Art. 57. Destituzione di diritto
Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale ; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457 , 495 e 498 del codice penale ; per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519 , 520 , 521 e 537 del codice penale e dall' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; ((5)) b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. la s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 57 lett. a) del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali).
Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale ; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457 , 495 e 498 del codice penale ; per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519 , 520 , 521 e 537 del codice penale e dall' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; ((5)) b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. la s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 57 lett. a) del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali).