Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2023, n. 24306
CASS
Sentenza 9 agosto 2023

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In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, integra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 la condotta del P.M. che non proceda all'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, prescritta dall'art. 335 c.p.p., della persona a cui il reato è attribuito, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità; costituisce, poi, apprezzamento di merito, insindacabile nel giudizio di cassazione se sorretto da motivazione congrua, stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l'iscrizione del nominativo della persona, destinataria dell'indagine, nel registro medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del C.S.M. che, in sede di giudizio rescissorio, aveva assolto un PM incolpato di non avere immediatamente iscritto nel registro, oltre a persone già iscritte, alcuni soggetti nei cui confronti erano state rese, alla polizia giudiziaria, dichiarazioni accusatorie spontanee e nei cui confronti il medesimo PM aveva effettuato, in altri procedimenti penali, approfondimenti investigativi, rilevando, in particolare, che la sezione disciplinare aveva omesso di tenere nel dovuto conto - secondo il "mandato di revisione" ricevuto - le ulteriori dichiarazioni rese al Procuratore Generale in sede di istruttoria disciplinare, trattandosi di rilevanti specificazioni delle dichiarazioni accusatorie, già riferite alla polizia giudiziaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2023, n. 24306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24306
    Data del deposito : 9 agosto 2023

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