Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 837 del registro generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolino Graviano, presso il cui studio a Palermo, via Maqueda n. 8, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/02/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
03/06/2011 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4265/22 emesso da questo Tribunale il 27/06/2022;
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Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/02/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. Il figlio minore (06/05/2015) sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
coniugi con collocazione dello stesso presso la madre. Restano ferme le condizioni già previste in sede di separazione in relazione al diritto di visita, di incontro e di permanenza con il padre, anche in relazione alle festività religiose e civili e al periodo estivo;
2. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
3. la casa coniugale sita in Monreale via Cappello n.8 sarà assegnata al sig. Parte_2
con tutti i beni mobili che si trovano all'interno, che resteranno in proprietà della
[...]
signora , il quale non potrà disporne liberamente ed autonomamente. Il sig. Parte_1
, comproprietario dell'immobile sito in Monreale, via Cappello n.8, Parte_2
conformemente a quanto stabilito nelle condizioni di separazione, si impegna a pagare la metà del mutuo mensile di spettanza della signora , pari ad €.688,99 Parte_1
(€.344,50), fino al 31.10.2033; scadute le rate di mutuo (dal 01/11/2033) lo stesso signor si impegna a versare alla signora la somma di €.300,00 mensili in Parte_2 Pt_1 aggiunta alla somma di €.150,00 mensili che già versava, somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Tale somma viene versata quale contributo per l'utilizzo del 50% dell'abitazione sita in Monreale Via Cappello n.8 di proprietà della signora Pt_1
4. Sarà posto a carico del signor un assegno mensile di €.150,00 a Parte_2
titolo di concorso per il mantenimento del figlio e questo sino a quando non sarà Per_1
autonomo economicamente. Inoltre, il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_2
la quota allo stesso spettante a titolo di assegno familiare per il figlio a carico. Pt_1
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
2 5. I coniugi divideranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, ed in particolare, a titolo esemplificativo, le spese relative alle visite mediche specialistiche, all'acquisto di libri e/o materiali scolastici, abbonamento dell'autobus, pagamento mensa scolastica, all'acquisto dell'abbigliamento necessario al cambio stagione, agli svaghi, sport e a finalità ricreative dello stesso, et similia, riportandosi per tutto ciò che non è specificato al Protocollo d'intesa del
Tribunale Civile di Palermo;
6. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio o di altro documento equipollente.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 03/06/2011 da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
22/03/1977 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
del 18/02/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 45, parte II, serie A, vol. 2526, dell'anno 2011).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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