Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 21/2025 R.G. promosso da:
(p.iva/c.f. ), con sede in Ceva (CN), via Parte_1 P.IVA_1
Lisio n. 8, in persona dell'Amministratore Unico nonché socio unico e legale rappresentante, signor c.f. , in proprio, Controparte_1 CodiceFiscale_1
*
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla società in proprio;
Controparte_2 rilevato che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
Osserva: sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede nel circondario di questo Tribunale;
la società ricorrente è imprenditore commerciale, svolgendo in via prevalente attività di costruzione e di manutenzione di opere edili in genere, in proprio ed in appalto, come meglio rilevabile dall'oggetto sociale riportato nella visura camerale, in atti, ed è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
la ricorrente inoltre non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d)
CCII, vale a dire “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
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3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”, come rilevabile dai bilanci relativi agli anni di esercizio 2022-2023 e dalla situazione contabile del
2024; pertanto, la società ricorrente è soggetto fallibile;
ai sensi dell'art. 49 comma 5 CCII, l'esposizione debitoria esigibile complessiva è superiore ad
Euro 30.000,00; quanto al presupposto oggettivo, la società ricorrente verte in stato di insolvenza, che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte;
tale presupposto è riscontrabile nella fattispecie in esame, atteso che la società non riesce a fare fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, ed è desumibile dalla situazione debitoria rappresentata nella documentazione in atti e dai dati relativi ai ricavi;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Parte_1
(p.iva/c.f. ), con sede in Ceva (CN), via Lisio n. 8, avente ad oggetto l'attività di P.IVA_1 costruzione e di manutenzione di opere edili in genere, in proprio ed in appalto;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola Elefante, e Curatore il dr. con studio in Persona_1
Mondovì, Via Matteotti n. 5;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari
2 finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 15/07/2025, alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
3 comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Così deciso in Cuneo, il 27/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Elefante Dott. Roberta Bonaudi
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