Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01662/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13774 del 2025, proposto da
AN NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Nada Malatesta, Tito Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GU PI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.
con espressa riserva di presentare eventuali motivi aggiunti al presente ricorso:
1) del Decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Prot. N. 333-CON/FO20251GRAD, con cui è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 25 atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro"
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli del ricorrente e del controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con il ricorso in oggetto, il ricorrente ha contestato il Decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Prot. N. 333-CON/FO20251GRAD, con cui è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 25 atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro";
vista la nota depositata il 26 gennaio 2026 in cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio e che, in definitiva, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che la peculiarità della vicenda e la materia oggetto del presente contenzioso costituiscano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
CA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | AZ IL |
IL SEGRETARIO