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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5959/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5959/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14/04/2025;
TRA
(partita i.v.a.: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla via Dalbono n. 13-15, presso lo studio dell'Avv. Sorrentino Luciano (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla via Lussemburgo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Silvestre
Salvatore (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso giusta CodiceFiscale_3 procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATO
E
(c.f.: ); CP_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2601/2023 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli e pubblicata in data 05/04/2023.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, la società Parte_1 proponeva tempestiva impugnazione della sentenza n. 2601/2023, resa in data
[...]
04.04.2023 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, depositata in Cancelleria il
05.04.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 14528/2020 r.g., con la quale, in accoglimento della domanda ivi proposta dall'attore , il giudice di Controparte_1 prime cure condannava essa società assicuratrice odierna appellante al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro
15.967,27, oltre interessi e spese di lite.
Il giudizio di primo grado era stato incardinato da al fine di ottenere Controparte_1 il ristoro dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale verificatosi in data
24.04.2019, alle ore 21:00 circa, in Giugliano in Campania (NA) alla via Innamorati, allorquando, nel mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio tg. X7759B2, egli istante sarebbe stato investito dal veicolo Opel Corsa tg. CB445KB, di proprietà di
, il cui conducente, proveniente da tergo, non rispettando la distanza CP_2 di sicurezza dovuta, urtava il motociclo Piaggio tg. X7759B2 condotto dal . CP_1
A sostegno del proposto gravame, la predetta appellante deduceva: (i) Errata valutazione della prova: l'appellante contesta l'attendibilità della testimonianza resa dal teste ritenuta vaga e generica, non sufficiente a provare i fatti Testimone_1 oggetto della causa;
l'appellante evidenzia, inoltre, che il teste non avrebbe specificato la propria posizione rispetto al luogo del sinistro, né la visuale che aveva, né dettagli rilevanti sulla condotta di guida del motociclista o sulla natura delle lesioni riportate;
(ii) Nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) svolta in primo grado ed errata valutazione delle lesioni: l'appellante lamenta che il CTU abbia riconosciuto un danno biologico del 7% senza adeguata motivazione, senza indicare i baremes di riferimento, e senza considerare le note critiche del consulente tecnico di parte (CTP) della compagnia assicurativa, che avrebbe rilevato l'assenza di esami strumentali idonei a dimostrare le lesioni e la loro compatibilità con il sinistro;
(iii)
Erronea liquidazione degli onorari di causa: l'appellante contesta la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice di primo grado, ritenendo ingiustificata l'applicazione dei massimi tariffari in un giudizio privo di particolare complessità e senza la presentazione del parere del consiglio dell'ordine per una liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
Tanto premesso, la predetta appellata concludeva chiedendo all'adito Tribunale, in sede di gravame, di:
“A) Disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con l'evento descritto, nonché
l'ammontare delle stesse;
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
B) dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui accoglie la domanda principale e, condanna la società al pagamento della somma di Parte_1 euro 15.967,27 in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla della costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo;
C) dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui condanna, altresì, la società società al pagamento delle spese e competenze di giudizio Parte_1 processuali in favore dell'istante, liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, euro 420,00 per onorari di negoziazione assistita ed euro 300,00 per spese oltre Iva e CPA;
D) sulla scorta delle risultanze processuali acquisite nel primo grado di giudizio, provvedere a sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di I grado, considerata la fondatezza della impugnazione (fumus boni iuris) e il pregiudizio patrimoniale conseguente alla esecuzione della sentenza (periculum in mora), con la conseguente difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato.
E) Condannare, l'odierna appellata, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio o, in via subordinata, delle spese di lite del giudizio di appello, eventualmente rideterminando le spese di lite del primo grado di giudizio, erroneamente liquidate dal Giudice di Pace sulla base di una integrale ravvisata soccombenza della parte convenuta, da liquidarsi in favore della Controparte_3
.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.11.2023 si costituiva in giudizio l'appellato , il quale resisteva all'avversa impugnazione Controparte_1 eccependo, in via pregiudiziale di rito, la nullità e l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché privo degli elementi prescritti dall'art. 163
c.p.c.; sui motivi di appello avversamente proposti, deduceva la raggiunta prova del nesso eziologico tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate, tanto che la
[...] aveva provveduto in fase stragiudiziale a risarcire i danni riportati dal Parte_1 motociclo Piaggio tg.X7759B di proprietà della sig.ra ritenendo i Parte_2 danni al ciclomotore compatibili con la dinamica denunciata;
deduceva di non essere mai stato invitato dal fiduciario della compagnia assicurativa a sottoporsi a visita medica, nonostante la ritualità della richiesta di risarcimento inviata alla Compagnia con raccomandata a.r. e via p.e.c.; evidenziava, ancora, che la contestazione sulla compatibilità dei danni sarebbe stata superata sia dalla prova testimoniale che dalla
CTU medica, che ha riconosciuto il nesso eziologico tra dinamica e lesioni;
deduceva che la responsabilità del sinistro sarebbe stata correttamente confermata dal teste escusso per parte attrice e dal modulo CAI in atti, sottoscritto dal convenuto, che confermerebbero la dinamica del tamponamento e la colpa del convenuto CP_2
per mancato rispetto delle distanze di sicurezza;
ancora sulla CTU medico-
[...] legale espletata in primo grado, ne affermava l'ineccepibilità, avendo il consulente tecnico valutato tutta la documentazione e risposto alle eccezioni della controparte e,
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
peraltro, la consulenza di parte avversa non avrebbe mai disconosciuto l'esistenza delle lesioni;
affermava, infine, la correttezza della liquidazione delle spese così come operata dal giudice di prime cure, avendo egli fatto corretta applicazione degli onorari secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014.
Tutto ciò premesso, egli appellato concludeva chiedendo:
“In via preliminare e principale affinché l'Onorevole Giudice adito, dichiari la improcedibilità, inammissibilità, tardività ovvero la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in via gradata, rigetti le avverse conclusioni ed i motivi di appello confermi la opposta sentenza, vittoria di spese competenze ed onorari del secondo grado del giudizio, in via subordinata se il Tribunale dovesse accertare una responsabilità gradata dell'appellato sulla base delle risultanze istruttorie ridurre in proporzione il risarcimento, in ogni caso Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa spese generali iva e CPA.”
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita anche nei propri confronti, non si costituiva neppure nel presente giudizio di gravame l'ulteriore appellato , e dello stesso ne veniva dichiarata la contumacia CP_2 con ordinanza resa in data 04/12/2023.
In via pregiudiziale di rito, va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore (riproposta anche nel presente giudizio di gravame dalla appellante), stante la documentata ottemperanza al disposto degli artt. 145 e
148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle
Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione in atti delle comunicazioni inviate, anche via p.e.c., alla Compagnia assicurativa convenuta- odierna appellante (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte appellata del giudizio di primo grado), con il pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative dinanzi menzionate ed essendo inutilmente decorso il termine dilatorio previsto quale spatium deliberandi dal Legislatore.
Le missive versate in atti risultano redatte anche in piena osservanza dei requisiti di contenuto contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912); inoltre, la procedibilità della domanda sussiste per l'avvenuto invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, come documentalmente provato (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte appellata nel giudizio di primo grado).
Nel merito, l'appello si è rivelato solo parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
Sebbene non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado (poichè non trasmesso dalla Cancelleria del giudice di prime cure, nonostante i numerosi solleciti impartiti in tal senso da questo Ufficio Giudiziario), le parti costituite risultano aver prodotto in atti le rispettive produzioni di parte verste in atti nell'ambito del giudizio di primo grado;
inoltre, parte appellante ha, altresì, prodotto in atti sia la relazione di CTU svolta in quel giudizio (con deposito telematico operato in data 23/11/2023), sia il verbale della prova testimoniale acquisita nel giudizio di primo grado (in allegato alle proprie note scritte depositate in data 26/09/2024), non avendo, del resto, la parte appellata costituita mai specificamente contestato l'esatta conformità di tali copie agli originali acclusi al fascicolo d'ufficio del primo grado (dal che discende la piena utilizzabilità in questa sede ai fini decisori della richiamata documentazione).
In parte infondati ed in parte addirittura inammissibili si sono rilevati i primi due motivi di gravame, con i quali l'appellante risulta aver genericamente contestato le risultanze della prova testimoniale e della C.T.U. acquisita e svolta in primo grado.
Tali motivi di gravame sono apparsi, infatti, tutt'altro che specifici secondo gli stringenti parametri dettati dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma
è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., 2.2.2005,
n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742).
Ebbene, nel caso di specie, appare evidente come l'appellante si sia soffermata, in parte qua, in una censura diffusa e onnicomprensiva della gravata decisione nella parte relativa alla valutazione, da parte del giudicante, della prova testimoniale raccolta in primo grado, senza, tuttavia, corroborare le generali ed astratte considerazioni espresse con i necessari elementi di confronto che, censurando in concreto la decisione del Giudice di prossimità, consentano di superarne il dictum.
In altre parole, parte appellante non ha in alcun modo chiarito come, nel caso di specie, le analitiche argomentazioni sottese dal Giudice di Pace alla propria decisione possano essere superate. Al contrario, nel sostituire alla motivazione della gravata decisione le proprie alternative valutazioni di parte, la medesima appellante si è limitata ad una mera proposizione delle proprie difese in maniera astratta e svincolata dalla concretezza delle motivazioni poste a base della decisione oggetto di gravame, finendo, in tal modo, per utilizzare lo strumento impugnatorio attivato quale mezzo di gravame totalmente devolutivo e a critica non vincolata, e ciò in chiara violazione degli artt. 339 e ss. c.p.c..
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
Invero, dall'esame complessivo della impugnata decisione (in atti) è agevolmente ricavabile che il giudice di prime cure abbia proceduto ad esaurientemente indicare le fonti probatorie sulle quali lo stesso risulta aver fondato il proprio libero convincimento, e ciò nella parte in cui lo stesso risulta aver inequivocabilmente osservato che le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso in primo grado abbiano sostanzialmente confermato i fatti esposti dalla attrice in primo grado nella ricostruzione del sinistro per cui è causa, procedendo ad analiticamente analizzare le medesime, anche sotto i profili della attendibilità e credibilità del dichiarante.
Del resto, tale valutazione risulta certamente condivisibile, come appare emergere dalla mera lettura delle dichiarazioni rese dal testimone escusso nell'ambito del giudizio di primo grado.
In particolare, il teste ivi dichiarava: «ADR: Ricordo che era la fine di Testimone_1 aprile del 2019 ed erano circa le ore 20,30-21,00, mi trovavo in Giugliano (NA) alla via degli innamorati;
ADR: ero a piedi fermo fuori un bar;
ADR: ad un certo punto ho visto una Opel
Corsa di colore chiaro che ha tamponato un motociclo piaggio Liberty di colore grigio scuro che stava davanti ed aveva rallentato per la presenza di traffico;
ADR: l'urto è avvenuto tra la parte anteriore della e la parte posteriore del motociclo Piaggio Beverly che è caduto in terra sul lato destro;
ADR: preciso che via degli innamorati è una strada a doppio senso di circolazione e sia la Opel che il motociclo procedevano in direzione Giugliano centro;
ADR: io ero a circa 5/10 metri dal luogo del sinistro ed ero rivolto proprio verso la strada;
ADR: preciso che la Opel procedeva a velocità sostenuta e che per questo non è riuscita a fermarsi quando c'è stato il rallentamento del motociclo;
ADR: io dopo l'urto mi sono avvicinato per soccorrere il guidatore del motociclo che era un ragazzo di circa 23/24 anni;
ADR: il ragazzo era in terra e lamentava dolori al lato destro in particolare alla spalla e se ricordo bene aveva anche escoriazioni;
ADR: il ragazzo che guidava il motociclo indossava regolarmente il casco protettivo;
ADR: dopo l'urto anche il guidatore della Opel si è fermato ed è sceso dall'auto per prestare soccorso, era un uomo di mezza età e si è preso la responsabilità del sinistro;
ADR: io ho anche visto che c'è stato scambio di generalità tra le parti, ma non ricordo come era assicurata la Opel anche se il conducente ha mostrato la polizza assicurativa in corso di validità; ADR: il ragazzo ha chiamato i proprio familiari che sono giunti sul luogo del sinistro ed ai quali ho lascito i miei recapiti;
ADR: anche il motociclo aveva dei danni sul lato destro e alla parte posteriore mentre la Opel aveva solo lievi abrasioni alla parte anteriore sul paraurti;
ADR: non ricordo altro.» (cfr. copia del verbale di causa dell'udienza di primo grado del 13/04/2022, prodotto in atti da parte appellante in data 26/09/2024).
La deposizione appena trascritta appare convincente e non emergono, dalla lettura e dall'esame pur critico della stessa, elementi concreti e tangibili tali da inferirne l'inattendibilità. Il teste ha riferito con dovizia di particolari del sinistro e della dinamica di accadimento dello stesso, offrendo elementi pienamente concordanti con le allegazioni attoree. La dinamica del sinistro, dal punto di vista spaziale-temporale,
è stata dal testimone descritta con precisione e con elementi di contestualizzazione rispetto alla propria presenza sul luogo dell'investimento, quali, ad esempio, l'aver n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
riferito che al momento del sinistro stava proprio guardando la strada, la marca del veicolo investitore, il colore di questo, i punti d'impatto del veicolo e del motociclo coinvolti nel sinistro, i danni da essi riportati, il senso di marcia degli stessi, riferendo che vi furono soccorsi da parte dei familiari del danneggiato;
alla luce di ciò può, dunque, fondatamente ritenersi accertato il fatto storico dell'investimento, le lesioni riportate dall'odierno appellato, la responsabilità del veicolo investitore e il nesso eziologico tra fatto ed evento lesivo.
Alla luce di quanto precede, si sono rivelate, dunque, strumentali e generiche le difese spiegate dalla appellante sul punto, nella parte in cui la stessa ha apoditticamente dedotto la genericità e l'inattendibilità delle menzionate dichiarazioni testimoniali, soffermandosi, peraltro, su taluni, isolati e irrilevanti particolari che il teste non avrebbe riferito, piuttosto che su ciò che lo stesso risulta aver positivamente e puntualmente affermato nella complessiva ricostruzione del sinistro per cui è causa (non messa seriamente in discussione dalla predetta appellante).
Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto riguarda le risultanze della CTU espletata in primo grado.
Anche in tal caso le doglianze sollevate da parte appellante sul punto, tramite l'acritico richiamo alle osservazioni alla CTU svolte dal proprio consulente di parte
(ma pure esaminate dal Consulente d'Ufficio nella depositata relazione), si sono rivelate innanzitutto generiche, poichè, lungi dall'aver posto seriamente in discussione l'attendibilità e la fondatezza dell'accertamento tecnico condotto in primo grado, appaiono semplicemente volte — in ultimo — a sostituire alle pur puntuali motivazioni e argomentazioni logiche e tecniche del CTU le considerazioni difensive svolte dal CTP della parte appellante.
Invero, anche in tal caso, dalla lettura della CTU depositata in primo grado (in atti) risulta adeguata motivazione del riconoscimento di un danno biologico del 7%
(unico aspetto criticato dalla appellante), essendo, peraltro, in essa espressamente richiamati i bareme di riferimento a cui il Consulente d'Ufficio si è rifatto, anche in specifica risposta alle osservazioni fatte lui pervenire dal CTP della odierna appellante.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato in primo grado — che confermano anche la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e il danno patito dal CP_1
— appaiono condivisibili in considerazione della correttezza dei criteri metodologici e scientifici seguiti. L'ausiliario del giudice di prime cure risulta aver adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo ad esame clinico completo, tenendo conto anche di tutti i documenti in atti e rispondendo in modo preciso e puntuale anche alle note critiche fatte pervenire dal CTP di parte convenuta.
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
Alle ultime due pagine della relazione tecnica d'ufficio in atti, infatti, il CTU risulta aver preso specifica e chiara posizione in ordine alle osservazione formulate alla bozza di relazione dal CTP della odierna parte appellante, avendo osservato: “Le osservazioni del dott. sulla quantificazione del danno biologico, modalità di Persona_1 accadimento dei fatti traumatici, lesioni non possono recepirsi per i seguenti motivi: - Per quanto riguarda quanto affermato sulla paucità si sintomi e segni accertati alle prime cure e sulla legge 27/12 le osservazioni del dott non possono essere recepite in Persona_1 quanto la refertazione in Pronto Soccorso di un trauma cranico escoriato, di contusioni ed escoriazioni multiple per il corpo, di contusioni escoriate al gomito di destra, al polso di destra
e di sinistra, al ginocchio di destra, di trauma distorsivo contusivo del rachide con effettuazione di TC al capo, di Rx alla colonna cervicale, al torace, al gomito, all'avambraccio, al polso, alla mano e in regione lombosacrale, con rifiutazione del ricovero e con la prescrizione di consulenza ortopedica e NCH, terapia farmacologica e la formulazione di prognosi di ben 10 giorni porta a ritenere che i sanitari che per primi osservarono il lesionato constatarono lesioni fisiche obiettivabili. Vi è inoltre successiva necessità di contenzione articolare. Dette considerazioni lesive ammettono il nesso causale tra le iniziali refertate lesioni e la lesione del menisco mediale e del L.C.A al ginocchio destro e l'infrazione del semilunare carpale e la fissurazione della cartilagine triangolare al polso di destra riscontrate successivamente con esami strumentali. Per quanto concerne la ex legge 124 che ha parzialmente modificato l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il terzo comma stabilisce, inoltre, il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art.
139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”. Non sembra che tale legge abbia in realtà modificato i criteri di valutazione scientifici, medicolegali. In merito invece ai valori valutativi, come già riportato nelle bozza inviate alle parti costituite e come previsti ai sensi del D.M. 03/07/2003 pubblicato in G.U n. 211 del 11/09/2003, il sottoscritto C.T.U. fa notare che non ha riportato valori soggettivi o personali, ma ha valutato le tabelle secondo i postumi residuati.” (cfr. pp. 7 e 8 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Ebbene, parte appellante, limitandosi semplicemente a riproporre anche nel presente giudizio di appello le medesime osservazioni del proprio CTP — e che, tuttavia, risultano già essere state compiutamente esaminate dal CTU — non ha evidenziato alcuno specifico profilo (né di illogicità, né di radicale illegittimità) che dovrebbe condurre a mutare le specifiche considerazioni già svolte sul punto, sia dal CTU, che dal giudice di prime cure che ne ha recepito le conclusioni.
Del resto, costituiscono principi assolutamente pacifici, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, quelli per cui “il giudice non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.” (su cui cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257), nonché “Il giudice del
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio.” (su cui cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005).
Venendo, invece, all'esame dell'ultimo motivo di gravame, inerente alla lamentata esorbitante liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure in favore di parte attrice, esso si è rivelato fondato.
Ed invero, in merito va anzitutto premesso che, anche pur volendosi porre nella prospettiva di integrale accoglimento della domanda attorea, la liquidazione in favore dell'istante della somma di euro 2.800,00 a titolo di competenze professionali ed euro 420,00 per onorari di negoziazione assistita, appare del tutto esorbitante e svincolata dai parametri sanciti dal D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile al caso di specie.
Ed invero, inquadrata la controversia nell'ambito delle cause instaurate innanzi al
Giudice di Pace e di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU.
19014/2007 — ), il menzionato D.M. (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.M. Giustizia n. 147/2022 — in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data e, dunque, applicabile anche all'epoca della decisione del giudizio di primo grado — ) prevedeva la liquidazione di una somma di euro 2.090,00 a titolo di onorari professionali (secondo i parametri medi ivi stabiliti), sommando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria (tutte svoltesi nell'ambito del giudizio di primo grado); trattasi di somma apprezzabilmente inferiore a quella di euro 2.800,00 riconosciuti, invece, dal primo giudice in favore dell'attore a titolo di competenze professionali.
D'altra parte, nella impugnata decisione non è esplicitata alcuna motivazione sulla scorta della quale avrebbe dovuto sorreggersi la ben più elevata liquidazione operata dal giudice di prime cure (con rilevante maggiorazione dei valori medi previsti dai parametri di riferimento).
A ciò aggiungasi che si è rivelato contrario a diritto anche la separata liquidazione di un onorario autonomo (quantificato dal giudice di prime cure in complessivi euro
420,00) per la svolta attività di negoziazione assistita.
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
Ed invero, a prescindere dal se una tale attività fosse stata documentata o meno nel corso del giudizio di primo grado, essendo essa consistita in attività stragiudiziale, strettamente funzionale alla successiva o concomitante attività giudiziale connessa, la liquidazione del compenso previsto per quest'ultima doveva intendersi ricomprensiva anche della prima, giusto l'inequivoco disposto di cui all'art. 20, D.M.
55/2014, a mente del quale l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale è liquidata secondo i parametri numerici previsti dalla allegata tabella per attività stragiudiziale solo se “riveste una autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale (principio, peraltro, più volte ribadito anche dalla
Suprema Corte, la quale in merito ha affermato che, se da un lato, “l'attività stragiudiziale che presenta carattere di autonoma rilevanza rispetto alla successiva attività giudiziale, la stessa deve essere liquidata in base ai parametri tabellari dalla tariffa forense, che al n. 25 intitolato “prestazioni di assistenza stragiudiziale”, individua in relazione allo scaglione del valore della causa l'importo “medio” ed “onnicomprensivo” (ai sensi dell'art. 18
e dell'art. 19, ultima parte, del DM n. 55/2014) delle prestazioni professionali svolte in sede stragiudiziale, in relazione ad ogni attività inerente all'affare”, dall'altro lato, però “le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della L. n. 990 del 1969, che integra esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria” — cfr. Cass. civ., 2034/1994; Cass. civ., 2275/2006; Cass. Civ., 6422/2017 — ).
Ebbene, nel caso di specie, essendosi trattato di attività stragiudiziale intimamente connessa e funzionale con quella giudiziale (costituendo, peraltro, il menzionato procedimento di negoziazione assistita una condizione di procedibilità della domanda giudiziale spiegata in primo grado), l'autonoma liquidazione della stessa da parte del giudice di prime cure, in aggiunta alla somma già liquidata a titolo di competenze professionali di lite (senza qualsivoglia esplicitazione dell'eventuale connotato di autonomia che tale attività stragiudiziale abbia assunto rispetto all'attività giudiziale connessa, in modo tale dal far considerare la liquidazione di quest'ultima non già satisfattiva anche della prima), si è rivelata errata.
Per le ragioni che precedono, dunque, in accoglimento dell'ultimo motivi di gravame, applicato il D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), avuto riguardo al valore della controversia di primo grado (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore ivi costituto per la parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
al richiamato D.M.) e avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, gli onorari di causa del giudizio di primo grado vanno qui rideterminati in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi professionali, ferme restando la liquidazione delle spese vive e il riconoscimento del rimborso delle spese generali, di IVA e C.p.A., così come già operata dal giudice di prime cure.
Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale (e in minima parte) dell'appello proposto e, dunque, il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra loro, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua dei 2/3 (due terzi), dovendosi porre la quota del residuo 1/3 (un terzo) ad esclusivo carico di parte appellata.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, altresì, conto della limitata attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5959/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n. 2601/2023 resa dal Giudice di
Pace di Marano di Napoli e pubblicata in data 05/04/2023”, pendente tra Parte_1
— appellante — e e — appellati —, ogni
[...] Controparte_1 CP_2 contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, e ogni ulteriore motivo di gravame rigettato e assorbito, in parziale modifica della impugnata sentenza, riquantifica in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) la somma liquidata, a titolo di onorari professionali di causa, in favore della parte attrice in primo grado, AP
, ferme restando la liquidazione delle spese vive e il riconoscimento del CP_1 rimborso delle spese generali, di IVA e C.p.A. così come già operata dal giudice di prime cure, il tutto da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Silvestre Salvatore, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
2. compensa tra le parti, nella misura dei 2/3 (due terzi), le spese di lite relative al presente giudizio di gravame, contestualmente condannando parte appellata,
, al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 Parte_1 del residuo 1/3 (un terzo) delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), di cui euro 150,00 (centocinquanta/00) per spese, ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 11/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5959/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14/04/2025;
TRA
(partita i.v.a.: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla via Dalbono n. 13-15, presso lo studio dell'Avv. Sorrentino Luciano (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla via Lussemburgo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Silvestre
Salvatore (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso giusta CodiceFiscale_3 procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATO
E
(c.f.: ); CP_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2601/2023 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli e pubblicata in data 05/04/2023.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, la società Parte_1 proponeva tempestiva impugnazione della sentenza n. 2601/2023, resa in data
[...]
04.04.2023 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, depositata in Cancelleria il
05.04.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 14528/2020 r.g., con la quale, in accoglimento della domanda ivi proposta dall'attore , il giudice di Controparte_1 prime cure condannava essa società assicuratrice odierna appellante al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro
15.967,27, oltre interessi e spese di lite.
Il giudizio di primo grado era stato incardinato da al fine di ottenere Controparte_1 il ristoro dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale verificatosi in data
24.04.2019, alle ore 21:00 circa, in Giugliano in Campania (NA) alla via Innamorati, allorquando, nel mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio tg. X7759B2, egli istante sarebbe stato investito dal veicolo Opel Corsa tg. CB445KB, di proprietà di
, il cui conducente, proveniente da tergo, non rispettando la distanza CP_2 di sicurezza dovuta, urtava il motociclo Piaggio tg. X7759B2 condotto dal . CP_1
A sostegno del proposto gravame, la predetta appellante deduceva: (i) Errata valutazione della prova: l'appellante contesta l'attendibilità della testimonianza resa dal teste ritenuta vaga e generica, non sufficiente a provare i fatti Testimone_1 oggetto della causa;
l'appellante evidenzia, inoltre, che il teste non avrebbe specificato la propria posizione rispetto al luogo del sinistro, né la visuale che aveva, né dettagli rilevanti sulla condotta di guida del motociclista o sulla natura delle lesioni riportate;
(ii) Nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) svolta in primo grado ed errata valutazione delle lesioni: l'appellante lamenta che il CTU abbia riconosciuto un danno biologico del 7% senza adeguata motivazione, senza indicare i baremes di riferimento, e senza considerare le note critiche del consulente tecnico di parte (CTP) della compagnia assicurativa, che avrebbe rilevato l'assenza di esami strumentali idonei a dimostrare le lesioni e la loro compatibilità con il sinistro;
(iii)
Erronea liquidazione degli onorari di causa: l'appellante contesta la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice di primo grado, ritenendo ingiustificata l'applicazione dei massimi tariffari in un giudizio privo di particolare complessità e senza la presentazione del parere del consiglio dell'ordine per una liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
Tanto premesso, la predetta appellata concludeva chiedendo all'adito Tribunale, in sede di gravame, di:
“A) Disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con l'evento descritto, nonché
l'ammontare delle stesse;
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
B) dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui accoglie la domanda principale e, condanna la società al pagamento della somma di Parte_1 euro 15.967,27 in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla della costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo;
C) dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui condanna, altresì, la società società al pagamento delle spese e competenze di giudizio Parte_1 processuali in favore dell'istante, liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, euro 420,00 per onorari di negoziazione assistita ed euro 300,00 per spese oltre Iva e CPA;
D) sulla scorta delle risultanze processuali acquisite nel primo grado di giudizio, provvedere a sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di I grado, considerata la fondatezza della impugnazione (fumus boni iuris) e il pregiudizio patrimoniale conseguente alla esecuzione della sentenza (periculum in mora), con la conseguente difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato.
E) Condannare, l'odierna appellata, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio o, in via subordinata, delle spese di lite del giudizio di appello, eventualmente rideterminando le spese di lite del primo grado di giudizio, erroneamente liquidate dal Giudice di Pace sulla base di una integrale ravvisata soccombenza della parte convenuta, da liquidarsi in favore della Controparte_3
.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.11.2023 si costituiva in giudizio l'appellato , il quale resisteva all'avversa impugnazione Controparte_1 eccependo, in via pregiudiziale di rito, la nullità e l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché privo degli elementi prescritti dall'art. 163
c.p.c.; sui motivi di appello avversamente proposti, deduceva la raggiunta prova del nesso eziologico tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate, tanto che la
[...] aveva provveduto in fase stragiudiziale a risarcire i danni riportati dal Parte_1 motociclo Piaggio tg.X7759B di proprietà della sig.ra ritenendo i Parte_2 danni al ciclomotore compatibili con la dinamica denunciata;
deduceva di non essere mai stato invitato dal fiduciario della compagnia assicurativa a sottoporsi a visita medica, nonostante la ritualità della richiesta di risarcimento inviata alla Compagnia con raccomandata a.r. e via p.e.c.; evidenziava, ancora, che la contestazione sulla compatibilità dei danni sarebbe stata superata sia dalla prova testimoniale che dalla
CTU medica, che ha riconosciuto il nesso eziologico tra dinamica e lesioni;
deduceva che la responsabilità del sinistro sarebbe stata correttamente confermata dal teste escusso per parte attrice e dal modulo CAI in atti, sottoscritto dal convenuto, che confermerebbero la dinamica del tamponamento e la colpa del convenuto CP_2
per mancato rispetto delle distanze di sicurezza;
ancora sulla CTU medico-
[...] legale espletata in primo grado, ne affermava l'ineccepibilità, avendo il consulente tecnico valutato tutta la documentazione e risposto alle eccezioni della controparte e,
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
peraltro, la consulenza di parte avversa non avrebbe mai disconosciuto l'esistenza delle lesioni;
affermava, infine, la correttezza della liquidazione delle spese così come operata dal giudice di prime cure, avendo egli fatto corretta applicazione degli onorari secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014.
Tutto ciò premesso, egli appellato concludeva chiedendo:
“In via preliminare e principale affinché l'Onorevole Giudice adito, dichiari la improcedibilità, inammissibilità, tardività ovvero la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in via gradata, rigetti le avverse conclusioni ed i motivi di appello confermi la opposta sentenza, vittoria di spese competenze ed onorari del secondo grado del giudizio, in via subordinata se il Tribunale dovesse accertare una responsabilità gradata dell'appellato sulla base delle risultanze istruttorie ridurre in proporzione il risarcimento, in ogni caso Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa spese generali iva e CPA.”
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita anche nei propri confronti, non si costituiva neppure nel presente giudizio di gravame l'ulteriore appellato , e dello stesso ne veniva dichiarata la contumacia CP_2 con ordinanza resa in data 04/12/2023.
In via pregiudiziale di rito, va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore (riproposta anche nel presente giudizio di gravame dalla appellante), stante la documentata ottemperanza al disposto degli artt. 145 e
148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle
Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione in atti delle comunicazioni inviate, anche via p.e.c., alla Compagnia assicurativa convenuta- odierna appellante (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte appellata del giudizio di primo grado), con il pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative dinanzi menzionate ed essendo inutilmente decorso il termine dilatorio previsto quale spatium deliberandi dal Legislatore.
Le missive versate in atti risultano redatte anche in piena osservanza dei requisiti di contenuto contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912); inoltre, la procedibilità della domanda sussiste per l'avvenuto invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, come documentalmente provato (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte appellata nel giudizio di primo grado).
Nel merito, l'appello si è rivelato solo parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
Sebbene non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado (poichè non trasmesso dalla Cancelleria del giudice di prime cure, nonostante i numerosi solleciti impartiti in tal senso da questo Ufficio Giudiziario), le parti costituite risultano aver prodotto in atti le rispettive produzioni di parte verste in atti nell'ambito del giudizio di primo grado;
inoltre, parte appellante ha, altresì, prodotto in atti sia la relazione di CTU svolta in quel giudizio (con deposito telematico operato in data 23/11/2023), sia il verbale della prova testimoniale acquisita nel giudizio di primo grado (in allegato alle proprie note scritte depositate in data 26/09/2024), non avendo, del resto, la parte appellata costituita mai specificamente contestato l'esatta conformità di tali copie agli originali acclusi al fascicolo d'ufficio del primo grado (dal che discende la piena utilizzabilità in questa sede ai fini decisori della richiamata documentazione).
In parte infondati ed in parte addirittura inammissibili si sono rilevati i primi due motivi di gravame, con i quali l'appellante risulta aver genericamente contestato le risultanze della prova testimoniale e della C.T.U. acquisita e svolta in primo grado.
Tali motivi di gravame sono apparsi, infatti, tutt'altro che specifici secondo gli stringenti parametri dettati dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma
è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., 2.2.2005,
n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742).
Ebbene, nel caso di specie, appare evidente come l'appellante si sia soffermata, in parte qua, in una censura diffusa e onnicomprensiva della gravata decisione nella parte relativa alla valutazione, da parte del giudicante, della prova testimoniale raccolta in primo grado, senza, tuttavia, corroborare le generali ed astratte considerazioni espresse con i necessari elementi di confronto che, censurando in concreto la decisione del Giudice di prossimità, consentano di superarne il dictum.
In altre parole, parte appellante non ha in alcun modo chiarito come, nel caso di specie, le analitiche argomentazioni sottese dal Giudice di Pace alla propria decisione possano essere superate. Al contrario, nel sostituire alla motivazione della gravata decisione le proprie alternative valutazioni di parte, la medesima appellante si è limitata ad una mera proposizione delle proprie difese in maniera astratta e svincolata dalla concretezza delle motivazioni poste a base della decisione oggetto di gravame, finendo, in tal modo, per utilizzare lo strumento impugnatorio attivato quale mezzo di gravame totalmente devolutivo e a critica non vincolata, e ciò in chiara violazione degli artt. 339 e ss. c.p.c..
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
Invero, dall'esame complessivo della impugnata decisione (in atti) è agevolmente ricavabile che il giudice di prime cure abbia proceduto ad esaurientemente indicare le fonti probatorie sulle quali lo stesso risulta aver fondato il proprio libero convincimento, e ciò nella parte in cui lo stesso risulta aver inequivocabilmente osservato che le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso in primo grado abbiano sostanzialmente confermato i fatti esposti dalla attrice in primo grado nella ricostruzione del sinistro per cui è causa, procedendo ad analiticamente analizzare le medesime, anche sotto i profili della attendibilità e credibilità del dichiarante.
Del resto, tale valutazione risulta certamente condivisibile, come appare emergere dalla mera lettura delle dichiarazioni rese dal testimone escusso nell'ambito del giudizio di primo grado.
In particolare, il teste ivi dichiarava: «ADR: Ricordo che era la fine di Testimone_1 aprile del 2019 ed erano circa le ore 20,30-21,00, mi trovavo in Giugliano (NA) alla via degli innamorati;
ADR: ero a piedi fermo fuori un bar;
ADR: ad un certo punto ho visto una Opel
Corsa di colore chiaro che ha tamponato un motociclo piaggio Liberty di colore grigio scuro che stava davanti ed aveva rallentato per la presenza di traffico;
ADR: l'urto è avvenuto tra la parte anteriore della e la parte posteriore del motociclo Piaggio Beverly che è caduto in terra sul lato destro;
ADR: preciso che via degli innamorati è una strada a doppio senso di circolazione e sia la Opel che il motociclo procedevano in direzione Giugliano centro;
ADR: io ero a circa 5/10 metri dal luogo del sinistro ed ero rivolto proprio verso la strada;
ADR: preciso che la Opel procedeva a velocità sostenuta e che per questo non è riuscita a fermarsi quando c'è stato il rallentamento del motociclo;
ADR: io dopo l'urto mi sono avvicinato per soccorrere il guidatore del motociclo che era un ragazzo di circa 23/24 anni;
ADR: il ragazzo era in terra e lamentava dolori al lato destro in particolare alla spalla e se ricordo bene aveva anche escoriazioni;
ADR: il ragazzo che guidava il motociclo indossava regolarmente il casco protettivo;
ADR: dopo l'urto anche il guidatore della Opel si è fermato ed è sceso dall'auto per prestare soccorso, era un uomo di mezza età e si è preso la responsabilità del sinistro;
ADR: io ho anche visto che c'è stato scambio di generalità tra le parti, ma non ricordo come era assicurata la Opel anche se il conducente ha mostrato la polizza assicurativa in corso di validità; ADR: il ragazzo ha chiamato i proprio familiari che sono giunti sul luogo del sinistro ed ai quali ho lascito i miei recapiti;
ADR: anche il motociclo aveva dei danni sul lato destro e alla parte posteriore mentre la Opel aveva solo lievi abrasioni alla parte anteriore sul paraurti;
ADR: non ricordo altro.» (cfr. copia del verbale di causa dell'udienza di primo grado del 13/04/2022, prodotto in atti da parte appellante in data 26/09/2024).
La deposizione appena trascritta appare convincente e non emergono, dalla lettura e dall'esame pur critico della stessa, elementi concreti e tangibili tali da inferirne l'inattendibilità. Il teste ha riferito con dovizia di particolari del sinistro e della dinamica di accadimento dello stesso, offrendo elementi pienamente concordanti con le allegazioni attoree. La dinamica del sinistro, dal punto di vista spaziale-temporale,
è stata dal testimone descritta con precisione e con elementi di contestualizzazione rispetto alla propria presenza sul luogo dell'investimento, quali, ad esempio, l'aver n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
riferito che al momento del sinistro stava proprio guardando la strada, la marca del veicolo investitore, il colore di questo, i punti d'impatto del veicolo e del motociclo coinvolti nel sinistro, i danni da essi riportati, il senso di marcia degli stessi, riferendo che vi furono soccorsi da parte dei familiari del danneggiato;
alla luce di ciò può, dunque, fondatamente ritenersi accertato il fatto storico dell'investimento, le lesioni riportate dall'odierno appellato, la responsabilità del veicolo investitore e il nesso eziologico tra fatto ed evento lesivo.
Alla luce di quanto precede, si sono rivelate, dunque, strumentali e generiche le difese spiegate dalla appellante sul punto, nella parte in cui la stessa ha apoditticamente dedotto la genericità e l'inattendibilità delle menzionate dichiarazioni testimoniali, soffermandosi, peraltro, su taluni, isolati e irrilevanti particolari che il teste non avrebbe riferito, piuttosto che su ciò che lo stesso risulta aver positivamente e puntualmente affermato nella complessiva ricostruzione del sinistro per cui è causa (non messa seriamente in discussione dalla predetta appellante).
Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto riguarda le risultanze della CTU espletata in primo grado.
Anche in tal caso le doglianze sollevate da parte appellante sul punto, tramite l'acritico richiamo alle osservazioni alla CTU svolte dal proprio consulente di parte
(ma pure esaminate dal Consulente d'Ufficio nella depositata relazione), si sono rivelate innanzitutto generiche, poichè, lungi dall'aver posto seriamente in discussione l'attendibilità e la fondatezza dell'accertamento tecnico condotto in primo grado, appaiono semplicemente volte — in ultimo — a sostituire alle pur puntuali motivazioni e argomentazioni logiche e tecniche del CTU le considerazioni difensive svolte dal CTP della parte appellante.
Invero, anche in tal caso, dalla lettura della CTU depositata in primo grado (in atti) risulta adeguata motivazione del riconoscimento di un danno biologico del 7%
(unico aspetto criticato dalla appellante), essendo, peraltro, in essa espressamente richiamati i bareme di riferimento a cui il Consulente d'Ufficio si è rifatto, anche in specifica risposta alle osservazioni fatte lui pervenire dal CTP della odierna appellante.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato in primo grado — che confermano anche la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e il danno patito dal CP_1
— appaiono condivisibili in considerazione della correttezza dei criteri metodologici e scientifici seguiti. L'ausiliario del giudice di prime cure risulta aver adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo ad esame clinico completo, tenendo conto anche di tutti i documenti in atti e rispondendo in modo preciso e puntuale anche alle note critiche fatte pervenire dal CTP di parte convenuta.
n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
Alle ultime due pagine della relazione tecnica d'ufficio in atti, infatti, il CTU risulta aver preso specifica e chiara posizione in ordine alle osservazione formulate alla bozza di relazione dal CTP della odierna parte appellante, avendo osservato: “Le osservazioni del dott. sulla quantificazione del danno biologico, modalità di Persona_1 accadimento dei fatti traumatici, lesioni non possono recepirsi per i seguenti motivi: - Per quanto riguarda quanto affermato sulla paucità si sintomi e segni accertati alle prime cure e sulla legge 27/12 le osservazioni del dott non possono essere recepite in Persona_1 quanto la refertazione in Pronto Soccorso di un trauma cranico escoriato, di contusioni ed escoriazioni multiple per il corpo, di contusioni escoriate al gomito di destra, al polso di destra
e di sinistra, al ginocchio di destra, di trauma distorsivo contusivo del rachide con effettuazione di TC al capo, di Rx alla colonna cervicale, al torace, al gomito, all'avambraccio, al polso, alla mano e in regione lombosacrale, con rifiutazione del ricovero e con la prescrizione di consulenza ortopedica e NCH, terapia farmacologica e la formulazione di prognosi di ben 10 giorni porta a ritenere che i sanitari che per primi osservarono il lesionato constatarono lesioni fisiche obiettivabili. Vi è inoltre successiva necessità di contenzione articolare. Dette considerazioni lesive ammettono il nesso causale tra le iniziali refertate lesioni e la lesione del menisco mediale e del L.C.A al ginocchio destro e l'infrazione del semilunare carpale e la fissurazione della cartilagine triangolare al polso di destra riscontrate successivamente con esami strumentali. Per quanto concerne la ex legge 124 che ha parzialmente modificato l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il terzo comma stabilisce, inoltre, il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art.
139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”. Non sembra che tale legge abbia in realtà modificato i criteri di valutazione scientifici, medicolegali. In merito invece ai valori valutativi, come già riportato nelle bozza inviate alle parti costituite e come previsti ai sensi del D.M. 03/07/2003 pubblicato in G.U n. 211 del 11/09/2003, il sottoscritto C.T.U. fa notare che non ha riportato valori soggettivi o personali, ma ha valutato le tabelle secondo i postumi residuati.” (cfr. pp. 7 e 8 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Ebbene, parte appellante, limitandosi semplicemente a riproporre anche nel presente giudizio di appello le medesime osservazioni del proprio CTP — e che, tuttavia, risultano già essere state compiutamente esaminate dal CTU — non ha evidenziato alcuno specifico profilo (né di illogicità, né di radicale illegittimità) che dovrebbe condurre a mutare le specifiche considerazioni già svolte sul punto, sia dal CTU, che dal giudice di prime cure che ne ha recepito le conclusioni.
Del resto, costituiscono principi assolutamente pacifici, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, quelli per cui “il giudice non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.” (su cui cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257), nonché “Il giudice del
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merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio.” (su cui cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005).
Venendo, invece, all'esame dell'ultimo motivo di gravame, inerente alla lamentata esorbitante liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure in favore di parte attrice, esso si è rivelato fondato.
Ed invero, in merito va anzitutto premesso che, anche pur volendosi porre nella prospettiva di integrale accoglimento della domanda attorea, la liquidazione in favore dell'istante della somma di euro 2.800,00 a titolo di competenze professionali ed euro 420,00 per onorari di negoziazione assistita, appare del tutto esorbitante e svincolata dai parametri sanciti dal D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile al caso di specie.
Ed invero, inquadrata la controversia nell'ambito delle cause instaurate innanzi al
Giudice di Pace e di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU.
19014/2007 — ), il menzionato D.M. (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.M. Giustizia n. 147/2022 — in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data e, dunque, applicabile anche all'epoca della decisione del giudizio di primo grado — ) prevedeva la liquidazione di una somma di euro 2.090,00 a titolo di onorari professionali (secondo i parametri medi ivi stabiliti), sommando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria (tutte svoltesi nell'ambito del giudizio di primo grado); trattasi di somma apprezzabilmente inferiore a quella di euro 2.800,00 riconosciuti, invece, dal primo giudice in favore dell'attore a titolo di competenze professionali.
D'altra parte, nella impugnata decisione non è esplicitata alcuna motivazione sulla scorta della quale avrebbe dovuto sorreggersi la ben più elevata liquidazione operata dal giudice di prime cure (con rilevante maggiorazione dei valori medi previsti dai parametri di riferimento).
A ciò aggiungasi che si è rivelato contrario a diritto anche la separata liquidazione di un onorario autonomo (quantificato dal giudice di prime cure in complessivi euro
420,00) per la svolta attività di negoziazione assistita.
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Ed invero, a prescindere dal se una tale attività fosse stata documentata o meno nel corso del giudizio di primo grado, essendo essa consistita in attività stragiudiziale, strettamente funzionale alla successiva o concomitante attività giudiziale connessa, la liquidazione del compenso previsto per quest'ultima doveva intendersi ricomprensiva anche della prima, giusto l'inequivoco disposto di cui all'art. 20, D.M.
55/2014, a mente del quale l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale è liquidata secondo i parametri numerici previsti dalla allegata tabella per attività stragiudiziale solo se “riveste una autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale (principio, peraltro, più volte ribadito anche dalla
Suprema Corte, la quale in merito ha affermato che, se da un lato, “l'attività stragiudiziale che presenta carattere di autonoma rilevanza rispetto alla successiva attività giudiziale, la stessa deve essere liquidata in base ai parametri tabellari dalla tariffa forense, che al n. 25 intitolato “prestazioni di assistenza stragiudiziale”, individua in relazione allo scaglione del valore della causa l'importo “medio” ed “onnicomprensivo” (ai sensi dell'art. 18
e dell'art. 19, ultima parte, del DM n. 55/2014) delle prestazioni professionali svolte in sede stragiudiziale, in relazione ad ogni attività inerente all'affare”, dall'altro lato, però “le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della L. n. 990 del 1969, che integra esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria” — cfr. Cass. civ., 2034/1994; Cass. civ., 2275/2006; Cass. Civ., 6422/2017 — ).
Ebbene, nel caso di specie, essendosi trattato di attività stragiudiziale intimamente connessa e funzionale con quella giudiziale (costituendo, peraltro, il menzionato procedimento di negoziazione assistita una condizione di procedibilità della domanda giudiziale spiegata in primo grado), l'autonoma liquidazione della stessa da parte del giudice di prime cure, in aggiunta alla somma già liquidata a titolo di competenze professionali di lite (senza qualsivoglia esplicitazione dell'eventuale connotato di autonomia che tale attività stragiudiziale abbia assunto rispetto all'attività giudiziale connessa, in modo tale dal far considerare la liquidazione di quest'ultima non già satisfattiva anche della prima), si è rivelata errata.
Per le ragioni che precedono, dunque, in accoglimento dell'ultimo motivi di gravame, applicato il D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), avuto riguardo al valore della controversia di primo grado (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore ivi costituto per la parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui n. 5959/2023 r.g.a.c. Pag. 10 di 12 N. 5959/2023 R.G.A.C.
al richiamato D.M.) e avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, gli onorari di causa del giudizio di primo grado vanno qui rideterminati in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi professionali, ferme restando la liquidazione delle spese vive e il riconoscimento del rimborso delle spese generali, di IVA e C.p.A., così come già operata dal giudice di prime cure.
Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale (e in minima parte) dell'appello proposto e, dunque, il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra loro, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua dei 2/3 (due terzi), dovendosi porre la quota del residuo 1/3 (un terzo) ad esclusivo carico di parte appellata.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., tenuto, altresì, conto della limitata attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5959/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n. 2601/2023 resa dal Giudice di
Pace di Marano di Napoli e pubblicata in data 05/04/2023”, pendente tra Parte_1
— appellante — e e — appellati —, ogni
[...] Controparte_1 CP_2 contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, e ogni ulteriore motivo di gravame rigettato e assorbito, in parziale modifica della impugnata sentenza, riquantifica in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) la somma liquidata, a titolo di onorari professionali di causa, in favore della parte attrice in primo grado, AP
, ferme restando la liquidazione delle spese vive e il riconoscimento del CP_1 rimborso delle spese generali, di IVA e C.p.A. così come già operata dal giudice di prime cure, il tutto da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice, Avv. Silvestre Salvatore, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
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2. compensa tra le parti, nella misura dei 2/3 (due terzi), le spese di lite relative al presente giudizio di gravame, contestualmente condannando parte appellata,
, al pagamento, in favore di parte appellante, Controparte_1 Parte_1 del residuo 1/3 (un terzo) delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00), di cui euro 150,00 (centocinquanta/00) per spese, ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 11/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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