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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 90 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un risarcimento danni da responsabilità medica e vertente
TRA
, difesa dall'avvocato Gregorio Tino Parte_1
Parte appellante
e
, difesa dall'avvocato Maria Controparte_1
Lorusso e Anna Muraca
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Vogliano l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di
Catanzaro, chiamata a decidere in sede d'impugnazione, in parziale riforma
1 della sentenza n°1391/19, pronunciata nella causa civile iscritta al n°
6226/2019 R.G., in accoglimento della domanda di parte appellante:
1. dichiarare e ritenere che l Controparte_1
, già dichiarata responsabile in primo grado per i fatti di cui
[...]
in narrativa, ha procurato danni alla Sig.ra quantificabili Parte_1
nella maggior somma di €35.486,48, o in quella somma eventualmente minore ma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo.
2. condannare conseguentemente l'
[...]
, al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1
della differenza tra quanto liquidato con la sentenza di Parte_1
primo grado (€12.647,47) e la maggior somma di €35.486,48 di cui alla contabilità in narrativa, ovvero l'importo di €22.839,00, o quell'importo minore ma ritenuto equa e di giustizi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo;
3. condannare, per l'effetto che ne consegue, la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, confermando per il resto le statuizioni in primo grado quanto al resto ed alle spese legali.”
Per la parte appellata: “l'On.le Corte d'Appello, per i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
1) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catanzaro n. 1391/2019 pubblicata in data 17 luglio 2019, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
2 2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, l per Controparte_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico cui è stata sottoposta in data 25/02/2008 presso il reparto di chirurgia generale dell'Ospedale “San Biagio” di Chiaravalle.
A fondamento della domanda l'attore in epigrafe deduceva che:
- in data 25/02/2008, con ricovero in day-ospital presso il reparto di chirurgia generale dell'Ospedale “San Biagio” di Chiaravalle Centrale
(struttura oggi facente capo all'Asp di Catanzaro), la sig.ra veniva Pt_1
sottoposta ad intervento di asportazione del nodulo che le era stato riscontrato alla mammella sinistra ed il successivo esame istologico evidenziava: “Mastopatia Fibro-Cistica, prevalentemente fibrosa, con focali aspetti di iperplasia duttale”;
- successivamente, in data 27/05/2011, a causa di intensi e perduranti stati algici ed infiammatori sofferti a seguito dell'intervento, la sig.ra Pt_2
si sottoponeva ad esame ecografico che segnalava una “formazione radiopaca, cilindrica, nel QSE (frammento di tubo di drenaggio)” ed, in data
11/07/2011, si sottoponeva, poi, ad ulteriore esame ecografico mammario che configurava la presenza di un frammento residuo di catetere di drenaggio, utilizzato durante l'intervento di escissione del nodulo;
in data
26/11/2015, l'attrice veniva, dunque, ricoverata presso il Presidio
3 Ospedaliero Pugliese di e sottoposta all'estrazione di frammento CP_1
di drenaggio tubulare di para;
allo stato attuale la sig.ra soffre di Pt_1
mastodinia a carico della mammella sinistra;
la condotta negligente dei sanitari ha causato nell'attrice un danno biologico, estetico, morale e patrimoniale.
Si costituiva l' la quale, in Controparte_1
via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda azionata sia sotto in profilo dell'an che del quantum debeautur e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 5.04.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1319/2019 del 17 luglio
2019, resa a definizione del giudizio n. 6226/2015 R.G.A.C., aveva preliminarmente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dall'A.S.P. di Catanzaro, avendo la responsabilità professionale medica natura contrattuale ed essendo dunque soggetta al termine decennale di prescrizione.
Specificata l'inapplicabilità della legge n. 27/2017 alla fattispecie in esame in virtù del principio dell'irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, il giudice di primo grado aveva chiarito la natura della responsabilità medica alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione.
In particolare aveva precisato il tribunale che, mentre la responsabilità del medico, che si si basa sull'art. 1176, comma II, c.c., impone una diligenza
4 qualificata, comprensiva della perizia richiesta dalla professione, e la colpa medica può essere commissiva od omissiva, la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in un contratto obbligatorio atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del paziente, e deve essere inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. a prescindere dal fatto che l'attività sia materialmente svolta da propri dipendenti o collaboratori esterni.
Aveva affermato il giudice di primo grado che l'obbligazione assunta dal professionista è ritenuta un'obbligazione di mezzi, con la conseguenza che il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una affezione, mentre incombe sul medico l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o che l'inadempimento non ha avuto incidenza causale sull'evento dannoso, ovvero che questo sia riconducibile a fattori imprevedibili e non imputabili.
Per quanto concerne l'accertamento del nesso causale, il tribunale aveva richiamato l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale nel giudizio civile opera il criterio del “più probabile che non”, con la conseguenza che, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare – secondo detto criterio probabilistico – che la condotta del sanitario ha causato il danno;
in mancanza di tale prova, la domanda deve essere rigettata.
Nel pronunciarsi per l'accoglimento della domanda attorea, il giudice di primo grado aveva aderito alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, rigettando in via preliminare l'istanza di rinnovazione della c.t.u. avanzata dalla parte convenuta, ritenendo infondate le generiche deduzioni mosse dall'azienda ospedaliera, ed evidenziando come il perito
5 avesse adeguatamente risposto ai quesiti formulati e alle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte.
Il giudice di primo grado, accertata la responsabilità dell'A.S.P. di
Catanzaro per i fatti di causa, essendo stato provato l'addebito di negligenza a carico dei sanitari che avevano avuto in cura la parte attrice, aveva quantificato il danno sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che, peraltro, non erano stati smentiti dalle osservazioni del consulente dell'attrice, condannando l al Controparte_1
pagamento della somma di € 12.647,47, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo l'errata quantificazione dei danni subiti, in quanto il giudice di primo grado si sarebbe limitato a recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza confrontarle con il contenuto della perizia di parte, né motivare in merito alle specifiche contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, contrariamente a quanto affermato dal giudice, la consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stata contestata da parte della difesa dell'attrice, che – in assenza di un consulente tecnico di parte – ha formulato puntuali osservazioni sulla base della perizia di parte prodotta in giudizio.
Tale perizia, che quantifica l'invalidità permanente nella misura del
10% del danno biologico, sarebbe stata utilizzata per contestare l'omessa considerazione, da parte del c.t.u., del danno estetico, del danno relativo al doppio intervento chirurgico, dell'invalidità temporanea connessa ai postumi dell'operazione e alle sofferenze subite dalla parte attrice in particolare durante il periodo in cui non era ancora stato rimosso il tubo di drenaggio.
Evidenzia l'appellante, inoltre, che né il consulente tecnico d'ufficio né il giudice hanno tenuto conto del possibile nesso, quantomeno concausale,
6 tra la presenza del frammento di tubo di drenaggio e la nuova lesione nodulare riscontrata nei controlli ecografici del 2014.
Sulla base della perizia di parte depositata nel giudizio di primo grado,
l'appellante chiede un risarcimento complessivo pari a € 35.486,48 e, conseguentemente, la condanna dell'azienda sanitaria appellata al pagamento dell'ulteriore somma di € 22.839,00, quale differenza rispetto all'importo già riconosciuto dal giudice di primo grado.
Si è costituita in giudizio l Controparte_2
, argomentando per il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza del 22 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Occorre, innanzitutto, precisare che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, a nulla rileva, ai fini della decisione, la circostanza che nel giudizio di primo grado non sia stato nominato un consulente tecnico di parte, come invece affermato nella sentenza appellata, ma sia stata prodotta una perizia di parte, sulla base della quale la difesa dell'attrice odierna appellante ha formulato osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò che assume rilievo, invero, è la pertinenza delle osservazioni e delle contestazioni mosse, che, nel caso di specie, si sono rilevate inidonee, secondo il giudice di primo grado, a mettere in discussione gli esiti dell'elaborato peritale.
7 Il giudice di primo grado, infatti, ha rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sarebbero state “contraddette” – e non semplicemente non “contestate”, come afferma l'appellante – dalle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte attrice, come si legge nella sentenza di primo grado.
Tale espressione deve essere interpretata come un mero errore materiale da parte del tribunale, atteso che non risulta dagli atti di causa che vi sia stato un consulente tecnico di parte, ma che le osservazioni siano state formulate dalla difesa di parte attrice odierna appellante sulla scorta della perizia prodotta nel giudizio di primo grado.
A ogni modo, l'utilizzo del termine “contraddette” da parte del giudice di primo grado lascia intendere l'assenza di confutazioni tecnico-scientifiche idonee a porre in discussione, sul piano del merito, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla quantificazione del danno subito.
Tanto premesso, le argomentazioni dell'appellante volte a ottenere una maggiore quantificazione del danno, peraltro formulate in termini generici, risultano infondate.
La corte condivide l'iter motivazionale condotto dal giudice di primo grado, fondato sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e conforme alle pronunce della Corte di cassazione in tema di risarcimento del danno da responsabilità medica prima dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.
In relazione al danno estetico, il giudice di primo grado aveva chiarito come esso risultasse pienamente ricompreso nella quantificazione della percentuale di danno biologico riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio.
La Corte di cassazione, infatti, ha affermato che “poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale
8 ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili”
(Cass., sez. 3, sentenza n. 11950 del 16 maggio 2013).
La Corte di cassazione ha, altresì, affermato: “Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass., sez. 3, sentenza n. 21716 del 23 settembre 2013).
La corte ritiene adeguato al caso di specie l'incremento del 20% operato dal giudice di primo grado per il risarcimento del danno morale.
Infondata è, del pari, l'argomentazione in relazione all'omessa considerazione dell'evento dannoso quale concausa dell'ulteriore lesione subita da parte appellante e riscontrata con le ecografie del 2014, essendo generiche le argomentazioni sul punto negli atti difensivi, e non risultando sufficientemente specifica neppure l'allegazione del perito di parte nella perizia allegata al fascicolo dell'attrice in primo grado in relazione al nesso eziologico tra evento dannoso accertato e la lesione riscontrata nel 2014.
La parte appellante censura il risarcimento riconosciuto dal giudice di primo grado anche in relazione al profilo della negata invalidità temporanea.
9 Condivisibilmente, il giudice di primo grado ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che, sulla base della documentazione in atti, non aveva riconosciuto alcuna invalidità, temporanea o assoluta, in relazione alla negligenza dei sanitari che avevano dimenticato un frammento di tubo di drenaggio durante il primo intervenuto cui era stata sottoposta la parte appellante.
A ogni modo, nel caso di specie, non risulta essere stata allegata, dall'appellante, alcuna effettiva limitazione funzionale o astensione dalle normali attività quotidiane nel periodo in cui il frammento di tubo di drenaggio era presente nel corpo della signora , prima di essere poi Pt_1
definitivamente rimosso col secondo intervenuto chirurgico.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
10 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 90 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un risarcimento danni da responsabilità medica e vertente
TRA
, difesa dall'avvocato Gregorio Tino Parte_1
Parte appellante
e
, difesa dall'avvocato Maria Controparte_1
Lorusso e Anna Muraca
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Vogliano l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di
Catanzaro, chiamata a decidere in sede d'impugnazione, in parziale riforma
1 della sentenza n°1391/19, pronunciata nella causa civile iscritta al n°
6226/2019 R.G., in accoglimento della domanda di parte appellante:
1. dichiarare e ritenere che l Controparte_1
, già dichiarata responsabile in primo grado per i fatti di cui
[...]
in narrativa, ha procurato danni alla Sig.ra quantificabili Parte_1
nella maggior somma di €35.486,48, o in quella somma eventualmente minore ma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo.
2. condannare conseguentemente l'
[...]
, al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1
della differenza tra quanto liquidato con la sentenza di Parte_1
primo grado (€12.647,47) e la maggior somma di €35.486,48 di cui alla contabilità in narrativa, ovvero l'importo di €22.839,00, o quell'importo minore ma ritenuto equa e di giustizi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo;
3. condannare, per l'effetto che ne consegue, la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, confermando per il resto le statuizioni in primo grado quanto al resto ed alle spese legali.”
Per la parte appellata: “l'On.le Corte d'Appello, per i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
1) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catanzaro n. 1391/2019 pubblicata in data 17 luglio 2019, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
2 2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, l per Controparte_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico cui è stata sottoposta in data 25/02/2008 presso il reparto di chirurgia generale dell'Ospedale “San Biagio” di Chiaravalle.
A fondamento della domanda l'attore in epigrafe deduceva che:
- in data 25/02/2008, con ricovero in day-ospital presso il reparto di chirurgia generale dell'Ospedale “San Biagio” di Chiaravalle Centrale
(struttura oggi facente capo all'Asp di Catanzaro), la sig.ra veniva Pt_1
sottoposta ad intervento di asportazione del nodulo che le era stato riscontrato alla mammella sinistra ed il successivo esame istologico evidenziava: “Mastopatia Fibro-Cistica, prevalentemente fibrosa, con focali aspetti di iperplasia duttale”;
- successivamente, in data 27/05/2011, a causa di intensi e perduranti stati algici ed infiammatori sofferti a seguito dell'intervento, la sig.ra Pt_2
si sottoponeva ad esame ecografico che segnalava una “formazione radiopaca, cilindrica, nel QSE (frammento di tubo di drenaggio)” ed, in data
11/07/2011, si sottoponeva, poi, ad ulteriore esame ecografico mammario che configurava la presenza di un frammento residuo di catetere di drenaggio, utilizzato durante l'intervento di escissione del nodulo;
in data
26/11/2015, l'attrice veniva, dunque, ricoverata presso il Presidio
3 Ospedaliero Pugliese di e sottoposta all'estrazione di frammento CP_1
di drenaggio tubulare di para;
allo stato attuale la sig.ra soffre di Pt_1
mastodinia a carico della mammella sinistra;
la condotta negligente dei sanitari ha causato nell'attrice un danno biologico, estetico, morale e patrimoniale.
Si costituiva l' la quale, in Controparte_1
via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda azionata sia sotto in profilo dell'an che del quantum debeautur e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 5.04.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1319/2019 del 17 luglio
2019, resa a definizione del giudizio n. 6226/2015 R.G.A.C., aveva preliminarmente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dall'A.S.P. di Catanzaro, avendo la responsabilità professionale medica natura contrattuale ed essendo dunque soggetta al termine decennale di prescrizione.
Specificata l'inapplicabilità della legge n. 27/2017 alla fattispecie in esame in virtù del principio dell'irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, il giudice di primo grado aveva chiarito la natura della responsabilità medica alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione.
In particolare aveva precisato il tribunale che, mentre la responsabilità del medico, che si si basa sull'art. 1176, comma II, c.c., impone una diligenza
4 qualificata, comprensiva della perizia richiesta dalla professione, e la colpa medica può essere commissiva od omissiva, la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in un contratto obbligatorio atipico c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del paziente, e deve essere inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. a prescindere dal fatto che l'attività sia materialmente svolta da propri dipendenti o collaboratori esterni.
Aveva affermato il giudice di primo grado che l'obbligazione assunta dal professionista è ritenuta un'obbligazione di mezzi, con la conseguenza che il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una affezione, mentre incombe sul medico l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o che l'inadempimento non ha avuto incidenza causale sull'evento dannoso, ovvero che questo sia riconducibile a fattori imprevedibili e non imputabili.
Per quanto concerne l'accertamento del nesso causale, il tribunale aveva richiamato l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale nel giudizio civile opera il criterio del “più probabile che non”, con la conseguenza che, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare – secondo detto criterio probabilistico – che la condotta del sanitario ha causato il danno;
in mancanza di tale prova, la domanda deve essere rigettata.
Nel pronunciarsi per l'accoglimento della domanda attorea, il giudice di primo grado aveva aderito alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, rigettando in via preliminare l'istanza di rinnovazione della c.t.u. avanzata dalla parte convenuta, ritenendo infondate le generiche deduzioni mosse dall'azienda ospedaliera, ed evidenziando come il perito
5 avesse adeguatamente risposto ai quesiti formulati e alle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte.
Il giudice di primo grado, accertata la responsabilità dell'A.S.P. di
Catanzaro per i fatti di causa, essendo stato provato l'addebito di negligenza a carico dei sanitari che avevano avuto in cura la parte attrice, aveva quantificato il danno sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che, peraltro, non erano stati smentiti dalle osservazioni del consulente dell'attrice, condannando l al Controparte_1
pagamento della somma di € 12.647,47, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo l'errata quantificazione dei danni subiti, in quanto il giudice di primo grado si sarebbe limitato a recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza confrontarle con il contenuto della perizia di parte, né motivare in merito alle specifiche contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, contrariamente a quanto affermato dal giudice, la consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stata contestata da parte della difesa dell'attrice, che – in assenza di un consulente tecnico di parte – ha formulato puntuali osservazioni sulla base della perizia di parte prodotta in giudizio.
Tale perizia, che quantifica l'invalidità permanente nella misura del
10% del danno biologico, sarebbe stata utilizzata per contestare l'omessa considerazione, da parte del c.t.u., del danno estetico, del danno relativo al doppio intervento chirurgico, dell'invalidità temporanea connessa ai postumi dell'operazione e alle sofferenze subite dalla parte attrice in particolare durante il periodo in cui non era ancora stato rimosso il tubo di drenaggio.
Evidenzia l'appellante, inoltre, che né il consulente tecnico d'ufficio né il giudice hanno tenuto conto del possibile nesso, quantomeno concausale,
6 tra la presenza del frammento di tubo di drenaggio e la nuova lesione nodulare riscontrata nei controlli ecografici del 2014.
Sulla base della perizia di parte depositata nel giudizio di primo grado,
l'appellante chiede un risarcimento complessivo pari a € 35.486,48 e, conseguentemente, la condanna dell'azienda sanitaria appellata al pagamento dell'ulteriore somma di € 22.839,00, quale differenza rispetto all'importo già riconosciuto dal giudice di primo grado.
Si è costituita in giudizio l Controparte_2
, argomentando per il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza del 22 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Occorre, innanzitutto, precisare che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, a nulla rileva, ai fini della decisione, la circostanza che nel giudizio di primo grado non sia stato nominato un consulente tecnico di parte, come invece affermato nella sentenza appellata, ma sia stata prodotta una perizia di parte, sulla base della quale la difesa dell'attrice odierna appellante ha formulato osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò che assume rilievo, invero, è la pertinenza delle osservazioni e delle contestazioni mosse, che, nel caso di specie, si sono rilevate inidonee, secondo il giudice di primo grado, a mettere in discussione gli esiti dell'elaborato peritale.
7 Il giudice di primo grado, infatti, ha rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sarebbero state “contraddette” – e non semplicemente non “contestate”, come afferma l'appellante – dalle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte attrice, come si legge nella sentenza di primo grado.
Tale espressione deve essere interpretata come un mero errore materiale da parte del tribunale, atteso che non risulta dagli atti di causa che vi sia stato un consulente tecnico di parte, ma che le osservazioni siano state formulate dalla difesa di parte attrice odierna appellante sulla scorta della perizia prodotta nel giudizio di primo grado.
A ogni modo, l'utilizzo del termine “contraddette” da parte del giudice di primo grado lascia intendere l'assenza di confutazioni tecnico-scientifiche idonee a porre in discussione, sul piano del merito, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla quantificazione del danno subito.
Tanto premesso, le argomentazioni dell'appellante volte a ottenere una maggiore quantificazione del danno, peraltro formulate in termini generici, risultano infondate.
La corte condivide l'iter motivazionale condotto dal giudice di primo grado, fondato sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e conforme alle pronunce della Corte di cassazione in tema di risarcimento del danno da responsabilità medica prima dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.
In relazione al danno estetico, il giudice di primo grado aveva chiarito come esso risultasse pienamente ricompreso nella quantificazione della percentuale di danno biologico riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio.
La Corte di cassazione, infatti, ha affermato che “poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale
8 ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili”
(Cass., sez. 3, sentenza n. 11950 del 16 maggio 2013).
La Corte di cassazione ha, altresì, affermato: “Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass., sez. 3, sentenza n. 21716 del 23 settembre 2013).
La corte ritiene adeguato al caso di specie l'incremento del 20% operato dal giudice di primo grado per il risarcimento del danno morale.
Infondata è, del pari, l'argomentazione in relazione all'omessa considerazione dell'evento dannoso quale concausa dell'ulteriore lesione subita da parte appellante e riscontrata con le ecografie del 2014, essendo generiche le argomentazioni sul punto negli atti difensivi, e non risultando sufficientemente specifica neppure l'allegazione del perito di parte nella perizia allegata al fascicolo dell'attrice in primo grado in relazione al nesso eziologico tra evento dannoso accertato e la lesione riscontrata nel 2014.
La parte appellante censura il risarcimento riconosciuto dal giudice di primo grado anche in relazione al profilo della negata invalidità temporanea.
9 Condivisibilmente, il giudice di primo grado ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che, sulla base della documentazione in atti, non aveva riconosciuto alcuna invalidità, temporanea o assoluta, in relazione alla negligenza dei sanitari che avevano dimenticato un frammento di tubo di drenaggio durante il primo intervenuto cui era stata sottoposta la parte appellante.
A ogni modo, nel caso di specie, non risulta essere stata allegata, dall'appellante, alcuna effettiva limitazione funzionale o astensione dalle normali attività quotidiane nel periodo in cui il frammento di tubo di drenaggio era presente nel corpo della signora , prima di essere poi Pt_1
definitivamente rimosso col secondo intervenuto chirurgico.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
10 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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