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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2023
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha emesso ai sensi dell'art 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 291/2023 promosso da
Parte 1 c.f.: C.F. 1 e
, Parte 2 c.f.:
,
"elettivamente domiciliati in Nicotera alla via Castello n. 45, presso lo studio C.F. 2
dell'avv. Giuseppe Renda, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in viale Europa, n°190 00144 Roma (C.F. P.IVA 1 ), con domicilio eletto in Catanzaro presso l'ufficio legale della società in Piazza Luigi Rossi 1, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano,
dell'avvocatura interna, giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: azione di adempimento - buoni fruttiferi postali. CONCLUSIONI: All'udienza del 6/10/2025 fissata per la discussione ex art 281 sesies c.p.c. svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti previa precisazioni delle conclusioni hanno discusso la causa mediante il deposito di note scritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte 1 e Parte 2 hanno vocato in giudizio Controparte_1 affinché venisse dichiarato non prescritto il loro diritto ad ottenere il rimborso del buono fruttifero postale n. 00001072840010484, serie 18 G, più
dettagliamene indicato in citazione, con condanna della stessa al rimborso di € 5.000,00, oltre interessi.
Hanno riferito che nel mese di ottobre 2022 si erano recati presso l'ufficio postale per ottenere il rimborso del buono indicato, oltre interessi, e, in quell'occasione, apprendevano dai dipendenti addetti all'ufficio di una presunta intervenuta prescrizione con conseguente impossibilità di procedere alla riscossione. Veniva, quindi, avviato il prescritto procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che la convenuta non ha consegnato agli odierni attori il Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, dunque, anche la durata dell'investimento e la scadenza del buono, il quale si presentava privo di indicazione dei rendimenti e della scadenza, e "d'altra parte, gli attori non hanno mai ricevuto né sottoscritto alcuna informativa che indicasse che i buoni della serie 18G avessero una scadenza più breve rispetto a quelli ordinari", contestando, dunque, che parte convenuta ha violato i propri doveri informativi e che le evidenti omissioni concretizzano un grave inadempimento contrattuale.
Controparte 1 si è costituita in giudizio contestando quanto asserito e dedotto dalla controparte. In particolare, ha eccepito la prescrizione del diritto azionato, evidenziando che il [...]
Controparte 2 sottoscritto dagli odierni attori appartiene alla serie speciale a termine “18G",
secondo quanto disposto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2004 e relativo avviso di emissione del 28.02.2006, pubblicato sulla G.U. 28.02.2006 n.49, con scadenza della fruttuosità dopo diciotto mesi dall'emissione e relativa prescrizione del diritto al rimborso dopo dieci anni.
In merito alla prescrizione, ha evidenziato che il buono in esame risulta prescritto al compimento del decimo anno dalla data di scadenza, da computarsi a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detto buono cessa di essere fruttifero e cioè dalla data di scadenza puntuale,
tanto ai sensi dell'art. 8 del DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19
dicembre 2000, introduttivo di una nuova normativa in materia di BFP che ha stabilito che i diritti dei titolari dei BFP, si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo.
Ha precisato, poi, che le comunicazioni in merito alle nuove serie venivano effettuate mediante l'emissione di decreti ministeriali regolarmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sul sito nonché mediante avvisi al pubblico affisso presso tutti gli ufficiweb di Parte 3
postali.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda ex adverso formulata.
All'udienza del 4.06.2024, il procedimento, di natura documentale, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 1.07.2025 la sottoscritta fissava l'udienza del
6.10.2025 per la discussione della causa ex art 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
***
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Oggetto della presente domanda è la richiesta di rimborso di buoni fruttiferi postali, sul presupposto della mancata prescrizione del relativo diritto. È pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) che la prima richiesta di rimborso è
stata avanzata nel mese di ottobre 2022, per il buono fruttifero sottoscritto in data 16.03.2006.
Dall'esame del buono menzionato emerge: 1) la data di emissione;
2) il valore, ovvero euro
5.000,00; 3) la serie, ovvero 18G; 4) i titolari del buono;
e non si rinvengono ulteriori informazioni anche con riferimento alla scadenza degli stessi e delle loro specifiche caratteristiche.
A tergo dei titoli, altresì, risulta apposta la seguente dicitura: "Il buono fruttifero postale è
garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19
dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per le serie sottoscritta. Al momento del collocamento il buono deve essere consegnato ai sottoscrittori unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento".
Dunque, nel buono fruttifero per cui è causa non risulta apposta alcuna indicazione in relazione al periodo di prescrizione, né sulla scadenza del termine dell'investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Va, dunque, verificato se i ricorrenti siano stati posti in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri dei buoni sottoscritti.
Sul punto, vengono in rilievo l'art. 3 del summenzionato decreto ministeriale del 19.12.2000
secondo cui "per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” e l'art. 6 del medesimo decreto, 7 secondo il quale "espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi,
che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (...)”. Nel caso in esame gli attori hanno allegato di non aver mai ricevuto il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, né la convenuta ha offerto mezzi di prova utili a comprovare l'adempimento di tale obbligo informativo;
come parimenti sprovviste di prova sono rimaste le allegazioni della parte convenuta in ordine alla doverosa esposizione nei propri locali aperti al pubblico di avvisi contenenti le condizioni praticate.
Tuttavia, da tale omissione non può farsi discendere la conseguenza pretesa da parte attrice,
ad avviso della quale il titolo in oggetto dovrebbe essere considerato alla stregua di buoni fruttiferi ordinari aventi durata ventennale.
L'omissione relativa agli obblighi informativi, integrante inadempimento al più rilevante sul piano risarcitorio, non consente di addivenire alla conclusione che l'accordo negoziale si sia perfezionato rispetto ad un prodotto diverso (per scadenza) da quello in concreto acquistato, come identificato attraverso l'indicazione della serie di appartenenza ("18G") presente sui titoli in oggetto.
Inoltre, costituendosi Controparte_1 ha eccepito che il buono fruttifero postale in esame aveva una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed era liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, mentre il diritto al rimborso si prescriveva decorso il successivo decennio. Quindi, raggiunti i 18 mesi dalla sottoscrizione (avvenuta in data 16.03.2006)
il buono fruttifero postale ha raggiunto la massima fruttuosità il 16/09/2007 (data di scadenza) e da tale data è iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale l'intestatario degli stessi avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso (precisamente entro il 16/09/2017).
Tale eccezione di prescrizione formulata da Controparte 1 non può essere superata dalla circostanza del mancato adempimento all'obbligo di informativa e trasparenza, dal momento che,
secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità
del suo accertamento. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 3584/2012)".
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, in quanto l'eccezione di prescrizione risulta fondata, essendo l'azione di adempimento ampiamente prescritta, tenuto conto che il buono fruttifero postale è stato sottoscritto in data 16.03.2006, con scadenza 16/09/2007, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni, mentre gli attori hanno richiesto il rimborso solo nel mese di ottobre 2022.
In considerazione della particolare natura pubblicistica della disciplina in esame, della complessità della materia, e della sussistenza, al momento della sua proposizione, di profili di incertezza nell'interpretazione della disciplina applicabile, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 291/2023, così decide:
nei confronti di [...] rigetta la domanda proposta da Parte 1 e Parte 2
Controparte 1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 30/04/2024
Il Giudice
dott.ssa Eugenia Di Bella
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha emesso ai sensi dell'art 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 291/2023 promosso da
Parte 1 c.f.: C.F. 1 e
, Parte 2 c.f.:
,
"elettivamente domiciliati in Nicotera alla via Castello n. 45, presso lo studio C.F. 2
dell'avv. Giuseppe Renda, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in viale Europa, n°190 00144 Roma (C.F. P.IVA 1 ), con domicilio eletto in Catanzaro presso l'ufficio legale della società in Piazza Luigi Rossi 1, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano,
dell'avvocatura interna, giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: azione di adempimento - buoni fruttiferi postali. CONCLUSIONI: All'udienza del 6/10/2025 fissata per la discussione ex art 281 sesies c.p.c. svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti previa precisazioni delle conclusioni hanno discusso la causa mediante il deposito di note scritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte 1 e Parte 2 hanno vocato in giudizio Controparte_1 affinché venisse dichiarato non prescritto il loro diritto ad ottenere il rimborso del buono fruttifero postale n. 00001072840010484, serie 18 G, più
dettagliamene indicato in citazione, con condanna della stessa al rimborso di € 5.000,00, oltre interessi.
Hanno riferito che nel mese di ottobre 2022 si erano recati presso l'ufficio postale per ottenere il rimborso del buono indicato, oltre interessi, e, in quell'occasione, apprendevano dai dipendenti addetti all'ufficio di una presunta intervenuta prescrizione con conseguente impossibilità di procedere alla riscossione. Veniva, quindi, avviato il prescritto procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che la convenuta non ha consegnato agli odierni attori il Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, dunque, anche la durata dell'investimento e la scadenza del buono, il quale si presentava privo di indicazione dei rendimenti e della scadenza, e "d'altra parte, gli attori non hanno mai ricevuto né sottoscritto alcuna informativa che indicasse che i buoni della serie 18G avessero una scadenza più breve rispetto a quelli ordinari", contestando, dunque, che parte convenuta ha violato i propri doveri informativi e che le evidenti omissioni concretizzano un grave inadempimento contrattuale.
Controparte 1 si è costituita in giudizio contestando quanto asserito e dedotto dalla controparte. In particolare, ha eccepito la prescrizione del diritto azionato, evidenziando che il [...]
Controparte 2 sottoscritto dagli odierni attori appartiene alla serie speciale a termine “18G",
secondo quanto disposto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2004 e relativo avviso di emissione del 28.02.2006, pubblicato sulla G.U. 28.02.2006 n.49, con scadenza della fruttuosità dopo diciotto mesi dall'emissione e relativa prescrizione del diritto al rimborso dopo dieci anni.
In merito alla prescrizione, ha evidenziato che il buono in esame risulta prescritto al compimento del decimo anno dalla data di scadenza, da computarsi a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detto buono cessa di essere fruttifero e cioè dalla data di scadenza puntuale,
tanto ai sensi dell'art. 8 del DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19
dicembre 2000, introduttivo di una nuova normativa in materia di BFP che ha stabilito che i diritti dei titolari dei BFP, si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo.
Ha precisato, poi, che le comunicazioni in merito alle nuove serie venivano effettuate mediante l'emissione di decreti ministeriali regolarmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sul sito nonché mediante avvisi al pubblico affisso presso tutti gli ufficiweb di Parte 3
postali.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda ex adverso formulata.
All'udienza del 4.06.2024, il procedimento, di natura documentale, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 1.07.2025 la sottoscritta fissava l'udienza del
6.10.2025 per la discussione della causa ex art 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
***
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Oggetto della presente domanda è la richiesta di rimborso di buoni fruttiferi postali, sul presupposto della mancata prescrizione del relativo diritto. È pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) che la prima richiesta di rimborso è
stata avanzata nel mese di ottobre 2022, per il buono fruttifero sottoscritto in data 16.03.2006.
Dall'esame del buono menzionato emerge: 1) la data di emissione;
2) il valore, ovvero euro
5.000,00; 3) la serie, ovvero 18G; 4) i titolari del buono;
e non si rinvengono ulteriori informazioni anche con riferimento alla scadenza degli stessi e delle loro specifiche caratteristiche.
A tergo dei titoli, altresì, risulta apposta la seguente dicitura: "Il buono fruttifero postale è
garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19
dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per le serie sottoscritta. Al momento del collocamento il buono deve essere consegnato ai sottoscrittori unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento".
Dunque, nel buono fruttifero per cui è causa non risulta apposta alcuna indicazione in relazione al periodo di prescrizione, né sulla scadenza del termine dell'investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Va, dunque, verificato se i ricorrenti siano stati posti in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri dei buoni sottoscritti.
Sul punto, vengono in rilievo l'art. 3 del summenzionato decreto ministeriale del 19.12.2000
secondo cui "per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” e l'art. 6 del medesimo decreto, 7 secondo il quale "espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi,
che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (...)”. Nel caso in esame gli attori hanno allegato di non aver mai ricevuto il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, né la convenuta ha offerto mezzi di prova utili a comprovare l'adempimento di tale obbligo informativo;
come parimenti sprovviste di prova sono rimaste le allegazioni della parte convenuta in ordine alla doverosa esposizione nei propri locali aperti al pubblico di avvisi contenenti le condizioni praticate.
Tuttavia, da tale omissione non può farsi discendere la conseguenza pretesa da parte attrice,
ad avviso della quale il titolo in oggetto dovrebbe essere considerato alla stregua di buoni fruttiferi ordinari aventi durata ventennale.
L'omissione relativa agli obblighi informativi, integrante inadempimento al più rilevante sul piano risarcitorio, non consente di addivenire alla conclusione che l'accordo negoziale si sia perfezionato rispetto ad un prodotto diverso (per scadenza) da quello in concreto acquistato, come identificato attraverso l'indicazione della serie di appartenenza ("18G") presente sui titoli in oggetto.
Inoltre, costituendosi Controparte_1 ha eccepito che il buono fruttifero postale in esame aveva una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed era liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, mentre il diritto al rimborso si prescriveva decorso il successivo decennio. Quindi, raggiunti i 18 mesi dalla sottoscrizione (avvenuta in data 16.03.2006)
il buono fruttifero postale ha raggiunto la massima fruttuosità il 16/09/2007 (data di scadenza) e da tale data è iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale l'intestatario degli stessi avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso (precisamente entro il 16/09/2017).
Tale eccezione di prescrizione formulata da Controparte 1 non può essere superata dalla circostanza del mancato adempimento all'obbligo di informativa e trasparenza, dal momento che,
secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità
del suo accertamento. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 3584/2012)".
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, in quanto l'eccezione di prescrizione risulta fondata, essendo l'azione di adempimento ampiamente prescritta, tenuto conto che il buono fruttifero postale è stato sottoscritto in data 16.03.2006, con scadenza 16/09/2007, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni, mentre gli attori hanno richiesto il rimborso solo nel mese di ottobre 2022.
In considerazione della particolare natura pubblicistica della disciplina in esame, della complessità della materia, e della sussistenza, al momento della sua proposizione, di profili di incertezza nell'interpretazione della disciplina applicabile, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 291/2023, così decide:
nei confronti di [...] rigetta la domanda proposta da Parte 1 e Parte 2
Controparte 1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 30/04/2024
Il Giudice
dott.ssa Eugenia Di Bella