Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
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1 marzo 1980
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20 ottobre 1988
Art. 57. Destituzione di diritto

Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale ; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457 , 495 e 498 del codice penale ; per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519 , 520 , 521 e 537 del codice penale e dall' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; ((5)) b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. la s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 57 lett. a) del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali).
Entrata in vigore il 20 ottobre 1988
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