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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 2646/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a ALGRANGE Parte_1 C.F._1 (Francia), il 26/05/1963
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 8/01/196
entrambi con l'avv. ERICA CASAGRANDE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 24/04/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a ALGRANGE (Francia), il 26/05/1963 Parte_1
e
, nato/a a VALDOBBIADENE (TV), il 28/01/1967 Parte_2 uniti in matrimonio il 16/09/1989, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FOLLINA (TV) dell'anno 1989 n. 51, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati di mensa, di letto e di abitazione con obbligo al reciproco rispetto;
2) l'abitazione familiare verrà assegnata alla OR , Parte_2 anche in ragione dell'impegno del SI al trasferimento Parte_1 della stessa alla moglie, impegnandosi egli a rilasciare l'immobile e a trasferire la residenza altrove entro un congruo termine;
3) stante la mancanza di reddito della OR , il SI si Pt_2 Pt_1 impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di concorso per il suo mantenimento, un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00), rivalutabile mensilmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
4) per quanto riguarda i risparmi comuni, i coniugi dichiarano di aver già provveduto ad operare la liquidazione della comunione sino a totale tacitazione delle rispettive pretese e pertanto si danno reciprocamente atto di nulla avere reciprocamente a pretendere;
5) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, il SI si impegna a cedere alla OR Parte_1 [...]
, la proprietà dell'immobile sito a Sernaglia della Battaglia (TV) – Via Parte_2
Farra n.1 catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sernaglia della Battaglia – Fg. 2 – Sez. A – Mapp.491 – Sub 1- Cat. F/1 – 447 mq;
nonché al Fg. 2 – Sez. A – Mapp. 491 – Sub 2 – Cat. A/7 – cl.1 – vani 9,5. Il trasferimento immobiliare in esecuzione del raggiunto accordo verrà formalizzato mediante atto notarile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione con spese a carico del SI . Pt_1
6) ad ulteriore definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, la OR si impegna a cedere a titolo gratuito la proprietà Pt_2 dell'autovettura Honda Civic targata EM107TE come meglio identificata nell'allegato certificato di proprietà al SI . I ricorrenti, rinunziando a Pt_1 dare o ricevere qualsiasi conguaglio si obbligano a cooperare per le formalità che si renderanno necessarie al fine dei futuri eventuali passaggi di proprietà;
7) per i trasferimenti di cui ai precedenti punti 5) e 6) con i quali viene data concreta esecuzione alle attribuzioni patrimoniali stabilite in sede di separazione tra coniugi e a definizione della sopravvenuta crisi coniugale, i ricorrenti richiedono l'esenzione dalle imposte ipotecarie, catastali, di registro, di bollo ed ogni altra imposta o tassa, in applicazione dell'articolo 19 della L.
74/1987, così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, ed in conformità con quanto riconosciuto dall'Amministrazione Finanziaria con circolare ministeriale n. 49/E del 16 marzo 2000 per quanto concerne l'esenzione assoluta da imposta di registro;
8) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere soddisfatti di ogni propria ragione e/o pretesa di qualsivoglia natura inerente il rapporto coniugale, e pertanto dichiarano, che con l'esatta esecuzione del presente accordo, nulla avranno reciprocamente a pretendere”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci