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Articolo 6 della Legge 1 agosto 1949, n. 483
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Articolo 5
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Legge 1 agosto 1949, n. 483
Articolo 6 della Legge 1 agosto 1949, n. 483
Versione
24 agosto 1949
Art. 6.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 agosto 1949
Vedi fonte istituzionale
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