, e vanno liquidate sul decisum come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore, tenuto conto dell'attività concretamente espletata dalle parti.
Va applicata la compensazione nella misura di 1/3 in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Nulla sulle spese degli intervenuti, in quanto parti del processo volontarie e non determinate alla difesa dall'altrui attività giudiziaria.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte opponente e parte opposta nella misura di ½ ciascuno, in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
Pag. 14 di 15 I. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da per i motivi Parte_1 esposti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8/2020 emesso dal Tribunale di Patti in data 16/01/2020, depositato in data 17/1/2020;
II. Condanna al pagamento di euro 8.569,88 in favore di parte Parte_1
opposta, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'integrale soddisfo;
III. Condanna al pagamento in favore di parte opposta delle Parte_1
spese del presente giudizio che si liquidano nella misura di euro 3.385,00 (già compensate), oltre rimborso generali 15%, IVA e CPA, ove dovuti come per legge;
IV. Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle due parti nella misura di ½ ciascuna.
Così deciso in Patti, lì 24 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 15 di 15
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 24/06/2025, alle ore 9.31, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per , l'Avv. Di Blasi, la quale insiste in atti e chiede la decisione. CP_1
È presente per , in sostituzione dell'Avv. Barbaro l'Avv. Sara Maria Controparte_2
Gullotti, la quale insiste in atti e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
Nella causa civile iscritta al n. 550/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 col patrocinio dell'Avv. Lidia Di Blasi,
- Parte attrice opponente nei confronti di:
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OM: Controparte_2
), non in proprio ma nella qualità di mandataria di (C.F. e P.IVA_1 Controparte_3
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM: ), P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Giuseppe V. Torrisi parte opposta
e con l'intervento di:
Pag. 1 di 15 (C.F.: P. IVA: , non in proprio ma Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
nella qualità di mandataria di (codice fiscale e numero d'iscrizione al Parte_3
Registro delle Imprese di OM ), P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi,
e di:
(C.F. e P. IVA: ), in persona del Parte_3 P.IVA_2 [...]
(numero di iscrizione al registro delle imprese di OM Controparte_4
, Gruppo IVA Gardant – P. IVA ), rappresentata, a sua volta, dallo P.IVA_5 P.IVA_4
(C.F. e P.IVA: ), Parte_4 P.IVA_6
col patrocinio degli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, intervenuti ex art.111 CPC
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2020 emesso dal
Tribunale di Patti in data 16/01/2020, depositato in data 17/1/2020 e notificato in data 13/02/2020 a
, quale fideiussore ed obbligato in solido della IMPRESIT HOLDING Parte_1
S.R.L., con cui è stato ingiunto alla IMPRESIT HOLDING S.R.L e a Parte_1
di pagare in solido al , quale mandataria di la Controparte_2 Controparte_3 complessiva somma di € 64.955,62, oltre interessi come da domanda ed oltre spese e compensi del monitorio.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
Con atto di citazione notificato in data 23/03/2020, ha citato in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il , nella qualità di mandataria Controparte_2 della società al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti domande: Controparte_3
“Dichiarare nullo, annullare, dire inefficace e/o revocare in accoglimento dei motivi di opposizione il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che la signora nulla deve al Parte_1 [...]
nella spiegata qualità; 2) Condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi CP_2 del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
I motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8/2020 sono i seguenti: nullità della fideiussione in quanto gli articoli nn. 2, 6 e 8 ricalcano fedelmente i medesimi articoli dello schema contrattuale predisposto dall'ABI dichiarato illegittimo;
estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 CC per decorrenza del termine di sei mesi;
estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 CC;
insussistenza del credito reclamato.
Pag. 2 di 15 Con comparsa depositata il 12/06/2020, si è costituita in giudizio Controparte_2
nella qualità di mandataria di la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria previsto in materia di contratti bancari dal D. Lgs. n. 28/2010; nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza, con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali;
ha chiesto, altresì, la concessione della provvisoria esecutività del D.I. n. 8/2020
Poi, le parti hanno chiesto, in occasione dell'udienza del 06/10/2020, la riunione del presente giudizio con quello promosso dinanzi al Tribunale di Patti, avverso il medesimo decreto ingiuntivo, dalla ed iscritto al n. 424/2020 R.G., nonché la concessione Parte_5
dei termini ex art. 183 comma 6 CPC.
Quindi, il G.I., con ordinanza del 14/10/2020, considerato che l'istanza ex art. 648 CPC sarebbe stata esaminata all'udienza del 12/01/2021 con riferimento al medesimo decreto ingiuntivo opposto e nei confronti del debitore principale e ravvisando evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto riunione del presente procedimento a quello recante il n. 424/2020 R.G.
All'udienza del 26/01/2021 il giudizio è stato interrotto a seguito del fallimento della Impresit
Holding Srl.
Riassunto il giudizio su istanza di ed instaurato regolarmente il Parte_1
contraddittorio con le altre parti, con le note scritte depositate per l'udienza del 19/10/2021,
l'opponente ha, inoltre, eccepito la carenza di prova della titolarità del diritto azionato da parte dell'opposta.
Poi, all'udienza del 19/10/2021, il G.I. ha concesso la provvisoria esecutività del D.I. opposto, assegnando all'opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione, rilevato che la materia rientrava nella condizione di procedibilità della media conciliazione.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, il G.I., con ordinanza riservata del
20/04/2022, ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'opponente; ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma
6 CPC.
Quindi, le parti hanno depositato le memorie nn. 1, 2 e 3 di cui all'art. 183 comma 6 CPC.
In data 20/06/2022 si è costituita quale nuova mandataria di Parte_2
Parte_3
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/11/2022, il G.I. “ritenuto che occorra preliminarmente pronuncia sulle questioni preliminari di legittimazione attiva e invalidità della
Pag. 3 di 15 fideiussione, potenzialmente suscettibili di immediata definizione del giudizio e comunque propedeutiche all'ammissione dei mezzi istruttori e della CTU” ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/10/2023.
All'udienza del 24/10/2023, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC.
Poi, con ordinanza del 12/05/2024, il G.I. premettendo che “il procedimento può utilmente proseguire, con l'esame della domanda nel merito, solo in relazione alla domanda monitoria- e alla relativa opposizione- nei confronti di . Nei confronti della società fallita, invece, CP_1 la domanda non potrà essere esaminata. Pertanto, ai sensi dell'art.103 CPC secondo comma, va disposta la separazione dei due procedimenti”, disponeva la separazione dei procedimenti recanti i nn. 424/2020 e 550/2020 RG.
Conseguentemente, in data 13/05/2024, nell'ambito del presente giudizio n. 550/2020, è stata depositata la sentenza parziale n. 590/2024 con cui ha rigettato l'eccezione formulata da di difetto di titolarità del diritto e di difetto della legittimazione ad Parte_1 agire dell'opposta, nonché l'eccezione di difetto dello ius postulandi del difensore dell'opposta, con spese al merito.
Quindi, con separata ordinanza ha disposto il prosieguo della causa, così provvedendo: “Osservato in particolare, per quanto concerne la questione relativa alla validità della fideiussione, che
l'eventuale nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI espressione dell'illecita intesa anticoncorrenziale non si estenda all'intero contratto;
- Rilevato, specificamente, che non appare comunque travolta dall'invalidità la clausola di pagamento a prima richiesta, pattuita nella garanzia oggetto di cognizione;
- Ritenuto dunque necessario disporre CTU contabile;
P.Q.M.
NOMINA CTU il dott. commercialista affinché risponda al seguente Persona_1 quesito: “RAPPORTI di CONTO CORRENTE VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE: il CTU verifichi il tasso di interesse concretamente applicato, e se corrispondente al tasso pattuito;
in caso di mancata corrispondenza, ricalcoli sulla base del tasso pattuito;
predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute CP_5
e risultanti dagli estratti conto. Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di
Pag. 4 di 15 determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio
2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
PRODOTTA: Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali: b.1) e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
b.2) e ad agire
è la banca: nessun ricalcolo;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: c.1) e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
c.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
CONTEGGIO FINALE:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove CP_5
emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale. VALUTE: Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011: a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;
b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;
per i contratti successivi al 2011: a) verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TUB e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;
b) nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120 TUB”.
In data 27/05/2024 l'opponente ha formulato formale riserva d'appello alla sentenza non definitiva.
Depositata la relazione del CTU in data 30/10/2024, all'udienza del 14/01/2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pag. 5 di 15 In data 31/01/2025 si è costituita in giudizio, per l'opposta, in persona Parte_3
del rappresentata, a sua volta, dallo Special Controparte_4 [...]
Parte_4
All'udienza del 27/05/2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 24/06/2025 per la discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive.
Poi, all'udienza del 24/06/2025, dopo breve discussione orale, le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali e la causa è stata assunta in decisione.
******
1. TITOLARITA' DEL CREDITO;
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE;
IUS POSTULANDI.
In relazione alla titolarità del credito di e delle relative mandatarie, alla legittimazione CP_3
ad agire di ed allo ius postulandi, si richiama integralmente la sentenza Parte_2
non definitiva n. 590/2024 e quanto ivi statuito.
2. VALIDITA' DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS.
L'opponente ritiene che il contratto di fideiussione da essa sottoscritto in data 10/12/2009 sia nullo ex art. 1418 c.c. perché contrario a norme imperative, in particolare all'art. 2 comma 2 lett. a) L. n.
287/1990.
In particolare, afferma che gli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione in questione ricalca uniformemente e fedelmente i medesimi articoli dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dichiarati illegittimi dalla BA d'IA (all'esito dell'istruttoria svolta - ai sensi della L. n. 287 del
1990, artt. 2 e 14 - proprio nei riguardi dell'ABI), per violazione della legge antitrust.
Afferma, inoltre, che la nullità delle clausole che ricalcano il modello ABI inficia l'intero negozio ex art.1419 c.c. poiché trattasi di clausole essenziali in assenza delle quali il contratto non sarebbe stato concluso, sicché la nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto da in data 10/12/2009 renderebbe nullo l'intero contratto ex art. 1419 Parte_1
comma 1 CC.
L'opposta contesta le deduzioni avversarie affermando “se è assolutamente consolidato il principio secondo il quale possono beneficiare della normativa in tema di concorrenza sleale per effetto di una “collusione” a monte e della relativa azione di nullità ex art. 33 L. 287/90 solo i soggetti qualificabili nell'ordinamento interno o comunitario quali consumatori va comunque escluso che la garante abbia concretamente agito per scopi estranei al proprio ambito professionale o strettamente funzionali ad esso”, in quanto, alla data del rilascio della garanzia fideiussoria rivestiva la qualifica di socio e deteneva il 25% circa del capitale Parte_1
sociale della Impresit Holding Srl, ponendo in essere una precisa attività di impresa, con esclusione
Pag. 6 di 15 dello scopo oggettivo di consumo e trasmissione al rapporto della propria qualificazione professionale.
Afferma, altresì, che le clausole oggetto di contestazione risultano del tutto lecite poiché relative a norme pacificamente derogabili tra le parti, con la conseguente necessità di raggiungere la specifica prova dell'effetto anticoncorrenziale derivante dall'intesa tra le banche.
Precisa che, in ogni caso, la sanzione di nullità prevista dall'art. 33 Legge 10 ottobre 1990 n° 287 riguarda esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza, così come individuate dall'art. 2 della stessa legge, senza estendersi automaticamente ai contratti che, sulla base di tali intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con i terzi, in quanto mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti
L'opposta ha, inoltre, dedotto che in ogni caso la nullità eccepita riguarderebbe solo le clausole derogative contestate e non l'intero contratto poiché, a norma dell'art. 1419 comma 2 CC, la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
In primis, appare opportuno precisare che la validità delle clausole oggetto di illecito antitrust travalica la distinzione tra negozio fideiussorio e contratto autonomo di garanzia.
Fatta questa premessa, poi, è necessario chiarire se la deroga alla disciplina codicistica della fideiussione integri in quanto tale una clausola vessatoria, ovvero sia rimessa alla libera contrattazione delle parti.
In tal senso, si richiamano due recentissimi arresti della Corte di cassazione.
Il primo, sulla natura della clausola e sulla validità dell'approvazione laddove sia individuata la clausola predisposta ai sensi dell'art.1341 CC (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, (ud.
08/01/2025, dep. 17/02/2025), n.3989): la doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria
(Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007) e inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.
1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi): come fosse conformato il contratto non può essere del resto qui accertato e la Corte mostra di ritenere che nella fattispecie ricorresse la situazione descritta dalla giurisprudenza da essa richiamata.
Pag. 7 di 15 Posto che tali clausole non sono vessatorie in sé, quando incorrono nella sanzione della nullità
(parziale) poiché frutto dell'illecito anticoncorrenziale a monte della formulazione della clausola?
Illustrativa dei requisiti per la declaratoria dell'invalidità è Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, (ud.
11/10/2024, dep. 17/01/2025), n.1170.
In quanto pregnante per il caso in esame, si riporta testualmente il relativo passaggio motivazionale:
“Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della BA
d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della BA d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
BA d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della BA d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Pag. 8 di 15 Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che dal ricorso in cassazione non risulta né il dato temporale concernente l'epoca della stipulata la fideiussione, e tantomeno i ricorrenti specificano quale delle clausole in questione avrebbe influito sul credito fatto valere dalla banca (…)”.
Nel caso di specie, si tratta di fideiussione omnibus, stessa tipologia dunque delle garanzie oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale di BA d'IA, e tuttavia la stessa è stata rilasciata successivamente all'anno 2005, anno cui si riferisce tale provvedimento.
Precisamente, la fideiussione è stata rilasciata in data 2009.
Pertanto, dei requisiti riepilogati dalla Suprema Corte ricorre solo quello inerente alla natura della garanzia.
Difettano, invece, gli ulteriori requisiti relativi alla prova che il contratto di garanzia, a valle, fosse dipendente dall'illecita intesa anticoncorrenziale, a monte, non potendosi presumere tale collegamento in presenza dello scarto temporale riscontrato.
Ne consegue la validità delle clausole sub artt. 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione de quo.
3. SULL'ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 1957 CC.
Con particolare riferimento alla clausola sub art. 6 del contratto di fideiussione, cioè di deroga all'art.1957 CC, si osserva quanto segue.
Reiteratamente e in particolar modo recentemente, la Corte di cassazione ha precisato la disponibilità in capo alle parti della rinuncia al termine previsto dall'art.1957 per la richiesta di pagamento, così illustrando la questione (Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep. 13/01/2025), n.835): In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente
l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n.
11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine
'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
Pag. 9 di 15 o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza
n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento
e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ.
n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
In conclusione, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI deve essere rigettata.
4. ECCEZIONE EX ART. 1956 CC.
L'eccezione relativa all'art. 1956 CC, sollevata da , sulla scorta della quale il CP_1 fideiussore è liberato dall'obbligazione di garanzia ove il creditore abbia fatto credito al terzo in assenza di autorizzazione del garante medesimo e pur conoscendo il deterioramento delle condizioni del debitore, non può trovare accoglimento.
Pag. 10 di 15 Come osservato dall'opposta, invero, è contraddittorio che siffatta eccezione sia sollevata proprio da colei che era nelle possibilità di conoscere della effettiva situazione economica del debitore principale, in quanto, come affermato dall'opposta e non contestato dall'opponente, alla data del rilascio della garanzia fideiussoria rivestiva la qualifica di socio e Parte_1
deteneva il 25% circa del capitale sociale della Impresit Holding Srl e così anche delle relative richieste di accesso al credito.
Specialmente, da una parte quanto appena affermato svilisce l'argomento relativo alla mancata autorizzazione del fideiussore, dall'altra parte lo stesso fideiussore nello svolgimento della eccezione de qua non ha dimostrato che la NC abbia continuato a concedere credito in condizioni patrimoniali impeditive dell'adempimento alle proprie obbligazioni con riferimento al debitore principale.
In altri termini, l'opponente non ha dimostrato non tanto che le condizioni non fossero adeguate all'adempimento, circostanza che oggi ex post potrebbe facilmente ritenersi provata anche per via dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, quanto che le condizioni fossero deteriorate significativamente rispetto al momento in cui era stata rilasciata la fideiussione e quindi era stata
“esplicitamente” autorizzata dal fideiussore l'obbligazione contrattuale del debitore garantito.
5. PROVA DEL CREDITO
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) dovrà pertanto dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto;
mentre il debitore opponente dovrà dare la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica.
Pag. 11 di 15 Nel caso in esame, il titolo alla base della domanda monitoria è un contratto di conto corrente di corrispondenza codificato con il n. 5140023, sottoscritto dalla Impresit Holding Srl in data
07/04/2005 e intrattenuto presso l'agenzia di Patti (ME) del Credito Siciliano.
L'importo ingiunto di € 64.955,62 deriva dal saldo debitore al 27/04/2018, stornato a sofferenza, del conto corrente n° 5140023.
Assolvendo al proprio onere probatorio, la banca opposta ha prodotto: 1) il contratto di apertura del superiore rapporto datato 07/04/2005 regolarmente timbrato e sottoscritto dal correntista nel quale vengono pattuite le condizioni economiche applicabili (tasso di interesse creditore e debitore, tasso entro ed oltre fido ordinario, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, una serie di spese, le valute sui versamenti e sui prelevamenti); 2) tutti gli estratti conto completi, senza soluzione di continuità, dalla nascita del rapporto del 07/04/2005 (saldo iniziale pari a zero) al
27/04/2018 in cui il rapporto è stato posto in sofferenza.
Parte opponente afferma che l'opposta non vanta alcun credito né nei confronti della Impresit
Holding srl né, conseguentemente, nei propri, essendo il saldo passivo del c/c in questione conseguenza esclusiva degli illegittimi addebiti effettuati dalla banca.
L'opponente ha affermato che dalla documentazione in atti nessuna pattuizione risulta relativamente alla concessione di fido;
ha, altresì, contestato l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime, e segnatamente rispetto ai tassi e alla commissione di massimo scoperto.
Ciò premesso, le conclusioni cui è giunto il CTU devono essere integralmente recepite e si intendono qui richiamate, in quanto esaustive e ottenute con metodo corretto, secondo le indicazioni del mandato.
In particolare, relativamente alle osservazioni delle parti occorre in questa sede puntualizzare quanto appresso.
Come affermato dal CTU “Il conto risulta sin da subito affidato. Prova ne sia l'addebito di “spese su istruttoria fido pratica del 23.05.2005” ma tuttavia non è agevolmente ricavabile l'affidamento concesso per cui non saranno applicati interessi oltre fido sino al 15/07/2005 quando, a seguito di ulteriore addebito – non pattuito – di “spese su istruttoria fido pratica del 15.07.2005”, si evince chiaramente dal conto scalare al 30/09/2005 – elementi per il conteggio delle competenze – un affidamento di € 20.000,00” (cfr pag. 6 della perizia).
Il CTU, inoltre, dall'analisi della documentazione in atti, ha rilevato le seguenti criticità:
“- la pattuizione di una cms (senza distinzione se entro e/o fuori fido) non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato, che pertanto andrà espunta dal ricalcolo. Si
Pag. 12 di 15 rileva pure l'addebito da parte dell'istituto di credito, di una cms oltre fido, a partire dal 3° trimestre 2005, senza alcuna pattuizione;
- la non ha comunicato al cliente l'adeguamento della c.m.s. alla nuova disciplina prevista CP_5 dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 (secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 bis sopra indicato) né, successivamente alla data dell'1 luglio 2012 (cui fa riferimento il decreto CICR 20 giugno 2012 n. 644) la si è conformata alla disciplina prevista dall'art. CP_5
117 bis T.U.B. e dal suddetto decreto CICR, rendendo di fatto illegittimi tutti gli addebiti che hanno sostituito la cms;
- la modifica peggiorativa, sin da subito (cfr. allegato 05 relativo alle condizioni applicate dalla banca) sia dei tassi creditori che debitori. A tal fine occorre specificare che, sino al 04.07.2006
(data di entrata in vigore del d.l. 223/2006 che ha modificato l'art. 118 del TUB), la banca poteva comunicare legittimamente – cosa che ha fatto - le variazioni di condizioni in forma impersonale.
Le comunicazioni al cliente “alla prima occasione utile” sono rilevabili dagli estratti conto prodotti in atti.
Per il periodo successivo al 04.07.2006 (data di entrata in vigore del d.l. 223/2006, a partire dalla quale le variazioni in pejus devono essere comunicate al cliente con un determinato preavviso e secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto") le modiche peggiorative dei tassi e delle ulteriori condizioni economiche non sono state comunicate dalla alla società correntista nei termini di legge. Sarà quindi necessario CP_5 ricostruire il rapporto di conto corrente applicando l'ultimo tasso di interesse convenzionalmente pattuito o ritualmente modificato conformemente alle norme anche sopra esposte, ratione temporis applicabili;
- l'addebito (oltre che di commissioni su fido accordato e CIV – Costi di Istruttoria Veloce - privi di alcuna legittima pattuizione specifica come argomentato) anche di numerose “spese su istruttoria fido” di vario importo, commissioni sui bonifici e spese per carnet senza alcuna pattuizione che occorrerà espungere in sede di ricalcolo;
- l'illegittimo anatocismo vietato dalla L. 147/2013 in vigore dal 1° gennaio 2014 (essendo ormai pacifico che il mancato intervento di normazione secondaria a opera del C.I.C.R. non potrebbe comunque essere ritenuto rilevante in proposito), come da giurisprudenza pressochè univoca anche dell'adito Tribunale. Ciò impone un ricalcolo senza capitalizzazione a far data dal 01/01/2014;
- l'illegittimo addebito annuale degli interessi maturati anche a far data dal 01/10/2016, senza
l'espressa autorizzazione del correntista che impone l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016”.
Pag. 13 di 15 Ai fini del calcolo di quanto dovuto in forza del contratto di conto corrente, deve condividersi la metodologia applicata dal CTU, precisando che deve ritenersi accoglibile il ricalcolo effettuato, eliminando l'anatocismo a far data dal 01/01/2014 per violazione di quanto previsto e disciplinato dalla L. 147/2013 e successivamente dall'1/10/2016 per mancanza dell'espresso consenso all'addebito degli interessi sul conto corrente prestato dal correntista (cfr. D.M. 343/2016 art. 4 comma 5).
Il ricalcolo con la metodologia sopra rappresentata ha determinato un saldo ricalcolato, alla data del
27/04/2018 a debito per il correntista, pari a € 7.533,74 a fronte di un saldo banca negativo, alla stessa data, pari a € 64.955,62.
Però, il saldo finale ricalcolato del rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla data di notifica dell'atto di citazione, con l'eliminazione di ogni effetto anatocistico, con decorrenza 01/01/2014, è pari a € 8.569,88, con una differenza rispetto al saldo banca pari ad € 56.385,74 (€ 64.955,62 - €
8.569,88 = € 56.385,74; saldo ricalcolato alla data del 23/03/2020).
Sicché, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , il Parte_1
decreto ingiuntivo deve essere revocato, con la condanna di al Parte_1 pagamento della somma come sopra ricalcolata, ossia pari ad euro € 8.569,88, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'integrale soddisfo.
6. SPESE PROCESSUALI.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di tenuta, Parte_1
quale fideiussore, al pagamento della somma dovuta in conseguenza del contratto di conto corrente di corrispondenza codificato con il n. 5140023, come ridotta a seguito di ricalcolo del CTU, e vanno liquidate sul decisum come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore, tenuto conto dell'attività concretamente espletata dalle parti.
Va applicata la compensazione nella misura di 1/3 in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Nulla sulle spese degli intervenuti, in quanto parti del processo volontarie e non determinate alla difesa dall'altrui attività giudiziaria.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte opponente e parte opposta nella misura di ½ ciascuno, in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
Pag. 14 di 15 I. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da per i motivi Parte_1 esposti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8/2020 emesso dal Tribunale di Patti in data 16/01/2020, depositato in data 17/1/2020;
II. Condanna al pagamento di euro 8.569,88 in favore di parte Parte_1
opposta, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'integrale soddisfo;
III. Condanna al pagamento in favore di parte opposta delle Parte_1
spese del presente giudizio che si liquidano nella misura di euro 3.385,00 (già compensate), oltre rimborso generali 15%, IVA e CPA, ove dovuti come per legge;
IV. Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle due parti nella misura di ½ ciascuna.
Così deciso in Patti, lì 24 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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