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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11302 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2192/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2192/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni vertente
TRA
(C.F. ), rappresenta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti ATTRICE
E C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
e in
- CONVENUTA NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
- CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATO E DI DIRITTO
LA presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio i convenuti per sentir dichiarare , proprietario del veicolo investitore Peugeot 206 tg. CN866RE, Controparte_2 responsabile del sinistro per cui si procede e per l'effetto condannare il convenuto in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito ad un incidente da circolazione stradale verificatosi in Napoli, il 16.10.2019 alle ore 12.00 circa.
In particolate, l'istante deduceva: che era in via Argine in Napoli nei pressi dell'Arin e mentre attraversava le strisce pedonali veniva investita dalla Peugeot 206 tg. CN866RE di proprietà di assicurata per la RCA con la UnipolSai Ass.ni SpA, il cui conducente non Controparte_2 avvedendosi della presenza della la investiva procurandole lesioni personali;
che Pt_1 successivamente veniva trasportata al Pronto Soccorso del CTO di Napoli per le prime cure;
che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi all'esclusiva colpa del conducente dell'auto che l'ha investita mentre camminava sulle strisce pedonali;
che aveva invitato la compagnia a corrisponderle l'integrale risarcimento dei danni patiti.
Il convenuto rimaneva contumace benché ritualmente evocato in giudizio. Controparte_2
Si costituiva la UnipolSai Ass.ni S.p.A. quale eccepiva la nullità della citazione per insufficiente descrizione dell'evento che non consente di comprenderne appieno la dinamica dell'incidente; contestava, nel merito, la fondatezza della domanda in fatto e diritto di cui ne chiedeva il rigetto.
Venivano espletate la prova testimoniale ed una CTU medica.
Questioni preliminari.
Deve essere dichiarata la contumacia del convenuto il quale, sebbene regolarmente Controparte_2 citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Preliminarmente si evidenzia che è stata fornita prova in giudizio della legittimazione dell'attrice per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti;
la legittimazione passiva della compagnia assicurativa e del responsabile civile non sono state mai contestate e comunque quella di risulta dall'allegato certificato PRA (cfr. doc, prod.attrice). Controparte_2
E' stato provato, altresì, il rispetto della condizione di proponibilità della domanda, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 144, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della Pec ricevuta dalla compagnia in data 08.10.2020; risulta quindi assicurato l'opportuno spatium deliberandi.
Infine, l'atto di citazione non presenta i profili di nullità dedotti dalla compagnia, essendo chiaramente identificabili sia “la cosa oggetto della domanda” (vale a dire il danno subito a causa dell'incidente, peraltro analiticamente indicato e quantificato), sia “l'esposizione dei fatti” così come innanzi riassunti.
Sul Fatto.
- 2 -
L'an del sinistro, le modalità del medesimo e, in relazione alle stesse, l'esclusiva responsabilità di proprietario dell'auto Peugeot 206 tg. CN866RE nella produzione dei danni Controparte_2 lamentati dall'attrice risultano dalle testimonianze acquisite.
Invero, la teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato: “Ero Testimone_1 presente al momento dell'incidente, avvenuto a metà ottobre 2019, in quanto ho accompagnato la zia di mio marito all'Arin, che si trova alla rotonda di via argine, per i contratti dell'acqua. All'uscita dall'Arin, alle 13:00 circa, ci siamo dirette verso le strisce pedonali per attraversare, in quanto dovevamo raggiungere suo genero che si trovava di fronte.
La zia di mio marito mi precedeva nell'attraversare sulle strisce pedonali ed ho visto che mentre attraversava una macchina proveniente da sinistra, da Volla con direzione Napoli, la tamponava, facendola rovinare al suolo sul lato sinistro del corpo con la spalla. Non ricordo il modello della vettura, posso dire che era di colore grigio. La vettura andava a velocità ridotta. Il conducente del veicolo danneggiante si è fermato per verificare l'accaduto e si è offerto di accompagnare la sig.ra in ospedale. Dopo l'accaduto, io sono andava via in quanto ho una bambina piccola e dovevo andare a prenderla a scuola e ho lasciato la sig.ra in compagnia di suo genero, tale e non so dire chi Persona_1
l'ha accompagnata in Ospedale. ADR: mi trovavo dietro l'attrice, a circa un metro di distanza, quando è stata tamponata.”
Il teste ha dichiarato: “Ero presente al momento dell'incidente, avvenuto all'una circa, Persona_1 nell'ottobre 2019, in quanto avevo accompagnato mia ER e sua nipote acquisita all'Arin e la stavo aspettando fermo nell'auto parcheggiata all'esterno. Ho visto che dopo essere uscita dall'Arin, mentre mia ER attraversava sulle strisce pedonali, un'auto proveniente da sinistra rispetto a mia ER, che procedeva da Volla con direzione Napoli, la urtava sul lato sinistro del corpo e la faceva cadere. L'auto che ha investito mia ER era un'utilitaria modello Peugeot, di colore grigio. Il conducente dell'auto investitrice, un uomo di circa 50 anni, si è fermato per prestarle soccorso, ma mia ER non ha voluto farsi accompagnare in Ospedale nemmeno da me e quindi l'ho accompagnata a casa. Preciso che mia ER aveva già impegnato l'attraversamento sulle strisce pedonali, quando è stata investita.” (vedi verbale del
23.01.2024).
Vi è una immediata indicazione della dinamica e della causale del sinistro nel verbale di PS del
16.10.2019 che consente di ritenere lineare nel tempo la esposizione dei fatti.
In proposito, deve ricordarsi che il pedone, qualità che appunto rivestiva l'attrice al momento del fatto, può avvalersi della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., sicchè incombe sul conducente del veicolo investitore l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno: nella
- 3 -
fattispecie, alcuna prova è stata offerta da parte del convenuto circa l'adozione di tutte le CP_2 misure precauzionali necessarie ad impedire l'investimento dell'attrice.
Infine, va rigettata l'eccezione della compagnia relativa alla mancata rilevazione della presenza del veicolo convenuto sui luoghi di causa da parte della c.d. scatola nera installata sullo stesso.
In proposito, se da un lato l'art. 145 bis cod. ass. testualmente, dispone: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”, tuttavia, deve rilevarsi che nel documento depositato dalla convenuta compagnia e denominato
“report dispositivo satellitare” si legge che: “e alla data del 15/10/2019 ore 12:00:00 il dispositivo presentava una anomalia di funzionamento. Di conseguenza, le informazioni richieste con la presente certificazione, di seguito riportate, potrebbero risentire di detta anomalia e non essere completamente esaustive e/o correttamente associate alle accensioni o spegnimenti”. Tale circostanza è confermata dalla stessa convenuta che con la propria seconda memoria istruttoria riferisce che “alla data del 15/10/2019 ore 12:00 il dispositivo aveva presentato un'anomalia di funzionamento che potrebbe aver influito sulle registrazioni successive”.
Pertanto, alla luce di tali evidenze, dovendosi ritenere dimostrato il mancato funzionamento della scatola nera installata sull'autoveicolo tg. CN 866 RE, non può attribuirsi efficacia di prova alle risultanze del report prodotto dalla compagnia di assicurazione.
In conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie va quindi affermata la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto, il quale ha violato gli artt. 141 Cds che impone al conducente del veicolo di regolare la velocità in base alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza, di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose, ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Mentre alcun addebito può essere mosso nei confronti dell'attrice che in qualità di pedone è stata incolpevolmente investita mentre attraversava la strada regolarmente sulle strisce pedonali.
Accertata quindi la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo nella produzione dell'investimento dell'attrice, si tratta ora di liquidare i danni che questa ha subito.
RISARCIMENTO DEL DANNO.
- 4 -
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. le quali appaiono Persona_2 adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 15% per la frattura scomposta testa omero sinistro;
età del danneggiato anni 73; un'inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 30; un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 30 al 75%, gg. 30 al 50%, di gg.
30 al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 15% (età 73 anni al tempo del sinistro) € 30.830,00; ITT gg. 30 x 115,00 = € 3.450,00; ITP al 75% gg. 30 x 115,00 = € 2.587,50;
ITP al 50% gg 30 x 115,00= € 1.725,00; ITP al 25% gg. 30 x 115,00 = € 862,50 per un totale di €
39.455,00.
Non risultano spese mediche documentate.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità di
, quale proprietario del veicolo investitore, in ordine all'evento dannoso di cui è Controparte_2 causa e, per l'effetto, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 39.445,00.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla
- 5 -
somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dell'importo accolto in domanda e delle attività espletate.
PQM
così provvede definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2192/2022 R.G.A.C. ogni altra domanda ed eccezione respinta:
1). Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2). Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e UnipolSai s.p.a., in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
39.445,00 oltre interessi come previsti in motivazione;
3). Visto il D.M. 147/2022, condanna e la UnipolSai s.p.a, in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attrice che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.809,00 oltre euro 550,00 per spese vive, oltre il 15% spese generali, IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'Avv. Massimo Conte dichiaratosi antistatario;
4). Spese di ctu definitivamente a carico esclusivo dei convenuti nella qualità, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate.
Così deciso in Napoli, il 02 dicembre 2025.
Il G.O.P.
(Dott.ssa. Rita Nissim)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2192/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni vertente
TRA
(C.F. ), rappresenta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti ATTRICE
E C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
e in
- CONVENUTA NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
- CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATO E DI DIRITTO
LA presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio i convenuti per sentir dichiarare , proprietario del veicolo investitore Peugeot 206 tg. CN866RE, Controparte_2 responsabile del sinistro per cui si procede e per l'effetto condannare il convenuto in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito ad un incidente da circolazione stradale verificatosi in Napoli, il 16.10.2019 alle ore 12.00 circa.
In particolate, l'istante deduceva: che era in via Argine in Napoli nei pressi dell'Arin e mentre attraversava le strisce pedonali veniva investita dalla Peugeot 206 tg. CN866RE di proprietà di assicurata per la RCA con la UnipolSai Ass.ni SpA, il cui conducente non Controparte_2 avvedendosi della presenza della la investiva procurandole lesioni personali;
che Pt_1 successivamente veniva trasportata al Pronto Soccorso del CTO di Napoli per le prime cure;
che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi all'esclusiva colpa del conducente dell'auto che l'ha investita mentre camminava sulle strisce pedonali;
che aveva invitato la compagnia a corrisponderle l'integrale risarcimento dei danni patiti.
Il convenuto rimaneva contumace benché ritualmente evocato in giudizio. Controparte_2
Si costituiva la UnipolSai Ass.ni S.p.A. quale eccepiva la nullità della citazione per insufficiente descrizione dell'evento che non consente di comprenderne appieno la dinamica dell'incidente; contestava, nel merito, la fondatezza della domanda in fatto e diritto di cui ne chiedeva il rigetto.
Venivano espletate la prova testimoniale ed una CTU medica.
Questioni preliminari.
Deve essere dichiarata la contumacia del convenuto il quale, sebbene regolarmente Controparte_2 citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Preliminarmente si evidenzia che è stata fornita prova in giudizio della legittimazione dell'attrice per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti;
la legittimazione passiva della compagnia assicurativa e del responsabile civile non sono state mai contestate e comunque quella di risulta dall'allegato certificato PRA (cfr. doc, prod.attrice). Controparte_2
E' stato provato, altresì, il rispetto della condizione di proponibilità della domanda, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 144, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della Pec ricevuta dalla compagnia in data 08.10.2020; risulta quindi assicurato l'opportuno spatium deliberandi.
Infine, l'atto di citazione non presenta i profili di nullità dedotti dalla compagnia, essendo chiaramente identificabili sia “la cosa oggetto della domanda” (vale a dire il danno subito a causa dell'incidente, peraltro analiticamente indicato e quantificato), sia “l'esposizione dei fatti” così come innanzi riassunti.
Sul Fatto.
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L'an del sinistro, le modalità del medesimo e, in relazione alle stesse, l'esclusiva responsabilità di proprietario dell'auto Peugeot 206 tg. CN866RE nella produzione dei danni Controparte_2 lamentati dall'attrice risultano dalle testimonianze acquisite.
Invero, la teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato: “Ero Testimone_1 presente al momento dell'incidente, avvenuto a metà ottobre 2019, in quanto ho accompagnato la zia di mio marito all'Arin, che si trova alla rotonda di via argine, per i contratti dell'acqua. All'uscita dall'Arin, alle 13:00 circa, ci siamo dirette verso le strisce pedonali per attraversare, in quanto dovevamo raggiungere suo genero che si trovava di fronte.
La zia di mio marito mi precedeva nell'attraversare sulle strisce pedonali ed ho visto che mentre attraversava una macchina proveniente da sinistra, da Volla con direzione Napoli, la tamponava, facendola rovinare al suolo sul lato sinistro del corpo con la spalla. Non ricordo il modello della vettura, posso dire che era di colore grigio. La vettura andava a velocità ridotta. Il conducente del veicolo danneggiante si è fermato per verificare l'accaduto e si è offerto di accompagnare la sig.ra in ospedale. Dopo l'accaduto, io sono andava via in quanto ho una bambina piccola e dovevo andare a prenderla a scuola e ho lasciato la sig.ra in compagnia di suo genero, tale e non so dire chi Persona_1
l'ha accompagnata in Ospedale. ADR: mi trovavo dietro l'attrice, a circa un metro di distanza, quando è stata tamponata.”
Il teste ha dichiarato: “Ero presente al momento dell'incidente, avvenuto all'una circa, Persona_1 nell'ottobre 2019, in quanto avevo accompagnato mia ER e sua nipote acquisita all'Arin e la stavo aspettando fermo nell'auto parcheggiata all'esterno. Ho visto che dopo essere uscita dall'Arin, mentre mia ER attraversava sulle strisce pedonali, un'auto proveniente da sinistra rispetto a mia ER, che procedeva da Volla con direzione Napoli, la urtava sul lato sinistro del corpo e la faceva cadere. L'auto che ha investito mia ER era un'utilitaria modello Peugeot, di colore grigio. Il conducente dell'auto investitrice, un uomo di circa 50 anni, si è fermato per prestarle soccorso, ma mia ER non ha voluto farsi accompagnare in Ospedale nemmeno da me e quindi l'ho accompagnata a casa. Preciso che mia ER aveva già impegnato l'attraversamento sulle strisce pedonali, quando è stata investita.” (vedi verbale del
23.01.2024).
Vi è una immediata indicazione della dinamica e della causale del sinistro nel verbale di PS del
16.10.2019 che consente di ritenere lineare nel tempo la esposizione dei fatti.
In proposito, deve ricordarsi che il pedone, qualità che appunto rivestiva l'attrice al momento del fatto, può avvalersi della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., sicchè incombe sul conducente del veicolo investitore l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno: nella
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fattispecie, alcuna prova è stata offerta da parte del convenuto circa l'adozione di tutte le CP_2 misure precauzionali necessarie ad impedire l'investimento dell'attrice.
Infine, va rigettata l'eccezione della compagnia relativa alla mancata rilevazione della presenza del veicolo convenuto sui luoghi di causa da parte della c.d. scatola nera installata sullo stesso.
In proposito, se da un lato l'art. 145 bis cod. ass. testualmente, dispone: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”, tuttavia, deve rilevarsi che nel documento depositato dalla convenuta compagnia e denominato
“report dispositivo satellitare” si legge che: “e alla data del 15/10/2019 ore 12:00:00 il dispositivo presentava una anomalia di funzionamento. Di conseguenza, le informazioni richieste con la presente certificazione, di seguito riportate, potrebbero risentire di detta anomalia e non essere completamente esaustive e/o correttamente associate alle accensioni o spegnimenti”. Tale circostanza è confermata dalla stessa convenuta che con la propria seconda memoria istruttoria riferisce che “alla data del 15/10/2019 ore 12:00 il dispositivo aveva presentato un'anomalia di funzionamento che potrebbe aver influito sulle registrazioni successive”.
Pertanto, alla luce di tali evidenze, dovendosi ritenere dimostrato il mancato funzionamento della scatola nera installata sull'autoveicolo tg. CN 866 RE, non può attribuirsi efficacia di prova alle risultanze del report prodotto dalla compagnia di assicurazione.
In conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie va quindi affermata la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto, il quale ha violato gli artt. 141 Cds che impone al conducente del veicolo di regolare la velocità in base alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza, di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose, ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Mentre alcun addebito può essere mosso nei confronti dell'attrice che in qualità di pedone è stata incolpevolmente investita mentre attraversava la strada regolarmente sulle strisce pedonali.
Accertata quindi la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo nella produzione dell'investimento dell'attrice, si tratta ora di liquidare i danni che questa ha subito.
RISARCIMENTO DEL DANNO.
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Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. le quali appaiono Persona_2 adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici ha accertato: - un danno biologico permanente del 15% per la frattura scomposta testa omero sinistro;
età del danneggiato anni 73; un'inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 30; un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 30 al 75%, gg. 30 al 50%, di gg.
30 al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 15% (età 73 anni al tempo del sinistro) € 30.830,00; ITT gg. 30 x 115,00 = € 3.450,00; ITP al 75% gg. 30 x 115,00 = € 2.587,50;
ITP al 50% gg 30 x 115,00= € 1.725,00; ITP al 25% gg. 30 x 115,00 = € 862,50 per un totale di €
39.455,00.
Non risultano spese mediche documentate.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità di
, quale proprietario del veicolo investitore, in ordine all'evento dannoso di cui è Controparte_2 causa e, per l'effetto, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 39.445,00.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla
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somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dell'importo accolto in domanda e delle attività espletate.
PQM
così provvede definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2192/2022 R.G.A.C. ogni altra domanda ed eccezione respinta:
1). Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2). Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e UnipolSai s.p.a., in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
39.445,00 oltre interessi come previsti in motivazione;
3). Visto il D.M. 147/2022, condanna e la UnipolSai s.p.a, in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attrice che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.809,00 oltre euro 550,00 per spese vive, oltre il 15% spese generali, IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'Avv. Massimo Conte dichiaratosi antistatario;
4). Spese di ctu definitivamente a carico esclusivo dei convenuti nella qualità, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate.
Così deciso in Napoli, il 02 dicembre 2025.
Il G.O.P.
(Dott.ssa. Rita Nissim)
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