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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2157/2018 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] - Vittoria, rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Giovanni Tumino, nel cui studio in Via Ing. Migliorisi n. 16, in
Ragusa è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) – già Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Controparte_2
Commissario Straordinario legale rappr.te p.t. - Dott. , Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Mezzasalma, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Ragusa, Palazzo ex Provincia / Viale del Fante, giusta procura in calce redatta su foglio separato
CONVENUTO 3
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
– già , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo accertarsi la responsabilità esclusiva dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro che aveva visto coinvolto lo stesso, mentre, a bordo del proprio motociclo, percorreva, il giorno 21.06.2012, alle ore 18,30 circa, la S.P. 25, a causa della presenza di buche ed avvallamenti nel tratto stradale in questione, privi di alcuna segnalazione, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in euro 18.085,00, oltre agli interessi come per legge, e alle spese sostenute, per euro 140,72, o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva l'Ente convenuto, il quale chiedeva “accogliere le difese del;
rigettare ogni domanda proposta nei Controparte_1 confronti dell'amm.ne consortile convenuta in quanto sia sull'an che sul quantum debeatur del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata ed eccessiva;
-ritenere esistente l'ipotesi del caso fortuito nell'accezione del colposo comportamento di guida di Parte_1
idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa pretesa causa
[...] del sinistro ed il sinistro stesso con i relativi danni lamentati e chiesti in risarcimento;
in subordine, per l'ipotesi non temuta di accoglimento sull'an della domanda attorea, -dire ed affermare ex art. 1227 c.c. il concorso di colpa del conducente del mezzo nella causazione dell'incidente de quo con responsabilità in misura prevalente a suo carico e con carattere residuale per la p.a.; -decurtare percentualmente il chiesto risarcimento in considerazione del riconoscendo concorso di colpa;
-riconoscere un importo a titolo risarcitorio di molto inferiore a quello reclamato e nei limiti di quello che sarà provato da parte attrice;
emanare ogni conseguente ed inerente statuizione a tutela delle ragioni e dei diritti della p.a. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente 4
imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A., per difetto di manutenzione della strada pubblica (cfr. Cass. Sez. 3, n. 13375 del 13.07.2011, C.E.D.Cass.n. 618634).
L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. Sez. 3, n. 23919 del 22.10.2013, C.E.D.Cass.n. 629108; Cass. Sez. 3, n. 287 del 13.01.2015, C.E.D.Cass.n. 633949; Cass. Sez. 3, n. 11946 del 16.05.2013, C.E.D.Cass.n. 626788).
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento 5
dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord.n. 34886 del 17.11.2021, C.E.D.Cass.n. 663127; Cass. Sez. 6-3, ord.n. 9315 del 03.04.2019, C.E.D.Cass.n. 653609; Cass. Sez. 6-3, ord.n. 17873 del 27.08.2020, C.E.D.Cass.n. 658754; Cass. Sez. 3, ord.n. 2480 dell'01.02.2018, C.E.D.Cass.n.
647934; Cass. Sez. 3, ord.n. 2345 del 29.01.2019, C.E.D.Cas.n. 652661; Cass. ord. 10 marzo 2021, n. 6554).
Nella specie, è indubbia l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., dovendosi considerare l'Ente proprietario della strada e delle pertinenze di essa quale custode di esse, con conseguente obbligo a suo carico di esercitare i dovuti controlli e di operare una manutenzione costante necessaria, soprattutto laddove il tratto in questione rivesta una particolare importanza.
Il sinistro, infatti, si è verificato sulla S.P. 25, da intendersi quale arteria viaria fondamentale di collegamento tra Ragusa e . Controparte_4
Deve, tuttavia, escludersi la configurabilità di un'insidia o trabocchetto, atta a fare venir meno la responsabilità del nella determinazione Pt_1 dell'evento lesivo, attese le caratteristiche del manto stradale in cui si è verificato l'incidente, essendo esso caratterizzato da plurime irregolarità stradali, ovvero dalla presenza di diverse crepe e di profondi avvallamenti, circostanza dalla quale è certamente desumibile la visibilità e conseguente prevedibilità ed evitabilità del relativo pericolo, e quindi l'inconfigurabilità dell'invocata insidia o trabocchetto, ovvero di una situazione di pericolo occulto, come tale imprevedibile e inevitabile da parte del conducente del motociclo, pur con l'utilizzo della normale diligenza richiesta dalle circostanze del caso concreto.
E' l'attore medesimo a riconoscere la presenza di diverse crepe ad avvallamenti sul manto stradale in questione, come tali oggettivamente ben visibili e soggettivamente evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza
La presenza di tali irregolarità trova un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni del teste , il quale ha riferito che c'era un avvallamento con Testimone_1 crepe, nella parte laterale della carreggiata, per cui il , per evitarlo, Pt_1 avrebbe dovuto porsi al centro della carreggiata. 6
La visibilità, e quindi la prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, è ulteriormente corroborata dalle particolari condizioni spazio – temporali di verificazione dell'evento lesivo, essendosi esso realizzato alle ore 18,30 circa del giorno 21.06.2012, lungo un tratto rettilineo, privo di ostacoli, quindi in condizioni di visibilità buona, in una zona ben conosciuta dal , il quale verosimilmente percorreva tale Pt_1 strada quotidianamente, per recarsi al lavoro.
In seno all'atto di diffida dell'08.05.2017, infatti, la stessa parte opponente, nel descrivere la dinamica del sinistro occorsole, riferiva che lo stesso si era verificato “uscendo dal luogo di lavoro – Co.R.Fi.La.C. –“, allorquando “si immetteva nella S.P.25”.
Nel caso concreto, dunque, si richiedeva una particolare e maggiore attenzione ed accortezza in capo al danneggiato, considerata la verificazione del fatto lesivo in un luogo a lui ben noto, in condizioni di visibilità ottimali.
Alla luce delle succitate circostanze era certamente esigibile una condotta più prudente e diligente da parte del suddetto, il quale ben avrebbe potuto prevedere ed evitare il pericolo costituito dal manto stradale disconnesso, peraltro ben visibile, stante l'orario diurno.
Deve dunque ritenersi che la condotta tenuta dall'attore abbia inciso in maniera determinante nel dinamismo causale dell'evento lesivo, interrompendo il nesso causale tra la cosa in custodia e il realizzarsi del danno.
La domanda attorea andrà pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU – come liquidate in separato decreto - vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe 7
Rigetta la domanda proposta dall'attore, , nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
Condanna l'attore a rifondere le spese processuali sostenute dall'Ente convenuto, da quantificarsi in euro 1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico del . Pt_1
Così deciso in Ragusa, il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo