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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/10/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe – Consigliere
Dott. MM ZI – Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 1302, avverso la sentenza n.3730/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata il
06/09/2024. tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Piergiuseppe Liberti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Abate Gimma n.240;
Appellante
e
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gian Ettore Gassani CP_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Teresa Sorino, in Noicattaro (BA) alla via Sant'Anna n.1
Appellato
pagina 1 di 18 Conclusioni: All'udienza collegiale del 14.10.2025 svolta mediante trattazione scritta, la causa
è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 23.05.2016, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il sig. chiedendo che
[...] CP_1 il Tribunale adito dichiarasse la separazione personale dei coniugi addebitandola a suo marito, disponesse l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso di lei e ponesse a carico del l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 500,00 per sé CP_1 ed € 500,00 quale contributo per il mantenimento del minore.
Con memoria difensiva del 21.09.2016, si costituiva in giudizio il sig. che a sua CP_1 volta aveva introdotto il procedimento iscritto sub. n.907/2016 R.G., aderendo alla domanda di separazione e di affidamento condiviso del minore, ma invocando il collocamento presso di sé del minore e la liquidazione del concorso materno al mantenimento di quest'ultimo, comprensivo della quota delle spese straordinarie.
Con ordinanza presidenziale del 14.11.2016, il presidente della prima sez. civ. del Trib.di
Bari adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, invitando i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre, regolamentando il diritto di visita materno, ponendo a carico della l'obbligo di corrispondere al ricorrente l'importo di € 200,00, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del minore, da aggiornare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, ed incaricando i Servizi Sociali di relazionare sulle condizioni di vita del minore all'interno dei rispettivi nuclei familiari;
nominava il G.I. e disponeva per il prosieguo.
Espletata l'istruttoria, compresa una C.T.U., ed emessa il 22/09/2020 la sentenza sullo status n.2825/2020, all'udienza del 17.06.2024, la causa veniva riservata per la decisione sulle pagina 2 di 18 conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini dimidiati di cui all'art.190
c.p.c.; il P.M. rassegnava le sue conclusioni con nota del 19.06.2024.
Con sentenza n.3730/2024 emessa in data 03.09.2024 e pubblicata in data 06.09.2024, il
Tribunale di Bari ha così statuito: “
1. Conferma l'affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia con collocamento prevalente presso il padre; 2. Dispone che la madre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore in maniera tendenzialmente libera, tenendo conto sia degli impegni lavorativi del padre sia , soprattutto, delle esigenze di vita, di studio, ludiche e relazionali del minore stesso e comunque, soltanto in caso di disaccordo tra loro, secondo il seguente calendario minimo: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola alle h.21,00 (cena compresa); a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alle 8,00 del lunedì successivo, quando dovrà accompagnarlo a scuola in periodo scolastico o a casa dal padre negli altri periodi; nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle h.10,00 del
23/12 alle ore 20,00 del 30/12 e l'anno successivo dalle h.20,00 del 30/12 alle h.20,00 del 6/1 e così di seguito;
nel periodo pasquale dalle h.10,00 del giovedì delle ceneri alle h.20,00 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
nel periodo estivo per tre settimane anche non consecutive, o in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, con diritto del padre ad analogo periodo di tre settimane durante il quale il diritto di visita materno resterà sospeso;
3. Da atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo ed invita le parti, ed in particolare il padre collocatario prevalente, a favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra la madre e il minore, assicurando la massima elasticità e flessibilità nel rispetto degli orari;
4. Eleva dal mese di giugno 2024 d € 600,00 mensili il contributo materno in favore di suo figlio, da adeguare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie da regolare secondo il protocollo d'intesa stipulato con il COA; 5. Dispone che il padre del minore percepisca integralmente l'assegno unico universale, che potrà richiedere all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra loro;
6. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti in solido ma con ripartizione interna al
50 %;
8. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”. pagina 3 di 18 A fondamento della propria decisione, il Tribunale di Bari ha ritenuto che, nella valutazione della vicenda separativa e nell'individuazione del genitore più idoneo a rendersi collocatario prevalente del figlio, non si potesse prescindere dalla dolorosa storia personale della sig.ra che il 22.09.2014, quando suo figlio aveva appena dieci mesi, restò coinvolta Parte_1 Per_1
in un incidente stradale, in conseguenza del quale riportò gravissimi danni fisici e neurologici. Tale evento portò alla degenerazione del rapporto coniugale, anche a causa della negativa intromissione, nel rapporto di coppia, dei genitori della i quali Parte_1
intrapresero una serie di iniziative volte a separare fisicamente i coniugi e a trattenere con loro il minore, fino a quel momento accudito esclusivamente dal padre. Il Tribunale di Bari, pur non disconoscendo che la C.T.U. espletata nel 2018 avesse concluso che la madre potesse rendersi collocataria del minore, ha, però, ritenuto che il perito non avesse tenuto conto dell'incapacità della di avere un significativo rapporto sia fisico che di minima Parte_1 interlocuzione con il minore, che al tempo aveva 5 anni e viveva ormai ininterrottamente con suo padre dall'epoca dell'incidente. In particolare, il Giudice di primo grado, pur riconoscendo un sincero affetto della nei confronti del figlio, ha sottolineato che “il Parte_1 rapporto deve fondarsi su capacità empatiche e di contatto reali e non solo potenziali o, peggio ancora, asserite in astratto ma impraticabili in concreto”.
Viceversa, ha ritenuto più pregnante, ai fini del decidere, la relazione dei Servizi Sociali depositata il 18.04.2019, in cui si dava atto delle positive condizioni di vita del minore nella casa paterna ed all'interno del suo nuovo contesto familiare, caratterizzato da un ambiente domestico adeguato alle sue esigenze, anche ludiche, e dalla presenza non solo della PE compagna del ma soprattutto della loro figlioletta, sorellina di , alla quale il CP_1 Per_1
bimbo era ed è tuttora molto legato;
inoltre, dalla relazione, emerge che risulta Per_1 perfettamente integrato non solo nell'ambiente familiare ma anche nella realtà cittadina di
Adelfia, dove frequenta la scuola, e che suo padre rappresenta per lui, da quando era piccolissimo, il suo unico e costante punto di riferimento.
pagina 4 di 18 A parere del Tribunale, nonostante, dai più recenti certificati medici prodotti dall'attrice – odierna appellata, emergesse un importante miglioramento delle sue condizioni di salute, tuttavia, queste ultime, sarebbero ancora gravissime, manifestandosi in evidenti difficoltà nell'eloquio (emerse nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ove la Parte_1
oltre che invalida fisicamente e costretta su una sedia a rotelle, si era dimostrata anche totalmente incapace a interloquire con l'Ufficio), e tali da escludere radicalmente che la stessa potesse rendersi collocataria prevalente del minore, perchè un tale collocamento si sarebbe tradotto, nei fatti, in un affidamento ai nonni materni – considerati come i reali responsabili del rapporto di disgregazione della coppia – e avrebbe determinato un inammissibile e pericoloso sradicamento del minore non solo dalla realtà cittadina nella quale ormai viveva da tempo, ma soprattutto dal suo attuale contesto familiare. Per le ragioni esposte, dunque, il
Tribunale di Bari ha confermato il collocamento prevalente del minore presso il padre, assicurando comunque un ampio diritto di visita della madre. Infine, stante la maggiore capacità contributiva della rispetto a quella del in virtù del principio della Parte_1 CP_1 proporzionalità, ha stabilito un maggior contributo da parte della stessa in favore del figlio.
Avverso tale sentenza, ha interposto appello, con atto di citazione del 09.10.2024, o
chiedendo alla Corte, per i motivi di seguito esposti, Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, disponendo: “a) il collocamento preferenziale del minore presso la madre, con ampia disciplina del regime di incontri con il padre; b) la liquidazione dell'assegno di € 200,00 mensili, oltre adeguamenti Istat a decorrere dall'ordinanza
14/11/16, per il contributo paterno al mantenimento del minore;
oltre al 50 % delle spese straordinarie, secondo le modalità di cui al protocollo di intesa adottato da codesto Ufficio;
c) in subordine, per la denegata ipotesi di conferma del collocamento del minore presso il padre, disporre il significativo ampliamento degli incontri madre/figlio, secondo le modalità innanzi indicate;
con conferma dell'assegno di mantenimento per il minore a suo carico di € 200,00 mensili, con decorrenza dal
14/11/2016; d) in ogni caso, attribuire al genitore collocatario l'intero assegno unico e universale;
e) con rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
pagina 5 di 18 Si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 23.01.2025, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
e per l'effetto dare conferma integrale dell'impugnata sentenza n.3730/2024; 2. Con Parte_1 accollo all'appellante delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio”.
Con ordinanza resa il 27.03.2025, la Corte di Appello di Bari ha disposto l'ascolto del minore,
che è stato sentito all'udienza del 10.06.2025 dal Consigliere designato, in PEona_3
presenza del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Patrizia Rautiis. Indi, espletato inutilmente un tentativo di bonario componimento, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, in cui le parti hanno concluso come da note di udienza che ivi devono ritenersi integralmente riportate.
****
1.Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la “erronea/omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, in riferimento alle condizioni psicofisiche dell'appellante e del minore, ed ai presupposti per il collocamento del minore presso il padre”. In base alla prospettazione difensiva dell'appellante, l'unione tra i coniugi non sarebbe fallita a causa dell'incidente subito dalla signora, né per l'ingerenza dei suoi genitori, in quanto, come riconosciuto da entrambe le parti, la coppia era già in procinto di separarsi e la ed il Parte_1 minore si erano già trasferiti presso l'abitazione dei nonni materni;
vi erano stati alcuni tentativi di riavvicinamento, tutti falliti e mai concretizzatisi;
inoltre, l'asserita ingerenza dei genitori della sarebbe frutto di una mera deduzione da parte del mai Parte_1 CP_1
dimostrata poichè, a seguito dell'incidente che vide coinvolta l'appellante, furono i suoi genitori ad occuparsi dell'assistenza e della cura della figlia;
nè vi sarebbe neanche la prova del fatto che essi tentarono di sottrarre il minore al padre, dato che il cambiamento del pediatra e l'iscrizione presso l'asilo di LA di Bari, fu fatto solo al fine di agevolare gli incontri madre-figlio e dopo che il acquistò l'immobile in LA di Bari, ove la signora CP_1 con il minore (o la coppia ove vi fosse stata riconciliazione) si sarebbe dovuta trasferire all'esito del suo percorso di recupero. In ogni caso, ai fini della decisione sul collocamento pagina 6 di 18 prevalente del minore, avrebbero dovuto rilevare solo le condizioni del minore e l'idoneità genitoriale, per valutare le quali, sarebbe determinante l'approfondita consulenza tecnica d'ufficio, la relazione dei servizi sociali e tutta la successiva documentazione medica esibita dall'appellante e mai contestata dal peraltro, tale decisione non potrebbe fondarsi su CP_1
accuse per fatti antecedenti alla separazione, mai dimostrati dal ed in ogni caso CP_1
irrilevanti al fine del collocamento.
2.Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'errata/omessa valutazione dei principi regolatori della materia, in riferimento alla valutazione della relazione peritale e della documentazione medica esibita dall'appellante. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la C.T.U. carente di valutazione sulla condizione fisica della madre e sulla sua capacità di interlocuzione con il figlio, poichè tali temi sarebbero stati, invece, approfonditamente esaminati nella c.t.u., in senso totalmente positivo per la signora
Inoltre, non rileverebbe la circostanza, desumibile dalla relazione dei servizi sociali, Parte_1 secondo la quale il minore sarebbe ben inserito nel contesto paterno, posto che, ai fini della decisione sul collocamento, sarebbero determinanti la maggiore idoneità di un genitore rispetto all'altro, le condizioni psicofisiche del minore e, quindi, la migliore soluzione relativa al suo collocamento.
3.Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione o valutazione meramente apparente sugli elementi istruttori acquisiti al processo e travisamento della realtà, in riferimento alle condizioni attuali della signora Al riguardo, il Giudice Parte_1
di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la signora fosse costretta in sedia Parte_1
a rotelle e totalmente incapace di interloquire con l'Ufficio in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ove, invece, quest'ultima, nonostante i postumi del gravissimo incidente subito, aveva recuperato gran parte delle sue funzioni, deambulando autonomamente senza la necessità di alcun supporto da oltre dieci anni, essendo pienamente capace di intendere e di volere nonchè di interloquire con chiunque. Tanto, risulterebbe anche dalla c.t.u., nella quale
è stato approfondito l'esame delle condizione e capacità genitoriali di entrambi i genitori, in pagina 7 di 18 particolare quelle della signora successive alle lesioni subite;
è stato valutato il Parte_1 contesto abitativo del minore con entrambi i genitori, e la sua interazione con gli stessi e con i rispettivi nonni. In particolare, il C.T.U., da un lato, aveva accertato le limitate capacità empatiche, riflessive e di valorizzazione della figura materna da parte del e, dall'altro CP_1
lato, aveva evidenziato i netti progressi fisici della la sua piena capacità di essere Parte_1
una madre adeguata ed efficacemente sostenuta dai propri familiari e, quindi, la possibilità della stessa di offrire al bambino quella centralità affettiva ed il riconoscimento dell'importanza di entrambi i genitori per lui essenziali;
ha attestato le buone condizioni generali del minore che, però, risultava segnato dalla sofferenza per la separazione dei genitori e dal distacco dalla madre, mancanze che il padre non era stato in grado di colmare, ed aveva rilevato che l'ambiente in cui viveva il minore non era adeguato, in considerazione del fatto che ivi riceveva messaggi distorti che riguardano la figura materna. Infine, il Giudice di prime cure avrebbe ignorato o, in ogni caso, erroneamente considerato l'ulteriore documentazione medica depositata dall'appellante con le note di trattazione scritta del
8.6.2021 (Relazione neurologica 20.2.2020 ASL Bari, dr. relazione neurologica e Per_4
neuropsicologica Tirol Kliniken di Innsbruck, prof. Dr. e relazione neurologica dr.ssa Per_5
10.7.2020, attestanti il grande ed ulteriore miglioramento di tutte le sue funzioni PEona_6 fisiche;
Decreto 13.01.2021 G.T. Bari di revoca dell'amministrazione di sostegno in favore della per essere venuti meno i presupposti che ne avevano motivato la previsione) Parte_1
e con note di trattazione scritta del 22.03.2024 ( Relazione neurologica e neuropsichiatrica
11.03.2024 della dr.ssa attestante ulteriore miglioramento;
Relazione PEona_6
logopedica dell'Istituto Maugeri della dr.ssa , che certifica la sua capacità di PEona_7 interloquire adeguatamente); tale documentazione, infatti, mai contestata dall'appellato, dimostrerebbe, senza alcun dubbio, il netto miglioramento delle condizioni di salute della signora Parte_1
4.Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite al processo, in riferimento alle condizioni economiche delle parti e,
pagina 8 di 18 quindi, della quantificazione dell'assegno di mantenimento del minore. In particolare, il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato la situazione patrimoniale dei coniugi, ritenendo che la disponga di una capacità contributiva ben maggiore di quella di Parte_1
suo marito, in quanto gode della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento dell'importo pari a € 850,00 mensili, per tredici mensilità, ed è proprietaria di alcuni immobili da cui trae una rendita annuale di € 14.000,00, ed ha percepito, a titolo di risarcimento danni conseguenti all'incidente stradale l'ingente somma di € 1.600.000,00, mentre il lavora CP_1
come dipendente, percependo uno stipendio mensile di € 1.550,00 ed ha ricevuto per sé un risarcimento di € 300.000,00. Invero, in base alla prospettazione dell'appellante, dalle ultime tre certificazioni reddituali, risulterebbe che ella ha percepito guadagni netti mensili di €
904,66 nel 2021, € 922,00 nel 2022 e € 936,66 nel 2023, oltre ad € 841,00 per pensione di invalidità ed accompagnamento, i quali non concorrerebbero però alla formazione del reddito, essendo finalizzati a fronteggiare le spese occorrenti per le condizioni di salute della stessa;
inoltre, gli immobili vennero acquistati proprio con parte del risarcimento ricevuto a seguito del sinistro stradale e, la parte residua, è stata e sarà destinata alle spese di cui la signora continuerà ad aver bisogno per il resto della sua vita. Il invece, ha un reddito CP_1
netto di € 1.595,00 mensili, come emerge dai suoi modelli fiscali, quindi superiore a quello della ed, inoltre, per il solo fatto di essere suo marito (sebbene in fase di Parte_1
separazione) ha beneficiato del risarcimento di € 300.000,00. Dunque, considerando le effettive disponibilità dell'appellante, nonché i costi personali di cui ha necessità (a differenza del marito), la stessa non sarebbe nelle condizioni di erogare per il concorso al mantenimento del figlio la somma di € 600,00 mensili, che corrispondono a quasi il 65 % del suo reddito mensile, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
5.Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione sulla soccombenza e sulla condanna alle spese legali. La somma di € 7.616,00 oltre Iva e Cpa ed accessori come per legge che liquidata a carico della signora quale soccombente sarebbe abnorme, in Parte_1
quanto pari quasi al reddito di un anno intero della stessa, ed ingiusta, in considerazione del pagina 9 di 18 fatto che la signora non ha alcuna colpa, né alcuna responsabilità. Ella, vittima di un gravissimo sinistro stradale, ha formulato nel rispetto della legge unicamente le domande relative al figlio e, quindi, alla salvaguardia dei suoi diritti. Pertanto, in conseguenza dell'auspicato accoglimento del presente gravame, chiede, altresì, la riforma del capo relativo alle spese.
1-2-3a I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Occorre premettere in fatto, ai fini della ricostruzione del contesto familiare in cui è vissuto il piccolo sino ad ora, che, a seguito dell'incidente di cui fu vittima nel 22.09.2014, la Per_1 signora subì gravissime lesioni personali, tanto che fu dichiarata “invalida con totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” ed il marito fu nominato suo amministratore di sostegno provvisorio, ma in seguito, per sua volontà. l'incarico venne trasferito al padre della stessa;
seguì un lungo percorso riabilitativo e terapeutico per il quale l'appellante fu sottoposta a vari ricoveri, dapprima a Lecce, poi per diversi anni presso la clinica Santa Lucia di Roma.
Tale incidente si verificò allorquando il minore aveva solo dieci mesi e la madre insieme con il figlio si era trasferita presso i suoi genitori, avendo deciso di separarsi dal marito. Durante i primi anni dopo il sinistro, il di adoperò per assistere la moglie, al punto da lasciare il CP_1
lavoro e prendere una casa in affitto a Roma, ospitando anche i suoceri, la cui presenza nel rapporto familiare fu, tuttavia, sempre più pregnante, tanto da trasformarsi in una vera e propria ingerenza nella vita dei coniugi (i suoceri decisero, infatti, di trasferire unilateralmente la residenza anagrafica del piccolo dal comune di Rutigliano dove Per_1
all'epoca viveva stabilmente con il a quello di LA di Bari, comune di residenza CP_1
dell'attrice; di iscrivere il bambino in un asilo di LA sebbene frequentasse l'asilo nido a
Rutigliano; di modificare il pediatra), sfociata anche in tentativi di sottrazione del minore al padre, cui sono seguiti atti di querela da parte del genero in loro danno.
pagina 10 di 18 Tali rapporti pregressi, sebbene estranei all'oggetto del contendere, rappresentato dal collocamento del minore ( essendo pacifico l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori), tuttavia, sono stati correttamente valutati dal giudice di prime cure al fine di delineare il quadro dei rapporti familiari esistenti tra le parti e valutare il contesto migliore in cui il minore abiterà in modo prevalente, in virtù del consolidato principio del superiore interesse del minore, che deve muovere ogni pronuncia giurisdizionale, finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. Corollario applicativo è che i diritti degli adulti cedono dinnanzi ai diritti del fanciullo, con l'ulteriore conseguenza che essi stessi trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della prole. Si potrebbe dire che i diritti degli adulti, nel settore famigliare, acquistino una portata
“funzionale” alla protezione del bambino, soggetto debole della relazione e pertanto bisognoso di maggiore tutela. la. Gli strumenti internazionali a tutela del bambino si informano al principio del superiore interesse del minore, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo. Si pensi, in via esemplificativa, alla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano. Parimenti, l'art. 24, par.
2. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».
Nella prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente disposto il collocamento prevalente del minore presso il padre, attribuendo rilievo alle Per_1
condizioni psico-fisiche della a seguito dell'incidente stradale, mentre la sua Parte_1 decisione avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente sulle condizioni del minore e sulla idoneità genitoriale dei coniugi.
Invero, nella sentenza di legge: “Il Collegio non disconosce che la CTU espletata nel 2018 concluse che la madre poteva rendersi collocataria del minore. E tuttavia va rilevato obiettivamente che nella valutazione della complessiva vicenda familiare la consulente omise
pagina 11 di 18 completamente di considerare l'incapacità della donna di avere un significativo rapporto sia fisico che di minima interlocuzione con il minore, che al tempo aveva appena 5 anni e viveva ormai ininterrottamente con suo padre dall'epoca dell'incidente. Nemmeno si vuole negare che nelle sue peculiari condizioni di salute la fosse (e sia) in grado di nutrire sincero affetto Parte_1 verso suo figlio ma unicamente sottolineare che il rapporto deve fondarsi su capacità empatiche e di contatto reali e non solo potenziali o, peggio ancora, asserite in astratto ma impraticabili in concreto….
Come emerge dai più recenti certificati medici prodotti dall'attrice, le sue condizioni di salute sono senz'altro migliorate rispetto a quando, 10 anni fa, subì l'incidente stradale di cui si è detto e a quando, 7 anni orsono, venne emessa l'ordinanza presidenziale che stabilì il collocamento prevalente del figlio minore della coppia presso il padre. E tuttavia esse sono apparse gravissime ancora all'udienza di precisazione delle conclusioni perché la oltre che invalida Parte_1 fisicamente e costretta su di una sedia a rotelle, si è dimostrata anche totalmente incapace di interloquire con l'Ufficio.”
Occorre evidenziare che le condizioni di salute, fisiche e mentali della sig.ra come Parte_1
ha potuto anche constatare questo Collegio in sede di comparizione delle parti, non corrispondono affatto a quelle (così compromesse e limitate) descritte dal Tribunale, essendo nettamente migliorate, in quanto la signora ha recuperato gran parte delle sue funzioni, deambula autonomamente, senza avvalersi di alcun supporto ed è capace di interloquire con chiunque, sia pur con qualche problematicità1. Tuttavia, ai fini del collocamento del minore , non può prescindersi dal considerare che Per_1
i gravissimi danni fisici e neurologici, riportati dalla sig.ra a seguito del sinistro Parte_1
stradale del 22.09.2014, oltre a comprimere la propria autonomia motoria e comunicativa e capacità di condurre una normale vita di relazione, l'hanno costretta a svariati interventi neurochirurgici e cicli di riabilitazione, che le hanno impedito di svolgere pienamente il proprio ruolo genitoriale, favorendo un ruolo di supplenza da parte del padre ( e dei nonni).
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha tenuto conto del fatto che, allorquando la signora era vittima dell'incidente de quo, suo figlio aveva solo dieci mesi e, Parte_1 Per_1
dunque, mentre la madre nel corso degli anni si sottoponeva a trattamenti riabilitativi di tipo motorio e logopedico, lo stesso viveva con il padre, prima a Rutigliano e poi ad Adelfia, e con lui conduceva una vita equilibrata e serena, grazie anche alla presenza della compagna del signor sig.ra , con cui ha costruito un buon rapporto, e, soprattutto, CP_1 PEona_8 Per_1
PE della sorellina alla quale si è molto legato.
In tale senso, depone infatti la relazione dei Servizi Sociali depositata il 18/04/2019, nella quale “si dava atto delle positive condizioni di vita del minore nella casa paterna ed all'interno del suo nuovo contesto familiare, caratterizzato da un ambiente domestico adeguato alle sue esigenze anche ludiche e dalla presenza non solo della compagna del CP_1
PE ma soprattutto della loro figlioletta, sorellina di , alla quale il bimbo era ed è Per_1
tuttavia restano all'ingresso della struttura e la sig.ra prosegue autonomamente per tutto il resto dell'incontro.
Parte_1 Mostra un buon tono dell'umore, è sorridente, propositiva, e molto motivata: durante l'espletamento delle prove si concentra e risponde con precisione ed accuratezza ai quesiti che le vengono rivolti…. La denominazione scritta è possibile, tuttavia nella scrittura possono essere talvolta presenti errori di tipo grammaticale. La produzione spontanea è caratterizzata da disartria. Ciò non inficia l'intellegibilità dell'eloquio: l'ascoltatore è in grado di comprendere senza sforzi quanto espresso dalla sig.ra Vi è una povertà morfosintattica che riduce la LME (lunghezza media dell'enunciato)
Parte_1 a brevi frasi caratterizzate spesso da soggetto-verbo o soggetto-verbo-complemento. Talvolta vi è l'utilizzo della parola- frase per esprimere interi concetti (agrammatismo). Gli elementi della frase spesso sono privi di accordi morfologici (singolare-plurale/maschile-femminile). La sig.ra è in grado di gestire una conversazione anche per argomenti
Parte_1 meno contestuali, tuttavia è importante il peso dell'interlocutore, il quale deve intervenire con domande chiuse o di altro tipo per far sì che alcuni concetti vengano dalla sig.ra meglio chiariti. Anche la comprensione, specie per
Parte_1 frasi sintatticamente e grammaticamente complesse può risultare deficitaria in un primo momento, tuttavia tale deficit è presto superabile attraverso la ripetizione e/o semplificazione del concetto e/o della struttura sintattica attraverso cu viene veicolato. E' in grado di rispondere in maniera chiara a semplici domande contestuali, è orientata nel tempo e nello spazio ed è in grado di fornire informazioni sulla propria storia personale e di malattia”.
pagina 13 di 18 tuttora molto legato. Inoltre, come risulta da quella relazione, è perfettamente Per_1 integrato non soltanto nell'ambiente familiare ma anche nella realtà cittadina di Adelfia, dove ha concluso la scuola primaria e presto frequenterà la scuola media, e suo padre rappresenta per lui, da quando era piccolissimo, il suo unico e costante punto di riferimento”.
Quanto alle risultanze della c.t.u., espletata nel 2018, che ha pacificamente riconosciuto la idoneità della madre ad essere genitore collocatario del minore, occorre precisare che non è in contestazione l'attuale idoneità della ad esercitare il suo ruolo di madre, né la Parte_1
intensità del rapporto affettivo che la lega al figlio, ma nel valutare la più idonea collocazione prevalente del minore, attualmente dell'età di quasi dodici anni, occorre ricercare la soluzione che tenga conto maggiormente del superiore interesse del minore, a proseguire nel suo sviluppo ed in una crescita serena. 2
A tale riguardo, occorre considerare che, all'udienza del 10.06.2025, su disposizione di questa
Corte, si è proceduto all'audizione del minore il quale pur confermando di PEona_3 avere un buon rapporto con la madre, ha riferito che quando è a LA ( con la madre) viene seguito principalmente dai nonni materni, anche nello svolgimento dei compiti assegnatigli a scuola, in quanto la sig.ra trascorre molto tempo chiusa nella sua stanza ad ascoltare Parte_1 musica (“Il pomeriggio faccio i compiti con mia nonna perché mia madre è quasi sempre nella sua stanza a sentire la musica”). Tanto, fa apparire verosimile quanto ipotizzato dal giudice di prime cure, ossia che l'eventuale collocamento del minore presso la madre si tradurrebbe, nei fatti, in un affidamento ai nonni materni, stante le difficoltà della madre ad occuparsene in autonomia. Dall'ascolto del minore è, poi, emerso che quest'ultimo non ha molti amici, né ha una propria cameretta presso la casa materna a LA (“Mi capita ogni tanto di dormire anche durante la settimana a LA ma non mi trovo molto bene perché non ho una mia cameretta e dormo vicino alla cucina”), mentre ad Adelfia, ha tanti amici e vive nella casa paterna che considera pagina 14 di 18 come la propria casa (“dove vivo”), con , che reputa una seconda mamma, che gli Per_8
PE prepara da mangiare e lo aiuta con i compiti in italiano, e la sorellina
Pertanto, ritiene la Corte che le considerazioni innanzi espresse depongono nel senso che il superiore interesse del minore, possa essere garantito solo assicurando la continuità del prevalente collocamento presso l'abitazione paterna in Adelfia dove lo stesso ha vissuto sino PE ad ora unitamente alla compagna del padre ed al la sua sorellina in una realtà Per_8 sana e favorevole al suo sviluppo, dalla quale non appare opportuno allontanarlo al fine di preservare la sua stabilità, la sua serenità e la sua crescita (“Ad Adelfia, dove vivo, ho un buon rapporto con , che considero una seconda mamma, che mi fa da mangiare e mi aiuta con i compiti, Per_8 soprattutto di italiano;
ho un buon rapporto anche con mia sorella dormire durante la PEona_9 settimana a casa di mio padre, perché lì, come ho detto, vivo ed ho la mia cameretta, con tutte le mie cose”).
Infine, quanto alla richiesta di ampliamento degli incontri madre/figlio richiesto dall'appellante, occorre evidenziare che il regolamento degli incontri, cd. “calendario minimo” è stato stabilito nella sentenza impugnata, a scopo puramente indicativo, in quanto il Tribunale di Bari ha invitato le parti, ed in particolare il padre collocatario prevalente, a favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra la madre ed il minore, assicurando la massima elasticità e flessibilità nel rispetto degli orari.
Esaminata la proposta transattiva dell'appellante ( non accettata dall'appellato) e le note di udienza dalla stessa formulate 3, ritiene la Corte, che, ribadito l'invito alle parti ad assicurare la massima elasticità e flessibilità nel rispetto degli orari, l'ampliamento del “calendario minimo” degli incontri madre -figlio possa essere disposto nei seguenti termini : la madre, nelle giornate non scolastiche, potrà prelevare il minore sin dalla mattina alle ore 12.00 del lunedì, mercoledì e venerdì, e , sempre nel periodo extrascolastico, per quanto riguarda il fine 3 in cui precisava le conclusione come segue : si chiede disporsi un significativo ampliamento degli incontri madre/figlio, secondo le modalità anzi indicate (v. pec 08/07/25 all.ta);-la riduzione del contributo materno al mantenimento del figlio con versamento dell'assegno di €.300,00 mensili, con decorrenza dal 14/11/16; oltre al 50% delle sue spese straordinarie secondo Protocollo di Intesa adottato da codesto Ufficio;
-con rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. pagina 15 di 18 settimana in cui è previsto che la madre tenga il minore con sé, la stessa potrà tenerlo con sé fino al lunedì sera all'orario attualmente previsto. La predetta modifica, tiene conto della necessità di favorire il rapporto con la madre, senza pregiudicare le esigenze del minore e gli impegni lavorativi del padre.
4.Il quarto motivo è fondato per quanto di ragione.
Rileva la Corte che, a seguito dell'incidente del quale è stata vittima, la sig.ra ha Parte_1 ottenuto un risarcimento pari ad € 1.600.000,00 che le ha consentito di acquistare diversi immobili che le procurano una rendita annuale di circa €.14.000,00; inoltre, l'appellante percepisce la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento per l'importo complessivo mensile di circa € 850,00. La somma liquidata a titolo risarcitorio, pur di considerevole entità, non può giustificare di per sé un incremento del contributo al mantenimento della in favore del figlio nella misura stabilita dal Tribunale, in Parte_1 quanto è necessario considerare che tale somma, oltre che per l'acquisto degli immobili, è stata negli anni utilizzata per far fronte a numerosi interventi, ricoveri, trattamenti riabilitativi cui è stata sottoposta, ed ai quali, nonostante i miglioramenti, verosimilmente continuerà a sottoporsi. Il d'altra parte, ha un reddito netto di € 1.595,00 mensili, come emerge dai CP_1
suoi modelli fiscali, e, inoltre, quale marito della ha beneficiato del risarcimento di Parte_1
€ 300.000,00 (al pari del figlio minore).
Ritiene la Corte che, tenuto conto del contributo di entrambi i coniugi e delle esigenze del minore ancora dodicenne, il contributo dovuto dalla signora per il mantenimento Parte_1 del figlio , debba essere si aumentato rispetto a quanto stabilito nella ordinanza Per_1
presidenziale (€.200,00) ed a quanto offerto dall'appellante nella proposta transattiva
(€300,00) ma ridotto all'importo di € 400,00 mensili (rispetto ai 600,00 euri mensili previsti nella sentenza impugnata), oltre al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il protocollo d'intesa con il COA, come stabilito dal Tribunale.
5. Con riguardo al capo relativo alle spese, ritiene la Corte che, in conseguenza del parziale accoglimento del gravame e della riforma della sentenza impugnata, debba procedersi ad una pagina 16 di 18 nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio che, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, devono essere poste per metà a carico dell'appellante secondo soccombenza (sulla domanda principale del collocamento prevalente presso di sé, in ordine alla quale non ha insistito, ma non ha neanche espressamente rinunciato, solo nelle ultime note di udienza , ed in parte anche sulle altre istanze) e compensate per la restante parte in base al principio della soccombenza reciproca (essendosi l'appellato opposto all'ampliamento del diritto di visita della madre ed alla riduzione del contributo di mantenimento materno).
Le spese sono liquidate in base al D.M. 147/2022 parametri, tra minimi e medi, in considerazione delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta (scaglione indeterminabile basso, sino a €.52.000,00), quattro fasi per entrami i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto con ricorso depositato il 10.10.2024, da avverso la sentenza Parte_1
n.3730/2024, emessa dal Tribunale di Bari, nei confronti di ogni altra istanza, CP_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e , per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata: fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1
coniugi con collocamento prevalente presso il padre: a) dispone l'ampliamento del
“calendario minimo” degli incontri madre -figlio come segue : la madre, nelle giornate non scolastiche, potrà prelevare il minore sin dalla mattina alle ore 12.00 del lunedì, mercoledì e venerdì, e , sempre nel periodo extrascolastico, per quanto riguarda il fine settimana in cui è previsto che la madre tenga il minore con sé, la stessa potrà tenerlo con sé fino al lunedì sera all'orario attualmente previsto;
b) riduce il contributo dovuto dalla signora per il mantenimento del figlio , all'importo di € 400,00 Parte_1 Per_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) conferma per quanto in questa sede non diversamente disposto la gravata sentenza;
pagina 17 di 18 2) condanna l'appellante alla rifusione di 1/2 delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellato, spese che liquida, per l'intero, in €.5500,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado e €.7500,00 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio;
dichiara compensata, tra le suddette parti, la restante parte delle spese processuali come innanzi liquidate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima Sezione Civile della Corte, addì
14.10.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa MM ZI
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dalla documentazione sanitaria più recente risulta, in particolare, che “Dall'esame neurologico attuale emerge un quadro migliorato globalmente, per quanto attiene le capacità e autonomie motorie e comunicative, nella norma da un punto di vista cognitivo, psichico e relazionale. Per quanto attiene il giudizio in corso, la sig.ra mostra di avere Parte_1 una capacità genitoriale integra, in particolare: Nell'ascolto empatico, necessario a valutare i bisogni del figlio e soddisfarli dandogli sicurezza;
Nel comprendere/esprimersi con il figlio, con il quale non si evidenziano difficoltà comunicative anche minimamente limitanti;
Nel mostrare un'affettività costante, in grado di mantenere un'adeguata relazione positiva con il figlio;
Nell'essere un esempio di forza interiore, positività, costanza e capacità di sacrificio nel reagire coraggiosamente e costruttivamente alle difficoltà della vita;
Nell'essere in grado di seguire i cambiamenti fisiologici del figlio, adeguandosi al suo evolvere;
Nell'interagire assertivamente con l'altro genitore per la gestione del minore; Nel gestire gli oneri anche economici che tale capacità comporta. Pertanto, da un punto di vista specialistico neurologico, nulla osta a che lasig.ra riacquisti pienamente il suo ruolo genitoriale e che lo eserciti.“ (cfr. Parte_1 Relazione a cura Dott.ssa dell'Associazione Italiana Afasici Onlus Regione Puglia del 25.03.2024). Inoltre, dalla PEona_6 relazione logopedica-valutazione del linguaggio dell'istituto Maugeri del 15.03.2024, risulta che “ La sig.ra Parte_1 giunge al servizio di Logopedia per effettuare valutazione del linguaggio. Arriva accompagnata dai genitori che
[...] pagina 12 di 18 2 Dalla Relazione sull'osservazione della relazione triadica familiare “Lausanne Trilogue Play” del 23.07.2018 della Dott.ssa Testimone_
è emerso che “ si manifesta sufficientemente disponibile a lasciarsi guidare da entrambi (i genitori), Per_1 anche se sembra interagire un po' di più con il padre” e che “si mostra certamente più sciolto al confronto con la figura paterna. Verosimilmente le oggettive problematiche della madre lo disorganizzano un po' sul versante emotivo”.