CA
Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/10/2024, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 10 ottobre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 82/2023 R.G. promossa da
, in Parte_1 persona del legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di
Messina; appellante contro
nato a [...] il [...] elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via Caputo n. 177 Torrenova (ME), presso lo studio dell'avv. Caliò
Genoveffa appellato
Avente ad oggetto: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al tribunale di Patti del 13 luglio 2012 il sig. dichiarava che in data CP_1
25 gennaio 2008 mentre svolgeva l'attività di muratore in qualità di titolare di ditta edile subiva un infortunio sul lavoro a seguito del quale l' gli riconosceva una Pt_1
inabilità temporanea assoluta ed un danno biologico nella misura del 7% per i seguenti postumi: “cicatrice caviglia esito di intervento chirurgico di osteosintesi, frattura biossea, limitazioni funzionali caviglia e piede sn”. Ritenuta sottostimata la valutazione del danno, l'istante adiva il tribunale di Patti per l'accertamento di postumi inabilitanti nella misura del 35 % con condanna dell' al Pt_1
pagamento della correlativa rendita.
Nella resistenza dell' il Tribunale adito, istruiva la causa con consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio, che accertava la sussistenza in capo al Fiocco di un'invalidità del 16% con decorrenza dal gennaio 2015.
Con sentenza n. 1840/2022 del 10 novembre 2022 il Tribunale dichiarava - in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato - il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro con decorrenza dal primo gennaio 2015 e per l'effetto, condannava l' alla corresponsione in suo favore Pt_1
della somma a tal titolo dovuta ed alla rifusione delle spese di lite.
Con atto del 7 febbraio 2023 proponeva appello l'Istituto cui resisteva l'appellato.
Esaminati gli atti veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto appellante eccepisce innanzitutto la nullità della sentenza per genericità ed indeterminatezza della motivazione in quanto il primo giudice, pur richiamandosi nella parte motiva alle risultanze della consulenza medico legale non meglio specificate, nel dispositivo si sarebbe limitato ad accertare genericamente il diritto del ricorrente alle indennità previste a seguito dell'infortunio sul lavoro, omettendo di indicare la relativa quantificazione del danno, costituente l'oggetto del contendere trattandosi di infortunio riconosciuto dall' . Pt_1
In ogni caso contesta la valutazione peritale richiamandosi alle note medico legali depositate in atti (una del 6 maggio 2013 e l'altra del 27 settembre 2019) immotivatamente pretermesse in sede giudiziale ove, in applicazione dei valori tabellari previsti dal D.M. 12 Luglio 2000 l' , il danno del sig. sarebbe stato Pt_1 CP_1
rettamente individuato nella misura del 7%, contraddicendo la percentuale del 16% riconosciuta dal CTU poiché spropositata e non congrua rispetto al grado limitativo funzionale riportata.
pag. 2/4 Tali le critiche alla sentenza, va in limine litis rilevato che la genericità della decisione impugnata, effettivamente riscontrata, impone comunque una delibazione nel merito competendo comunque al giudice del gravame integrare le riscontrate carenze motivazionali.
Ciò posto l'appello è fondato per quanto di ragione.
Il perito nominato in questo grado ha rilevato che dall'infortunio occorso il 25 gennaio
2008 il ha ripotato “esiti algico disfunzionali ed estetici di trauma contusivo CP_1 distorsivo caviglia/piede sx complicato da frattura/lussazione trattate chirurgicamente” per la cui valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: motilità attiva e passiva;
forza; trofismo;
sensibilità; dolore;
esiti cicatriziali traumatici.
Il perito ha proceduto così ad assegnare una percentuale del 3% in applicazione del codice tabellare 36 ex Dgl n. 38/2000 che per le “ cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” prevede una valutazione fino al 5%, una percentuale del 2% in applicazione del codice tabellare 306 che per “mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare” prevede una valutazione fino al 3% nonché una percentuale dell'8% avendo riguardo, con le dovute differenziazioni, ai codici tabellari 293 (“anchilosi della caviglia in posizione favorevole”) e 294 (“anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalico - mediotarsico”) giungendo complessivamente ad una percentuale in totale del 12% tenuto conto dell'obiettività clinica, della limitazione funzionale e dell'esito cicatriziale.
Tale giudizio è integralmente condiviso da questo Collegio, perché privo di vizi logici ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Il perito ha altresì esaurientemente risposto ai rilievi critici sollevati dal consulente di parte appellata evidenziando che il codice tabellare da quest'ultimo indicato ( cod. 270
“perdita di coscia a seconda dell'applicazione di protesi efficace”) non ha nulla a che vedere con il caso clinico di cui trattasi.
In aderenza alle conclusioni sopra riportate va pertanto ridotta l'entità dei postumi indennizzabili.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite appare equo compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell'istituto appellante la restante pag. 3/4 quota liquidata, quanto al primo grado nell'importo di euro 1270, e, quanto al presente grado, nell'importo di euro 1453 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Le spese c.t.u., liquidate separatamente, restano a carico dell'istituto appellante.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara a seguito dell'infortunio del 21.5.2008 presenta Controparte_1 un danno biologico pari al 12% sin dal 1.1.2015 e per l'effetto condanna l' alla Pt_1 liquidazione della relativa prestazione nella indicata misura e con l'indicata decorrenza oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell' la Pt_1
restante quota che liquida quanto al primo grado in euro 1270 e quanto al presente grado in euro 1453 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art 93 c.p.c.
Le spese di ctu restano a carico dell'istituto appellante.
Messina 14.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 10 ottobre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 82/2023 R.G. promossa da
, in Parte_1 persona del legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di
Messina; appellante contro
nato a [...] il [...] elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via Caputo n. 177 Torrenova (ME), presso lo studio dell'avv. Caliò
Genoveffa appellato
Avente ad oggetto: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al tribunale di Patti del 13 luglio 2012 il sig. dichiarava che in data CP_1
25 gennaio 2008 mentre svolgeva l'attività di muratore in qualità di titolare di ditta edile subiva un infortunio sul lavoro a seguito del quale l' gli riconosceva una Pt_1
inabilità temporanea assoluta ed un danno biologico nella misura del 7% per i seguenti postumi: “cicatrice caviglia esito di intervento chirurgico di osteosintesi, frattura biossea, limitazioni funzionali caviglia e piede sn”. Ritenuta sottostimata la valutazione del danno, l'istante adiva il tribunale di Patti per l'accertamento di postumi inabilitanti nella misura del 35 % con condanna dell' al Pt_1
pagamento della correlativa rendita.
Nella resistenza dell' il Tribunale adito, istruiva la causa con consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio, che accertava la sussistenza in capo al Fiocco di un'invalidità del 16% con decorrenza dal gennaio 2015.
Con sentenza n. 1840/2022 del 10 novembre 2022 il Tribunale dichiarava - in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato - il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro con decorrenza dal primo gennaio 2015 e per l'effetto, condannava l' alla corresponsione in suo favore Pt_1
della somma a tal titolo dovuta ed alla rifusione delle spese di lite.
Con atto del 7 febbraio 2023 proponeva appello l'Istituto cui resisteva l'appellato.
Esaminati gli atti veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto appellante eccepisce innanzitutto la nullità della sentenza per genericità ed indeterminatezza della motivazione in quanto il primo giudice, pur richiamandosi nella parte motiva alle risultanze della consulenza medico legale non meglio specificate, nel dispositivo si sarebbe limitato ad accertare genericamente il diritto del ricorrente alle indennità previste a seguito dell'infortunio sul lavoro, omettendo di indicare la relativa quantificazione del danno, costituente l'oggetto del contendere trattandosi di infortunio riconosciuto dall' . Pt_1
In ogni caso contesta la valutazione peritale richiamandosi alle note medico legali depositate in atti (una del 6 maggio 2013 e l'altra del 27 settembre 2019) immotivatamente pretermesse in sede giudiziale ove, in applicazione dei valori tabellari previsti dal D.M. 12 Luglio 2000 l' , il danno del sig. sarebbe stato Pt_1 CP_1
rettamente individuato nella misura del 7%, contraddicendo la percentuale del 16% riconosciuta dal CTU poiché spropositata e non congrua rispetto al grado limitativo funzionale riportata.
pag. 2/4 Tali le critiche alla sentenza, va in limine litis rilevato che la genericità della decisione impugnata, effettivamente riscontrata, impone comunque una delibazione nel merito competendo comunque al giudice del gravame integrare le riscontrate carenze motivazionali.
Ciò posto l'appello è fondato per quanto di ragione.
Il perito nominato in questo grado ha rilevato che dall'infortunio occorso il 25 gennaio
2008 il ha ripotato “esiti algico disfunzionali ed estetici di trauma contusivo CP_1 distorsivo caviglia/piede sx complicato da frattura/lussazione trattate chirurgicamente” per la cui valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: motilità attiva e passiva;
forza; trofismo;
sensibilità; dolore;
esiti cicatriziali traumatici.
Il perito ha proceduto così ad assegnare una percentuale del 3% in applicazione del codice tabellare 36 ex Dgl n. 38/2000 che per le “ cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” prevede una valutazione fino al 5%, una percentuale del 2% in applicazione del codice tabellare 306 che per “mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare” prevede una valutazione fino al 3% nonché una percentuale dell'8% avendo riguardo, con le dovute differenziazioni, ai codici tabellari 293 (“anchilosi della caviglia in posizione favorevole”) e 294 (“anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalico - mediotarsico”) giungendo complessivamente ad una percentuale in totale del 12% tenuto conto dell'obiettività clinica, della limitazione funzionale e dell'esito cicatriziale.
Tale giudizio è integralmente condiviso da questo Collegio, perché privo di vizi logici ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Il perito ha altresì esaurientemente risposto ai rilievi critici sollevati dal consulente di parte appellata evidenziando che il codice tabellare da quest'ultimo indicato ( cod. 270
“perdita di coscia a seconda dell'applicazione di protesi efficace”) non ha nulla a che vedere con il caso clinico di cui trattasi.
In aderenza alle conclusioni sopra riportate va pertanto ridotta l'entità dei postumi indennizzabili.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite appare equo compensare tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell'istituto appellante la restante pag. 3/4 quota liquidata, quanto al primo grado nell'importo di euro 1270, e, quanto al presente grado, nell'importo di euro 1453 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Le spese c.t.u., liquidate separatamente, restano a carico dell'istituto appellante.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara a seguito dell'infortunio del 21.5.2008 presenta Controparte_1 un danno biologico pari al 12% sin dal 1.1.2015 e per l'effetto condanna l' alla Pt_1 liquidazione della relativa prestazione nella indicata misura e con l'indicata decorrenza oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico dell' la Pt_1
restante quota che liquida quanto al primo grado in euro 1270 e quanto al presente grado in euro 1453 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art 93 c.p.c.
Le spese di ctu restano a carico dell'istituto appellante.
Messina 14.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
pag. 4/4