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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere all'esito della trattazione scritta ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2341 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), con domicilio in Roma, , presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. (c.f. ), che ne cura Parte_1 C.F._1 rappresentanza e difesa
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via Giovanni XXIII n° 1 null 00034 COLLEFERRO, presso lo studio dell'Avv. (c.f. ), che lo Controparte_1 C.F._2 rappresenta e difende.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 210/2021 emessa dal Tribunale di
Velletri.
Conclusioni delle parti: come negli atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per
r.g. n. 1 relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053;
Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
La sentenza è stata impugnata da . Parte_1
si è costituito ed ha resistito all'appello Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In due successive occasioni nessuna delle parti ha depositato note in vista della trattazione ex art. 127 ter cpc.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini con ordinanza del
7.10.2025.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 127, quarto comma, cpc..
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.)
o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 127 ter cpc base al quale: « Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e di chiara
l'estinzione del processo. ».
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art.
350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale
r.g. n. 2 introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato
l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo
e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 07/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. 3