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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Allegato all'ultimo verbale d'udienza del 11 novembre 2025 ex art. 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (artt.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2326/2022,
tra
, soc. ,elettivamente domiciliatea presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
AR LA che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
lettivamente domiciliati Controparte_1
presso i funzionari delegati che lo rappresentano e difendono come da procura in atti convenuto
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 11/11/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
Questo giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
All'uopo, va sottolineato il principio in base al quale viene resa la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovvero, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite. ( ex multis. Cass. n.10478 del 1/06/2004;
Cass..n1048 del 2268 del 13/03/1999).
La pronunzia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando, tutt'al più, la necessità di delibare in merito alle spese sulla scorta del principio della soccombenza virtuale ( Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass.
n.6403 del 1/04/2004).
Proprio tale è la situazione che si è definita con il presente giudizio, dove, a seguito della introduzione del giudizio in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 975-2021 e verbale unico di accertamento n. 35943-2019 parti ricorrenti hanno dichiarato e comprovato l'avvenuta accettazione da parte dell'ente impositivo della istanza di rateizzazione.
Tanto, sì come specificato con verbale di udienza del 05 02 2025 a cui non ha fatto ricontro alcuna nota difensiva di segno opposto da parte della parte convenuta in giudizio.
Appare, pertanto, ovvio il riconoscimento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio senza entrare nel merito circa la soccombenza virtuale.
Ne consegue che va senza dubbio dichiara la cessata materia del contendere e bypassata ogni decisione in merito al regolamento delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara irripetibili le spese e competenze di giudizio tra i contendenti. così deciso in Nola il 15 novembre 2025
IL G.U
Dr.Alfredo Granata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (artt.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2326/2022,
tra
, soc. ,elettivamente domiciliatea presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
AR LA che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
lettivamente domiciliati Controparte_1
presso i funzionari delegati che lo rappresentano e difendono come da procura in atti convenuto
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 11/11/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
Questo giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
All'uopo, va sottolineato il principio in base al quale viene resa la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovvero, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite. ( ex multis. Cass. n.10478 del 1/06/2004;
Cass..n1048 del 2268 del 13/03/1999).
La pronunzia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando, tutt'al più, la necessità di delibare in merito alle spese sulla scorta del principio della soccombenza virtuale ( Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass.
n.6403 del 1/04/2004).
Proprio tale è la situazione che si è definita con il presente giudizio, dove, a seguito della introduzione del giudizio in opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 975-2021 e verbale unico di accertamento n. 35943-2019 parti ricorrenti hanno dichiarato e comprovato l'avvenuta accettazione da parte dell'ente impositivo della istanza di rateizzazione.
Tanto, sì come specificato con verbale di udienza del 05 02 2025 a cui non ha fatto ricontro alcuna nota difensiva di segno opposto da parte della parte convenuta in giudizio.
Appare, pertanto, ovvio il riconoscimento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio senza entrare nel merito circa la soccombenza virtuale.
Ne consegue che va senza dubbio dichiara la cessata materia del contendere e bypassata ogni decisione in merito al regolamento delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara irripetibili le spese e competenze di giudizio tra i contendenti. così deciso in Nola il 15 novembre 2025
IL G.U
Dr.Alfredo Granata