Art. 4.
Il comune di Chioggia puo' cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.
Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potra' essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.
Il comune di Chioggia puo' cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.
Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potra' essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.