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Sentenza 20 luglio 2024
Sentenza 20 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/07/2024, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 3398 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] al Corso Resina n. C.F._1
93, elett.te dom.ta in Portici al Corso Garibaldi n. 179, presso lo studio ELl'avv. Andrea Raffaele Nocerino (C.F.:
) dal quale è rapp.ta e difesa, unitamente C.F._2 all'avv. Walter Formica (C.F. , giusta procura C.F._3 in atti
Attrice
E
C.F.: e P.VA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede legale in Mogliano Veneto (TV) in via Marocchesa n. 14
- in qualità di Impresa designata ex art. 286 D.Lgs. 209/2005 e succ. mod. - rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ursone,
C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._4
Sant'Agnello (NA) alla Via Maianiello n° 5 presso lo studio legale ELl'avv. Emanuela Capriola, giusta procura alle liti in atti EL 18.12.2014, per atto EL Notaio Dott.
[...] con studio in Treviso in via San Leonardo n. Persona_1
3 – Rep. n. 186905 e Racc. n. 30367
Convenuta
NONCHE' __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione ELla sentenza): La motivazione ELla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ELla causa e ELle ragioni giuridiche ELla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3398/2020 R.G.A.C.
residente in [...] Controparte_2
Convenuto Contumace
NONCHE'
(P.IVA , con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Torino alla Via Corte d'Appello, 11, in persona EL l.r.p.t., procuratore speciale, dott. rapp.ta e Controparte_4 difesa, giusta procura generale alle liti autenticata dal
Notaio di Torino EL 27/04/17 repp. 81954, racc. Per_2
38076, dall'avv. Pierpaolo Gargano (CF ,con C.F._5 studio in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, 45, ove elegge domicilio
Convenuta
NONCHE nata a [...] il [...] Controparte_5
(c.f. e ivi residente a[...]
Bianchini n.29 C, rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Maglione (c.f. , giusto mandato in atti e C.F._7 presso il suo studio in Torre EL EC alla Via Roma 62 elettivamente domicilia
Convenuta
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, EL 22 febbraio 2024
CONCISA ESPOSIZIONE ELle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO ELla DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata a tutti i convenuti di cui in epigrafe, l'attrice conveniva gli stessi innanzi al presente Tribunale, chiedendo, per quanto ivi argomentato, di:
a) accertare i fatti indicati in premessa e dichiarare il diritto ELla istante, in qualità di traportata, ad ottenere ex art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni patiti in occasione ELl'incidente stradale per cui è causa;
b) condannare, per l'effetto, i responsabili civili, in solido alle convenute Compagnie di assicurazioni nelle rispettive qualità, e/o chi per loro, al risarcimento, in favore ELla sig.ra di tutti i danni subiti e subendi, Parte_1 patrimoniali e non, biologici e morali da invalidità
. 2 N. 3398/2020 R.G.A.C.
temporanea, totale e parziale e, comunque, conseguenti al sinistro per cui è causa, da liquidarsi almeno:
- nella somma di € 200.814,00 a titolo di danno biologico e non patrimoniale, oltre spese mediche o in quella minore che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo CTU, o che
l'adito Giudice riterrà più conforme a giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì EL dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- nella somma di € 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale da riduzione ELla capacità lavorativa e/o da perdita di chances, ovvero in quelle maggiori o minori somme che il Giudice riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Le parti costituite formulavano eccezioni di rito e di merito;
la formulava anche riconvenzionale, mentre la Controparte_1
e la “sua” assicurazione eccepivano l'essere l'evento CP_5 addebitabile al solo che, benché regolarmente Controparte_2 evocato in giudizio non si costituiva, ragion per cui era dichiarato contumace.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, all'esito degli stessi, con ordinanza EL 09.05.2022 lo scrivente sì provvedeva:---
“… in considerazione ELla documentazione versata agli atti di causa, unitamente alle prove assunte innanzi al GdP circa la dinamica ELl'evento, prove atipiche in quanto non indicate specificamente nel codice di rito, ma pacificamente utilizzabile in ossequio a costante e “granitica” giurisprudenza di legittimità e di merito, è a rilevarsi che le relative istanze istruttorie appaiono superflue giacché è opinione ELlo scrivente che l'evento avvenne per colpa esclusiva EL conducente EL motociclo Honda Controparte_2
SH 150 a bordo EL quale viaggiava l'attrice; ne consegue che
. 3 N. 3398/2020 R.G.A.C.
sia le prove orali richieste dalle parti, sia la ctu cinematica vanno disattese.
Va, pertanto, inevitabilmente disposta la ctu medico legale sulla persona ELla ON volta a determinare le conseguenze dalla stessa patite, così come allegate in citazione, ivi compresa la riduzione ELla capacità di lavoro e/o perdita di chance.
In tal senso si provvede come da dispositivo. …
Tenuto conto ELla richiesta così come formulata da parte attrice si ritiene di proporre a parte attrice e CP_1
(n.q. F.G.V.S.) di transigere la lite, ex art. 185 bis
[...] cpc, con la corresponsione di € 180.000,00 (centottantamila) all'attualità, oltre € 15.000,00 a titolo di spese legali, oltre IVA, CPA e spese generali, con compensazione ELle spese con le altre due parti costituite”.
La non aderiva alla proposta ex art. 185 bis Controparte_1 cpc;
disposta ed effettuata ctu medico legale sulla persona ELl'attrice, la lite era poi assegnata in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda è da ritenersi procedibile a termini degli artt.
148 e 145 EL d. L.vo 7-9-2005 n. 209, alla stregua ELle risultanze documentali ELla produzione di parte attrice: nel relativo fascicolo telematico, invero, sono allegate le pec e le cartoline ELle raccomandate a.r. (giunte, le prime, in data
10.05.2015, le seconde il 15.05 e 05.06.2017), comprovante l'assolvimento EL relativo onere processuale.
1.1. Date per note alle parti le circostanze di causa, è a dirsi che, quanto al fatto storico, l'attrice conveniva in giudizio in maniera indiscriminata tutti i soggetti coinvolti nel sinistro (v. conclusioni capo b) in citazione, richiamata in sede di precisazione conclusioni) per sentir condannare i responsabili civili in solido con le compagnie assicurative per le conseguenze occorsale in data 10.12.2016, alle ore 21.20 circa: in particolare, “… quale trasportata, a bordo EL motociclo Honda SH 150 tg. BP05630 condotto dal sig. CP_2
. 4 N. 3398/2020 R.G.A.C.
e percorreva in Torre Del EC (NA) la Via CP_2
Circumvallazione;
Giunto all'intersezione con Corso Avezzano, il ciclomotore su cui era trasportata veniva impattato lateralmente da una Fiat
Punto tg. BP074ZV, condotta dalla sig.ra ; Controparte_5
Il guidatore EL motociclo, sig. veniva Controparte_2 rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Torre
Annunziata e – all'esito EL dibattimento – con sentenza n.
1876/2019 veniva riconosciuto colpevole per il comportamento imprudente avuto nell'incidente de quo;
A causa EL violento urto, la sig.ra subiva lo Parte_1 schiacciamento ELla gamba destra da parte EL motoveicolo e veniva scaraventata al suolo alcuni metri più avanti, riportando anche un violento trauma toraco-addominale; …”.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc precisava di aver evocato tutti in giudizio “fin tanto che nessuno dei presunti responsabili (vettore e/o conducente ELl'autovettura) fornisca prova di aver superato il concorso di colpa nella produzione EL sinistro”, anche sul rilievo che la sentenza penale di condanna EL era stata appellata, mentre la causa CP_2 civile intentata dalla innanzi al GdP locale contro il CP_5
e la per il risarcimento dei danni CP_2 Controparte_1 alla sua autovettura era ancora in corso.
1.2. Orbene proprio le prove documentali versate agli atti di causa generavano la citata ordinanza ELlo scrivente: in base ai principi ELl'”acquisizione probatoria” e ELl'utilizzo ELle cd. “prove atipiche”, lo scrivente, previa relativa valutazione, riteneva che l'evento de quo fosse avvenuto per colpa esclusiva EL , sul cui motociclo l'attrice era CP_2 trasportata.
Le deposizioni testimoniali rese innanzi al/i GdP e il rilievo effettuato dagli operanti ELla P.S. di Torre EL EC, giunti sul posto immediatamente dopo lo scontro, sono al riguardo insuperabili.
e infatti, riferivano entrambi Testimone_1 Controparte_6 che la impegnava l'incrocio solo dopo aver dato la CP_5
. 5 N. 3398/2020 R.G.A.C.
precedenza ai veicoli procedenti da entrambi i lati ELla strada;
a quel punto sopraggiungeva un motorino a elevata velocità che sorpassava tutte le auto ferme in colonna, per impattare violentemente con l'autoveicolo ELla (v. CP_5 relative deposizioni).
Gli appartenenti alla P.S., e Parte_2 Persona_3 giunti sul posto a brevissima distanza dal fatto, dai rilevi effettuati constavano che la dinamica EL sinistro era quella descritta (poi) dai testi, nonché dalla stessa sul CP_5 momento (v. deposizioni ELl innanzi ai GdP locali, in Pt_2 sede civile e penale).
Davano, altresì, atto che “inspiegabilmente” il , CP_2 sebbene cosciente, “si rifiutava di fornire dichiarazioni in merito all'incidente stradale”.
Orbene, unico punto di divergenza che lo scrivente ritiene di evidenziare con quanto acclarato e riportato è l'utilizzo ELl'avverbio citato, giacché proprio la riscontrata condotta
“spiega” chiaramente il silenzio EL soggetto, tra CP_2
l'altro, privo di patente auto e utilizzante un veicolo senza copertura assicurativa!
Per giusta completezza lo scrivente deve dare, altresì, atto che il risulta essere stato condannato sia per aver CP_2 cagionato gravi lesioni ad (sentenza non Parte_1 definitiva); sia per i danni cagionati al veicolo ELla
, previa valutazione di essere unico responsabile EL CP_5 sinistro (v. sentenze GdP in atti).
Può, quindi, definitivamente ribadirsi che il sinistro de quo si verificava perché alla guida EL suo Controparte_2 motociclo, su cui viaggiava quale trasportata l'odierna attrice, giungeva all'incrocio tra Corso Avezzana e Via
Circumvallazione in Torre EL EC, in maniera improvvisa, giacché viaggiante a forte velocità e in fase di sorpasso di un serie di veicoli fermi e incolonnati, sia per la densità EL traffico, sia perché si erano arrestati onde consentire alla di completare la manovra d'impegno ELl'incrocio, CP_5 manovra cominciata prima che sopraggiungesse il che, CP_2
. 6 N. 3398/2020 R.G.A.C.
pertanto, andava a schiantarsi contro la parte anteriore ELl'autovettura ELla . CP_5
Emerge, pertanto, l'esclusiva responsabilità EL CP_7
, e la consequenziale responsabilità EL convenuto
[...] contumace in ordine alla causazione ELl'evento.
2. In ordine alla quantificazione dei danni, va osservato che l'entità degli stessi è stata accertata dal consulente medico- legale d'ufficio, dr. le cui conclusioni (in Persona_4 parte, sotto riportate) sono condivise e fatte proprie da questo Giudice, perché complete, precise, persuasive e conseguenti ad obiettivi metodi e criteri tecnici d'osservazione: ---
“La malattia ha avuto una durata complessiva di 320
(trecentoventi) giorni, ripartibili in 120 (centoventi) giorni di I.T.T. (inabilità temporanea totale), relativi ai ricoveri ospedalieri e al periodo di divieto di carico e carico sfiorante, 100 (cento) giorni di I.T.P. al valore medio EL 75%
(settantacinque per cento) e 100 (cento) giorni di I.T.P. al valore medio EL 50% (cinquanta per cento), questi ultimi come sintesi, a scalare, di un più lungo periodo indispensabile per un soddisfacente recupero funzionale ELle strutture interessate dal trauma.”…;
Dalle lesioni descritte sono residuati i seguenti postumi:
Esiti riparativi di infrazione ELla VI costa destra;
Esiti riparativi ELle fratture di tibia e perone con lieve angolazione dei frammenti;
Esiti riparativi ELla frattura ELl'astragalo destro;
Esiti cicatriziali chirurgici alla gamba destra;
Atteggiamento in valgo EL ginocchio destro (maggiore rispetto al controlato) con accorciamento ELl'arto di circa 1 cm;
plus perimetrico EL collo piede destro;
Limitazione funzionale di circa ½ ELla flessoestensione EL collo piede destro con rigidità ELl'articolazione sotto-astragalica; deambulazione con zoppia di fuga a destra.
Tali esiti determinano una menomazione all'integrità psico- fisica pari al 22% (ventidue per cento)…
. 7 N. 3398/2020 R.G.A.C.
In considerazione ELla difficoltà alla stazione eretta prolungata e ELle obiettivate difficoltà alla deambulazione, si ritiene che in futuro l'infortunata potrà continuare a svolgere l'attività di inserviente/aiuto cuoco, ma ciò comporterà maggiore affaticamento e ricorso ad energie lavorative di riserva;
inoltre dovrà ridurre quantitativamente alcune mansioni (tutte quelle espletate in stazione eretta non potranno superare 2-3 ore nel corso EL turno lavorativo) e dovranno essere alternate ad attività qualitativamente diverse che possano essere espletate in posizione seduta….
Il livello di sofferenza può ritenersi di grado medio, avuto riguardo soprattutto al travagliato decorso clinico, complicato nel post-chirurgico, all'accreditabile dolore fisico associato alle lesioni traumatiche riportate ed alla necessità di ben due interventi chirurgici in regime di ricovero ospedaliero ordinario”.
2.1. In applicazione ELla Tabelle “milanesi”, normalmente utilizzate dallo scrivente, ne consegue che alla ON è dovuto quanto segue, tenendo conto che all'epoca EL fatto aveva 17 anni:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età EL danneggiato alla data EL sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 22%
Punto danno biologico € 4.049,22
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 38%) € 1.538,70
Punto danno non patrimoniale € 5.587,92
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 81.956,00
. 8 N. 3398/2020 R.G.A.C.
Danno non patrimoniale risarcibile € 113.100,00
Con personalizzazione massima (max 37% EL
€ 143.424,00 danno biologico)
Invalidità temporanea totale € 13.800,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 8.625,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.750,00
Totale danno biologico temporaneo € 28.175,00
Totale generale: € 141.275,00
Totale con personalizzazione massima € 171.599,00
Per quanto l'importo richiesto dall'attrice sia superiore a quello testé riportato, va precisato che la tabella adottata fa riferimento all'anno 2024 (l'attrice alla tabella anno 2018) sul rilievo che “il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base ELle regole vigenti al momento ELla liquidazione,
e non già al momento EL fatto illecito” (Cass. civ., VI,
15/06/2022, n. 19229).
Quanto evidenziato dal ctu conforta l'assunto che alla ON va riconosciuta sia la massima personalizzazione, sia la sofferenza soggettiva quale danno morale.
“In tema di risarcimento EL danno alla persona, nel procedere alla liquidazione EL danno alla salute secondo le Tabelle di
Milano, attesa l'autonoma rilevanza EL danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare
l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso EL danno dinamico-relazionale e EL danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione ELla componente morale EL danno), considerare la sola voce EL danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il
. 9 N. 3398/2020 R.G.A.C.
solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione EL danno, procedere all'aumento (fino al 30%) EL valore EL solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale EL danno inserita in tabella, ai sensi ELl'art. 138, comma 3, c.ass.”
(Cassazione civile sez. III - 22/03/2024, n. 7892).
Il livello di sofferenza patito dall'attrice, così come ricavabile da quanto esposto dal ctu, giustifica l'autonomo riconoscimento EL danno morale, id est non patrimoniale;
mentre quanto accertato dal ctu circa le future problematiche inerenti alla postura e alla persistenza ELla “stazione eretta” è giusto motivo per la massima personalizzazione.
2.2. Parte attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento EL danno patrimoniale per riduzione ELla capacità di lavoro e/o perdita di chances.
Quanto acclarato dal ctu e sopra riprodotto (risposte a quesiti n. 6 e n. 10 di cui alla ctu) costituisce una sicura menomazione in capo all'attrice. A tal riguardo si pone, quindi, il quesito se in tema di danno alla persona,
l'invalidità tale da condizionare la possibilità di svolgere
“normalmente” alcuni lavori, se EL caso diversi da quello eventualmente prestato al momento EL sinistro e, comunque, confacenti alle attitudini e condizioni ELla persona infortunata, integri lesione di un modo di essere EL soggetto, sì rientrante nel danno biologico, oppure sia autonomamente risarcibile quale danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance.
Orbene, in adesione a precisa giurisprudenza di legittimità (SC
2348/2018; SC 12211/2015), la menomazione ELl'attitudine di un soggetto allo svolgimento, oltre che ELl'attività lavorativa specificamente prestata, di lavori diversi implicanti un'integrità psicofisica assoluta e che astrattamente potrebbe esercitare avuto riguardo all'età, alle attitudini e condizioni personali e ambientali, non costituisce una componente EL
. 10 N. 3398/2020 R.G.A.C.
danno biologico, ma integra una voce di danno patrimoniale che deve essere risarcita in via equitativa.
E in tal senso appare equo determinare tal voce di danno nella misura EL 25% ELl'importo liquidato a titolo di danno biologico, pari quindi nello specifico a € 42.899,75.
3. Parti convenute “condannate”, pertanto, devono, corrispondere all'attrice la somma di € 214.498,75, (€
171.599,00 + € 42899,75), da rivalutare all'attualità.
Tenuto conto che devono essere riconosciuti alla lesionata gli interessi per ritardato pagamento dal dì ELl'evento (ex art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.), 10-12-2016, al soddisfo, questi vanno corrisposti nella misura legale e calcolati sull'importo ottenuto tra la somma dovuta all'attualità e quella dovuta all'epoca EL fatto (calcolata devalutando il primo importo con l'applicazione dei notori indici ISTAT), e quindi anno per anno e fino al momento ELla presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nel rapporto attrice – parti “condannate” e si liquidano come da dispositivo, sul relativo parametro di riferimento e per la somma attribuita (art. 5, co. 1, D.M. Giustizia 55/2014).
Specularmente l'attrice va condannata alle spese processuali in favore ELla e Controparte_3 Controparte_5 atteso il rigetto ELla domanda: a tal riguardo va rilevato che la si trovava a bordo EL motociclo EL contumace e, in Pt_1 tal senso, era ben consapevole EL reale accadimento EL fatto oggetto di lite, ascrivibile al solo;
tuttavia, si CP_2 ritiene di poterle compensare ELla metà e anch'esse si liquidano come da dispositivo.
5. L'esclusiva responsabilità EL assorbe le altre CP_2 domande: l'incertezza iniziale in capo alla circa la CP_1 responsabilità è giusto motivo per compensare le spese processuali quanto alle sue domande nei riguardi ELla CP_5
e ELla sua assicurazione.
P.Q.M.
. 11 N. 3398/2020 R.G.A.C.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua nei Parte_1 confronti ELla di Controparte_1 Controparte_2 ELla e di Controparte_3 Controparte_5 assorbita ogni altra questione, così provvede:
a) dichiara esclusivo responsabile ELle Controparte_2 lesioni patite dall'attrice a causa EL sinistro oggetto di causa;
b) per l'effetto, condanna la e Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 nei confronti ELl'attrice, che liquida come da paragrafo 3. ELla motivazione;
c) condanna la e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento ELle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 14.600,00, di cui euro
14.000,00 per compensi professionali, euro 600,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese di ctu e spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M.
Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione ai procuratori antistatari, oltre spese di ctu;
d) condanna al pagamento ELle spese Parte_1 processuali in favore ELla che Controparte_3 liquida, già decurtate per la metà, in euro 7.100,00, di cui euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 100,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M.
Giustizia 10-3-2014 n. 55);
e) condanna al pagamento ELle spese Parte_1 processuali in favore di che liquida, già Controparte_5 decurtate per la metà, in euro 7.100,00, di cui euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 100,00 per spese, oltre i.v.a.
e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie
(15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario;
f) compensa le residue spese processuali.
Torre A., 20 luglio 2024
. 12 N. 3398/2020 R.G.A.C.
.
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 3398 EL ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] al Corso Resina n. C.F._1
93, elett.te dom.ta in Portici al Corso Garibaldi n. 179, presso lo studio ELl'avv. Andrea Raffaele Nocerino (C.F.:
) dal quale è rapp.ta e difesa, unitamente C.F._2 all'avv. Walter Formica (C.F. , giusta procura C.F._3 in atti
Attrice
E
C.F.: e P.VA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede legale in Mogliano Veneto (TV) in via Marocchesa n. 14
- in qualità di Impresa designata ex art. 286 D.Lgs. 209/2005 e succ. mod. - rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ursone,
C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._4
Sant'Agnello (NA) alla Via Maianiello n° 5 presso lo studio legale ELl'avv. Emanuela Capriola, giusta procura alle liti in atti EL 18.12.2014, per atto EL Notaio Dott.
[...] con studio in Treviso in via San Leonardo n. Persona_1
3 – Rep. n. 186905 e Racc. n. 30367
Convenuta
NONCHE' __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione ELla sentenza): La motivazione ELla sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ELla causa e ELle ragioni giuridiche ELla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 3398/2020 R.G.A.C.
residente in [...] Controparte_2
Convenuto Contumace
NONCHE'
(P.IVA , con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Torino alla Via Corte d'Appello, 11, in persona EL l.r.p.t., procuratore speciale, dott. rapp.ta e Controparte_4 difesa, giusta procura generale alle liti autenticata dal
Notaio di Torino EL 27/04/17 repp. 81954, racc. Per_2
38076, dall'avv. Pierpaolo Gargano (CF ,con C.F._5 studio in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, 45, ove elegge domicilio
Convenuta
NONCHE nata a [...] il [...] Controparte_5
(c.f. e ivi residente a[...]
Bianchini n.29 C, rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Maglione (c.f. , giusto mandato in atti e C.F._7 presso il suo studio in Torre EL EC alla Via Roma 62 elettivamente domicilia
Convenuta
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, EL 22 febbraio 2024
CONCISA ESPOSIZIONE ELle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO ELla DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata a tutti i convenuti di cui in epigrafe, l'attrice conveniva gli stessi innanzi al presente Tribunale, chiedendo, per quanto ivi argomentato, di:
a) accertare i fatti indicati in premessa e dichiarare il diritto ELla istante, in qualità di traportata, ad ottenere ex art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni patiti in occasione ELl'incidente stradale per cui è causa;
b) condannare, per l'effetto, i responsabili civili, in solido alle convenute Compagnie di assicurazioni nelle rispettive qualità, e/o chi per loro, al risarcimento, in favore ELla sig.ra di tutti i danni subiti e subendi, Parte_1 patrimoniali e non, biologici e morali da invalidità
. 2 N. 3398/2020 R.G.A.C.
temporanea, totale e parziale e, comunque, conseguenti al sinistro per cui è causa, da liquidarsi almeno:
- nella somma di € 200.814,00 a titolo di danno biologico e non patrimoniale, oltre spese mediche o in quella minore che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo CTU, o che
l'adito Giudice riterrà più conforme a giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì EL dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- nella somma di € 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale da riduzione ELla capacità lavorativa e/o da perdita di chances, ovvero in quelle maggiori o minori somme che il Giudice riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Le parti costituite formulavano eccezioni di rito e di merito;
la formulava anche riconvenzionale, mentre la Controparte_1
e la “sua” assicurazione eccepivano l'essere l'evento CP_5 addebitabile al solo che, benché regolarmente Controparte_2 evocato in giudizio non si costituiva, ragion per cui era dichiarato contumace.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, all'esito degli stessi, con ordinanza EL 09.05.2022 lo scrivente sì provvedeva:---
“… in considerazione ELla documentazione versata agli atti di causa, unitamente alle prove assunte innanzi al GdP circa la dinamica ELl'evento, prove atipiche in quanto non indicate specificamente nel codice di rito, ma pacificamente utilizzabile in ossequio a costante e “granitica” giurisprudenza di legittimità e di merito, è a rilevarsi che le relative istanze istruttorie appaiono superflue giacché è opinione ELlo scrivente che l'evento avvenne per colpa esclusiva EL conducente EL motociclo Honda Controparte_2
SH 150 a bordo EL quale viaggiava l'attrice; ne consegue che
. 3 N. 3398/2020 R.G.A.C.
sia le prove orali richieste dalle parti, sia la ctu cinematica vanno disattese.
Va, pertanto, inevitabilmente disposta la ctu medico legale sulla persona ELla ON volta a determinare le conseguenze dalla stessa patite, così come allegate in citazione, ivi compresa la riduzione ELla capacità di lavoro e/o perdita di chance.
In tal senso si provvede come da dispositivo. …
Tenuto conto ELla richiesta così come formulata da parte attrice si ritiene di proporre a parte attrice e CP_1
(n.q. F.G.V.S.) di transigere la lite, ex art. 185 bis
[...] cpc, con la corresponsione di € 180.000,00 (centottantamila) all'attualità, oltre € 15.000,00 a titolo di spese legali, oltre IVA, CPA e spese generali, con compensazione ELle spese con le altre due parti costituite”.
La non aderiva alla proposta ex art. 185 bis Controparte_1 cpc;
disposta ed effettuata ctu medico legale sulla persona ELl'attrice, la lite era poi assegnata in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda è da ritenersi procedibile a termini degli artt.
148 e 145 EL d. L.vo 7-9-2005 n. 209, alla stregua ELle risultanze documentali ELla produzione di parte attrice: nel relativo fascicolo telematico, invero, sono allegate le pec e le cartoline ELle raccomandate a.r. (giunte, le prime, in data
10.05.2015, le seconde il 15.05 e 05.06.2017), comprovante l'assolvimento EL relativo onere processuale.
1.1. Date per note alle parti le circostanze di causa, è a dirsi che, quanto al fatto storico, l'attrice conveniva in giudizio in maniera indiscriminata tutti i soggetti coinvolti nel sinistro (v. conclusioni capo b) in citazione, richiamata in sede di precisazione conclusioni) per sentir condannare i responsabili civili in solido con le compagnie assicurative per le conseguenze occorsale in data 10.12.2016, alle ore 21.20 circa: in particolare, “… quale trasportata, a bordo EL motociclo Honda SH 150 tg. BP05630 condotto dal sig. CP_2
. 4 N. 3398/2020 R.G.A.C.
e percorreva in Torre Del EC (NA) la Via CP_2
Circumvallazione;
Giunto all'intersezione con Corso Avezzano, il ciclomotore su cui era trasportata veniva impattato lateralmente da una Fiat
Punto tg. BP074ZV, condotta dalla sig.ra ; Controparte_5
Il guidatore EL motociclo, sig. veniva Controparte_2 rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Torre
Annunziata e – all'esito EL dibattimento – con sentenza n.
1876/2019 veniva riconosciuto colpevole per il comportamento imprudente avuto nell'incidente de quo;
A causa EL violento urto, la sig.ra subiva lo Parte_1 schiacciamento ELla gamba destra da parte EL motoveicolo e veniva scaraventata al suolo alcuni metri più avanti, riportando anche un violento trauma toraco-addominale; …”.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc precisava di aver evocato tutti in giudizio “fin tanto che nessuno dei presunti responsabili (vettore e/o conducente ELl'autovettura) fornisca prova di aver superato il concorso di colpa nella produzione EL sinistro”, anche sul rilievo che la sentenza penale di condanna EL era stata appellata, mentre la causa CP_2 civile intentata dalla innanzi al GdP locale contro il CP_5
e la per il risarcimento dei danni CP_2 Controparte_1 alla sua autovettura era ancora in corso.
1.2. Orbene proprio le prove documentali versate agli atti di causa generavano la citata ordinanza ELlo scrivente: in base ai principi ELl'”acquisizione probatoria” e ELl'utilizzo ELle cd. “prove atipiche”, lo scrivente, previa relativa valutazione, riteneva che l'evento de quo fosse avvenuto per colpa esclusiva EL , sul cui motociclo l'attrice era CP_2 trasportata.
Le deposizioni testimoniali rese innanzi al/i GdP e il rilievo effettuato dagli operanti ELla P.S. di Torre EL EC, giunti sul posto immediatamente dopo lo scontro, sono al riguardo insuperabili.
e infatti, riferivano entrambi Testimone_1 Controparte_6 che la impegnava l'incrocio solo dopo aver dato la CP_5
. 5 N. 3398/2020 R.G.A.C.
precedenza ai veicoli procedenti da entrambi i lati ELla strada;
a quel punto sopraggiungeva un motorino a elevata velocità che sorpassava tutte le auto ferme in colonna, per impattare violentemente con l'autoveicolo ELla (v. CP_5 relative deposizioni).
Gli appartenenti alla P.S., e Parte_2 Persona_3 giunti sul posto a brevissima distanza dal fatto, dai rilevi effettuati constavano che la dinamica EL sinistro era quella descritta (poi) dai testi, nonché dalla stessa sul CP_5 momento (v. deposizioni ELl innanzi ai GdP locali, in Pt_2 sede civile e penale).
Davano, altresì, atto che “inspiegabilmente” il , CP_2 sebbene cosciente, “si rifiutava di fornire dichiarazioni in merito all'incidente stradale”.
Orbene, unico punto di divergenza che lo scrivente ritiene di evidenziare con quanto acclarato e riportato è l'utilizzo ELl'avverbio citato, giacché proprio la riscontrata condotta
“spiega” chiaramente il silenzio EL soggetto, tra CP_2
l'altro, privo di patente auto e utilizzante un veicolo senza copertura assicurativa!
Per giusta completezza lo scrivente deve dare, altresì, atto che il risulta essere stato condannato sia per aver CP_2 cagionato gravi lesioni ad (sentenza non Parte_1 definitiva); sia per i danni cagionati al veicolo ELla
, previa valutazione di essere unico responsabile EL CP_5 sinistro (v. sentenze GdP in atti).
Può, quindi, definitivamente ribadirsi che il sinistro de quo si verificava perché alla guida EL suo Controparte_2 motociclo, su cui viaggiava quale trasportata l'odierna attrice, giungeva all'incrocio tra Corso Avezzana e Via
Circumvallazione in Torre EL EC, in maniera improvvisa, giacché viaggiante a forte velocità e in fase di sorpasso di un serie di veicoli fermi e incolonnati, sia per la densità EL traffico, sia perché si erano arrestati onde consentire alla di completare la manovra d'impegno ELl'incrocio, CP_5 manovra cominciata prima che sopraggiungesse il che, CP_2
. 6 N. 3398/2020 R.G.A.C.
pertanto, andava a schiantarsi contro la parte anteriore ELl'autovettura ELla . CP_5
Emerge, pertanto, l'esclusiva responsabilità EL CP_7
, e la consequenziale responsabilità EL convenuto
[...] contumace in ordine alla causazione ELl'evento.
2. In ordine alla quantificazione dei danni, va osservato che l'entità degli stessi è stata accertata dal consulente medico- legale d'ufficio, dr. le cui conclusioni (in Persona_4 parte, sotto riportate) sono condivise e fatte proprie da questo Giudice, perché complete, precise, persuasive e conseguenti ad obiettivi metodi e criteri tecnici d'osservazione: ---
“La malattia ha avuto una durata complessiva di 320
(trecentoventi) giorni, ripartibili in 120 (centoventi) giorni di I.T.T. (inabilità temporanea totale), relativi ai ricoveri ospedalieri e al periodo di divieto di carico e carico sfiorante, 100 (cento) giorni di I.T.P. al valore medio EL 75%
(settantacinque per cento) e 100 (cento) giorni di I.T.P. al valore medio EL 50% (cinquanta per cento), questi ultimi come sintesi, a scalare, di un più lungo periodo indispensabile per un soddisfacente recupero funzionale ELle strutture interessate dal trauma.”…;
Dalle lesioni descritte sono residuati i seguenti postumi:
Esiti riparativi di infrazione ELla VI costa destra;
Esiti riparativi ELle fratture di tibia e perone con lieve angolazione dei frammenti;
Esiti riparativi ELla frattura ELl'astragalo destro;
Esiti cicatriziali chirurgici alla gamba destra;
Atteggiamento in valgo EL ginocchio destro (maggiore rispetto al controlato) con accorciamento ELl'arto di circa 1 cm;
plus perimetrico EL collo piede destro;
Limitazione funzionale di circa ½ ELla flessoestensione EL collo piede destro con rigidità ELl'articolazione sotto-astragalica; deambulazione con zoppia di fuga a destra.
Tali esiti determinano una menomazione all'integrità psico- fisica pari al 22% (ventidue per cento)…
. 7 N. 3398/2020 R.G.A.C.
In considerazione ELla difficoltà alla stazione eretta prolungata e ELle obiettivate difficoltà alla deambulazione, si ritiene che in futuro l'infortunata potrà continuare a svolgere l'attività di inserviente/aiuto cuoco, ma ciò comporterà maggiore affaticamento e ricorso ad energie lavorative di riserva;
inoltre dovrà ridurre quantitativamente alcune mansioni (tutte quelle espletate in stazione eretta non potranno superare 2-3 ore nel corso EL turno lavorativo) e dovranno essere alternate ad attività qualitativamente diverse che possano essere espletate in posizione seduta….
Il livello di sofferenza può ritenersi di grado medio, avuto riguardo soprattutto al travagliato decorso clinico, complicato nel post-chirurgico, all'accreditabile dolore fisico associato alle lesioni traumatiche riportate ed alla necessità di ben due interventi chirurgici in regime di ricovero ospedaliero ordinario”.
2.1. In applicazione ELla Tabelle “milanesi”, normalmente utilizzate dallo scrivente, ne consegue che alla ON è dovuto quanto segue, tenendo conto che all'epoca EL fatto aveva 17 anni:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età EL danneggiato alla data EL sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 22%
Punto danno biologico € 4.049,22
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 38%) € 1.538,70
Punto danno non patrimoniale € 5.587,92
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 81.956,00
. 8 N. 3398/2020 R.G.A.C.
Danno non patrimoniale risarcibile € 113.100,00
Con personalizzazione massima (max 37% EL
€ 143.424,00 danno biologico)
Invalidità temporanea totale € 13.800,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 8.625,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.750,00
Totale danno biologico temporaneo € 28.175,00
Totale generale: € 141.275,00
Totale con personalizzazione massima € 171.599,00
Per quanto l'importo richiesto dall'attrice sia superiore a quello testé riportato, va precisato che la tabella adottata fa riferimento all'anno 2024 (l'attrice alla tabella anno 2018) sul rilievo che “il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base ELle regole vigenti al momento ELla liquidazione,
e non già al momento EL fatto illecito” (Cass. civ., VI,
15/06/2022, n. 19229).
Quanto evidenziato dal ctu conforta l'assunto che alla ON va riconosciuta sia la massima personalizzazione, sia la sofferenza soggettiva quale danno morale.
“In tema di risarcimento EL danno alla persona, nel procedere alla liquidazione EL danno alla salute secondo le Tabelle di
Milano, attesa l'autonoma rilevanza EL danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare
l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso EL danno dinamico-relazionale e EL danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione ELla componente morale EL danno), considerare la sola voce EL danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il
. 9 N. 3398/2020 R.G.A.C.
solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione EL danno, procedere all'aumento (fino al 30%) EL valore EL solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale EL danno inserita in tabella, ai sensi ELl'art. 138, comma 3, c.ass.”
(Cassazione civile sez. III - 22/03/2024, n. 7892).
Il livello di sofferenza patito dall'attrice, così come ricavabile da quanto esposto dal ctu, giustifica l'autonomo riconoscimento EL danno morale, id est non patrimoniale;
mentre quanto accertato dal ctu circa le future problematiche inerenti alla postura e alla persistenza ELla “stazione eretta” è giusto motivo per la massima personalizzazione.
2.2. Parte attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento EL danno patrimoniale per riduzione ELla capacità di lavoro e/o perdita di chances.
Quanto acclarato dal ctu e sopra riprodotto (risposte a quesiti n. 6 e n. 10 di cui alla ctu) costituisce una sicura menomazione in capo all'attrice. A tal riguardo si pone, quindi, il quesito se in tema di danno alla persona,
l'invalidità tale da condizionare la possibilità di svolgere
“normalmente” alcuni lavori, se EL caso diversi da quello eventualmente prestato al momento EL sinistro e, comunque, confacenti alle attitudini e condizioni ELla persona infortunata, integri lesione di un modo di essere EL soggetto, sì rientrante nel danno biologico, oppure sia autonomamente risarcibile quale danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance.
Orbene, in adesione a precisa giurisprudenza di legittimità (SC
2348/2018; SC 12211/2015), la menomazione ELl'attitudine di un soggetto allo svolgimento, oltre che ELl'attività lavorativa specificamente prestata, di lavori diversi implicanti un'integrità psicofisica assoluta e che astrattamente potrebbe esercitare avuto riguardo all'età, alle attitudini e condizioni personali e ambientali, non costituisce una componente EL
. 10 N. 3398/2020 R.G.A.C.
danno biologico, ma integra una voce di danno patrimoniale che deve essere risarcita in via equitativa.
E in tal senso appare equo determinare tal voce di danno nella misura EL 25% ELl'importo liquidato a titolo di danno biologico, pari quindi nello specifico a € 42.899,75.
3. Parti convenute “condannate”, pertanto, devono, corrispondere all'attrice la somma di € 214.498,75, (€
171.599,00 + € 42899,75), da rivalutare all'attualità.
Tenuto conto che devono essere riconosciuti alla lesionata gli interessi per ritardato pagamento dal dì ELl'evento (ex art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.), 10-12-2016, al soddisfo, questi vanno corrisposti nella misura legale e calcolati sull'importo ottenuto tra la somma dovuta all'attualità e quella dovuta all'epoca EL fatto (calcolata devalutando il primo importo con l'applicazione dei notori indici ISTAT), e quindi anno per anno e fino al momento ELla presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nel rapporto attrice – parti “condannate” e si liquidano come da dispositivo, sul relativo parametro di riferimento e per la somma attribuita (art. 5, co. 1, D.M. Giustizia 55/2014).
Specularmente l'attrice va condannata alle spese processuali in favore ELla e Controparte_3 Controparte_5 atteso il rigetto ELla domanda: a tal riguardo va rilevato che la si trovava a bordo EL motociclo EL contumace e, in Pt_1 tal senso, era ben consapevole EL reale accadimento EL fatto oggetto di lite, ascrivibile al solo;
tuttavia, si CP_2 ritiene di poterle compensare ELla metà e anch'esse si liquidano come da dispositivo.
5. L'esclusiva responsabilità EL assorbe le altre CP_2 domande: l'incertezza iniziale in capo alla circa la CP_1 responsabilità è giusto motivo per compensare le spese processuali quanto alle sue domande nei riguardi ELla CP_5
e ELla sua assicurazione.
P.Q.M.
. 11 N. 3398/2020 R.G.A.C.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua nei Parte_1 confronti ELla di Controparte_1 Controparte_2 ELla e di Controparte_3 Controparte_5 assorbita ogni altra questione, così provvede:
a) dichiara esclusivo responsabile ELle Controparte_2 lesioni patite dall'attrice a causa EL sinistro oggetto di causa;
b) per l'effetto, condanna la e Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 nei confronti ELl'attrice, che liquida come da paragrafo 3. ELla motivazione;
c) condanna la e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento ELle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 14.600,00, di cui euro
14.000,00 per compensi professionali, euro 600,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese di ctu e spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M.
Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione ai procuratori antistatari, oltre spese di ctu;
d) condanna al pagamento ELle spese Parte_1 processuali in favore ELla che Controparte_3 liquida, già decurtate per la metà, in euro 7.100,00, di cui euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 100,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M.
Giustizia 10-3-2014 n. 55);
e) condanna al pagamento ELle spese Parte_1 processuali in favore di che liquida, già Controparte_5 decurtate per la metà, in euro 7.100,00, di cui euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 100,00 per spese, oltre i.v.a.
e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie
(15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario;
f) compensa le residue spese processuali.
Torre A., 20 luglio 2024
. 12 N. 3398/2020 R.G.A.C.
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Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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