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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2336/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
LO , (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. D'ORAZIO BARBARA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/12/2024, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione all'udienza odierna, in cui le parti convenivano di modificare le condizioni indicate come da verbale.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini: RS
“1) per quanto attiene la minore la stessa sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, secondo le seguenti modalità: la stessa viene assegnata alla madre presso la casa familiare, sita in Sermoneta (LT), Via Piazzale Annibaldi n. 9, dal lunedì al venerdì, la quale provvederà, pertanto, a portare e riprendere la minore a scuola, ad accompagnarla e riprenderla ad eventuali attività ricreative e/o sportive;
la minore pernotterà dal padre, presso la casa dei genitori paterni, in cui lo stesso risiede attualmente, sita nel Comune di
Villa Santo Stefano (FR) Contrada Santa Maria della Stella n. 22, dal sabato alla domenica, salvo diverso accordo tra le parti in base alle esigenze della minore e degli odierni ricorrenti;
2) durante le feste la minore trascorrerà la Vigilia di Natale ed giorno di Natale 2024 con la sig.ra , ed il 31 dicembre 2024 ed il 1 gennaio 2025 con il sig. Parte_3 Parte_2
e così ad anni alterni;
Pasqua 2025 con la madre, Pasquetta 2025 con il padre, e
[...] così ad anni alterni. In caso di vacanze natalizie e pasquali queste dovranno essere comunicate tempestivamente all'altro coniuge, almeno 1 settimana prima;
3) la casa familiare, sita in Sermoneta, Via Piazzale Annibaldi n. 9, di proprietà esclusiva del sig.
come convenuto tra le parti, è assegnata alla sig.ra Parte_2 Parte_3 fino al compimento dei 18 anni della minore 4) i coniugi vivranno separati, RSna_2 fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
5) i coniugi non hanno beni mobili od immobili da dividere, avendo già provveduto in separata sede;
6) i coniugi si danno atto, altresì, che con il presente accordo viene definita tra loro ogni questione di carattere economico anche se non esplicitamente dedotta;
7) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio della documentazione valida per l'espatrio; 8) gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dal sig. ed utilizzati per le esigenze della minore;
9) il sig. ha Parte_2 Parte_2 lasciato sino ad oggi e si impegna a lasciare nella materiale disponibilità della sig.ra
[...]
l'autovettura Fiat 600 del 2001, targata BN483KX, di proprietà dello stesso, per Pt_3
consentire all'odierna ricorrente di occuparsi delle esigenze di vita proprie e della minore;
10) la sig.ra rinuncia a percepire una somma mensile a titolo di Parte_3
mantenimento da parte del sig. in quanto il suo unico interesse è che il sig. Parte_2 continui ad occuparsi in toto del soddisfacimento delle esigenze della figlia, come Parte_2
quest'ultimo ha sempre fatto precipuamente sino ad ora;
11) il mantenimento che sig. RS si impegna a versare alla bambina minore è di € 250,00 mensili, oltre alle Parte_2
spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina;
12) lo stesso, vista l'attuale precaria condizione economica della sig.ra si impegna, altresì, a sostenere a suo Parte_3
carico i pagamenti di tutte le bollette inerenti la casa familiare nella quale risiedono la sig.ra RS e la figlia il pagamento della rata del mutuo intestato allo stesso per un Parte_3 importo pari ad Euro 379,14 circa mensili, fino alla scadenza dello stesso (01.08.2031), oltre al pagamento del canone delle piattaforme Netflix e Amazon prime, il wifi, pagamento mensile di Euro 30,00, per l'acquisto di due farmaci che la sig.ra deve assumere Parte_3
quotidianamente, oltre eventuali spese straordinarie della casa familiare.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SERMONETA (LT) il 28/06/2015,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 10, Parte I, dell'anno 2015;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti come in parte motiva
ORDINA l'annotazione come per legge.
Nulla sulle spese.
Latina, 09/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
LO , (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. D'ORAZIO BARBARA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/12/2024, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione all'udienza odierna, in cui le parti convenivano di modificare le condizioni indicate come da verbale.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini: RS
“1) per quanto attiene la minore la stessa sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, secondo le seguenti modalità: la stessa viene assegnata alla madre presso la casa familiare, sita in Sermoneta (LT), Via Piazzale Annibaldi n. 9, dal lunedì al venerdì, la quale provvederà, pertanto, a portare e riprendere la minore a scuola, ad accompagnarla e riprenderla ad eventuali attività ricreative e/o sportive;
la minore pernotterà dal padre, presso la casa dei genitori paterni, in cui lo stesso risiede attualmente, sita nel Comune di
Villa Santo Stefano (FR) Contrada Santa Maria della Stella n. 22, dal sabato alla domenica, salvo diverso accordo tra le parti in base alle esigenze della minore e degli odierni ricorrenti;
2) durante le feste la minore trascorrerà la Vigilia di Natale ed giorno di Natale 2024 con la sig.ra , ed il 31 dicembre 2024 ed il 1 gennaio 2025 con il sig. Parte_3 Parte_2
e così ad anni alterni;
Pasqua 2025 con la madre, Pasquetta 2025 con il padre, e
[...] così ad anni alterni. In caso di vacanze natalizie e pasquali queste dovranno essere comunicate tempestivamente all'altro coniuge, almeno 1 settimana prima;
3) la casa familiare, sita in Sermoneta, Via Piazzale Annibaldi n. 9, di proprietà esclusiva del sig.
come convenuto tra le parti, è assegnata alla sig.ra Parte_2 Parte_3 fino al compimento dei 18 anni della minore 4) i coniugi vivranno separati, RSna_2 fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
5) i coniugi non hanno beni mobili od immobili da dividere, avendo già provveduto in separata sede;
6) i coniugi si danno atto, altresì, che con il presente accordo viene definita tra loro ogni questione di carattere economico anche se non esplicitamente dedotta;
7) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio della documentazione valida per l'espatrio; 8) gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dal sig. ed utilizzati per le esigenze della minore;
9) il sig. ha Parte_2 Parte_2 lasciato sino ad oggi e si impegna a lasciare nella materiale disponibilità della sig.ra
[...]
l'autovettura Fiat 600 del 2001, targata BN483KX, di proprietà dello stesso, per Pt_3
consentire all'odierna ricorrente di occuparsi delle esigenze di vita proprie e della minore;
10) la sig.ra rinuncia a percepire una somma mensile a titolo di Parte_3
mantenimento da parte del sig. in quanto il suo unico interesse è che il sig. Parte_2 continui ad occuparsi in toto del soddisfacimento delle esigenze della figlia, come Parte_2
quest'ultimo ha sempre fatto precipuamente sino ad ora;
11) il mantenimento che sig. RS si impegna a versare alla bambina minore è di € 250,00 mensili, oltre alle Parte_2
spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina;
12) lo stesso, vista l'attuale precaria condizione economica della sig.ra si impegna, altresì, a sostenere a suo Parte_3
carico i pagamenti di tutte le bollette inerenti la casa familiare nella quale risiedono la sig.ra RS e la figlia il pagamento della rata del mutuo intestato allo stesso per un Parte_3 importo pari ad Euro 379,14 circa mensili, fino alla scadenza dello stesso (01.08.2031), oltre al pagamento del canone delle piattaforme Netflix e Amazon prime, il wifi, pagamento mensile di Euro 30,00, per l'acquisto di due farmaci che la sig.ra deve assumere Parte_3
quotidianamente, oltre eventuali spese straordinarie della casa familiare.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SERMONETA (LT) il 28/06/2015,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 10, Parte I, dell'anno 2015;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti come in parte motiva
ORDINA l'annotazione come per legge.
Nulla sulle spese.
Latina, 09/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino