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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5813/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex art. 429 e 442, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio De
Nicolo, presso il cui studio in Trani, alla via Nigrò n. 48, elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito di discussione orale in cui le parti hanno concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto
1 accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, hanno proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata nella fase sommaria e gli esiti della stessa.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto, infatti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 508/88.
2 L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980,
a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria, dott. , Persona_1 medico specializzato in oncologia, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in una condizione clinica tale da determinare l'incapacità di compiere atti della vita quotidiana senza assistenza continuativa e di non deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore, escludendo, quindi, la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'indennità di accompagnamento.
Sul punto deve osservarsi, in particolare, che le contestazioni sollevate in sede di giudizio di opposizione alla c.t.u. non consentono di superare la valutazione medico legale già svolta dalla consulente d'ufficio nominata nella fase sommaria, che ha adeguatamente stimato le patologie dalle quali il ricorrente è affetto e, in particolare, le conseguenze pregiudizievoli scaturenti dai trattamenti chemioterapici cui esso è sottoposto per curare la patologia tumorale da cui è affetto.
In particolare, il consulente d'ufficio, dopo aver osservato che il ricorrente è affetto da “Esiti Emicolectomia per adenocarcinoma già chemiotrattato Lieve Obesità
Ipertensione arteriosa”, ha osservato che “siamo in presenza di un signore vigile, ben orientato nel tempo e nello spazio senza turbe mnesiche e con deambulazione autonoma. Anche durante i mesi di chemioterapia gli effetti collaterali riferiti dal sig. sono stati di lieve importanza e non possono aver ridotto le autonomie Pt_1 negli atti di vita quotidiana.”.
Sulla base di questa premessa il consulente d'ufficio ha concluso escludendo la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento in considerazione del fatto che il quadro clinico patologico accertato non incide né
3 sulle capacità di deambulazione autonoma né sulla capacità di compiere autonomamente atti di vita quotidiana.
In particolare, deve osservarsi che nella parte relativa all'anamnesi del paziente il c.t.u. ne ha ricostruito la storia clinica e più specificamente il periodo nel quale è stato sottoposto a cicli di chemioterapia, evidenziando osservando quanto segue:
“Anamnesi sostanzialmente muta sino al mese di Luglio 2023 quando il sig. subisce un intervento chirurgico di emicolectomia destra per un Pt_1 adenocarcinoma moderatamente differenziato. Dal mese di Ottobre 2023 sino a quello di Gennaio 2024 ha assunto chemioterapia orale - capecitabina 500 mg cpr 4 cpr al dì– per 14 giorni al mese. Durante i mesi nei quali è stato sottoposto a chemioterapia ha accusato vari effetti collaterali quali diarrea, dolori addominali ma di modica entità Attualmente non assume terapia ed il follow up è negativo per segni di ripresa di malattia. Comorbidità: Ipertensione Arteriosa”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e con le condizioni richieste per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, senza che occorra la somministrazione dei test richiesti dal ricorrente, atteso il complessivo quadro clinico evidenziato dal c.t.u. ricostruito sulla base della documentazione medica e dell'esame diretto della parte.
Ciò comporta, quindi, che non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento richiesta.
Alla luce di ciò la domanda va rigettata.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese di lite, avendo la parte ricorrente presentato dichiarazione per la relativa esenzione in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5813/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 15.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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