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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
5516/2022 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5516/2022
All'udienza del 16/4/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta, innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note di trattazione scritta: per parte opponente l'Avv. MI IN;
per parte opposta l'Avv. MARIA LAURA CONSOLAZIO.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5516/2022, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
IN MI (C.F.: ), rappresentato e C.F._1
difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Marigliano (NA) al corso Vittorio Emanuele III n. 171;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti e provvedimento autorizzativo allegati alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Laura Consolazio, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso l'Ufficio Avvocatura dell'Ente, sito in
Salerno alla via Abella Salernitana, n. 3;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 (così come modificato con D.Lgs.
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza n. 150/2011) depositato il 24/6/2022 il sig. IN MI ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di pagamento prot. n.
PG/2022/0275033, emessa il 25/5/2022 ai sensi del R.D. n.
639/1910, notificatagli il 26/5/2022, con cui la Controparte_1
gli ha intimato il pagamento dell'importo pari ad € 1.004,55, a titolo di restituzione della somma, maggiorata degli interessi, anteriormente corrispostagli in relazione alla procedura “POR Campania FSE FESR
2014-2020 – Avviso pubblico Bonus professionisti – Lavoratori autonomi”, con l'avvertimento che avrebbe proceduto con l'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha dedotto:
- in premessa ed in punto di fatto che, durante il periodo di piena crisi pandemica, con apposito avviso – divenuto effettivo con D.D. n. 54 del
15/4/2020 – la procedeva ad avviare la richiesta Controparte_1
per la concessione di un contributo a fondo perduto “una tantum” in favore dei professionisti, indicati in successivo avviso, che fossero in possesso di particolari requisiti, tra cui lo svolgimento dell'attività del territorio regionale, l'iscrizione ad un Ordine professionale ed alla relativa Cassa di appartenenza, nonché un reddito, per l'anno 2019, inferiore ad € 35.000,00; che, a seguito delle verifiche effettuate dalla
REGIONE in ordine alla regolarità dei requisiti – e, dunque, CP_1
anche circa la presentata autocertificazione reddituale – con D.D. n. 96 del 19/5/2020 gli veniva riconosciuta l'erogazione del suddetto bonus;
che, tuttavia, con successivo D.D. n. 4 dell'11/1/2020, presuntivamente notificatogli il 23/3/2022, il contributo posto a fondamento dell'intimazione impugnata gli veniva revocato per l'asserita violazione dell'art. 5 dell'avviso emanato nell'Aprile 2020 e che l'ordinanza ingiunzione conseguentemente emessa dalla , oltre Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza a risultare carente di un indirizzo PEC cui ricorrere, stabiliva, in violazione di legge, la possibilità di rateizzazione del pagamento intimato nel termine di 20 giorni dalla notifica;
- che, in diritto, l'intera procedura di attivazione per il recupero del bonus esperita dalla parte opposta sarebbe nulla, innanzitutto, in ragione della tipologia di contributo concesso che, seppur finanziato con il “POR Campania FSE FESR 2014/2020”, a sua volta rientrante nello scostamento finanziario autorizzato ai fini di una mera manovra preelettorale della Giunta Regionale, non sarebbe a quest'ultimo assimilabile;
che, sempre preliminarmente, considerata la tipologia straordinaria della erogazione contributiva in oggetto, definita a “fondo perduto” e differente dalle erogazioni annuali previste dal menzionato
POR, essa non potrebbe essere recuperata con le forme di cui al R.D. n.
639/1910, atteso il riferimento tassativo alla modalità di recupero dei tributi e delle entrate economiche degli Enti dello Stato e delle Regioni;
che le disposizioni normative richiamate dall'ingiunzione opposta – il
R.D. n. 639/1910; l'art. 1, co. 23, Legge Regionale n. 10/2017; l'art. 11 della Legge Regionale n. 23/2017, come modificata dalla L. reg. n.
38/2017; il Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 tit. II;
il D.L. n. 193/2016, convertito nella Legge n. 225/2016; il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; il
D.G.R. n. 263/2017 ed il D.G.R. n. 247/2018 – rappresenterebbero tutte fonti normative inerenti alla riscossione di imposte e/o tributi, oltre che all'attuazione dei relativi regolamenti, non già alle altre somme a vario titolo erogate, tra le quali il contributo a fondo perduto “una tantum” posto a fondamento dell'intimazione impugnata;
che la procedura adottata dalla , oltre che in violazione Controparte_1
delle leggi previste nel caso di specie, sarebbe del tutto anomala e fuorviante, trattandosi di richiesta di restituzione di un contributo
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza erogato in piena emergenza pandemica e, pertanto, nella piena impossibilità per ogni professionista, al di là del reddito, di poter svolgere la propria attività lavorativa;
che, non vertendosi in tema di una erogazione stabile e continuata, il requisito della qualifica reddituale sarebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione;
che, ancora con riferimento alla modalità di recupero del credito, da esercitarsi, nel caso di specie, con le forme ordinarie e non mediante l'accesso al R.D. n. 639/1910 ed alle altre normative elencate,
l'ordinanza ingiunzione impugnata stabilirebbe un termine di richiesta di dilazione inferiore a quello previsto per il pagamento in misura ordinaria o alla proposizione del ricorso;
che, invero, le richieste provenienti dalla Pubblica Amministrazione dovrebbero prevedere termini uguali di scadenza per le tre opzioni, rispettivamente, del rateizzo, del pagamento per intero e/o del ricorso in opposizione, mentre la novità legislativa degli ultimi anni attinente alla previsione di un termine differente riguarderebbe il solo pagamento delle sanzioni in misura ridotta, là dove si opti per il pagamento entro e non oltre cinque giorni dalla notifica.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. IN MI ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. PG/2022/0275033, emessa il 25/5/2022 ed a lui notificata il 26/5/2022; dichiarare illegittima la procedura di recupero del “contributo a fondo perduto”, non trattandosi di entrate erariali della;
dichiarare come non CP_1
dovuta alcuna somma da parte sua, trattandosi di somma erogata “una tantum” e non a carattere continuativo, per fronteggiare un'emergenza e richiesta, in violazione dell'art. 3 Cost., sulla scorta di un provvedimento deliberatamente anticostituzionale;
condannare la Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza alla refusione delle sole spese, con rinuncia da parte sua alle eventuali spese di lite;
in via gradata ed in caso di rigetto, essere rimesso in termini, ai sensi della normativa vigente, per la rateizzazione della eventuale somma dovuta.
Alla prima udienza questo Giudice rilevava la mancata costituzione e comparizione in giudizio della ed onerava la parte Controparte_1
opponente di provvedere al deposito telematico dell'ordinanza- ingiunzione opposta, al fine di valutare la fondatezza o meno dell'opposizione proposta.
Con decreto depositato telematicamente dal sottoscritto il 10/7/2023
(cfr.), questo Giudice dichiarava inammissibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 150/2011, l'istanza – formulata dalla difesa di parte opponente soltanto con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6/3/2024 – volta ad ottenere, in ragione del preavviso di fermo amministrativo notificato nelle more al sig. IN
MI, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con comparsa depositata telematicamente il 21/12/2023 si costituiva tardivamente in giudizio la , deducendo: Controparte_1
- preliminarmente, che l'atto introduttivo del presente giudizio non le sarebbe mai stato ritualmente notificato, atteso che esso sarebbe stato acquisito agli atti della “Direzione Generale 01 Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” soltanto in allegato all'istanza di sospensione della riscossione presentata dal ricorrente alla RTI Abaco Municipia il 22/8/2023, pervenuta all'Ufficio regionale il 13/9/2023, di talché andrebbe verificata la ritualità del procedimento così instaurato;
- nel merito, di avere approvato – in esecuzione del “Piano Economico
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza Sociale della di cui ai D.G.R.C. nn. 170 e 171 del Controparte_1
07/4/2020, originato dalla crisi economico-sociale innescata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – con D.D. n. 54 del
15/4/2020 l'Avviso pubblico “Bonus Professionisti – Lavoratori autonomi”, pubblicato sul n. 81 del 15/4/2020, destinando CP_2
risorse a valere sul POR FSE 2014/2020, (O.T. 8, Priorità 8v, R.A. 8.6) e sul POR FESR 2014/2020 (O.T. 3, Priorità 3b, OS 3.2) ed individuando quali potenziali destinatari i lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA attiva alla data del 23/2/2020, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del medesimo avviso;
che, invero, nel dettaglio, il suddetto avviso subordinava l'erogazione di un bonus straordinario “una tantum” del valore di € 1.000,00 al possesso dei seguenti requisiti: “1. iscrizione all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l'Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata;
2. inizio dell'attività prima del 01/01/2020; 3. CP_3
sede/studio sul territorio regionale;
4. non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;
5. fatturato dell'anno 2019 inferiore ad euro
35.000,00”; che, a seguito del numero delle istanze pervenute all'ufficio regionale competente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'avviso ed in linea con le previsioni del c.d. “decreto Rilancio”, in funzione acceleratoria del procedimento quale determinata dall'emergenza in corso, l'istruttoria da essa espletata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, e 4 dell'avviso, veniva circoscritta alla sola regolarità formale – nel senso di una corretta presentazione delle domande – di quanto dichiarato dagli interessati ex D.P.R. n. 445/2000; che, invece, la verifica del possesso dei requisiti di cui ai nn. 3 e 5, nonché della sussistenza di eventuali cause di esclusione indicate nell'avviso, veniva stata differita alle fasi successive;
che, pertanto, se
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza col decreto di ammissione n. 96/2020 il bonus per cui è causa veniva concesso all'opponente, con il preavviso di cui all'art. 10-bis della L. n.
241/1990, inviato a mezzo PEC il 29/11/2021, essa comunicava al ricorrente che, a seguito della verifica dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, si sarebbe determinata nel senso della revoca del contributo;
che, in assenza di riscontro, quest'ultima gli veniva comunicata a mezzo PEC in data 12/1/2022; che, non avendo l'opponente provveduto ad impugnare nei termini il decreto di revoca n. 4 dell'11/1/2022, veniva conseguente emessa ex
R.D. n. 639/1910, in data 25/5/2022, l'ingiunzione di pagamento prot.
n. 275033, notificata al ricorrente il giorno successivo, mai impugnata, volta ad ottenere la restituzione del contributo per cui è causa;
che, soltanto a seguito della notifica di un preavviso di fermo amministrativo da parte della RTI Abaco Municipia, il sig. IN MI provvedeva ad inviare un'istanza in autotutela con allegato l'atto introduttivo del presente giudizio;
- che, in diritto ed in via pregiudiziale, il Tribunale adito sarebbe incompetente, ex artt. 19-20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c., a conoscere della presente controversia, attesa la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Napoli, in virtù dell'ubicazione della sede legale dell'Ente creditore in cui è sorta l'obbligazione di pagamento o nel quale la medesima avrebbe dovuto eseguirsi ovvero, in subordine ed in via alternativa, del Tribunale di Nola, nel cui circondario ha luogo la residenza del debitore;
- che l'opposizione proposta dal sig. IN MI sarebbe, oltre che inammissibile per la irritualità della notifica, comunque infondata nel merito, atteso che la revoca del beneficio – anteriormente concesso all'opponente con D.D. n. 96 del 19/5/2020 sulla base di quanto
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza dichiarato ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e previa verifica d'ufficio dei soli requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 4 – sarebbe dipesa dalla successiva verifica della insussistenza del requisito di cui al n. 5, attinente al fatturato, per l'anno 2019, inferiore ad € 35.000,00; che, invero, dall'acquisizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2019 dei soggetti indicati quali beneficiari del bonus, operata dalla Direzione generale competente per il tramite della
Direzione Generale Risorse Finanziarie, sarebbe emersa la mancata presentazione, ad opera dell'opponente, della prescritta dichiarazione dei redditi RPF2020; che né, tantomeno, a conferma della correttezza della procedura correttamente attivata, in spregio ai principi di leale collaborazione ed a differenza di quanti avrebbero regolarizzato anche successivamente la propria posizione, il sig. IN avrebbe dato riscontro al preavviso di revoca notificatogli il 29/11/2021 ex artt. 7 e ss. L. n. 241/1990, al successivo D.D. n. 4 dell'11/1/2022 di revoca del beneficio ex art. 10 bis L. n. 241/1990 ed all'ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione;
che solo una volta decorsi i termini di legge essa provvedeva a trasmettere la pratica alla RTI Abaco
Municipia, in qualità di concessionaria per la riscossione, ai fini della esecuzione forzata;
che, in sostanza, il ricorrente non potrebbe dolersi di essersi volutamente sottratto al contraddittorio instaurato a salvaguardia degli interessi di difesa, a favore del privato, sottesi all'avviso; che, con specifico riferimento alle osservazioni formulate in via preliminare dall'opponente, la misura di aiuto finanziata con le risorse del POR Campania FSE FESR 2014-2020 sarebbe stata attuata nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013, per cui i contributi erogati configurerebbero un aiuto di Stato in regime dei minimi, a sua volta attuato mediante una procedura non competitiva a sostegno dei
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza destinatari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso; che il solo interesse dell'Ufficio sarebbe stato, in ogni fase del procedimento, quello di salvaguardare la correttezza dell'utilizzo delle risorse pubbliche e di certificare la spesa correttamente sostenuta ai competenti organi della Commissione Europea per ottenerne il rimborso;
che, in ultimo, sarebbe da ritenersi giuridicamente infondata, oltre che pretestuosa nel merito, la deduzione dell'opponente circa la natura di contributo a fondo perduto oggetto di revoca.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Napoli o, in subordine, del Tribunale di Nola;
in via subordinata, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6/3/2024
l'opponente provvedeva al deposito dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione, pertanto questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16/4/2025 per la discussione e decisione della stessa.
SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL
TRIBUNALE DI SALERNO ADITO
1. In via del tutto preliminare, occorre rilevare che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno adito sollevata dalla opposta con la comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, depositata telematicamente soltanto in data 21/12/2023 è tardiva e, come tale, inammissibile, dovendo tale eccezione essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'articolo 416 c.p.c., cioè almeno dieci giorni prima
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza della udienza.
Né, tantomeno può trovare accoglimento l'obiezione della parte opposta secondo cui essa avrebbe avuto effettiva contezza della pendenza del presente procedimento soltanto in occasione dell'istanza in autotutela formulata dall'opponente in conseguenza del preavviso di fermo amministrativo notificatogli dalla RTI Abaco Municipia.
Tale circostanza, infatti, risulta smentita documentalmente, atteso che, in esecuzione di quanto disposto da questo Giudice (cfr. decreto depositato telematicamente dal sottoscritto il 14/7/2022), l'Ufficio di Cancelleria competente ha provveduto in data 14/7/2022 alla notifica telematica alla REGIONE del ricorso e del decreto di CP_1
fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa del 09/3/2023 (cfr.).
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
2. Fermo quanto innanzi esposto, nel merito l'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
2.1. La situazione giuridica sostanziale azionata in giudizio, la quale scaturisce dall'impugnazione dell'ingiunzione adottata dall'opposta ai sensi del R.D. n. 639/1910, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità quale legittimo strumento di recupero delle somme erogate a titolo di contributo (cfr., “ex multis”, Cass. Civ., Sez. III,
n. 29653/2017; Cass. Civ., SS.UU., n. 3166/2019; C.d.S., n. 140/2020;
Cass. Civ., Sez. III, n. 11854/2022, ord. nn. 23346/2022, 2846/2024;
Cass. Civ., Sez. I, n. 20430/2024), rende necessario premettere che, costituendo l'ingiunzione c.d. “fiscale” un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della Pubblica
Amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale, con funzione partecipativa e natura di titolo – di formazione unilaterale della
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza P.A. – idoneo all'avvio delle procedure di riscossione coattiva, lo strumento specifico di opposizione apprestato dal R.D. n. 639/1910, da proporsi in un termine fissato ad iniziativa della parte ingiunta, introduce un giudizio che non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, bensì investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria” (cfr., in tal senso, “ex multis” Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
23346/2022: “sull'oggetto di tale controversia, in tempi passati assimilata ad un'azione di accertamento negativo (Cass. 11/02/2009, n.
3341), l'orientamento del giudice della nomofilachia, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass.
21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto provato (cfr. Cass. 26/09/2019, n.
24040), è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle di condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex Regio Decreto n. 639 del
1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicchè è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass. 20/06/2016, n. 12674) ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione
(sull'onus probandi, Cass. 08/04/2021, n. 9381) […] E' dunque
l'ingiunzione stessa, atto di accertamento del credito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazione formulata) gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice e' tenuto
a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass.
03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812)”).
2.2. Tanto premesso, deve osservarsi che, con specifico riferimento all'oggetto dell'opposizione proposta dal sig. IN, nel confermare il corretto incardinamento della causa dinanzi al Giudice Ordinario, competente a conoscere – sulla base dei chiarimenti offerti sin dal 2008 dalle Sezioni Unite in ordine al riparto di giurisdizione (cfr. Cass. Civ.
SS.UU., n. 29529/2008 – delle controversie riguardanti atti paritetici dell'Amministrazione relativi alla liquidazione ed all'erogazione del contributo, ovvero la sopravvenuta carenza di presupposti, requisiti o le anomalie funzionali del rapporto concessorio connesse ad un inadempimento o alla sopraggiunta impossibilità del beneficiario di rispettare gli impegni, trattandosi di eventi legati alla fase funzionale e successivi a quella genetica della concessione del contributo, come tali interessanti situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo
(cfr. , Napoli, Sez. III, 15 giugno 2015, n. 3167). Tanto, Controparte_4
sulla scia di un approdo ormai consolidato secondo cui, in disparte i casi di giurisdizione amministrativa esclusiva, la giurisdizione del giudice
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza ordinario sussiste non solo quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge, ma anche quando la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, a nulla importando che si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché gli stessi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 gennaio 2013,
n. 1776; Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6), la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito, ha tenuto a precisare che, […] “in tali casi, l'amministrazione non conduce alcuna nuova valutazione dell'interesse pubblico, bensì constata il mancato rispetto delle condizioni e degli adempimenti discendenti sul beneficiario dal finanziamento” (cfr., in questi termini, da ultimo, CP_4
Salerno, Sez. I, n. 600/2020).
È quindi sufficiente considerare, ai fini del rigetto dell'opposizione spiegata, che, per giurisprudenza costante, in tema di revoca di contributi pubblici erroneamente erogati e di recupero delle somme erogate, quello conseguentemente adottato, comunque denominato, costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, la quale è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici e, dunque, privo di valenza provvedimentale, in quanto espressione non già di potestà pubbliche, bensì dell'esercizio di un diritto soggettivo alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
E ciò avviene tanto nelle ipotesi in cui sia emerso che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge, in quanto
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza l'accertamento della carenza in capo al ricorrente ai fini dell'accoglimento del contributo connota il provvedimento di concessione come illegittimo per violazione della “lex specialis”, tanto in quelle in cui in cui sia stato accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario.
In entrambi i casi, deve infatti escludersi la sussistenza per l'Amministrazione di uno specifico obbligo di motivazione, atteso che l'interesse pubblico all'adozione dell'atto è “in re ipsa” e non è suscettibile di riduzione per effetto del trascorrere del tempo, atteso che esso consegue ad un indebito esborso di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato del privato (cfr., “ex multis”, CdS, Sez. VI, nn.
2358/2018, 1374/2019).
2.3. Ciò posto, l'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche ai fatti di causa come dedotti dalle parti porta a ritenere pienamente legittima l'ingiunzione di pagamento opposta, sia sul piano formale sia su quello sostanziale della pretesa creditoria avanzata.
Quanto al primo dei due profili cui è affidata l'opposizione proposta, si rileva che le doglianze formulate dall'opponente risultano smentite dalla completezza dell'atto opposto (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione
e risposta del 21/12/2023 e produzione di parte opponente del
4/3/2024), attesa l'indicazione di un indirizzo PEC al quale inoltrare qualsiasi istanza di revisione del procedimento di revoca avviato da parte della tenuto conto che i termini del Controparte_1
procedimento hanno natura ordinatoria e tenuto conto della natura partecipata dell'istruttoria espletata dalla opposta Controparte_1
(cfr. all.ti da 5 a 8 alla comparsa di costituzione e risposta).
Venendo poi al merito della pretesa creditoria avanzata, deve darsi atto che, in presenza di allegazione e prova fornita dall circa i Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza fatti costitutivi del credito e, dunque, alla fondatezza dell'intimazione oggetto del giudizio, l'opponente non ha contestato in alcun modo il possesso del requisito di cui all'art. 5 dell'Avviso posto a fondamento della revoca del contributo originariamente concessogli dall'opposta di talché, in assenza di allegazione di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa restitutoria, risultano sussistere, nel caso di specie, sia la violazione della “lex specialis”, sia l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento – prevalente rispetto all'interesse recessivo dell'Avv. IN al mantenimento dell'originario provvedimento di concessione – giustificato della necessità di recupero delle somme indebitamente erogate.
3. Quanto appena evidenziato comporta, peraltro, il necessario rigetto anche della richiesta, formulata in via subordinata dall'opponente, di rateizzazione della somma oggetto di restituzione che non risulta avallata da motivazioni che ne giustifichino la concessione.
4. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento PG/2022/0275033 emessa il 25/5/2022 dalla CP_1
nei confronti dell'opponente va confermata.
[...]
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono quindi poste a carico di IN MI e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 1.004,55, pari a quello oggetto dell'ingiunzione) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 332,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza per la fase introduttiva;
€ 100 per la fase istruttoria/trattazione ed €
100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento PG/2022/0275033 emessa il
25/5/2022 dalla;
Controparte_1
2) Condanna IN MI alla refusione, in favore della
, delle spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1
si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter, co. 2, c.p.c. ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 16/4/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5516/2022
All'udienza del 16/4/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta, innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note di trattazione scritta: per parte opponente l'Avv. MI IN;
per parte opposta l'Avv. MARIA LAURA CONSOLAZIO.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5516/2022, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
IN MI (C.F.: ), rappresentato e C.F._1
difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Marigliano (NA) al corso Vittorio Emanuele III n. 171;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti e provvedimento autorizzativo allegati alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Laura Consolazio, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso l'Ufficio Avvocatura dell'Ente, sito in
Salerno alla via Abella Salernitana, n. 3;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 (così come modificato con D.Lgs.
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza n. 150/2011) depositato il 24/6/2022 il sig. IN MI ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di pagamento prot. n.
PG/2022/0275033, emessa il 25/5/2022 ai sensi del R.D. n.
639/1910, notificatagli il 26/5/2022, con cui la Controparte_1
gli ha intimato il pagamento dell'importo pari ad € 1.004,55, a titolo di restituzione della somma, maggiorata degli interessi, anteriormente corrispostagli in relazione alla procedura “POR Campania FSE FESR
2014-2020 – Avviso pubblico Bonus professionisti – Lavoratori autonomi”, con l'avvertimento che avrebbe proceduto con l'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha dedotto:
- in premessa ed in punto di fatto che, durante il periodo di piena crisi pandemica, con apposito avviso – divenuto effettivo con D.D. n. 54 del
15/4/2020 – la procedeva ad avviare la richiesta Controparte_1
per la concessione di un contributo a fondo perduto “una tantum” in favore dei professionisti, indicati in successivo avviso, che fossero in possesso di particolari requisiti, tra cui lo svolgimento dell'attività del territorio regionale, l'iscrizione ad un Ordine professionale ed alla relativa Cassa di appartenenza, nonché un reddito, per l'anno 2019, inferiore ad € 35.000,00; che, a seguito delle verifiche effettuate dalla
REGIONE in ordine alla regolarità dei requisiti – e, dunque, CP_1
anche circa la presentata autocertificazione reddituale – con D.D. n. 96 del 19/5/2020 gli veniva riconosciuta l'erogazione del suddetto bonus;
che, tuttavia, con successivo D.D. n. 4 dell'11/1/2020, presuntivamente notificatogli il 23/3/2022, il contributo posto a fondamento dell'intimazione impugnata gli veniva revocato per l'asserita violazione dell'art. 5 dell'avviso emanato nell'Aprile 2020 e che l'ordinanza ingiunzione conseguentemente emessa dalla , oltre Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza a risultare carente di un indirizzo PEC cui ricorrere, stabiliva, in violazione di legge, la possibilità di rateizzazione del pagamento intimato nel termine di 20 giorni dalla notifica;
- che, in diritto, l'intera procedura di attivazione per il recupero del bonus esperita dalla parte opposta sarebbe nulla, innanzitutto, in ragione della tipologia di contributo concesso che, seppur finanziato con il “POR Campania FSE FESR 2014/2020”, a sua volta rientrante nello scostamento finanziario autorizzato ai fini di una mera manovra preelettorale della Giunta Regionale, non sarebbe a quest'ultimo assimilabile;
che, sempre preliminarmente, considerata la tipologia straordinaria della erogazione contributiva in oggetto, definita a “fondo perduto” e differente dalle erogazioni annuali previste dal menzionato
POR, essa non potrebbe essere recuperata con le forme di cui al R.D. n.
639/1910, atteso il riferimento tassativo alla modalità di recupero dei tributi e delle entrate economiche degli Enti dello Stato e delle Regioni;
che le disposizioni normative richiamate dall'ingiunzione opposta – il
R.D. n. 639/1910; l'art. 1, co. 23, Legge Regionale n. 10/2017; l'art. 11 della Legge Regionale n. 23/2017, come modificata dalla L. reg. n.
38/2017; il Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 tit. II;
il D.L. n. 193/2016, convertito nella Legge n. 225/2016; il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; il
D.G.R. n. 263/2017 ed il D.G.R. n. 247/2018 – rappresenterebbero tutte fonti normative inerenti alla riscossione di imposte e/o tributi, oltre che all'attuazione dei relativi regolamenti, non già alle altre somme a vario titolo erogate, tra le quali il contributo a fondo perduto “una tantum” posto a fondamento dell'intimazione impugnata;
che la procedura adottata dalla , oltre che in violazione Controparte_1
delle leggi previste nel caso di specie, sarebbe del tutto anomala e fuorviante, trattandosi di richiesta di restituzione di un contributo
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza erogato in piena emergenza pandemica e, pertanto, nella piena impossibilità per ogni professionista, al di là del reddito, di poter svolgere la propria attività lavorativa;
che, non vertendosi in tema di una erogazione stabile e continuata, il requisito della qualifica reddituale sarebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione;
che, ancora con riferimento alla modalità di recupero del credito, da esercitarsi, nel caso di specie, con le forme ordinarie e non mediante l'accesso al R.D. n. 639/1910 ed alle altre normative elencate,
l'ordinanza ingiunzione impugnata stabilirebbe un termine di richiesta di dilazione inferiore a quello previsto per il pagamento in misura ordinaria o alla proposizione del ricorso;
che, invero, le richieste provenienti dalla Pubblica Amministrazione dovrebbero prevedere termini uguali di scadenza per le tre opzioni, rispettivamente, del rateizzo, del pagamento per intero e/o del ricorso in opposizione, mentre la novità legislativa degli ultimi anni attinente alla previsione di un termine differente riguarderebbe il solo pagamento delle sanzioni in misura ridotta, là dove si opti per il pagamento entro e non oltre cinque giorni dalla notifica.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. IN MI ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. PG/2022/0275033, emessa il 25/5/2022 ed a lui notificata il 26/5/2022; dichiarare illegittima la procedura di recupero del “contributo a fondo perduto”, non trattandosi di entrate erariali della;
dichiarare come non CP_1
dovuta alcuna somma da parte sua, trattandosi di somma erogata “una tantum” e non a carattere continuativo, per fronteggiare un'emergenza e richiesta, in violazione dell'art. 3 Cost., sulla scorta di un provvedimento deliberatamente anticostituzionale;
condannare la Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza alla refusione delle sole spese, con rinuncia da parte sua alle eventuali spese di lite;
in via gradata ed in caso di rigetto, essere rimesso in termini, ai sensi della normativa vigente, per la rateizzazione della eventuale somma dovuta.
Alla prima udienza questo Giudice rilevava la mancata costituzione e comparizione in giudizio della ed onerava la parte Controparte_1
opponente di provvedere al deposito telematico dell'ordinanza- ingiunzione opposta, al fine di valutare la fondatezza o meno dell'opposizione proposta.
Con decreto depositato telematicamente dal sottoscritto il 10/7/2023
(cfr.), questo Giudice dichiarava inammissibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 150/2011, l'istanza – formulata dalla difesa di parte opponente soltanto con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6/3/2024 – volta ad ottenere, in ragione del preavviso di fermo amministrativo notificato nelle more al sig. IN
MI, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con comparsa depositata telematicamente il 21/12/2023 si costituiva tardivamente in giudizio la , deducendo: Controparte_1
- preliminarmente, che l'atto introduttivo del presente giudizio non le sarebbe mai stato ritualmente notificato, atteso che esso sarebbe stato acquisito agli atti della “Direzione Generale 01 Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” soltanto in allegato all'istanza di sospensione della riscossione presentata dal ricorrente alla RTI Abaco Municipia il 22/8/2023, pervenuta all'Ufficio regionale il 13/9/2023, di talché andrebbe verificata la ritualità del procedimento così instaurato;
- nel merito, di avere approvato – in esecuzione del “Piano Economico
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza Sociale della di cui ai D.G.R.C. nn. 170 e 171 del Controparte_1
07/4/2020, originato dalla crisi economico-sociale innescata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – con D.D. n. 54 del
15/4/2020 l'Avviso pubblico “Bonus Professionisti – Lavoratori autonomi”, pubblicato sul n. 81 del 15/4/2020, destinando CP_2
risorse a valere sul POR FSE 2014/2020, (O.T. 8, Priorità 8v, R.A. 8.6) e sul POR FESR 2014/2020 (O.T. 3, Priorità 3b, OS 3.2) ed individuando quali potenziali destinatari i lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA attiva alla data del 23/2/2020, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del medesimo avviso;
che, invero, nel dettaglio, il suddetto avviso subordinava l'erogazione di un bonus straordinario “una tantum” del valore di € 1.000,00 al possesso dei seguenti requisiti: “1. iscrizione all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l'Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata;
2. inizio dell'attività prima del 01/01/2020; 3. CP_3
sede/studio sul territorio regionale;
4. non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;
5. fatturato dell'anno 2019 inferiore ad euro
35.000,00”; che, a seguito del numero delle istanze pervenute all'ufficio regionale competente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'avviso ed in linea con le previsioni del c.d. “decreto Rilancio”, in funzione acceleratoria del procedimento quale determinata dall'emergenza in corso, l'istruttoria da essa espletata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, e 4 dell'avviso, veniva circoscritta alla sola regolarità formale – nel senso di una corretta presentazione delle domande – di quanto dichiarato dagli interessati ex D.P.R. n. 445/2000; che, invece, la verifica del possesso dei requisiti di cui ai nn. 3 e 5, nonché della sussistenza di eventuali cause di esclusione indicate nell'avviso, veniva stata differita alle fasi successive;
che, pertanto, se
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza col decreto di ammissione n. 96/2020 il bonus per cui è causa veniva concesso all'opponente, con il preavviso di cui all'art. 10-bis della L. n.
241/1990, inviato a mezzo PEC il 29/11/2021, essa comunicava al ricorrente che, a seguito della verifica dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, si sarebbe determinata nel senso della revoca del contributo;
che, in assenza di riscontro, quest'ultima gli veniva comunicata a mezzo PEC in data 12/1/2022; che, non avendo l'opponente provveduto ad impugnare nei termini il decreto di revoca n. 4 dell'11/1/2022, veniva conseguente emessa ex
R.D. n. 639/1910, in data 25/5/2022, l'ingiunzione di pagamento prot.
n. 275033, notificata al ricorrente il giorno successivo, mai impugnata, volta ad ottenere la restituzione del contributo per cui è causa;
che, soltanto a seguito della notifica di un preavviso di fermo amministrativo da parte della RTI Abaco Municipia, il sig. IN MI provvedeva ad inviare un'istanza in autotutela con allegato l'atto introduttivo del presente giudizio;
- che, in diritto ed in via pregiudiziale, il Tribunale adito sarebbe incompetente, ex artt. 19-20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c., a conoscere della presente controversia, attesa la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Napoli, in virtù dell'ubicazione della sede legale dell'Ente creditore in cui è sorta l'obbligazione di pagamento o nel quale la medesima avrebbe dovuto eseguirsi ovvero, in subordine ed in via alternativa, del Tribunale di Nola, nel cui circondario ha luogo la residenza del debitore;
- che l'opposizione proposta dal sig. IN MI sarebbe, oltre che inammissibile per la irritualità della notifica, comunque infondata nel merito, atteso che la revoca del beneficio – anteriormente concesso all'opponente con D.D. n. 96 del 19/5/2020 sulla base di quanto
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza dichiarato ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e previa verifica d'ufficio dei soli requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 4 – sarebbe dipesa dalla successiva verifica della insussistenza del requisito di cui al n. 5, attinente al fatturato, per l'anno 2019, inferiore ad € 35.000,00; che, invero, dall'acquisizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2019 dei soggetti indicati quali beneficiari del bonus, operata dalla Direzione generale competente per il tramite della
Direzione Generale Risorse Finanziarie, sarebbe emersa la mancata presentazione, ad opera dell'opponente, della prescritta dichiarazione dei redditi RPF2020; che né, tantomeno, a conferma della correttezza della procedura correttamente attivata, in spregio ai principi di leale collaborazione ed a differenza di quanti avrebbero regolarizzato anche successivamente la propria posizione, il sig. IN avrebbe dato riscontro al preavviso di revoca notificatogli il 29/11/2021 ex artt. 7 e ss. L. n. 241/1990, al successivo D.D. n. 4 dell'11/1/2022 di revoca del beneficio ex art. 10 bis L. n. 241/1990 ed all'ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione;
che solo una volta decorsi i termini di legge essa provvedeva a trasmettere la pratica alla RTI Abaco
Municipia, in qualità di concessionaria per la riscossione, ai fini della esecuzione forzata;
che, in sostanza, il ricorrente non potrebbe dolersi di essersi volutamente sottratto al contraddittorio instaurato a salvaguardia degli interessi di difesa, a favore del privato, sottesi all'avviso; che, con specifico riferimento alle osservazioni formulate in via preliminare dall'opponente, la misura di aiuto finanziata con le risorse del POR Campania FSE FESR 2014-2020 sarebbe stata attuata nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013, per cui i contributi erogati configurerebbero un aiuto di Stato in regime dei minimi, a sua volta attuato mediante una procedura non competitiva a sostegno dei
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza destinatari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso; che il solo interesse dell'Ufficio sarebbe stato, in ogni fase del procedimento, quello di salvaguardare la correttezza dell'utilizzo delle risorse pubbliche e di certificare la spesa correttamente sostenuta ai competenti organi della Commissione Europea per ottenerne il rimborso;
che, in ultimo, sarebbe da ritenersi giuridicamente infondata, oltre che pretestuosa nel merito, la deduzione dell'opponente circa la natura di contributo a fondo perduto oggetto di revoca.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Napoli o, in subordine, del Tribunale di Nola;
in via subordinata, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6/3/2024
l'opponente provvedeva al deposito dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione, pertanto questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16/4/2025 per la discussione e decisione della stessa.
SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL
TRIBUNALE DI SALERNO ADITO
1. In via del tutto preliminare, occorre rilevare che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno adito sollevata dalla opposta con la comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, depositata telematicamente soltanto in data 21/12/2023 è tardiva e, come tale, inammissibile, dovendo tale eccezione essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'articolo 416 c.p.c., cioè almeno dieci giorni prima
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza della udienza.
Né, tantomeno può trovare accoglimento l'obiezione della parte opposta secondo cui essa avrebbe avuto effettiva contezza della pendenza del presente procedimento soltanto in occasione dell'istanza in autotutela formulata dall'opponente in conseguenza del preavviso di fermo amministrativo notificatogli dalla RTI Abaco Municipia.
Tale circostanza, infatti, risulta smentita documentalmente, atteso che, in esecuzione di quanto disposto da questo Giudice (cfr. decreto depositato telematicamente dal sottoscritto il 14/7/2022), l'Ufficio di Cancelleria competente ha provveduto in data 14/7/2022 alla notifica telematica alla REGIONE del ricorso e del decreto di CP_1
fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa del 09/3/2023 (cfr.).
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
2. Fermo quanto innanzi esposto, nel merito l'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
2.1. La situazione giuridica sostanziale azionata in giudizio, la quale scaturisce dall'impugnazione dell'ingiunzione adottata dall'opposta ai sensi del R.D. n. 639/1910, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità quale legittimo strumento di recupero delle somme erogate a titolo di contributo (cfr., “ex multis”, Cass. Civ., Sez. III,
n. 29653/2017; Cass. Civ., SS.UU., n. 3166/2019; C.d.S., n. 140/2020;
Cass. Civ., Sez. III, n. 11854/2022, ord. nn. 23346/2022, 2846/2024;
Cass. Civ., Sez. I, n. 20430/2024), rende necessario premettere che, costituendo l'ingiunzione c.d. “fiscale” un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della Pubblica
Amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale, con funzione partecipativa e natura di titolo – di formazione unilaterale della
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza P.A. – idoneo all'avvio delle procedure di riscossione coattiva, lo strumento specifico di opposizione apprestato dal R.D. n. 639/1910, da proporsi in un termine fissato ad iniziativa della parte ingiunta, introduce un giudizio che non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, bensì investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria” (cfr., in tal senso, “ex multis” Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
23346/2022: “sull'oggetto di tale controversia, in tempi passati assimilata ad un'azione di accertamento negativo (Cass. 11/02/2009, n.
3341), l'orientamento del giudice della nomofilachia, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass.
21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto provato (cfr. Cass. 26/09/2019, n.
24040), è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle di condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex Regio Decreto n. 639 del
1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicchè è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass. 20/06/2016, n. 12674) ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione
(sull'onus probandi, Cass. 08/04/2021, n. 9381) […] E' dunque
l'ingiunzione stessa, atto di accertamento del credito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazione formulata) gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice e' tenuto
a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass.
03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812)”).
2.2. Tanto premesso, deve osservarsi che, con specifico riferimento all'oggetto dell'opposizione proposta dal sig. IN, nel confermare il corretto incardinamento della causa dinanzi al Giudice Ordinario, competente a conoscere – sulla base dei chiarimenti offerti sin dal 2008 dalle Sezioni Unite in ordine al riparto di giurisdizione (cfr. Cass. Civ.
SS.UU., n. 29529/2008 – delle controversie riguardanti atti paritetici dell'Amministrazione relativi alla liquidazione ed all'erogazione del contributo, ovvero la sopravvenuta carenza di presupposti, requisiti o le anomalie funzionali del rapporto concessorio connesse ad un inadempimento o alla sopraggiunta impossibilità del beneficiario di rispettare gli impegni, trattandosi di eventi legati alla fase funzionale e successivi a quella genetica della concessione del contributo, come tali interessanti situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo
(cfr. , Napoli, Sez. III, 15 giugno 2015, n. 3167). Tanto, Controparte_4
sulla scia di un approdo ormai consolidato secondo cui, in disparte i casi di giurisdizione amministrativa esclusiva, la giurisdizione del giudice
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza ordinario sussiste non solo quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge, ma anche quando la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, a nulla importando che si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché gli stessi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 gennaio 2013,
n. 1776; Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6), la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito, ha tenuto a precisare che, […] “in tali casi, l'amministrazione non conduce alcuna nuova valutazione dell'interesse pubblico, bensì constata il mancato rispetto delle condizioni e degli adempimenti discendenti sul beneficiario dal finanziamento” (cfr., in questi termini, da ultimo, CP_4
Salerno, Sez. I, n. 600/2020).
È quindi sufficiente considerare, ai fini del rigetto dell'opposizione spiegata, che, per giurisprudenza costante, in tema di revoca di contributi pubblici erroneamente erogati e di recupero delle somme erogate, quello conseguentemente adottato, comunque denominato, costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, la quale è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici e, dunque, privo di valenza provvedimentale, in quanto espressione non già di potestà pubbliche, bensì dell'esercizio di un diritto soggettivo alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
E ciò avviene tanto nelle ipotesi in cui sia emerso che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge, in quanto
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza l'accertamento della carenza in capo al ricorrente ai fini dell'accoglimento del contributo connota il provvedimento di concessione come illegittimo per violazione della “lex specialis”, tanto in quelle in cui in cui sia stato accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario.
In entrambi i casi, deve infatti escludersi la sussistenza per l'Amministrazione di uno specifico obbligo di motivazione, atteso che l'interesse pubblico all'adozione dell'atto è “in re ipsa” e non è suscettibile di riduzione per effetto del trascorrere del tempo, atteso che esso consegue ad un indebito esborso di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato del privato (cfr., “ex multis”, CdS, Sez. VI, nn.
2358/2018, 1374/2019).
2.3. Ciò posto, l'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche ai fatti di causa come dedotti dalle parti porta a ritenere pienamente legittima l'ingiunzione di pagamento opposta, sia sul piano formale sia su quello sostanziale della pretesa creditoria avanzata.
Quanto al primo dei due profili cui è affidata l'opposizione proposta, si rileva che le doglianze formulate dall'opponente risultano smentite dalla completezza dell'atto opposto (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione
e risposta del 21/12/2023 e produzione di parte opponente del
4/3/2024), attesa l'indicazione di un indirizzo PEC al quale inoltrare qualsiasi istanza di revisione del procedimento di revoca avviato da parte della tenuto conto che i termini del Controparte_1
procedimento hanno natura ordinatoria e tenuto conto della natura partecipata dell'istruttoria espletata dalla opposta Controparte_1
(cfr. all.ti da 5 a 8 alla comparsa di costituzione e risposta).
Venendo poi al merito della pretesa creditoria avanzata, deve darsi atto che, in presenza di allegazione e prova fornita dall circa i Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza fatti costitutivi del credito e, dunque, alla fondatezza dell'intimazione oggetto del giudizio, l'opponente non ha contestato in alcun modo il possesso del requisito di cui all'art. 5 dell'Avviso posto a fondamento della revoca del contributo originariamente concessogli dall'opposta di talché, in assenza di allegazione di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa restitutoria, risultano sussistere, nel caso di specie, sia la violazione della “lex specialis”, sia l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento – prevalente rispetto all'interesse recessivo dell'Avv. IN al mantenimento dell'originario provvedimento di concessione – giustificato della necessità di recupero delle somme indebitamente erogate.
3. Quanto appena evidenziato comporta, peraltro, il necessario rigetto anche della richiesta, formulata in via subordinata dall'opponente, di rateizzazione della somma oggetto di restituzione che non risulta avallata da motivazioni che ne giustifichino la concessione.
4. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento PG/2022/0275033 emessa il 25/5/2022 dalla CP_1
nei confronti dell'opponente va confermata.
[...]
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5. Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono quindi poste a carico di IN MI e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 1.004,55, pari a quello oggetto dell'ingiunzione) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 332,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza per la fase introduttiva;
€ 100 per la fase istruttoria/trattazione ed €
100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento PG/2022/0275033 emessa il
25/5/2022 dalla;
Controparte_1
2) Condanna IN MI alla refusione, in favore della
, delle spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1
si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter, co. 2, c.p.c. ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 16/4/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5516/2022 – Sentenza