Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4666/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 05/03/2025, alle ore 9.53, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Costa per delega dell'Avv. FANTINI DANIELE, per l'attore il quale conclude riportandosi alle note conclusionali, aggiungendo che la missiva di parte opposta di cui al doc. 12 non può essere ritenuta atto stragiudiziale di messa in mora in quanto non vi è prova che sia stata recapitata al debitore principale.
l'Avv. Cutini per il convenuto, per delega dell'Avv. CONCIO FRANCESCO e PESANTI, il quale conclude come da note conclusive contestando le odierne deduzioni avversarie e si oppone alla rimessione in istruttoria della causa.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Si dà atto che è presente il dott. i fini della pratica forense. Persona_1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 05.03.2025 che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4666/2022 promossa da
Parte_1 Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Fantini (C.F. ; C.F._1
PEC: ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 del difensore, sito in Perugia, Via XX Settembre n. 57, giusta procura in atti;
Attori opponenti
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., e a sua volta quale procuratrice CP_1 speciale p.t. in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv. Marco Pesenti (c.f.: , pec: C.F._2
e Francesco Concio (C.F. ; Email_2 C.F._3 pec: del Foro di Milano, giusta procura in atti, ed Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Cutini (C.F.
pec: sito in Perugia, Piazza C.F._4 Email_4
Italia, n. 9.
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Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Bancari (deposito, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
Conclusioni: come da verbale del 05.03.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
1.1. La società opposta, affermatasi cessionaria del credito vantato dalla
[...]
e dal banco nell'ambito di una operazione di Controparte_3 Controparte_4 cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n.
1128/2020 del 13.7.2022 con il quale è stato ingiunto al sig. quale titolare della Pt_1 impresa individuale “NON SOLO PANE……. ”, Parte_3 nonché alla signora , quest'ultima, invece, in qualità di fideiussore del primo, il Parte_2 pagamento della complessiva somma di euro 61.265,10 di cui (i) € 15.943,84 a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 29/2070; (ii) € 45.321,26 a titolo di residuo importo del mutuo chirografario n.129457 di originari € 100.000,00 del 09.08.2011.
Gli opponenti, dopo aver contestato in termini generici l'intervenuta cessione, di cui, a loro dire, difetterebbe la prova (stando a quanto indicato nelle conclusioni, non risultando l'argomento ulteriormente approfondito) hanno contestato la fondatezza della pretesa creditoria.
In particolare, quanto alla posizione della garante, gli opponenti hanno evidenziato l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Più nel dettaglio, gli opponenti hanno osservato che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. conseguirebbe alla nullità della deroga al regime normativamente previsto dalla disposizione citata sia in ragione della natura vessatoria di detta clausola sia, ancora, in ragione della contrarietà della previsione derogatoria alle disposizioni antitrust.
Hanno, quindi, dedotto che nello specifico l'obbligazione principale è da ritenersi scaduta nel marzo 2017 allorquando la allora ha revocato il fido Controparte_3 del conto n. 29/2070 e comunicato la decadenza del beneficio del termine del mutuo chirografario n. 129457 laddove le istanze sono state coltivate unicamente con l'azione monitoria di cinque anni successiva.
Sicché, sulla scorta di tali rilievi, gli opponenti hanno, in punto di diritto, eccepito (a) la nullità della clausola ex art. 36 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice Consumo) dell'art. 6 e 7 della fideiussione omnibus 09.08.2011 per violazione art. 33 comma 2 lett. t), sulla scorta delle
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medesime ragioni e, in ogni caso, (b) la nullità della garanzia prestata e, per l'effetto,
l'intervenuta decadenza dalla stessa per effetto della contrarietà alle disposizioni antitrust.
1.2. Con riferimento, invece, alla posizione del debitore principale, gli opponenti hanno dedotto la nullità del contratto per difetto di forma scritta difettando la prova della consegna della copia al cliente, la nullità della clausola recante la capitalizzazione trimestrale degli interessi per effetto della carenza dell'effettività della stessa e, comunque, per la sua illegittimità a far data dal 01.01.2014; la violazione dell'art. 125 bis, co. 8, TUB, lamentando l'inesistenza di un piano di ammortamento pur formalmente richiamato, l'indeterminatezza del TAEG per l'incidenza del costo di garanzia RE e, quindi, l'errata indicazione del TAN con conseguente violazione delle disposizioni in tema di trasparenza e per mancata indicazione del regime finanziario applicato.
1.3. Da qui, dunque, le articolate conclusioni di cui all'atto di opposizione, cui per brevità si rinvia, con le quali gli opponenti hanno chiesto, da un lato, l'accertamento dell'intervenuta decadenza della garanzia con conseguente liberazione del garante e, per l'altro verso, l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente, con conseguente illegittimità degli addebiti, previo ricalcolo del saldo, senza operare capitalizzazione e ponendo in compensazione la somma non dovuta con quanto, eventualmente, risultasse dovuto all'opposta.
1.4. Si è costituita la società opposta contestando la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Invero, pur rimarcando che la contestazione della cessione fosse generica, l'opposta ha osservato, per un verso, di aver prodotto già con ricorso per decreto ingiuntivo l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. in data 16/06/2018 ed ha prodotto, per l'altro, una dichiarazione della cedente relativa alla cessione del credito azionato.
1.4.1. Con riferimento, all'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'opposta ha osservato:
- che dal tenore della garanzia prestata era “inequivocabile” la deroga voluta dalle parti all'art. 1957 c.c.;
- che la clausola che deroga l'art. 1957 c.c. non potrebbe di certo considerarsi vessatoria, costituendo la relativa previsione un'ulteriore causa di estinzione dell'obbligazione fideiussoria, suscettibile di essere derogata dalla libera autonomia delle parti;
- che parimenti infondata è la dedotta contrarietà della contrarietà della garanzia per essere una riproduzione dello schema predisposto dall'ABI, in primo luogo perché dalla lettura del contratto di fideiussione si evince che le clausole oggetto di
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contestazione non riportano pedissequamente quelle censurate dalla Banca d'Italia
e, in secondo luogo, perché la fideiussione sottoscritta dall'opponente risale al
9/8/2011 – modificata per variazione importo in data 14/10/2015 – ed è, quindi, successiva rispetto al modello ABI del 2005;
- che, pertanto, non è maturata alcuna decadenza tenuto conto che sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una istanza stragiudiziale.
1.4.2. Con riferimento al rapporto principale, l'opposta ha dedotto:
- che già nel frontespizio del contratto risultava l'attestazione da parte del debitore di aver ricevuto la relativa documentazione;
- che la capitalizzazione trimestrale era stata oggetto di specifica pattuizione e che, inoltre, nel contratto veniva indicato il tasso effettivo, risultando erronea, sempre a dire dell'opposta, la tesi per cui l'effettività della capitalizzazione imporrebbe che il tasso effettivo annuo sia di valore superiore proprio per gli effetti della capitalizzazione, come accade per il tasso debitore;
- che non sarebbe applicabile l'art. 125 bis TUB giacché il sig. ha agito Parte_1 per scopi conferenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, con la conseguente inoperatività della disciplina consumeristica, richiamando, peraltro, alla luce dell'art. 122, comma 1, lett. a), ai sensi del quale “Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro”, di talché, in ogni caso, il contratto concluso si sottrae alla disciplina consumeristica;
- che, per l'effetto, risulta irrilevante anche la contestazione inerente l'indeterminatezza del TAEG per l'incidenza del costo della garanzia, peraltro non dimostrata;
- che la documentazione contrattuale prodotta è ampiamente sufficiente ai fini della prova del credito, vieppiù tenuto conto che l'inadempimento della società è pacifico ed incontestato;
- di aver applicato il tasso effettivamente e correttamente pattuito in contratto;
- che è infondata l'eccezione di indeterminatezza per la mancata indicazione del regime finanziario del finanziamento.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa cui si rinvia.
2. Gli ulteriori incombenti processuali.
Accordata, in misura limitata la provvisoria esecuzione, la causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
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2.1. Giova osservare, in uno alla argomentazioni concernenti gli argomenti già coltivati nell'atto introduttivo, in quella sede, per la prima volta, gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione della mandataria derivante dalla mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, con la conseguenza che ove, il recupero del credito venga azionato da soggetti diversi e non iscritti all'albo ex art 106 TUB si dovrebbe ritenere gli stessi non legittimati ex lege in quanto la relativa delega (pur formalmente presente) è nulla in quanto in violazione degli artt. 2 e 3 l n. 130/1999.
Nella medesima sede gli opponenti hanno lamentato l'inesistenza del contratto di cessione e la carenza di prova della sua esistenza (cfr. pag. 5 della prima memoria di trattazione).
Articolati in due sub motivi, gli opponenti hanno infatti “reiterato” l'eccezione di non esistenza del contratto di cessione invocato e “reiterato” l'eccezione di carenza di prova della cessione in blocco tra e della conseguente titolarità del Controparte_5 credito in capo a 2 stante l'insufficienza della documentazione prodotta, CP_5 contestando la rilevanza e la veridicità della dichiarazione del soggetto cedente.
2.2. La società opposta, oltre a ribadire le deduzioni già svolte, ha contestato l'eccezione in ordine alla mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, per un verso facendone rilevare la novità – e dunque qualificandola alla stregua di una mutatio libelli – e, per l'altro, contestandone la fondatezza giacché l'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 106 TUB concerne esclusivamente i titolari dei crediti acquistati in blocco e non i soggetti delegati all'attività di escussione e recupero e tenuto conto che lo special servicer
è iscritto nell'elenco ex art. 115 T.U.L.P.S. Controparte_6
2.3. Disposto un differimento dell'udienza anche alla luce della ravvisata opportunità di attendere il pronunciamento della S.C. a sezione unite cui, nelle more, era stata devoluta l'analisi di uno degli aspetti che venivano in rilievo anche nel presente giudizio, il procedimento, ritenendo superflue le ulteriori richieste istruttorie, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a procedervi ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
3. Premessa.
Il presente procedimento contiene al suo interno molte delle principali questioni che animano, attualmente, il contenzioso bancario.
Proprio per tale ragione, ed al fine di procedere ad una trattazione quanto più ordinata possibile delle varie questioni sul tappeto, reputa opportuno il Tribunale procedere progressivamente ad una “perimetrazione” del thema decidendum, sfoltendo, anzitutto, dalle questioni irrilevanti e da quelle del tutto inammissibili.
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4. Sulle domande svolte dagli opponenti in ordine al rapporto principale.
Benché ciò possa determinare una inversione nell'ordine di trattazione delle questioni, osserva, invero, il Tribunale che sono tutte inammissibili le eccezioni riconvenzionali svolte dagli opponenti.
Invero, gli opponenti hanno chiesto l'accertamento dell'applicazione di poste illegittime ed indebite a titolo di interessi anatocistici oltre che l'accertamento della sussistenza di
(plurime) ipotesi di nullità del finanziamento con conseguente rideterminazione dell'ammortamento in ragione della violazione delle disposizioni in tema di trasparenza bancaria e determinatezza.
Le domande non sono ammissibili in questa sede.
4.1. Richiamati i principi anche di recente affermati da Sez. 1 - , Ordinanza n. 18454 del
05/07/2024, Rv. 671669 – 01, sul punto, la S.C. ha stabilito che i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. Sez.
3 n. 21843 del 30/08/2019 Rv. 655567 - 01).
Con la richiamata decisione, la Corte di legittimità ha tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale, prevalso nel merito, che ha ritenuto come la cessione dei crediti in blocco troverebbe la sua disciplina nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 con la conseguente applicabilità del principio secondo cui nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dello stesso art. 58, comma 2), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità (da ultimo, Cass. Sez. 3, 26 agosto 2014, n.
18258, Rv. 632303-01), realizzando una disciplina reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario (così già
Cass. Sez. 1, sent. 10 febbraio 2004, n. 264, Rv. 570009-01).
Né in senso contrario - sempre secondo questo indirizzo della giurisprudenza di merito
- costituirebbe argomento decisivo il mancato richiamo, nella L. n. 130 del 1999, art. 4, dell'art. 58, comma 5 del TUB, giacché, anzi, tale scelta potrebbe intendersi nel senso che la legge sulla cartolarizzazione ha inteso stabilire l'efficacia immediata del trasferimento
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(anche) delle passività al cessionario, intendendo escludere quel regime transitorio, in forza del quale i debitori ceduti, a loro volta titolari di crediti, hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (dell'art. 58), di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione, restando, però, stabilito che, decorso tale termine, il cessionario risponde in via esclusiva (Cass. Sez. 3 n. 21843 del
2019, in particolare, punto 7.1.2. in motivazione).
Sottolinea il richiamato precedente che l'indirizzo di merito, in una prospettiva di favore nei confronti del debitore ceduto (estraneo alla vicenda della cessione del credito), ha ritenuto, ad esempio, che nella fattispecie costituita dal contratto di factoring, il debitore ceduto abbia la possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto;
ciò, al fine di evitare il determinarsi nei suoi confronti una modifica peggiorativa della sua posizione originaria (viene richiamata, tra le altre, Cass. Sez. 1, 2 dicembre 2016, n. 24657, Rv. 641896-01). Osserva inoltre che siffatti rilievi, sembrerebbero confortare la tesi, come veduto prevalsa nella giurisprudenza di merito, secondo cui, in presenza di una cessione effettuata ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. 1-4, qualora sia domandato dal debitore ceduto l'accertamento di un credito strumentale alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto nei confronti di un soggetto che si è spogliato del credito in virtù dell'operata cessione dovrebbe ritenersi unica parte sostanziale la società cessionaria e non più, la cedente.
4.2. Tuttavia, la ricostruzione offerta dal menzionato indirizzo giurisprudenziale è stata ritenuta non corretta in quanto finisce per annullare quasi per sublimazione la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo alla disciplina della cartolizzazione prevista dalla L. n. 130 del 1999 i caratteri proprio della fattispecie di cui all'art. 1411 c.c. (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.3. in motivazione).
Sotto tale profilo, si è evidenziato che la L. n. 130 del 1999, ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o special pourpose vehicle). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo
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quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione.
4.3. Sulla scorta di tali considerazioni, è stato ritenuto che consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente
(nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla società veicolo al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel patrimonio separato a destinazione vincolata di cui si diceva, scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo special pourpose vehicle possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori. (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.4. in motivazione).
4.4. Si è detto che tale conclusione, del resto, come già affermato da Cass. Sez. 3 n.
21843 del 2019, trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nella L.
n. 130 del 1999, art. 4, comma 2.
Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), nonché, per altro verso, che in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti “sorti posteriormente” alla data della pubblicazione della notizia
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dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del patrimonio separato a destinazione vincolata cui dà vita l'operazione cartolarizzazione.
Sicché, in conclusione, come pure precisato da Cass. 2 maggio 2022 n. 13735 “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”, il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente.
4.5. In particolare: a) la sentenza della Cassazione civile, sez. III 30/08/2019 n. 21843 riguardava le pretese dei debitori “per interessi mai validamente pattuiti, per illegittima capitalizzazione trimestrale, nonché per commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite”
(fattispecie sovrapponibili a quella in esame); b) la Cassazione civile sez. III - 02/05/2022
13735 era relativa alla inopponibilità al cessionario di “controcrediti da essi vantati verso il cedente
(nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente).”
A ben vedere e come sottolineato dalla migliore dottrina, l'operazione di cartolarizzazione - nel suo segmento che attiene alla cessione del credito - consiste nella modificazione soggettiva concernente esclusivamente il lato attivo del rapporto tra cedente e debitore e quindi la titolarità del diritto del cessionario a ricevere integralmente la prestazione, ma non l'intero rapporto contrattuale;
il risultato è che il debitore continuerà a intrattenere con il cedente i rapporti non transitati nella “società veicolo”.
Né vale il richiamo all'art. 111 c.p.c. in quanto la successione è comunque limitata alle poste attive.
Sicché, non potendo operare la detta compensazione, non possono essere fatti valere nei confronti della società convenuta crediti relativi alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte alla società cedente.
Ciò radica, pertanto, un profilo di inammissibilità delle domande tese ad accertare la nullità dei finanziamenti e dei rapporti bancari, trattandosi di questioni non opponibili nei confronti del cessionario nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione.
4.6. È solo per completezza argomentativa, dunque, che si osserva, quanto al finanziamento, che:
- scarsamente condivisibile è il profilo di nullità concernente la carenza di forma scritta: senza volersi dilungare sul dibattito che era sorto in relazione alla validità del contratto cd. monofirma, tale questione interpretativa è stata composta con
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l'intervento della giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 898 del 16/01/2018, Rv. 646965 – 01), la quale, risolvendo il contrasto insorto ha precisato che “…in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti…”;
- l'avvenuta consegna è confermata dal medesimo opponente che ha sottoscritto la relativa attestazione;
- il finanziamento non è una forma di credito al consumo essendo stato contratto per scopi professionali;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 125 bis, ammesso che lo stesso risulti applicabile, non rileva la consegna del piano di ammortamento: va infatti evidenziato che la predisposizione di un piano di ammortamento certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo, né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate (v. in tal senso Cass. 12922/2020), requisiti che nel caso di specie ben possono evincersi dal titolo;
- quanto, infine, alla dedotta indeterminatezza connessa al piano di ammortamento alla francese, e per la quale lo scrivente aveva ritenuto di temporeggiare nella decisione, dando atto della pendenza della questione dinanzi le
Sezioni Unite della S.C., si osserva che se il recente pronunciamento esclude di poter attribuire a tale forma di mutuo la natura “pacifica” affermata dall'opposto, sul punto, sono intervenute anche le sezioni unite di Cassazione stabilendo definitivamente che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, Rv. 671092 - 02) e chiarendo che l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi (cfr. di
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recente, anche Cass. Civ. sez. III 6 novembre 2024, n. 28536 secondo cui “…in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti…” nonché Cass. Civ. sez. I, 17 gennaio
2025, n. 1168 secondo cui “…in ordine al mutuo con ammortamento alla francese non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi scaduti, cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato;
l'ammortamento alla francese è ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale…”).
5. Sulla prova del credito.
Non è superfluo ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori;
e ciò in quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
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3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è indubbio che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Vige, infatti, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass.
N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio
2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
5.1. Più in particolare, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass.
n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
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allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf.
Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
A riguardo, di poi, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale.
Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché p arte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
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5.2. Tanto premesso non è nella specie in discussione né l'esistenza dei titoli azionati, del prestito obbligazionario né l'assunzione della garanzia, né l'esistenza del rapporto di conto corrente: trattasi, anzi, di aspetti che gli opponenti non hanno neanche mai contestato così come non è stata mai contesta, sul piano meramente contabile, l'entità dell'esposizione debitoria che viene, per l'appunto, contestata in ragione delle somme illegittimamente applicate tanto sul rapporto di conto corrente quanto sul rapporto di finanziamento e per le quali operano le limitazioni che si sono dette nei paragrafi che precedono.
6. SULLA LEGITTIMAZIONE DELL'OPPOSTA.
L'eccezione degli opponenti è infondata.
6.1. Giova premettere che la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798/20 ma anche Cass. civ. sez. I, 22/02/2022, n. 5857).
Nel dettaglio, occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito,
l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta
Ufficiale costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
Infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche
Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, nonché il disposto contenuto nel precedente comma 3 in base al quale “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
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acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
6.2. In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Di recente, Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 ha evidenziato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
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contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in
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un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Occorre poi sempre ricordare che, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Sentenza Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2024, Sentenza
Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza Corte di Cassazione n. 18016 del
09/07/2017).
6.3. Sul punto si è osservato che la specifica enumerazione e il conseguente onere di produzione del singolo documento di cessione vanificherebbero la portata innovativa dell'art. 58 TUB, il quale, disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una previsione derogatoria rispetto a quella dettata dagli artt. 1264 e ss. del codice civile, proprio al fine di agevolare operazioni che hanno portata incomparabilmente maggiore in confronto ad una cessione di una singola situazione giuridica (Cass. Civ. n. 20495/2020).
Difatti, dal comma 2 della disposizione richiamata si ricava che la pubblicazione in
Gazzetta della cessione dei crediti prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria: come tale essa è condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Dal che si deduce che, una volta soddisfatta la condizione della pubblicazione, diventa onere precipuo del debitore dedurre e provare il contrario, cioè l'insussistenza della successione nella titolarità del credito in capo al richiedente.
6.3.1. Tale norma speciale, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio - a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della
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decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un orientamento giurisprudenziale che appare essersi di fatto consolidato, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
In ultima analisi, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo;
Cass. civ. sez. VI, 01/02/2023, n. 3072).
Da ultimo, si deve evidenziare un ulteriore e recente orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità e di merito che ammette la possibilità di dimostrare l'intervenuta cessione dello specifico credito azionato e, quindi, la titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario anche mediante la dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella disponibilità del cessionario (cfr.
Cass. n. 10200 del 16.03.2021, nonché sentenza del Tribunale di Forlì n. 73/2021 est.
Dott.ssa Vacca Barbara).
6.4. Andando più nel dettaglio, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la
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notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti di legittimità in cui si è precisato che “una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui “…D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464
- 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
6.5. Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
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D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
6.6. Alla luce di quanto descritto, la S.C. ha in conclusione affermato i seguenti principi di diritto, cui lo scrivente convintamente aderisce:
- in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
- tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. atteso che in tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione;
- se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio;
- più nel dettaglio, in caso di contestazione specifica, il contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può
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ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente (che, dunque, è affatto irrilevante) o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (cfr. recenti Cass. n. 5478 del 2024 e Cass. n. 17944 del 2023 nonché Cass. Civ. sez. I,
22/11/2024, n. 30207);
- laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
6.7. Ebbene venendo al caso in esame, osserva il Tribunale quanto segue.
Anzitutto, non può non evidenziarsi che l'eccezione sollevata dagli opponenti fosse oltremodo generica.
Nell'atto di opposizione l'originaria contestazione della cessione era affidata ad un mero inciso contenuto a pag. 2 ove si legge “…Avverso tale Decreto, e Parte_2 Parte_1 come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, nel contestare la cessione e la titolarità del credito in capo all'opposta, propongono opposizione per i seguenti motivi…” e, quindi, nelle conclusioni, ove si è chiesto di “…Accertare e dichiarare la carenza di prova della cessione in blocco e della titolarità del
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credito in capo a 2 e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo n. 1128/2022 del CP_7
13.07.2022 di RG. n. 2539/2022…”.
Tale deduzione nell'atto di opposizione non è stata mai coltivata, argomentata o illustrata.
Quindi, in sede di prima memoria, gli opponenti – per il vero con argomenti che sembrano più idonei a contestare la carenza di prova dell'inclusione del credito nella cessione che l'esistenza della cessione stessa – tornano a contestare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, lamentando l'inesistenza del contratto di cessione in blocco e la carenza di prova della cessione in blocco e della titolarità.
6.8. Operata tale precisazione, anche al netto di quanto rappresentato nella prima memoria di trattazione, reputa lo scrivente che, stante la genericità della contestazione, nel caso specifico la pubblicazione in G.U. sia di per sé idonea a dare la prova della cessione dei crediti, di cui vengono indicati anche le relative caratteristiche che rendono tali crediti individuabili;
a ciò si aggiunge la dichiarazione della cedente relativa alla espressa menzione ed individuazione dei relativi crediti.
7. segue: SULLA ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 106 TUB E SULLA CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE DELLA MANDATARIA CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.
Lamentano, poi, gli opponenti che la mandataria non è scritta all'albo di cui all'art. 106
TUB.
Anche tale assunto è infondato.
7.1. A riguardo è sufficiente notare che la S.C. si è sul punto pronunciata in senso contrario alla tesi degli opponenti affermando “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, Rv. 670579 – 01; Cass. Civ. III, 03/05/2024, n.
12007).
8. SULLA NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI.
Gli opponenti lamentano la contrarietà delle garanzie in quanto rese in violazione della normativa Antitrust nonché in ragione della natura di consumatore della sig.ra Pt_2
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8.1. Si osserva in diritto che l'intesa concernente le clausole in materia di fideiussione e di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI è stata ritenuta dalla Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, contrastante con il disposto di cui all'art. 2 co. 2 della legge n. 287/1990 e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla “a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Il c.d. contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (in tal senso si vedano Cass. 12.12.2017 n. 29810; Cass. 10.3.2008 n.
6297; Cass.
4.2.2005 n. 2207) sicché la nullità dell'intesa a monte prevista “a ogni effetto” non può che comportare la nullità delle clausole oggetto dell'accordo illecito – e solo di queste – e trasposte nella fideiussione (cfr. sul tema Cass. 12.12.2017 n. 29810; v. anche
Cass.
1.2.1999 n. 827; Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, n.24044), e non già dell'intero contratto, risultando con ciò comunque consentita una immediata difesa del soggetto vittima della condotta anticoncorrenziale e della pretesa abusiva.
8.1. Invero, è legittimo interrogarsi se la nullità di un contratto “a monte” per violazione di regole anticoncorrenziali effettivamente determini ex se la nullità riflessa del contratto “a valle”; a riguardo, infatti, ben potrebbe ritenersi che nella specie non operino automatismi invalidanti quando non direttamente caducanti, in assenza di indagine sul legame tra i due contratti e sulla concreta volontà delle parti desumibile dall'esame del contratto e dalla valutazione del comportamento delle parti (Cass S.U. n. 2207/2005 secondo cui “non è configurabile una nullità "derivata", fattispecie non prevista dall'ordinamento, di talché l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio, ad essa conseguente, è quella risarcitoria”).
La nullità riflessa dei contratti è fattispecie difatti che attiene a collegamenti negoziali
“forti”, in presenza dei quali soltanto l'invalidità di un contratto infici direttamente la causa del contratto a questo strettamente collegato.
8.2. Ciò posto, è, però, decisamente più convincente ritenere che, pur essendo dato discorrere di nullità e non dell'applicazione di un mero rimedio risarcitorio, la stessa attiene unicamente alle singole clausole con conseguente operatività dello strumento di cui all'art. 1419 c.c.
Se così è, non ne risulta caducato l'intero contratto, rimanendo circoscritta la declaratoria di invalidità alle sole clausole frutto dell'intesa illecita.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, la violazione della disciplina concorrenziale e l'adesione allo schema ABI comportano la sanzione della nullità parziale delle clausole predisposte in conformità a tale schema, come già affermato maggioritaria giurisprudenza di merito (in tal senso ex multis Trib. Milano 23.1.2020 n. 610 Trib. Roma 11.9.2019 n.
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17243; Trib. Roma 03.05.2019, n.9354Trib. Ancona 30.10.2019, n.1841Trib. Pescara,
15.07.2019, n.1156 Trib. Mantova, ord. 16.1.2019 Trib. Cagliari 23.01.2020 n. 204 Trib.
Verona n. 20.12.2019 n. 2865), oggi confermata dalla S.C. nella sua più autorevole composizione.
Consegue, sul piano pratico, che alla declaratoria di nullità delle clausole anticoncorrenziali, dove escludersi la deroga – unica clausola rilevante – al dettato dell'articolo 1957 c.c., con la conseguenza che i fideiussori rimangono obbligati pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
8.3. Come noto, l'orientamento qui accolto è stato fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità nella sua massima composizione.
Cass. civ. sez. un. 30 dicembre 2021, n. 41994 ha, infatti, ritenuto che debba essere esclusa - per diversi ordini di ragioni - la nullità totale del contratto a valle.
Ed invero, anche a prescindere dalle critiche mosse alla tesi che propendeva per la nullità totale del rapporto di garanzia - sotto i diversi profili della inconfigurabilità di un collegamento negoziale tra intesa e fideiussione, della non ravvisabilità di un vizio della causa o dell'oggetto, ecc.) -, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato succitato ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione.
È di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle.
Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa.
Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece pienamente valide.
8.4. Le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della
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libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la Banca d'Italia ha osservato che “la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”, e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità.
8.4.1. Siffatta conclusione è pienamente conforme a quanto la Corte di Giustizia ha da tempo affermato in materia.
Fin da tempi non recenti, infatti, la Corte ha stabilito che la sanzione della nullità si applica alle sole clausole dell'accordo o della decisione colpite dal divieto, a meno che dette clausole risultino inseparabili dall'accordo o dalla decisione stessi, nel qual caso soltanto essi saranno travolti integralmente (Corte Giustizia, 30/06/1966, C- 56/65, LTM;
Corte
Giustizia, 01/09/2008, C- 279/06, CEPSA).
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419 c.c., comma 1).
E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione, evenienza, questa, di cui non v'è traccia nella fattispecie e che, comunque, è di ben difficile riscontro posto che l'essenzialità implicherebbe per il fideiussore la volontà di una garanzia maggiormente onerosa.
8.4.2. Come ritenuto dalla S.C., da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che le fideiussioni restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c., nonché dalle affermazioni della giurisprudenza Europea succitate. .
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.).
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Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale.
E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez. U., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass., 18/06/2018, n. 16501).
Alla qualificazione di nullità parziale della fideiussione consegue, inoltre,
l'imprescrittibilità dell'azione di nullità (Cass. 15/11/2010, n. 23057) e la proponibilità della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ricorrendone i relativi presupposti
(Cass. 08/11/2005, n. 21647), nonché dell'azione di risarcimento dei danni.
9. segue: Le fideiussioni oggetto del presente procedimento.
Tanto premesso in punto di diritto, affette da nullità, come detto, sono le clausole nn.
2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la cd.
“clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la cd. “clausola di sopravvivenza”, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
9.1. Orbene, venendo al caso di specie, è stata prodotta agli atti la lettera del giorno
9.8.2021 con la quale l'opponente ha assunto l'impegno di garanzia.
Si tratta di una fideiussione generica, a firma della sig.ra limitata all'importo di € Pt_2
172.500,00 e poi ridotta fino ad € 81.000 con dichiarazione del 14.10.2015.
Tanto premesso, la tesi della nullità della garanzia per contrarietà alle disposizioni antitrust non coglie nel segno.
9.2. Primo aspetto da valutare è rappresentato dal fattore cronologico, atteso che la garanzia è stata nell'agosto del 2011, cioè a dire ben al di fuori dell'arco temporale
(ottobre 2002-maggio 2005), oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia e sfociato nel provvedimento n.55/2005.
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La presente causa va quindi inquadrata tra le cause c.d. stand alone relative a fideiussioni successive al provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, che non possono giovarsi del provvedimento stesso ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust.
Pertanto, l'opponente è onerata dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione (2010/2011), di una intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990.
Secondo la Corte di Cassazione, il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa.
In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso dove essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. 28 novembre 2018
n.30818).
Pertanto, compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa (Cass. 22/05/2019
n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (Tribunale
Milano Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171, Corte Appello Milano 20/11/2018 n.5039;
Trib. Siena 12/02/2022 n.131; Trib. Torino 17/04/2019 n.1970; Trib. Roma 11/09/2019
n.17243; Trib. Roma 3/05/2019 n.9354).
9.3. Senonché viene in rilievo – con ciò superando la rilevanza di eventuali modelli analoghi prodotti dagli opponenti – che la fideiussione in questione non è neanche fedelmente riproduttiva di quella oggetto dell'intesa restrittiva, dal momento che la deroga all'art. 1957 c.c. non è espressamente menzionata e la clausola risulta strutturata differentemente, rendendo, pertanto, le garanzie difforme dal modello ABI.
Se, dunque, ad esser parzialmente nulle sono le fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea, in quanto riproduttive dello schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata (salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti) e se le fideiussioni di che trattasi sono quelle prestate sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da Bankitalia come
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Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom, osserva il Tribunale che le fideiussioni oggetto di causa esulano da tale fattispecie perché è al di fuori del periodo sospetto e non è perfettamente riproduttiva di quelle di cui al già richiamato modello giacché non sembra riprodurre nella sua interezza il modello
ABI in quanto la deroga all'art. 1957 c.c. è strutturata differentemente ed anzi l'art.
1957 c.c. non è neanche espressamente menzionato.
10. Sulla qualificazione della sig.ra quale consumatrice. Pt_2
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ritiene pacificamente che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all'articolo 2, lettere b) e c), della direttiva
93/13, per cui di norma l'oggetto del contratto è irrilevante per definire l'ambito di applicazione di tale direttiva. È dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica, con un criterio corrispondente all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.
Quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce [v., nel contesto della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), sentenza C-45/96, EU:C:1998:111, punto 18], dal punto di vista delle parti Per_2 contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito.
Spetta comunque al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» o meno;
dunque accertare se abbia
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agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se sia stato mosso da scopi di natura privata (Corte giustizia UE sez. VI, 19/11/2015, n.74, “Tarcau”).
10.1. La giurisprudenza interna ha accolto l'impostazione “soggettiva” propugnata dalla
Corte (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018), condividendo il presupposto che il fideiussore persona fisica non debba essere fatalmente considerato un professionista “di riflesso”, solo per aver garantito il credito di un imprenditore, risultando frustrate in caso contrario le stesse finalità della disciplina consumeristica (Cassazione civile, sez. un.,
27/02/2023, n. 5868).
Il tradizionale orientamento della S.C., secondo cui, in presenza di un negozio di fideiussione e in considerazione dell'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, dovrebbe aversi riguardo, per l'applicazione della speciale competenza territoriale dettata dal D. Lgs. n.206/2005 (art. 33), all'obbligazione garantita, così senz'altro escludendosi l'applicazione del foro speciale qualora il debitore principale sia pacificamente un imprenditore (in tal senso, Cass. 13/06/2006, n. 13643; Cass. 29/11/2011, n.25212;
Cass. 05/12/2016, n.24846) - è stato superato dal nuovo indirizzo affermatosi a partire da
Cass. 13/12/2018, n. 32225, consolidatosi nella successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici (Cass. 16/01/2020, n. 742; Cass. 24/01/2020, n. 1666; Cass. 03/12/2020, n.
27618) e definitivamente suggellato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27/02/2023, n.
5868), il quale, tenuto conto della giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , reputa che nel Per_3 Per_4 contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, cosicché deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), abbia stipulato il negozio di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non abbia costituito atto espressivo di tale attività, né sia stata strettamente funzionale al suo svolgimento.
In altre parole, per escludere la qualità di consumatore del fideiubente non è sufficiente che egli svolga un'attività professionale ma occorre che la fideiussione sia stipulata per ragioni e finalità ad essa inerenti, ascrivendosi o alla categoria degli atti espressivi dell'attività (cioè gli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività professionale) oppure nella categoria degli atti strumentali in senso proprio (ovverosia, degli atti funzionali allo svolgimento dell'attività stessa).
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10.2. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia deve essere considerato consumatore la persona fisica che stipuli un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società di talché spetta quindi al giudice nazionale stabilire se la persona fisica-garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, come, per esempio,
l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte giustizia UE, sez. VI, 19.11.2015, n. 7).
Nello stesso senso si è espressa la Corte giustizia UE, sez. X, 14.9.2016, n. 534, che ha avuto cura di puntualizzare che nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione, la qualità in cui ha agito il garante deve essere valutata in capo a lui stesso, in quanto il contratto di garanzia o di fideiussione, se stipulato da persone diverse, è un contratto distinto da quello di credito.
Secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, che si è adeguato alle indicazioni rivenienti dalla ricordata giurisprudenza Europea, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Sez. 3, n. 32225 del
13.12.2018; Sez. 6 - 1, n. 1666 del 24.1.2020; Sez. 6 - 1, n. 742 del 16.1.2020; Sez. 6 - 3, n.
27618 del 3.12.2020).
La nozione di consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e deve pertanto essere valutata alla stregua di un criterio funzionale per verificare se il rapporto contrattuale rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione e spetta appunto al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva verificare, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore (Corte di
Giustizia UE, Sez. IV, 3.9.2015, C-110/14, p. 21, 22, 23).
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L'identificazione di un contraente come persona fisica come consumatore o meno va, dunque, condotta, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 3, comma 1, lett. a), con riferimento agli scopi avuti di mira dall'agente al momento della stipulazione del contratto.
10.3. Come detto, l'orientamento della giurisprudenza eurounitaria valorizza, per escludere la qualifica di consumatore del garante, anche una partecipazione meramente
“finanziaria” nella società.
Di recente, in un caso di fideiussione concessa dai membri della famiglia all'impresa da questi gestita, la Corte di Cassazione, in applicazione dei criteri della sentenza “Tarcau”, ha ritenuto che il familiare imprenditore che aveva conferito una sua società in quella garantita, pur privo della qualifica di amministratore o socio, avesse assunto la fideiussione come professionista, avendo comunque interesse all'attività della conferitaria, anche in ragione della relazione familiare. Allo stesso modo è stato qualificato professionista il familiare titolare di una bassa quota societaria (5%) che tuttavia era stato
“coinvolto” nell'attività di impresa (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/09/2024, n. 23533, in motivazione).
Con la pronuncia da ultimo citata, la S.C. ha stemperato parzialmente la portata del criterio soggettivo nella qualificazione del consumatore, enunciato dalla Corte di Giustizia, valorizzando l'interessamento all'attività sociale dei fideiussori in virtù del rapporto familiare anche a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale e dall'aver ricoperto incarichi gestori nella società (ovvero, i criteri enunciati dalla sentenza “Tarcau” per rinvenire un collegamento funzionale tra fideiussore e compagine garantita).
10.4. Orbene, tanto osservato in diritto, è sufficiente evidenziare che l'opposta non ha neanche contestato la qualità di consumatrice in capo alla sig.ra contestando, Pt_2 piuttosto, la natura vessatoria della clausola, richiamando il principio, in sostanza, per cui la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. 21867/2013).
Senonché, il detto assunto è evidentemente infondato.
11.segue: La violazione dell'art. 1957 c.c. ed il suo carattere vessatorio.
Riconosciuta, infatti, alla sig.ra la qualità di consumatore1, la finalità protettiva che Pt_2 investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle
clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent.
12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n. 28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs.
206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).
Sicché occorre esaminare il contenuto della fideiussione.
11.1. A riguardo, come anticipato nel paragrafo dedicato alla dedotta nullità con la disciplina anticoncorrenziale, la fideiussione non contiene una espressa deroga all'art. 1957
c.c. al suo interno, ma è previsto che la Banca “conserva diritti derivanti dalla fideiussione fino al momento dell'integrale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale”.
Ora, tale formulazione, pur non prevedendo una deroga espressa all'art. 1957 c.c. (ed anzi, pur non menzionando affatto tale norma), di fatto disciplina la permanenza della garanzia svincolandola da un onere di azione nei confronti del debitore principale e, quindi, dalla stretta tempistica prevista dal codice.
Sicché, pur con diversa formulazione, deve ritenersi inserita all'interno del contratto la deroga all'art. 1957 c.c.
11.2. Ebbene, contrariamente a quanto asserito dall'opposta, tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c., sia dell'art. 33 II co. lett. t) del
Codice di Consumo.
Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (o di una sua consistente dilatazione) pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale.
criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva.
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Quindi, sulla base di una interpretazione letterale, la clausola derogatoria all'art. 1957
c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 co. 2 c.c. e 33
II co. lett. t) Dlgs. 206/2005.
Se infatti per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 co. 2 c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34 co. 5 Dlgs. 206/2005.
Del resto, l'esigenza di proteggere la parte più debole del contratto - quale il consumatore - posta in una condizione di disparità sul piano sia delle informazioni sia dei poteri contrattuali, è compatibile con una normativa che non si accontenta di una specifica approvazione per iscritto (come previsto ex art. 1341 co. 2 c.c.), ma richiede una pattuizione a parte che riguardi proprio il contenuto della clausola idonea a svantaggiare il consumatore.
Infatti, pur non sfuggendo allo scrivente l'esistenza di orientamenti di segno contrastanti, come statuito da altra parte della giurisprudenza, “in materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957
c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.)”
(Trib. Milano, sez. VI, 12.07.2019, n. 6991; Corte di Appello Firenze, 30.05.2022, n. 1091;
Tribunale Bologna sez. IV, 31/07/2024, n. 2244).
Nel caso di specie, parte opposta non ha provato in alcun modo di aver sottoposto la clausola con la quale è stata costruita la deroga all'art. 1957 c.c. - come prevista all'art. 6 delle fideiussioni predette - alla trattativa con la sig.ra Pt_2
Ne consegue che deve essere ritenuta ed accertata la nullità parziale della fideiussione relativamente all'art. 6 della lettera fideiussoria, da cui deriva la reviviscenza del termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
12. segue: Sul rispetto (in generale) del termine di cui all'art. 1957.
A questo punto, alla luce di tale valutazione di vessatorietà, occorre verificare se l'istituto di credito abbia osservato il termine sopradetto.
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Reputa il Tribunale che al quesito debba essere data risposta positiva, anche a voler ritenere integralmente applicabile l'art. 1957 c.c.
Queste le ragioni.
12.1. È anzitutto noto l'orientamento per cui nel contratto di finanziamento (cui sono riconducibili quelli di mutuo fondiario nel caso in esame) il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301;
Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
12.2. Si è, in particolare, spiegato che “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cass., n. 2301/04, cit.).
L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L,
11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
12.3. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del
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mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4, c.c. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915).
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546).
12.3.1. Corollario di ciò è che rispetto a tale obbligazione la giurisprudenza di legittimità
è stata chiara nell'affermare che la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore (o il fideiussore, in caso di fideiussione solidale), può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass. 2301/2004).
12.4. Ciò vale, beninteso, laddove non sia intervenuto un atto implicante decadenza dal beneficio del termine, giacché in tal caso, ricorrendone i presupposti, è da tale momento che potrà considerarsi scaduta l'obbligazione.
12.4.1. Ora, venendo al caso di specie, la decadenza dal beneficio del termine è pacificamente avvenuta con la messa in mora ricevuta dalla sig.ra il 7 marzo 2017 e Pt_2 spedita il 28.2.2017, come del resto osservato dallo stesso opponente.
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Ciò che della prospettazione dell'opponente non può condividersi è, invece, l'assunto dedotto all'udienza odierna per cui non vi sarebbe prova che la messa in mora sia pervenuta anche al debitore principale.
È infatti noto che in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione, ossia nell'ipotesi della c.d. fideiussione solidale di cui all'art. 1944, primo comma, Cod. Civ., come nella specie (cfr. art. 3 della garanzia fideiussoria), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, può promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale ovvero nei confronti del garante.
12.4.2. Il punto centrale diviene, allora, la nozione di istanza.
Come noto, in tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve in generale ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01).
La natura di tale azione (o, per meglio dire, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle istanze creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv.
638531 - 01); pertanto, il termine istanza si riferisce, in generale, ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.).
12.4.3. Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è normalmente sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I,
29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata non può che essere confermato, ove il
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debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, che tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo quanto alle relative modalità: dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass.
Civ. sez. III, 13/01/2025, n. 835 Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).
Soccorre l'orientamento già risalente al precedente della Suprema Corte n. 13078 del
2008 e ribadito da Cass. n. 22346/17 (di recente, Cass. Civ. sez. III, 10/01/2025, n. 660) secondo cui “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa
e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma”.
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dalla sig.ra conteneva l'impegno del Pt_2 garante ad adempiere a semplice richiesta scritta, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., e in tale parte non colpita da nullità, per cui la lettera di messa in mora del marzo 2017 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale.
13. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto accertato, l'opposizione è, dunque, infondata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia facendo applicazione dei valori medi all'interno dello scaglione di riferimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
➢ Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta opposta, che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
Perugia, li 5 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che
“agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il
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