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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/05/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000182/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000182/2013 avente ad oggetto: “pagamento compensi professionali ”
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), professionisti associati dello Parte_4 C.F._4
studio “ Parte_5
elettivamente domicil. in VIA DEVITOFRANCESCO N. 27 70124 BARI rappres. e dif. dall'Avv. ORLANDO CARLO (C.F. ) C.F._5
ATTORI
1 contro
Controparte_1
C.F. )
[...] P.IVA_1
elettivam. domicil. in VIA VASCO N. 21 70043 MONOPOLI (BA); rappres. e dif. dagli
Avv.ti NAVACH MARCO (C.F. ) e PERRICCI ROSANNA (C.F. C.F._6
C.F._7
CONVENUTA
All'udienza del 25.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
1.1 Con atto di citazione, notificato in data 14.3.2013, , Parte_1 Parte_2
, e , qualificatisi come professionisti associati
[...] Parte_3 Parte_4
dello studio “ , hanno adito questo Tribunale al fine di sentir: Parte_5
< in solido (e/o ciascuno per il corrispondente titolo) per l'attività resa e da rendere in favore dell , volta al restauro del RI “Casa Santa” di Controparte_2
Monopoli;
condannare, di conseguenza, la convenuta alla corresponsione in proprio favore della somma di € 69.543,24, oltre il 25% ex art. 10 della L. 143/1949 (€ 17.385,81), quale compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva e della somma di € 63.792,38, quale ulteriore danno per la mancata Direzione Lavori, per un totale di € 150.721,43, oltre oneri accessori, interessi e rivalutazione monetaria;
2 condannare, in alternativa e/o in subordine, l' a quelle altre Controparte_2
somme maggiori e/o minori che fossero ritenute congrue e di giustizia, anche con valutazione equitativa e/o con CTU, cui sommare le spese per il rilascio del parere dell'Ordine degli ingegneri ed architetti, pari ad € 427,00, oltre oneri accessori, interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del giudizio >>.
1.1.2 A fondamento dell'azione, gli attori hanno dedotto, in fatto, che:
- gli stessi esercitano la professione di ingegneri e sono tutti associati dello studio professionale “ , con sede in Cellamare Parte_5
(BA), alla via Sant'Amatore n. 9/A, in virtù del contratto del 14.7.2004, registrato in Bari il 30.9.2004;
- con deliberazione n. 43, del 30.7.2008 l' (“ Controparte_3 [...]
”) aveva conferito “allo studio Controparte_4
con sede in Cellamare (BA), alla via Parte_5
Sant'Amatore n. 9/A, giusta nota del 4.7.2008, corredata dai curricula dell'ing. e dell'ing. , l'incarico della Parte_1 Parte_3
progettazione definitiva per il restauro del , sito Controparte_5
in Monopoli, alla via Santa Teresa n. 5, per l'utilizzo ad asilo nido...”, assumendo altresì che per tale incarico, precedente la progettazione esecutiva, sarebbe spettato “un compenso unico, preventivato dallo stesso studio associato, in € 8.000,00 più IVA e INARCASSA...” e “di dare al presente atto valore contrattuale...”;
- in data 8.8.2008, l'ing. aveva inviato all' tutti Parte_2 CP_3
gli elaborati del progetto definitivo così realizzato e consistenti in: computo metrico estimativo;
elenco prezzi;
relazione tecnico illustrativa;
relazione
3 impianto elettrico;
relazione impianto termico;
quadro economico;
tavole da n. 1 a n. 7; inquadramento urbanistico;
schema di allegato B;
- era poi seguita la deliberazione n. 44 dell'8.8.2008, con cui l'Ente aveva approvato tale progetto, invitando poi, con nota n. 514 del 10.7.2009, lo studio associato a predisporre quello esecutivo da “validare” a cura del
Responsbaile del Procedimento ex d.lgs. n. 163/2006; nelle more, lo studio associato nella persona dell'ing. aveva emesso la fattura Parte_2
n. 10/2009, pari agli € 8.000,00 (oltre oneri accessori) convenuti per la realizzazione del progetto definitivo;
- predisposto anche il progetto esecutivo il 7.9.2009, era stata inviata all' tutta la relativa documentazione (ossia: tavole di CP_3
inquadramento urbanistico, tavole di rilievo architettonico, tavole di rilievo dei quadri fessurativi e umidi;
tavole di progetto, tavole degli interventi, tavole degli impianti, tavole dei particolari costruttivi, tavola sicurezza luoghi lavoro e prevenzione incendi, relazioni, relazione per il parere igienico sanitario, relazione per parere prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tavole chiostro, locale igienico e servizi annessi alla cucina, relazione impermeabilizzazione con celle fotovoltaiche, n. 1 CD con elaborati): anche in questo caso, l'Ente, nei giorni 7-8.9.2009, aveva validato ed approvato, con deliberazione n. 27, l'operato attoreo, ritenendo infatti che
“Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento...”;
- nonostante la complessità del lavoro svolto (riguardante un immobile di straordinario valore artistico e culturale) e nonostante tutta la progettazione
4 fosse stata medio tempore approvata, l' - nelle more divenuta CP_3
(Azienda Pubblica di servizi alla persona) - con Controparte_2
deliberazione n. 41 del 4.11.2011, aveva deciso di non dar più corso alle precedenti pattuizioni, di non appaltare più le opere e di non corrispondere agli ingegneri il compenso dovuto: per ragioni agli stessi non imputabili ed opponibili, l aveva rinunciato al Controparte_2
cofinanziamento regionale per l'intervento di “Restauro” a suo tempo deliberato (deliberazioni nn. 38/2008, 43/2008, 44/2008 e 27/2009) ed a contrarre mutuo per la parte residua;
- a nulla era valsa, dopo altre vane richieste, la missiva di mora del 17.5.2012, giacché l' aveva continuato a non adempiere agli Controparte_2
obblighi contrattualmente assunti con gli attori, che, pertanto, avevano richiesto il prescritto parere al loro Ordine professionale, il quale, esaminata la progettazione definitiva ed esecutiva, aveva ritenuto congrua, in relazione all'attività svolta, una parcella di € 69.543,24, oltre alla cassa previdenziale ed assistenziale (ex art. 10 della L. n. 6/1981), IVA e spese della procedura pari ad € 427,00.
1.1.3. Gli attori in diritto hanno dedotto che:
- tra gli stessi, quali professionisti dello “ Controparte_6
, e l era stato stipulato un
[...] Controparte_7
contratto d'opera iure privatorum ex art. 2230 c.c.;
- stante il rinvio ivi operato alle leggi speciali, trovava applicazione l'art. 12 della L. n. 143/1949 (“Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”), secondo cui, in caso di elaborazione di un progetto,
5 all'ingegnere spetta un compenso “a percentuale”;
- in virtù del precedente art. 10, “La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto, come precisato al seguente art. 18”, prevedente un aumento del 25% del compenso
“quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera... come nel caso della sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'art. 10”;
- il comportamento inadempiente dell laddove non Controparte_2
aveva dato più corso ai pregressi accordi, aveva integrato appieno la suddetta fattispecie, considerando, peraltro, che in virtù dell'art. 130, d.lgs. 163/2006, sarebbe spettata agli attori anche la Direzione Lavori conseguente alla progettazione de qua;
- l'accordo tra le parti perché il compenso per la progettazione definitiva fosse di € 8.000,00, sul presupposto che vi fosse anche quella esecutiva e la
Direzione Lavori, doveva considerarsi evidentemente venuto meno per fatto e colpa dell' con applicazione, quindi, anche in Controparte_2
questo caso, del citato art. 12 con diritto ad un compenso per l'attività professionale espletata pari ad € 69.543.24, oltre alla citata maggiorazione del 25% e a gli oneri accessori, pur fermi, in via gradata, gli artt. 2233 e 2237
c.c.;
- il comportamento inadempiente dell aveva Controparte_2
cagionato l'ulteriore danno ex artt. 1223 c.c. e 130 d.lgs. n. 163/2006, essendo venuta meno la Direzione Lavori a favore degli attori, per un
6 mancato compenso di € 63.792,38, oltre oneri accessori.
1.2 Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.6.2013, si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto Controparte_8
delle avverse domande, con condanna degli attori al pagamento di spese e compensi di giudizio.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta ha dedotto, in fatto, che:
- con delibera dell'amministrazione straordinaria n. 29 di registro in data
26.5.1998, l'allora Commissario Straordinario dell' di Monopoli, CP_3
Avv. Antonio Muolo, aveva deliberato di modificare la pianta organica del personale dipendente dell'Ente, individuando, all'art. 4, la figura del ragioniere economo e attribuendogli funzioni e competenze;
- con delibera n. 43 di registro del 31.3.2003, lo stesso Commissario
Straordinario aveva deliberato un accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi su immobili di notevole consistenza, in proprietà dell'Ente, con la (costituitasi ad hoc), e Controparte_9
contestualmente prospettando, oltre agli interventi immobiliari sulla proprietà, la gestione degli stessi immobili “per un tempo di 40 anni, salvo rinnovo”, con la progettazione di tre tecnici indicati in delibera;
- con delibera dell'1.8.2003 n. 2050 di repertorio, le stesse persone rappresentanti l'Ente, perseguendo il disegno prospettato, avevano stipulato contratto di appalto sui 4 complessi immobiliari, con la Controparte_9
concedendone l'uso per 40 anni + 20 e quantificando in €
[...]
4.500.000,00 il corrispettivo del diritto d'uso degli immobili;
pertanto, in assoluta violazione della destinazione d'uso dei lasciti, all'art. 14 della
7 convenzione era stata prevista la variazione di destinazione d'uso, predisposta in origine per l'assistenza, educazione, istruzione e beneficenza, mutandola – in mano a terzi – in strutture ricettive, alberghi, ristoranti e sale convegni;
- deceduto l'Avv. Antonio Muolo, era stato nominato Commissario
Straordinario il Dott. , permanendo nella funzione di Persona_1
Segretario sempre CP_10
- con avviso pubblico sul proprio bollettino ufficiale n. 65 del 23.4.2008, la aveva pubblicato l'adozione di un programma di CP_11
finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso Enti Pubblici per il periodo 2007-2013 indicandone gli obiettivi, i soggetti beneficiari, le iniziative ammissibili e l'apporto “a contributo non superiore al 75% delle spese ammissibili”, come evidenziato all'art. 6;
- con delibera n. 24 di registro del 5.5.2008, l' era stata Controparte_3
trasformata in , assumendo la Controparte_1
denominazione Controparte_7
- in data 14.7.2008 era stata protocollata agli atti dell'Ente una nota datata
4.7.2008, a firma dell'Ing. , dal seguente contenuto: Parte_2
“Oggetto: Restauro “RI Casa Santa” da adibire ad asilo nido.
ACCETTAZIONE INCARICO”, nella quale aveva dichiarato di inviare i curricula dei soci dello studio “come da accordi intercorsi durante le precedenti riunioni”, e di accettare l'incarico per la progettazione definitiva di quanto in oggetto, specificando altresì che l'importo preventivato per
8 l'espletamento dell'incarico professionale è pari ad € 8.000,00, oltre a IVA ed INARCASSA come per legge”;
- con delibera n. 38 di registro del giorno 9.7.2008, il Commissario
Straordinario, Dott. , con l'assistenza del Segretario, aveva Per_1
deliberato di volersi avvalere del Programma Operativo FERS – Regione
Puglia 2007-2013, per un asilo nido presso la sede dell'ex RI
Casa Santa di Monopoli, mediante la presentazione di proposte d'intervento coerenti con le norme del bando regionale;
- all'art. 6 erano state sancite le clausole di salvaguardia dell'Ente prevedendo che: “il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., non è impegnativo né per l'Ente proponente né per i soggetti che dovessero aderire all'invito, prima della formalizzazione dell'offerta, come stabilito nel precedente punto 4. Nulla è dovuto dall'Ente, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare inserite nel programma o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione (o la stessa, n.d.r.) non si dovesse concludere in senso positivo. Il recepimento delle proposte private d'intervento all'interno del programma non costituirà in ogni caso approvazione della proposta d'intervento, la cui effettiva attuabilità è condizionata alla positiva conclusione dell'intera procedura di approvazione e finanziamento del programma stesso. In caso contrario, o in caso di modifica in corso di procedura del programma, che comporti l'esclusione della proposta privata, la stessa proposta è da considerarsi automaticamente decaduta (...)”;
- con delibera n. 43 di registro in data 30.7.2008, la gestione commissariale
9 aveva ritenuto necessario conferire apposito incarico a professionisti per la progettazione definitiva per il restauro del RI Casa Santa di
Monopoli, mancando nella struttura un apposito ufficio tecnico, e aveva ritenuto di conferire lo stesso in via diretta, senza una procedura selettiva, sulla base della sola istanza presentata, allo studio associato degli ingegneri
, come da nota del 4.7.2008; all'art. 5 era stato ribadito che “nessuno Pt_2
avrebbe potuto pretendere alcunché ove per qualunque ragione non avesse a realizzarsi l'intervento”; al successivo punto 7, aveva incaricato come responsabile unico del procedimento il ragioniere , proprio CP_12
dipendente il quale, non avendo la minima competenza per poter valutare progettazioni di siffatta portata, sarebbe stato affiancato da professionisti aventi le necessarie competenze, selezionati con le forme e le modalità di cui al d.lgs. n. 157/95;
- con nota dell'8.8.2008 i Ing. Associati avevano trasmesso 15 Pt_2
documenti e strumenti progettuali comprendenti il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, le relazioni sugli impianti, il quadro economico,
7 tavole di rilievi, profitti e impianti e altri due schemi;
- con la successiva delibera n. 44 dell'8.8.2008 il Commissario Straordinario dell'Ente con il suo Segretario generale aveva approvato, con giudizio del solo ragioniere il progetto dei Associati;
al CP_12 Parte_6
punto 4 della delibera era stato ribadito che i professionisti estensori nulla avrebbero preteso ove per qualunque ragione non si fosse proceduto alla realizzazione del progetto;
- ciò nonostante, i Associati avevano presentato brevi manu la Parte_6
fattura in pari data n. 10 per € 8.192,00, chiedendone il pagamento;
10 - con successiva nota del 10.7.2009 il Commissario Straordinario aveva comunicato che l'Ente era risultato destinatario del finanziamento regionale solo per € 525.000,00, invitando gli attori a estendere il progetto definitivo, rimodulando il quadro economico, non potendo l'Ente reperire alcuna somma integrativa;
il 7.9.2009, gli ingegneri avevano trasmesso altre 18 tavole e relazioni con i relativi elaborati;
- con atto n. 27 del 7.9.2009 il Commissario Straordinario, con l'assistenza dello stesso Segretario, aveva deliberato: di approvare il progetto esecutivo dei lavori per il complessivo importo di € 875.000,00, redatto dallo studio
Associati, di prendere atto che l'apporto regionale attribuito Parte_6
era di € 525.000,00 ma che occorreva un autonomo finanziamento di
173.000,00 sull'ipotetico totale da investire per iniziali 700.000,00, in relazione all'importo finale di spesa stimata dai progettisti di ben 300.000,00
e di confermare l'incarico di responsabile unico di tale operazione al proprio dipendente Rag. in uno a professionisti aventi necessarie CP_12
competenze, selezionati nelle forme di cui al d.l. 157/95 (e ciò solo in teoria);
- l'8.9.2009 , da solo, aveva validato il progetto esecutivo dei CP_12
, reiterando l'errore di ritenere necessario un finanziamento di € Pt_2
175.000,00 ulteriori di contro a reali ed effettivi di € 300.000,00;
- la aveva trasmesso alla stessa, con nota 9.2.2010, l'originale CP_11
del disciplinare del finanziamento evocando all'art. 3 i rigorosi obblighi del beneficiario, con particolare riguardo alla totale copertura finanziaria assolutamente garantita, non potendosi esporre la ad ulteriori CP_11
stanziamenti né cristallizzare un siffatto importo senza la certezza della sua destinazione;
11 - in data 4.11.2010 il nuovo assetto legale – rappresentativo della Pubblica
Azienda di Servizi alla persona, in persona del Commissario Straordinario
e del Direttore Generale francesco Filippo Michele CP_13
con delibera n. 41, dopo aver ponderato con dovuta serietà la Pt_7
prospettata realizzazione dell'asilo nido aziendale nell'ex CP_5
di Monopoli, aveva rinunciato definitivamente a tale percorso,
[...]
rilevata l'assoluta impossibilità dell'ipotizzato co-finanziamento di €
218.750,00 su un investimento di € 875.000,00, con mutui inipotizzabili o entrate straordinarie inesistenti;
- il finanziamento regionale era stato rimesso nella disponibilità dell'Ente
Territoriale maggiore, implicitamente ritenute inefficaci, se non nulle, tutte le delibere intraprese;
- con nota del 19.12.2012, la aveva chiesto il Parte_6 Parte_5
pagamento di € 66.847,77, nonostante la previsione – portata in tutte le delibere – di ritenere che nulla sarebbe stato riconosciuto a nessuno a nessun titolo in caso di rinuncia all'intervento;
1.2.1 La convenuta ha concluso deducendo che gli attori non potevano essere considerati creditori di somma alcuna sulla base di atti deliberativi nulli, tutti contenenti una specifica condizione risolutiva, comportante la caducazione di ogni pretesa da parte di terzi, a semplice rinuncia dell'intervento; che la rinuncia opportunamente intrapresa aveva comportato l'avveramento della condizione risolutiva, la quale aveva prodotto un effetto risolutivo del rapporto con gli attori, a prescindere da ogni indagine sul comportamento in buona fede, colposo, partecipe del contraente.
Ha, altresì, dedotto che il contratto invocato dagli attori era comunque nullo ai sensi degli
12 artt. 1418-1420 c.c., dal momento che: << a) l'iniziativa parte dai progettisti e viola la legge;
b) l'ente ha di certo, all'epoca, attraverso i precedenti amministratori, intrattenuto rapporti confidenziali assolutamente vietati;
c) l'affidamento dell'incarico è avvenuto in violazione di legge senza la minima ricerca di alternative sotto il profilo dei costi, dell'affidabilità, della professionalità …; d) gli atti e le attività “fornite dagli attori all'allora ” risultano documentalmente e cronologicamente precostituiti, né risulta CP_3
alcun accesso presso l'immobile oggetto dell'intervento; e) la validazione operata da
è assolutamente nulla perché intrapresa senza alcun altro consulente per CP_12
l'Ente, seppure ripetutamente previsto >>.
L convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea. CP_1
Disposta ed espletata CTU, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
25.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A. LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEGLI ATTORI
Va, innanzitutto, ritenuta sussistente la legittimazione attiva degli ing. che hanno Pt_2
agito quali << professionisti associati dello >> il quale, Controparte_6
secondo la prospettazione degli stessi, ha maturato crediti professionali nei confronti dell'Azienda Pubblica convenuta.
Invero, come si evince dal contratto di associazione in atti, gli attori sono tutti coloro che costituiscono l'associazione professionale de qua (assimilata alle associazioni di cui all'art. 36 cod. civ.; v. Cass., 2024/11940).
Gli stessi, pertanto, hanno agito in giudizio in quanto associati del citato studio la cui rappresentanza esterna, in base all'art. 12 del citato contratto di associazione, spetta
13 disgiuntamente a ciascun di loro.
In ogni caso, si osserva che un'associazione professionale non è un soggetto di diritto e non si distingue dai singoli professionisti che la compongono, i quali sono, pertanto, i titolari dei crediti della stessa e sono legittimati ad agire congiuntamente per il recupero dei medesimi (Cass., 2012/23060).
B. DEDOTTA ELIBERE CP_14
L convenuta lamenta la nullità delle delibere presupposte da quella di CP_1
conferimento dell'incarico allo studio professionale nonché la nullità di Pt_2
quest'ultima sulla base di valutazioni riguardanti il merito delle decisioni assunte dall'Ente
e non per vizi di legittimità delle deliberazioni, come tali lesive di diritti.
Infatti, l lamenta genericamente violazioni di leggi senza indicare quali CP_1
disposizioni di legge sarebbero state violate e contesta il criterio e le modalità di scelta dello studio incaricato e, quindi, le valutazioni di merito effettuate dall'ente (v. il paragrafo n.1 che precede, rubricato “svolgimento del fatto”, che, al punto 1.2.1, riporta le doglianze dell sul punto). CP_1
In proposito si osserva che, ove si sia formata ritualmente nella sede propria la volontà di un ente in relazione al conferimento dell'incarico ad un professionista per l'espletamento di una determinata opera e sia divenuta efficace la relativa delibera, la costituzione
(laddove intervenuta) del rapporto di prestazione d'opera nella fase attuativa della delibera stessa ed il suo svolgimento producono tutti gli effetti giuridici propri di quel contratto e, quindi, anche l'obbligazione dell'ente di corrispondere il compenso da professionista.
Con la conseguenza che «le carenze e le irregolarità del suddetto procedimento amministrativo, nonché gli eventuali vizi della deliberazione a contrarre, pur se inerenti ai criteri di scelta del professionista, possono rilevare nell'ambito interno
14 dell'organizzazione dell'ente, ma non sono idonee ad incidere negativamente sui diritti acquisiti a quest'ultimo in forza del contratto d'opera». E ciò accade, come verificatosi nella fattispecie in esame, quando sia stato espletato ed esaurito il procedimento amministrativo diretto alla formazione della volontà dell'amministrazione.
Infatti, affinchè il giudice ordinario possa esercitare il potere di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865, all. E (potere che può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati), è necessario che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione
(Cass., n. 6834 del 2025).
Alla luce di quanto sopra, le delibere citate dalla parte convenuta non possono ritenersi nulle e non possono, pertanto, essere disapplicate da questo giudicante.
C. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA
C.1 FORMA SCRITTA
Passando all'esame dell'incarico conferito dall' di Monopoli allo CP_3 [...]
per la progettazione definitiva per il Restauro del RI Parte_8
Casa Santa di Monopoli per l'utilizzo ad asilo nido, si osserva che va preliminarmente verificato se il contratto intervenuto tra le parti in causa rispetti il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, stante la natura di ente pubblico dell' trasformato in Azienda Pubblica Controparte_3
dei Servizi alla Persona – Asp Romanelli – Palmieri CP_3
E, ciò, stante l'eccezione di nullità del contratto sollevata dall convenuta ai sensi CP_1
dell'art. 1418 cc e ssgg e, in ogni caso, nell'esercizio dei poteri di rilievo d'ufficio spettanti
15 a questo decidente (Cass., 2008/23674).
Invero, com'è noto tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta ad substantiam e devono tradursi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., n. 5234 del 15/03/2004).
Nel caso di specie, si osserva che in data 14.7.2008 venne protocollata agli atti dell' CP_3
una nota datata 4.7.2008, a firma dell'Ing. quale legale rappresentante Parte_2
dello studio recante come oggetto << Restauro Parte_5
“ ” da adibire ad asilo nido. ACCETTAZIONE INCARICO>>. Controparte_5
Con detta nota lo studio si dichiarava disponibile ad accettare l'incarico per la progettazione definitiva per il restauro del RI , sito in Monopoli, alla CP_5
via Santa Teresa, numero 5, per l'utilizzo ad asilo nido e per la partecipazione all'avviso pubblico della burp numero 65 del 23/04/2008, specificando che l'importo CP_11
preventivato per l'espletamento dell'incarico professionale era pari ad € 8.000,00, oltre a
IVA ed INARCASSA come per legge.
Con successiva deliberazione n. 43 del 30.7.2008 l' di Monopoli conferì al suddetto CP_3
<< Studio , con sede in Cellamare (BA), alla via Parte_5
Sant'Amatore n. 9/A, giusta nota del 4.7.2008 >>, il suddetto incarico, prevedendo << un compenso unico, preventivato dallo stesso studio associato, in € 8.000,00 più IVA e
INARCASSA... >> e attribuendo alla delibera << valore contrattuale mediante
16 sottoscrizione di una copia della stessa da parte del responsabile e/o di entrambi professionisti dello di Cellamare a titolo di Controparte_6
accettazione >>.
Si ritiene che, nel caso in esame, il contratto di conferimento di incarico presenti la forma scritta richiesta ad substantiam stante la sottoscrizione da parte dell'organo rappresentativo esterno dell'ente (commissario straordinario), munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e da parte dello studio professionale (la cui sottoscrizione di una copia della delibera a titolo di accettazione non è stata messa in dubbio da alcuno) di un documento (la delibera n. 43/2008) in cui sono indicate le principali clausole disciplinanti il rapporto (oggetto e compenso).
In ogni caso, si osserva, per l'ipotesi di mancata sottoscrizione della delibera da parte dello studio, che il documento contrattuale non deve essere necessariamente unico.
Invero, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (Nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto)
(Sez. U, n. 9775 del 25/03/2022).
E, nel caso in esame, vi è una proposta da parte dello studio (la nota del 4.7.2008) e
17 l'accettazione dell'Ente a mezzo la delibera n. 43/2008 (che cita la prima) assunta da soggetto avente la rappresentanza esterna dell'ente e il potere di vincolarlo contrattualmente.
C.2 CONDIZIONE RISOLUTIVA
Verificato quanto sopra, va ora stabilito se l'incarico conferito sia stato sottoposto a condizione risolutiva.
L'Azienda convenuta sostiene, infatti, che il pagamento delle prestazioni professionali rese in adempimento dell'incarico conferito era stato condizionato all'esecuzione dell'opera e che, non essendosi la stessa realizzata, nessun corrispettivo spetti allo studio associato che pacificamente ha adempiuto a quanto concordato.
La deduzione è infondata.
Invero, la delibera n. 43 del 30.7.2008, al punto 5 della parte deliberativa, stabilisce che i professionisti incaricati con la presente deliberazione, nonché i soggetti privati che manifesteranno il proprio interesse alla gestione della silo nido comunale presso la sede del RI casa Santa amministrato dall' di Monopoli via Tenente Vasco CP_3
numero 4 mediante la presentazione di proposte di intervento coerenti con le norme del bando stesso e con i criteri innanzi specificati, non avranno nulla a pretendere ove tale decadenza, per qualsiasi ragione, non si abbia a realizzare >>.
Alla luce del tenore letterale del riportato punto n. 5 (impregiudicata ogni valutazione in ordine alla questione relativa alla validità o meno di una clausola che subordini il pagamento degli onorari al compimento dell'opera), si osserva che nessuna condizione risolutiva relativa all'esecuzione dell'opera è stata apposta.
Per completezza va precisato che il riferimento alla < decadenza >> che, qualsiasi ragione, non si abbia a realizzare>> verosimilmente si riferisce alla ritenuta
18 cessazione della convenzione numero 2050 relativa a un accordo di collaborazione con la
Società Gestione Turistica Italia srl per la realizzazione di interventi su immobili di proprietà delle OOPP amministrate dalle di Monopoli, di cui al punto 4 della stessa CP_3
delibera.
C.3 ONORARIO SPETTANTE
Avendo lo studio professionale composto dagli attori pacificamente adempiuto all'incarico conferito mediante progettazione definitiva approvata dall'Ente committente con delibera n. 44 dell'8.8.2008, allo stesso e, conseguentemente, ai suoi associati, spettano i compensi, pari ad € 8.000,00 oltre ad accessori, concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale in deroga alle tariffe professionali.
Infondata appare, pertanto, la pretesa della parte attrice di ottenere compensi maggiorati, in applicazione di queste ultime.
Peraltro, si osserva che, in ogni caso, non vi sono i presupposti di fatto per la loro applicazione.
Infatti, nessuna sospensione dell'incarico vi è stata né è stato conferito allo studio l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori, come si evince dalla lettura della delibera n. 43.
Sul punto si osserva che in tema di liquidazione di compensi relativi a prestazioni professionali rese in favore di un ente pubblico, l'incarico di progettazione di un'opera e quello di direzione dei relativi lavori non sono inscindibilmente connessi tra loro;
pertanto, poiché gli incarichi professionali da parte della P.A. esigono ad substantiam la forma scritta, ove sia stato conferito, con tale forma, il solo incarico di progettazione e non anche quello di direzione dei lavori, quest'ultimo incarico (nella specie non espletato) non può considerarsi parziale o limitato, ed al professionista non spetta la maggiorazione del 25 per
19 cento del compenso stabilita dall'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Cass.,
n. 12032 del 17/05/2010 ).
Alla luce di quanto sopra, l'ente convenuto va condannato al pagamento dell'onorario convenuto, oltre agli interessi legali dalla messa in mora, ex art. 1224, primo comma, cc.
Non spetta la rivalutazione monetaria non avendo parte attrice dimostrato di aver subito un maggior danno, come richiesto dall'art. 1224, comma secondo, parte prima, cc.
D. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Nessun compenso spetta, invece, per la progettazione esecutiva, stante la nullità del contratto di conferimento dell'incarico, privo della forma scritta.
Come evidenziato nel paragrafo di cui alla lett. C.1, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta ad substantiam e devono tradursi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi
(Cass., n. 5234 del 15/03/2004).
Nel caso in esame, vi è una nota del 10.7.2009, prot. 514, con cui il Commissario straordinario dell' di Monopoli invita lo studio a CP_3 Parte_5
redigere con urgenza la progettazione esecutiva relativa al Restauro del RI Casa
Santa di Monopoli, senza altro specificare.
A detta nota è seguito il comportamento attuativo dello studio associato che ha trasmesso
20 all'ente il progetto richiesto.
Né la delibera di approvazione del progetto, la n. 27 del 7.9.2009, consente di sanare alcunchè, sia per l'impossibilità di sanatorie di alcun tipo, come sopra evidenziato, sia, in ogni caso, per la mancata accettazione scritta da parte dello studio.
E. AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA EX ART. 2041 CC
Parte attrice con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n.1, cc ha chiesto, << in estremo subordine, accertare e dichiarare ex art. 2041 del c.c. l'ingiusto arricchimento della convenuta a seguito dell'attività progettuale svolta dagli attori in suo favore e di conseguenza condannarla … ad indennizzarli nella misura pari a tutte le somme nell'ordine e misura … indicate e richieste >>.
E.1 Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda in esame che va esaminata con riguardo alla progettazione esecutiva per la quale si è ritenuta l'assenza di un contratto scritto di conferimento dell'incarico.
Si osserva che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta
(Cass., n. 3127 del 09/02/2021).
E.1 Premesso quanto sopra, la domanda non può essere accolta in quanto non provata.
Invero, è oramai pacifico secondo la giurisprudenza della Suprema Corte che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati ne' spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico e che poiché il riconoscimento dell'utilità non
21 costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato, attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A., deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto” (Cass.,
2024/14735; Sezioni Unite Civili, n. 10798 del 26 maggio 2015).
Nel caso in esame, parte attrice non solo non ha provato ma non ha neppure dedotto in cosa sarebbe consistito l'arricchimento da parte dell convenuta. CP_1
3) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, la domanda avanzata dagli ing. di pagamento degli Pt_2
onorari relativi alla progettazione definitiva va accolta per quanto di ragione e l' CP_1
convenuta va condannata a pagare agli stessi la somma di € 8.000,00, oltre a iva, cassa previdenziale e interessi legali dalla prima messa in mora del 20.2.2009.
La domanda di pagamento degli onorari relativi alla progettazione esecutiva va rigettata stante la nullità del contratto di conferimento di incarico. Va rigettata anche la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 cc.
4) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vanno poste a carico dell in CP_1
considerazione del valore della domanda accolta (€ 8.000,00, oltre ad accessori).
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate.
22 Le spese di ctu vanno poste a carico della parte attrice richiedente la stessa, in quanto l'espletamento della medesima è risultato inutile ai fini della decisione stante l'infondatezza della pretesa di applicare le tariffe professionali.
In considerazione di quanto osservato (e, cioè, dell'inutile espletamento della fase istruttoria), i compensi relativi alla fase di trattazione /istruttoria vanno liquidati nei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da , Parte_1 Parte_2
, e , professionisti associati dello studio
[...] Parte_3 Parte_4
“ , di pagamento degli onorari relativi alla progettazione Parte_5
definitiva per il Restauro del RI Casa Santa di Monopoli per l'utilizzo ad asilo nido di cui alla delibera n. 43/2008 dell' di Monopoli, e, per l'effetto, condanna CP_3
l' a pagare ai primi la Controparte_1
somma di € di € 8.000,00, oltre a iva, cassa previdenziale e interessi legali dalla messa in mora del 20.2.2009;
dichiara la nullità del contratto di conferimento dell'incarico a , Parte_1 Parte_2
, e , professionisti associati dello studio
[...] Parte_3 Parte_4
“ , di realizzazione della progettazione esecutiva per il Parte_5
Restauro del RI Casa Santa di Monopoli per l'utilizzo ad asilo nido approvata con delibera n. 27/2009 dell' di Monopoli e, per l'effetto, rigetta la domanda avanzata CP_3
dai suddetti di pagamento dei relativi compensi;
condanna l' a rimborsare Controparte_1
a , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
23 professionisti associati dello studio “ , le spese di lite che Parte_5
liquida in complessivi Euro 4.237,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone a carico di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, professionisti associati dello studio “ , le spese di
[...] Parte_5
ctu condannando gli stessi a rifondere all Controparte_1
quanto eventualmente da quest'ultima anticipato a tale titolo.
[...]
Così deciso il 22/05/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000182/2013 avente ad oggetto: “pagamento compensi professionali ”
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), professionisti associati dello Parte_4 C.F._4
studio “ Parte_5
elettivamente domicil. in VIA DEVITOFRANCESCO N. 27 70124 BARI rappres. e dif. dall'Avv. ORLANDO CARLO (C.F. ) C.F._5
ATTORI
1 contro
Controparte_1
C.F. )
[...] P.IVA_1
elettivam. domicil. in VIA VASCO N. 21 70043 MONOPOLI (BA); rappres. e dif. dagli
Avv.ti NAVACH MARCO (C.F. ) e PERRICCI ROSANNA (C.F. C.F._6
C.F._7
CONVENUTA
All'udienza del 25.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
1.1 Con atto di citazione, notificato in data 14.3.2013, , Parte_1 Parte_2
, e , qualificatisi come professionisti associati
[...] Parte_3 Parte_4
dello studio “ , hanno adito questo Tribunale al fine di sentir: Parte_5
< in solido (e/o ciascuno per il corrispondente titolo) per l'attività resa e da rendere in favore dell , volta al restauro del RI “Casa Santa” di Controparte_2
Monopoli;
condannare, di conseguenza, la convenuta alla corresponsione in proprio favore della somma di € 69.543,24, oltre il 25% ex art. 10 della L. 143/1949 (€ 17.385,81), quale compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva e della somma di € 63.792,38, quale ulteriore danno per la mancata Direzione Lavori, per un totale di € 150.721,43, oltre oneri accessori, interessi e rivalutazione monetaria;
2 condannare, in alternativa e/o in subordine, l' a quelle altre Controparte_2
somme maggiori e/o minori che fossero ritenute congrue e di giustizia, anche con valutazione equitativa e/o con CTU, cui sommare le spese per il rilascio del parere dell'Ordine degli ingegneri ed architetti, pari ad € 427,00, oltre oneri accessori, interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del giudizio >>.
1.1.2 A fondamento dell'azione, gli attori hanno dedotto, in fatto, che:
- gli stessi esercitano la professione di ingegneri e sono tutti associati dello studio professionale “ , con sede in Cellamare Parte_5
(BA), alla via Sant'Amatore n. 9/A, in virtù del contratto del 14.7.2004, registrato in Bari il 30.9.2004;
- con deliberazione n. 43, del 30.7.2008 l' (“ Controparte_3 [...]
”) aveva conferito “allo studio Controparte_4
con sede in Cellamare (BA), alla via Parte_5
Sant'Amatore n. 9/A, giusta nota del 4.7.2008, corredata dai curricula dell'ing. e dell'ing. , l'incarico della Parte_1 Parte_3
progettazione definitiva per il restauro del , sito Controparte_5
in Monopoli, alla via Santa Teresa n. 5, per l'utilizzo ad asilo nido...”, assumendo altresì che per tale incarico, precedente la progettazione esecutiva, sarebbe spettato “un compenso unico, preventivato dallo stesso studio associato, in € 8.000,00 più IVA e INARCASSA...” e “di dare al presente atto valore contrattuale...”;
- in data 8.8.2008, l'ing. aveva inviato all' tutti Parte_2 CP_3
gli elaborati del progetto definitivo così realizzato e consistenti in: computo metrico estimativo;
elenco prezzi;
relazione tecnico illustrativa;
relazione
3 impianto elettrico;
relazione impianto termico;
quadro economico;
tavole da n. 1 a n. 7; inquadramento urbanistico;
schema di allegato B;
- era poi seguita la deliberazione n. 44 dell'8.8.2008, con cui l'Ente aveva approvato tale progetto, invitando poi, con nota n. 514 del 10.7.2009, lo studio associato a predisporre quello esecutivo da “validare” a cura del
Responsbaile del Procedimento ex d.lgs. n. 163/2006; nelle more, lo studio associato nella persona dell'ing. aveva emesso la fattura Parte_2
n. 10/2009, pari agli € 8.000,00 (oltre oneri accessori) convenuti per la realizzazione del progetto definitivo;
- predisposto anche il progetto esecutivo il 7.9.2009, era stata inviata all' tutta la relativa documentazione (ossia: tavole di CP_3
inquadramento urbanistico, tavole di rilievo architettonico, tavole di rilievo dei quadri fessurativi e umidi;
tavole di progetto, tavole degli interventi, tavole degli impianti, tavole dei particolari costruttivi, tavola sicurezza luoghi lavoro e prevenzione incendi, relazioni, relazione per il parere igienico sanitario, relazione per parere prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tavole chiostro, locale igienico e servizi annessi alla cucina, relazione impermeabilizzazione con celle fotovoltaiche, n. 1 CD con elaborati): anche in questo caso, l'Ente, nei giorni 7-8.9.2009, aveva validato ed approvato, con deliberazione n. 27, l'operato attoreo, ritenendo infatti che
“Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento...”;
- nonostante la complessità del lavoro svolto (riguardante un immobile di straordinario valore artistico e culturale) e nonostante tutta la progettazione
4 fosse stata medio tempore approvata, l' - nelle more divenuta CP_3
(Azienda Pubblica di servizi alla persona) - con Controparte_2
deliberazione n. 41 del 4.11.2011, aveva deciso di non dar più corso alle precedenti pattuizioni, di non appaltare più le opere e di non corrispondere agli ingegneri il compenso dovuto: per ragioni agli stessi non imputabili ed opponibili, l aveva rinunciato al Controparte_2
cofinanziamento regionale per l'intervento di “Restauro” a suo tempo deliberato (deliberazioni nn. 38/2008, 43/2008, 44/2008 e 27/2009) ed a contrarre mutuo per la parte residua;
- a nulla era valsa, dopo altre vane richieste, la missiva di mora del 17.5.2012, giacché l' aveva continuato a non adempiere agli Controparte_2
obblighi contrattualmente assunti con gli attori, che, pertanto, avevano richiesto il prescritto parere al loro Ordine professionale, il quale, esaminata la progettazione definitiva ed esecutiva, aveva ritenuto congrua, in relazione all'attività svolta, una parcella di € 69.543,24, oltre alla cassa previdenziale ed assistenziale (ex art. 10 della L. n. 6/1981), IVA e spese della procedura pari ad € 427,00.
1.1.3. Gli attori in diritto hanno dedotto che:
- tra gli stessi, quali professionisti dello “ Controparte_6
, e l era stato stipulato un
[...] Controparte_7
contratto d'opera iure privatorum ex art. 2230 c.c.;
- stante il rinvio ivi operato alle leggi speciali, trovava applicazione l'art. 12 della L. n. 143/1949 (“Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”), secondo cui, in caso di elaborazione di un progetto,
5 all'ingegnere spetta un compenso “a percentuale”;
- in virtù del precedente art. 10, “La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto, come precisato al seguente art. 18”, prevedente un aumento del 25% del compenso
“quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera... come nel caso della sospensione dell'incarico di cui al primo comma dell'art. 10”;
- il comportamento inadempiente dell laddove non Controparte_2
aveva dato più corso ai pregressi accordi, aveva integrato appieno la suddetta fattispecie, considerando, peraltro, che in virtù dell'art. 130, d.lgs. 163/2006, sarebbe spettata agli attori anche la Direzione Lavori conseguente alla progettazione de qua;
- l'accordo tra le parti perché il compenso per la progettazione definitiva fosse di € 8.000,00, sul presupposto che vi fosse anche quella esecutiva e la
Direzione Lavori, doveva considerarsi evidentemente venuto meno per fatto e colpa dell' con applicazione, quindi, anche in Controparte_2
questo caso, del citato art. 12 con diritto ad un compenso per l'attività professionale espletata pari ad € 69.543.24, oltre alla citata maggiorazione del 25% e a gli oneri accessori, pur fermi, in via gradata, gli artt. 2233 e 2237
c.c.;
- il comportamento inadempiente dell aveva Controparte_2
cagionato l'ulteriore danno ex artt. 1223 c.c. e 130 d.lgs. n. 163/2006, essendo venuta meno la Direzione Lavori a favore degli attori, per un
6 mancato compenso di € 63.792,38, oltre oneri accessori.
1.2 Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.6.2013, si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto Controparte_8
delle avverse domande, con condanna degli attori al pagamento di spese e compensi di giudizio.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta ha dedotto, in fatto, che:
- con delibera dell'amministrazione straordinaria n. 29 di registro in data
26.5.1998, l'allora Commissario Straordinario dell' di Monopoli, CP_3
Avv. Antonio Muolo, aveva deliberato di modificare la pianta organica del personale dipendente dell'Ente, individuando, all'art. 4, la figura del ragioniere economo e attribuendogli funzioni e competenze;
- con delibera n. 43 di registro del 31.3.2003, lo stesso Commissario
Straordinario aveva deliberato un accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi su immobili di notevole consistenza, in proprietà dell'Ente, con la (costituitasi ad hoc), e Controparte_9
contestualmente prospettando, oltre agli interventi immobiliari sulla proprietà, la gestione degli stessi immobili “per un tempo di 40 anni, salvo rinnovo”, con la progettazione di tre tecnici indicati in delibera;
- con delibera dell'1.8.2003 n. 2050 di repertorio, le stesse persone rappresentanti l'Ente, perseguendo il disegno prospettato, avevano stipulato contratto di appalto sui 4 complessi immobiliari, con la Controparte_9
concedendone l'uso per 40 anni + 20 e quantificando in €
[...]
4.500.000,00 il corrispettivo del diritto d'uso degli immobili;
pertanto, in assoluta violazione della destinazione d'uso dei lasciti, all'art. 14 della
7 convenzione era stata prevista la variazione di destinazione d'uso, predisposta in origine per l'assistenza, educazione, istruzione e beneficenza, mutandola – in mano a terzi – in strutture ricettive, alberghi, ristoranti e sale convegni;
- deceduto l'Avv. Antonio Muolo, era stato nominato Commissario
Straordinario il Dott. , permanendo nella funzione di Persona_1
Segretario sempre CP_10
- con avviso pubblico sul proprio bollettino ufficiale n. 65 del 23.4.2008, la aveva pubblicato l'adozione di un programma di CP_11
finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso Enti Pubblici per il periodo 2007-2013 indicandone gli obiettivi, i soggetti beneficiari, le iniziative ammissibili e l'apporto “a contributo non superiore al 75% delle spese ammissibili”, come evidenziato all'art. 6;
- con delibera n. 24 di registro del 5.5.2008, l' era stata Controparte_3
trasformata in , assumendo la Controparte_1
denominazione Controparte_7
- in data 14.7.2008 era stata protocollata agli atti dell'Ente una nota datata
4.7.2008, a firma dell'Ing. , dal seguente contenuto: Parte_2
“Oggetto: Restauro “RI Casa Santa” da adibire ad asilo nido.
ACCETTAZIONE INCARICO”, nella quale aveva dichiarato di inviare i curricula dei soci dello studio “come da accordi intercorsi durante le precedenti riunioni”, e di accettare l'incarico per la progettazione definitiva di quanto in oggetto, specificando altresì che l'importo preventivato per
8 l'espletamento dell'incarico professionale è pari ad € 8.000,00, oltre a IVA ed INARCASSA come per legge”;
- con delibera n. 38 di registro del giorno 9.7.2008, il Commissario
Straordinario, Dott. , con l'assistenza del Segretario, aveva Per_1
deliberato di volersi avvalere del Programma Operativo FERS – Regione
Puglia 2007-2013, per un asilo nido presso la sede dell'ex RI
Casa Santa di Monopoli, mediante la presentazione di proposte d'intervento coerenti con le norme del bando regionale;
- all'art. 6 erano state sancite le clausole di salvaguardia dell'Ente prevedendo che: “il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., non è impegnativo né per l'Ente proponente né per i soggetti che dovessero aderire all'invito, prima della formalizzazione dell'offerta, come stabilito nel precedente punto 4. Nulla è dovuto dall'Ente, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare inserite nel programma o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione (o la stessa, n.d.r.) non si dovesse concludere in senso positivo. Il recepimento delle proposte private d'intervento all'interno del programma non costituirà in ogni caso approvazione della proposta d'intervento, la cui effettiva attuabilità è condizionata alla positiva conclusione dell'intera procedura di approvazione e finanziamento del programma stesso. In caso contrario, o in caso di modifica in corso di procedura del programma, che comporti l'esclusione della proposta privata, la stessa proposta è da considerarsi automaticamente decaduta (...)”;
- con delibera n. 43 di registro in data 30.7.2008, la gestione commissariale
9 aveva ritenuto necessario conferire apposito incarico a professionisti per la progettazione definitiva per il restauro del RI Casa Santa di
Monopoli, mancando nella struttura un apposito ufficio tecnico, e aveva ritenuto di conferire lo stesso in via diretta, senza una procedura selettiva, sulla base della sola istanza presentata, allo studio associato degli ingegneri
, come da nota del 4.7.2008; all'art. 5 era stato ribadito che “nessuno Pt_2
avrebbe potuto pretendere alcunché ove per qualunque ragione non avesse a realizzarsi l'intervento”; al successivo punto 7, aveva incaricato come responsabile unico del procedimento il ragioniere , proprio CP_12
dipendente il quale, non avendo la minima competenza per poter valutare progettazioni di siffatta portata, sarebbe stato affiancato da professionisti aventi le necessarie competenze, selezionati con le forme e le modalità di cui al d.lgs. n. 157/95;
- con nota dell'8.8.2008 i Ing. Associati avevano trasmesso 15 Pt_2
documenti e strumenti progettuali comprendenti il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, le relazioni sugli impianti, il quadro economico,
7 tavole di rilievi, profitti e impianti e altri due schemi;
- con la successiva delibera n. 44 dell'8.8.2008 il Commissario Straordinario dell'Ente con il suo Segretario generale aveva approvato, con giudizio del solo ragioniere il progetto dei Associati;
al CP_12 Parte_6
punto 4 della delibera era stato ribadito che i professionisti estensori nulla avrebbero preteso ove per qualunque ragione non si fosse proceduto alla realizzazione del progetto;
- ciò nonostante, i Associati avevano presentato brevi manu la Parte_6
fattura in pari data n. 10 per € 8.192,00, chiedendone il pagamento;
10 - con successiva nota del 10.7.2009 il Commissario Straordinario aveva comunicato che l'Ente era risultato destinatario del finanziamento regionale solo per € 525.000,00, invitando gli attori a estendere il progetto definitivo, rimodulando il quadro economico, non potendo l'Ente reperire alcuna somma integrativa;
il 7.9.2009, gli ingegneri avevano trasmesso altre 18 tavole e relazioni con i relativi elaborati;
- con atto n. 27 del 7.9.2009 il Commissario Straordinario, con l'assistenza dello stesso Segretario, aveva deliberato: di approvare il progetto esecutivo dei lavori per il complessivo importo di € 875.000,00, redatto dallo studio
Associati, di prendere atto che l'apporto regionale attribuito Parte_6
era di € 525.000,00 ma che occorreva un autonomo finanziamento di
173.000,00 sull'ipotetico totale da investire per iniziali 700.000,00, in relazione all'importo finale di spesa stimata dai progettisti di ben 300.000,00
e di confermare l'incarico di responsabile unico di tale operazione al proprio dipendente Rag. in uno a professionisti aventi necessarie CP_12
competenze, selezionati nelle forme di cui al d.l. 157/95 (e ciò solo in teoria);
- l'8.9.2009 , da solo, aveva validato il progetto esecutivo dei CP_12
, reiterando l'errore di ritenere necessario un finanziamento di € Pt_2
175.000,00 ulteriori di contro a reali ed effettivi di € 300.000,00;
- la aveva trasmesso alla stessa, con nota 9.2.2010, l'originale CP_11
del disciplinare del finanziamento evocando all'art. 3 i rigorosi obblighi del beneficiario, con particolare riguardo alla totale copertura finanziaria assolutamente garantita, non potendosi esporre la ad ulteriori CP_11
stanziamenti né cristallizzare un siffatto importo senza la certezza della sua destinazione;
11 - in data 4.11.2010 il nuovo assetto legale – rappresentativo della Pubblica
Azienda di Servizi alla persona, in persona del Commissario Straordinario
e del Direttore Generale francesco Filippo Michele CP_13
con delibera n. 41, dopo aver ponderato con dovuta serietà la Pt_7
prospettata realizzazione dell'asilo nido aziendale nell'ex CP_5
di Monopoli, aveva rinunciato definitivamente a tale percorso,
[...]
rilevata l'assoluta impossibilità dell'ipotizzato co-finanziamento di €
218.750,00 su un investimento di € 875.000,00, con mutui inipotizzabili o entrate straordinarie inesistenti;
- il finanziamento regionale era stato rimesso nella disponibilità dell'Ente
Territoriale maggiore, implicitamente ritenute inefficaci, se non nulle, tutte le delibere intraprese;
- con nota del 19.12.2012, la aveva chiesto il Parte_6 Parte_5
pagamento di € 66.847,77, nonostante la previsione – portata in tutte le delibere – di ritenere che nulla sarebbe stato riconosciuto a nessuno a nessun titolo in caso di rinuncia all'intervento;
1.2.1 La convenuta ha concluso deducendo che gli attori non potevano essere considerati creditori di somma alcuna sulla base di atti deliberativi nulli, tutti contenenti una specifica condizione risolutiva, comportante la caducazione di ogni pretesa da parte di terzi, a semplice rinuncia dell'intervento; che la rinuncia opportunamente intrapresa aveva comportato l'avveramento della condizione risolutiva, la quale aveva prodotto un effetto risolutivo del rapporto con gli attori, a prescindere da ogni indagine sul comportamento in buona fede, colposo, partecipe del contraente.
Ha, altresì, dedotto che il contratto invocato dagli attori era comunque nullo ai sensi degli
12 artt. 1418-1420 c.c., dal momento che: << a) l'iniziativa parte dai progettisti e viola la legge;
b) l'ente ha di certo, all'epoca, attraverso i precedenti amministratori, intrattenuto rapporti confidenziali assolutamente vietati;
c) l'affidamento dell'incarico è avvenuto in violazione di legge senza la minima ricerca di alternative sotto il profilo dei costi, dell'affidabilità, della professionalità …; d) gli atti e le attività “fornite dagli attori all'allora ” risultano documentalmente e cronologicamente precostituiti, né risulta CP_3
alcun accesso presso l'immobile oggetto dell'intervento; e) la validazione operata da
è assolutamente nulla perché intrapresa senza alcun altro consulente per CP_12
l'Ente, seppure ripetutamente previsto >>.
L convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea. CP_1
Disposta ed espletata CTU, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
25.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A. LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEGLI ATTORI
Va, innanzitutto, ritenuta sussistente la legittimazione attiva degli ing. che hanno Pt_2
agito quali << professionisti associati dello >> il quale, Controparte_6
secondo la prospettazione degli stessi, ha maturato crediti professionali nei confronti dell'Azienda Pubblica convenuta.
Invero, come si evince dal contratto di associazione in atti, gli attori sono tutti coloro che costituiscono l'associazione professionale de qua (assimilata alle associazioni di cui all'art. 36 cod. civ.; v. Cass., 2024/11940).
Gli stessi, pertanto, hanno agito in giudizio in quanto associati del citato studio la cui rappresentanza esterna, in base all'art. 12 del citato contratto di associazione, spetta
13 disgiuntamente a ciascun di loro.
In ogni caso, si osserva che un'associazione professionale non è un soggetto di diritto e non si distingue dai singoli professionisti che la compongono, i quali sono, pertanto, i titolari dei crediti della stessa e sono legittimati ad agire congiuntamente per il recupero dei medesimi (Cass., 2012/23060).
B. DEDOTTA ELIBERE CP_14
L convenuta lamenta la nullità delle delibere presupposte da quella di CP_1
conferimento dell'incarico allo studio professionale nonché la nullità di Pt_2
quest'ultima sulla base di valutazioni riguardanti il merito delle decisioni assunte dall'Ente
e non per vizi di legittimità delle deliberazioni, come tali lesive di diritti.
Infatti, l lamenta genericamente violazioni di leggi senza indicare quali CP_1
disposizioni di legge sarebbero state violate e contesta il criterio e le modalità di scelta dello studio incaricato e, quindi, le valutazioni di merito effettuate dall'ente (v. il paragrafo n.1 che precede, rubricato “svolgimento del fatto”, che, al punto 1.2.1, riporta le doglianze dell sul punto). CP_1
In proposito si osserva che, ove si sia formata ritualmente nella sede propria la volontà di un ente in relazione al conferimento dell'incarico ad un professionista per l'espletamento di una determinata opera e sia divenuta efficace la relativa delibera, la costituzione
(laddove intervenuta) del rapporto di prestazione d'opera nella fase attuativa della delibera stessa ed il suo svolgimento producono tutti gli effetti giuridici propri di quel contratto e, quindi, anche l'obbligazione dell'ente di corrispondere il compenso da professionista.
Con la conseguenza che «le carenze e le irregolarità del suddetto procedimento amministrativo, nonché gli eventuali vizi della deliberazione a contrarre, pur se inerenti ai criteri di scelta del professionista, possono rilevare nell'ambito interno
14 dell'organizzazione dell'ente, ma non sono idonee ad incidere negativamente sui diritti acquisiti a quest'ultimo in forza del contratto d'opera». E ciò accade, come verificatosi nella fattispecie in esame, quando sia stato espletato ed esaurito il procedimento amministrativo diretto alla formazione della volontà dell'amministrazione.
Infatti, affinchè il giudice ordinario possa esercitare il potere di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865, all. E (potere che può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati), è necessario che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione
(Cass., n. 6834 del 2025).
Alla luce di quanto sopra, le delibere citate dalla parte convenuta non possono ritenersi nulle e non possono, pertanto, essere disapplicate da questo giudicante.
C. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA
C.1 FORMA SCRITTA
Passando all'esame dell'incarico conferito dall' di Monopoli allo CP_3 [...]
per la progettazione definitiva per il Restauro del RI Parte_8
Casa Santa di Monopoli per l'utilizzo ad asilo nido, si osserva che va preliminarmente verificato se il contratto intervenuto tra le parti in causa rispetti il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, stante la natura di ente pubblico dell' trasformato in Azienda Pubblica Controparte_3
dei Servizi alla Persona – Asp Romanelli – Palmieri CP_3
E, ciò, stante l'eccezione di nullità del contratto sollevata dall convenuta ai sensi CP_1
dell'art. 1418 cc e ssgg e, in ogni caso, nell'esercizio dei poteri di rilievo d'ufficio spettanti
15 a questo decidente (Cass., 2008/23674).
Invero, com'è noto tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta ad substantiam e devono tradursi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., n. 5234 del 15/03/2004).
Nel caso di specie, si osserva che in data 14.7.2008 venne protocollata agli atti dell' CP_3
una nota datata 4.7.2008, a firma dell'Ing. quale legale rappresentante Parte_2
dello studio recante come oggetto << Restauro Parte_5
“ ” da adibire ad asilo nido. ACCETTAZIONE INCARICO>>. Controparte_5
Con detta nota lo studio si dichiarava disponibile ad accettare l'incarico per la progettazione definitiva per il restauro del RI , sito in Monopoli, alla CP_5
via Santa Teresa, numero 5, per l'utilizzo ad asilo nido e per la partecipazione all'avviso pubblico della burp numero 65 del 23/04/2008, specificando che l'importo CP_11
preventivato per l'espletamento dell'incarico professionale era pari ad € 8.000,00, oltre a
IVA ed INARCASSA come per legge.
Con successiva deliberazione n. 43 del 30.7.2008 l' di Monopoli conferì al suddetto CP_3
<< Studio , con sede in Cellamare (BA), alla via Parte_5
Sant'Amatore n. 9/A, giusta nota del 4.7.2008 >>, il suddetto incarico, prevedendo << un compenso unico, preventivato dallo stesso studio associato, in € 8.000,00 più IVA e
INARCASSA... >> e attribuendo alla delibera << valore contrattuale mediante
16 sottoscrizione di una copia della stessa da parte del responsabile e/o di entrambi professionisti dello di Cellamare a titolo di Controparte_6
accettazione >>.
Si ritiene che, nel caso in esame, il contratto di conferimento di incarico presenti la forma scritta richiesta ad substantiam stante la sottoscrizione da parte dell'organo rappresentativo esterno dell'ente (commissario straordinario), munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e da parte dello studio professionale (la cui sottoscrizione di una copia della delibera a titolo di accettazione non è stata messa in dubbio da alcuno) di un documento (la delibera n. 43/2008) in cui sono indicate le principali clausole disciplinanti il rapporto (oggetto e compenso).
In ogni caso, si osserva, per l'ipotesi di mancata sottoscrizione della delibera da parte dello studio, che il documento contrattuale non deve essere necessariamente unico.
Invero, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (Nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto)
(Sez. U, n. 9775 del 25/03/2022).
E, nel caso in esame, vi è una proposta da parte dello studio (la nota del 4.7.2008) e
17 l'accettazione dell'Ente a mezzo la delibera n. 43/2008 (che cita la prima) assunta da soggetto avente la rappresentanza esterna dell'ente e il potere di vincolarlo contrattualmente.
C.2 CONDIZIONE RISOLUTIVA
Verificato quanto sopra, va ora stabilito se l'incarico conferito sia stato sottoposto a condizione risolutiva.
L'Azienda convenuta sostiene, infatti, che il pagamento delle prestazioni professionali rese in adempimento dell'incarico conferito era stato condizionato all'esecuzione dell'opera e che, non essendosi la stessa realizzata, nessun corrispettivo spetti allo studio associato che pacificamente ha adempiuto a quanto concordato.
La deduzione è infondata.
Invero, la delibera n. 43 del 30.7.2008, al punto 5 della parte deliberativa, stabilisce che i professionisti incaricati con la presente deliberazione, nonché i soggetti privati che manifesteranno il proprio interesse alla gestione della silo nido comunale presso la sede del RI casa Santa amministrato dall' di Monopoli via Tenente Vasco CP_3
numero 4 mediante la presentazione di proposte di intervento coerenti con le norme del bando stesso e con i criteri innanzi specificati, non avranno nulla a pretendere ove tale decadenza, per qualsiasi ragione, non si abbia a realizzare >>.
Alla luce del tenore letterale del riportato punto n. 5 (impregiudicata ogni valutazione in ordine alla questione relativa alla validità o meno di una clausola che subordini il pagamento degli onorari al compimento dell'opera), si osserva che nessuna condizione risolutiva relativa all'esecuzione dell'opera è stata apposta.
Per completezza va precisato che il riferimento alla < decadenza >> che, qualsiasi ragione, non si abbia a realizzare>> verosimilmente si riferisce alla ritenuta
18 cessazione della convenzione numero 2050 relativa a un accordo di collaborazione con la
Società Gestione Turistica Italia srl per la realizzazione di interventi su immobili di proprietà delle OOPP amministrate dalle di Monopoli, di cui al punto 4 della stessa CP_3
delibera.
C.3 ONORARIO SPETTANTE
Avendo lo studio professionale composto dagli attori pacificamente adempiuto all'incarico conferito mediante progettazione definitiva approvata dall'Ente committente con delibera n. 44 dell'8.8.2008, allo stesso e, conseguentemente, ai suoi associati, spettano i compensi, pari ad € 8.000,00 oltre ad accessori, concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale in deroga alle tariffe professionali.
Infondata appare, pertanto, la pretesa della parte attrice di ottenere compensi maggiorati, in applicazione di queste ultime.
Peraltro, si osserva che, in ogni caso, non vi sono i presupposti di fatto per la loro applicazione.
Infatti, nessuna sospensione dell'incarico vi è stata né è stato conferito allo studio l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori, come si evince dalla lettura della delibera n. 43.
Sul punto si osserva che in tema di liquidazione di compensi relativi a prestazioni professionali rese in favore di un ente pubblico, l'incarico di progettazione di un'opera e quello di direzione dei relativi lavori non sono inscindibilmente connessi tra loro;
pertanto, poiché gli incarichi professionali da parte della P.A. esigono ad substantiam la forma scritta, ove sia stato conferito, con tale forma, il solo incarico di progettazione e non anche quello di direzione dei lavori, quest'ultimo incarico (nella specie non espletato) non può considerarsi parziale o limitato, ed al professionista non spetta la maggiorazione del 25 per
19 cento del compenso stabilita dall'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Cass.,
n. 12032 del 17/05/2010 ).
Alla luce di quanto sopra, l'ente convenuto va condannato al pagamento dell'onorario convenuto, oltre agli interessi legali dalla messa in mora, ex art. 1224, primo comma, cc.
Non spetta la rivalutazione monetaria non avendo parte attrice dimostrato di aver subito un maggior danno, come richiesto dall'art. 1224, comma secondo, parte prima, cc.
D. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Nessun compenso spetta, invece, per la progettazione esecutiva, stante la nullità del contratto di conferimento dell'incarico, privo della forma scritta.
Come evidenziato nel paragrafo di cui alla lett. C.1, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta ad substantiam e devono tradursi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi
(Cass., n. 5234 del 15/03/2004).
Nel caso in esame, vi è una nota del 10.7.2009, prot. 514, con cui il Commissario straordinario dell' di Monopoli invita lo studio a CP_3 Parte_5
redigere con urgenza la progettazione esecutiva relativa al Restauro del RI Casa
Santa di Monopoli, senza altro specificare.
A detta nota è seguito il comportamento attuativo dello studio associato che ha trasmesso
20 all'ente il progetto richiesto.
Né la delibera di approvazione del progetto, la n. 27 del 7.9.2009, consente di sanare alcunchè, sia per l'impossibilità di sanatorie di alcun tipo, come sopra evidenziato, sia, in ogni caso, per la mancata accettazione scritta da parte dello studio.
E. AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA EX ART. 2041 CC
Parte attrice con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n.1, cc ha chiesto, << in estremo subordine, accertare e dichiarare ex art. 2041 del c.c. l'ingiusto arricchimento della convenuta a seguito dell'attività progettuale svolta dagli attori in suo favore e di conseguenza condannarla … ad indennizzarli nella misura pari a tutte le somme nell'ordine e misura … indicate e richieste >>.
E.1 Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda in esame che va esaminata con riguardo alla progettazione esecutiva per la quale si è ritenuta l'assenza di un contratto scritto di conferimento dell'incarico.
Si osserva che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta
(Cass., n. 3127 del 09/02/2021).
E.1 Premesso quanto sopra, la domanda non può essere accolta in quanto non provata.
Invero, è oramai pacifico secondo la giurisprudenza della Suprema Corte che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati ne' spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico e che poiché il riconoscimento dell'utilità non
21 costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato, attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A., deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto” (Cass.,
2024/14735; Sezioni Unite Civili, n. 10798 del 26 maggio 2015).
Nel caso in esame, parte attrice non solo non ha provato ma non ha neppure dedotto in cosa sarebbe consistito l'arricchimento da parte dell convenuta. CP_1
3) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, la domanda avanzata dagli ing. di pagamento degli Pt_2
onorari relativi alla progettazione definitiva va accolta per quanto di ragione e l' CP_1
convenuta va condannata a pagare agli stessi la somma di € 8.000,00, oltre a iva, cassa previdenziale e interessi legali dalla prima messa in mora del 20.2.2009.
La domanda di pagamento degli onorari relativi alla progettazione esecutiva va rigettata stante la nullità del contratto di conferimento di incarico. Va rigettata anche la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 cc.
4) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vanno poste a carico dell in CP_1
considerazione del valore della domanda accolta (€ 8.000,00, oltre ad accessori).
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate.
22 Le spese di ctu vanno poste a carico della parte attrice richiedente la stessa, in quanto l'espletamento della medesima è risultato inutile ai fini della decisione stante l'infondatezza della pretesa di applicare le tariffe professionali.
In considerazione di quanto osservato (e, cioè, dell'inutile espletamento della fase istruttoria), i compensi relativi alla fase di trattazione /istruttoria vanno liquidati nei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da , Parte_1 Parte_2
, e , professionisti associati dello studio
[...] Parte_3 Parte_4
“ , di pagamento degli onorari relativi alla progettazione Parte_5
definitiva per il Restauro del RI Casa Santa di Monopoli per l'utilizzo ad asilo nido di cui alla delibera n. 43/2008 dell' di Monopoli, e, per l'effetto, condanna CP_3
l' a pagare ai primi la Controparte_1
somma di € di € 8.000,00, oltre a iva, cassa previdenziale e interessi legali dalla messa in mora del 20.2.2009;
dichiara la nullità del contratto di conferimento dell'incarico a , Parte_1 Parte_2
, e , professionisti associati dello studio
[...] Parte_3 Parte_4
“ , di realizzazione della progettazione esecutiva per il Parte_5
Restauro del RI Casa Santa di Monopoli per l'utilizzo ad asilo nido approvata con delibera n. 27/2009 dell' di Monopoli e, per l'effetto, rigetta la domanda avanzata CP_3
dai suddetti di pagamento dei relativi compensi;
condanna l' a rimborsare Controparte_1
a , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
23 professionisti associati dello studio “ , le spese di lite che Parte_5
liquida in complessivi Euro 4.237,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone a carico di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, professionisti associati dello studio “ , le spese di
[...] Parte_5
ctu condannando gli stessi a rifondere all Controparte_1
quanto eventualmente da quest'ultima anticipato a tale titolo.
[...]
Così deciso il 22/05/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
24