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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 270 / 2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 29/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato il [...] a [...] - C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vitello Vincenzo ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Caltanissetta, via Malta n. 10.
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val d'Aosta, 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' . CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29.02.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, conveniva in giudizio l' chiedendo di dichiarare illegittima ed erronea la trattenuta coattiva operata CP_1 da controparte per la somma di € 886,87 sulla prestazione della disoccupazione agricola nr.
2023951501359 avente natura e specie diversa con conseguente diritto al riconoscimento della predetta somma.
Premetteva che nell'anno 2021 e 2022 il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa come bracciante agricolo stagionale, per un complessivo di giornate lavorative utili
1 CP_ a conseguire la domanda di disoccupazione agricola, tanto che con comunicazione datata
02.06.2023 e notificata in data 15.06.2023 veniva comunicato che la già menzionata domanda di disoccupazione agricola presentata in data 19.01.2023 veniva liquidata in data 31.05.2023 per l'importo di € 3.447,49 anziché l'importo di € 4.791,30 ciò dovuto ad un asserito indebito denominato GPA52/032 da recuperare senza addurre ulteriore motivazione.
Avverso tale provvedimento veniva inoltrato ricorso amministrativo in data 07.08.2023 con il quale veniva contestato l'illegittimità della trattenuta operata sulla disoccupazione stante oltre la mancanza di motivazione, altresì, la circostanza che il a titolo di Parte_1
disoccupazione agricola non aveva accumulato nessun indebito.
Parte ricorrente evidenziava, altresì, che: “l'unica contestazione di asserito indebito il ricorrente l'ha ricevuta con la comunicazione avente ad oggetto: “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione rem nr. 20212339771” notificata il 11.10.2022 con cui CP_ l' di Caltanissetta rappresentava al ricorrente di avere corrisposto, indebitamente, il pagamento dell'importo di € 1.920,00 e una successiva con la quale veniva comunicato un ulteriore indebito di € 2.880.00”; che dette contestazioni erano state tempestivamente impugnate e che era pendente il procedimento al nr. 148/2023 R.G. innanzi al Tribunale di
Caltanissetta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza CP_1
del ricorso chiedendone il rigetto. L' sottolineava che l'importo trattenuto in maniera CP_1
indebita era relativo alle somme erogate per il Reddito di Emergenza, per il quale è ancora in corso il procedimento indicato dallo stesso ricorrente;
pertanto, l' si rimetteva alle proprie CP_1
difese già esposte.
Con le note autorizzate del 16/05/2025, parte ricorrente contestava l'inesistenza dell'indebito e della legittimità della pretesa restitutoria, eccependo che l' non aveva CP_1 dato prova dell'adozione del provvedimento di indebito.
La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti. Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 29/05/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza
è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
La GOP, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
2 * * *
La domanda è fondata ne limiti che seguono.
Occorre innanzitutto evidenziare che, riguardo al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza è costante nel sostenere che nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell' “accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Tuttavia, l' non deve limitare a contestare genericamente l'indebito ma deve CP_1
indicare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito oltre agli estremi del pagamento anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire all'accipiens di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. (Cass. sent. n. 198/2011: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di CP_1
verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
Ed invero, l'onere probatorio gravante sul ricorrente non può estendersi fino a costringere a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del diritto dello stesso che invece deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale atto o fatto gli viene contestato tale da aver formato un indebito.
Dunque, nel caso di specie, come lamentato dal ricorrente, l' con la nota del CP_1
3 02/06/2023 con la quale comunicava la liquidazione dell'indennità di disoccupazione 2022, ometteva di fornire indicazioni ed elementi sufficienti a far comprendere le ragioni del carattere indebito della somma trattenuta di € 886,87 e la correttezza del calcolo effettuato.
Non risulta, infatti, che il ricorrente abbia mai ricevuta una comunicazione con la quale veniva portato a conoscenza dell'addebito a suo carico, con l'indicazione dei fatti e dei motivi da cui il suddetto indebito scaturiva.
Solo con la memoria di costituzione, l' ha chiarito che ha effettuato la CP_1
compensazione, solo nei limiti di un quinto dell'indennità di disoccupazione agricola, cioè la somma di € 886.87 e che la compensazione si riferiva ad altro provvedimento di indebito adottato per altra prestazione (reddito di emergenza) non dovuta, proprio come anche indicato dal ricorrente nel corpo del ricorso.
Ne discende che, in accoglimento del ricorso, assorbita ogni altra questione, va dichiarato illegittima ed erronea la trattenuta coattiva operata dall' per la somma di € CP_1
886,87 sulla prestazione della disoccupazione agricola nr. 2023951501359 di cui alla nota del
02.6.2023 con condanna dell' alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € CP_1
886,87 trattenuta a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La G.O.P., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata:
- dichiara illegittima la trattenuta coattiva operata dall' per la somma di € 886,87, CP_1
di cui alla nota del 02 giugno 2023, conseguentemente condanna l' alla restituzione in CP_1
favore del ricorrente della somma trattenuta a tale titolo;
- condanna l' alla rifusone delle spese di lite liquidate in complessivi euro 350,00 CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali.
Caltanissetta 04/06/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 29/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato il [...] a [...] - C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vitello Vincenzo ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Caltanissetta, via Malta n. 10.
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val d'Aosta, 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' . CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29.02.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, conveniva in giudizio l' chiedendo di dichiarare illegittima ed erronea la trattenuta coattiva operata CP_1 da controparte per la somma di € 886,87 sulla prestazione della disoccupazione agricola nr.
2023951501359 avente natura e specie diversa con conseguente diritto al riconoscimento della predetta somma.
Premetteva che nell'anno 2021 e 2022 il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa come bracciante agricolo stagionale, per un complessivo di giornate lavorative utili
1 CP_ a conseguire la domanda di disoccupazione agricola, tanto che con comunicazione datata
02.06.2023 e notificata in data 15.06.2023 veniva comunicato che la già menzionata domanda di disoccupazione agricola presentata in data 19.01.2023 veniva liquidata in data 31.05.2023 per l'importo di € 3.447,49 anziché l'importo di € 4.791,30 ciò dovuto ad un asserito indebito denominato GPA52/032 da recuperare senza addurre ulteriore motivazione.
Avverso tale provvedimento veniva inoltrato ricorso amministrativo in data 07.08.2023 con il quale veniva contestato l'illegittimità della trattenuta operata sulla disoccupazione stante oltre la mancanza di motivazione, altresì, la circostanza che il a titolo di Parte_1
disoccupazione agricola non aveva accumulato nessun indebito.
Parte ricorrente evidenziava, altresì, che: “l'unica contestazione di asserito indebito il ricorrente l'ha ricevuta con la comunicazione avente ad oggetto: “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione rem nr. 20212339771” notificata il 11.10.2022 con cui CP_ l' di Caltanissetta rappresentava al ricorrente di avere corrisposto, indebitamente, il pagamento dell'importo di € 1.920,00 e una successiva con la quale veniva comunicato un ulteriore indebito di € 2.880.00”; che dette contestazioni erano state tempestivamente impugnate e che era pendente il procedimento al nr. 148/2023 R.G. innanzi al Tribunale di
Caltanissetta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza CP_1
del ricorso chiedendone il rigetto. L' sottolineava che l'importo trattenuto in maniera CP_1
indebita era relativo alle somme erogate per il Reddito di Emergenza, per il quale è ancora in corso il procedimento indicato dallo stesso ricorrente;
pertanto, l' si rimetteva alle proprie CP_1
difese già esposte.
Con le note autorizzate del 16/05/2025, parte ricorrente contestava l'inesistenza dell'indebito e della legittimità della pretesa restitutoria, eccependo che l' non aveva CP_1 dato prova dell'adozione del provvedimento di indebito.
La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti. Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 29/05/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza
è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
La GOP, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
2 * * *
La domanda è fondata ne limiti che seguono.
Occorre innanzitutto evidenziare che, riguardo al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza è costante nel sostenere che nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell' “accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Tuttavia, l' non deve limitare a contestare genericamente l'indebito ma deve CP_1
indicare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito oltre agli estremi del pagamento anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire all'accipiens di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. (Cass. sent. n. 198/2011: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di CP_1
verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
Ed invero, l'onere probatorio gravante sul ricorrente non può estendersi fino a costringere a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del diritto dello stesso che invece deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale atto o fatto gli viene contestato tale da aver formato un indebito.
Dunque, nel caso di specie, come lamentato dal ricorrente, l' con la nota del CP_1
3 02/06/2023 con la quale comunicava la liquidazione dell'indennità di disoccupazione 2022, ometteva di fornire indicazioni ed elementi sufficienti a far comprendere le ragioni del carattere indebito della somma trattenuta di € 886,87 e la correttezza del calcolo effettuato.
Non risulta, infatti, che il ricorrente abbia mai ricevuta una comunicazione con la quale veniva portato a conoscenza dell'addebito a suo carico, con l'indicazione dei fatti e dei motivi da cui il suddetto indebito scaturiva.
Solo con la memoria di costituzione, l' ha chiarito che ha effettuato la CP_1
compensazione, solo nei limiti di un quinto dell'indennità di disoccupazione agricola, cioè la somma di € 886.87 e che la compensazione si riferiva ad altro provvedimento di indebito adottato per altra prestazione (reddito di emergenza) non dovuta, proprio come anche indicato dal ricorrente nel corpo del ricorso.
Ne discende che, in accoglimento del ricorso, assorbita ogni altra questione, va dichiarato illegittima ed erronea la trattenuta coattiva operata dall' per la somma di € CP_1
886,87 sulla prestazione della disoccupazione agricola nr. 2023951501359 di cui alla nota del
02.6.2023 con condanna dell' alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € CP_1
886,87 trattenuta a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La G.O.P., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata:
- dichiara illegittima la trattenuta coattiva operata dall' per la somma di € 886,87, CP_1
di cui alla nota del 02 giugno 2023, conseguentemente condanna l' alla restituzione in CP_1
favore del ricorrente della somma trattenuta a tale titolo;
- condanna l' alla rifusone delle spese di lite liquidate in complessivi euro 350,00 CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali.
Caltanissetta 04/06/2025
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Sabina Giunta
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