TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/10/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2829 del RG lav. dell'anno 2023 introdotta da
(C.F.: nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale della Repubblica n. 249, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Trieste 80, presso lo studio dell'Avv. Angelo Canino (C.F.: che lo rappresenta e difende, per procura in CodiceFiscale_2 calce al ricorso
Ricorrente
contro l' - Sede di Cosenza, Controparte_1 in persona del Direttore Regionale per la Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono ( fax 0984/896394 – Email_1
– ), dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso il quale in Email_2 CodiceFiscale_3
Cosenza via Isonzo 48 ( ) è elettivamente domiciliato giusta procura per Notar CP_2 [...]
n 43970 del Repertorio e n. 15260 della Raccolta Per_1
resistente avente ad oggetto: malattia professionale Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 17.7.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 esponendo lavorare alle dipendenze dell' dal 1.6.1989, originariamente Controparte_3 assunto a tempo determinato con qualifica di A.S.S. (“ausiliario socio sanitario”) e poi impiegato presso vari reparti, tra i quali quello di Chirurgia Generale, Ortopedia e Medicina d'Urgenza, per transitare dal 9.4.2001, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Unità Operativa
Otorinolaringoiatria, ove ha espletato le mansioni di Infermiere professionale sino al 16.3.2019; che, dal 17.3.2019 è stato adibito a mansioni di natura amministrativa, dapprima presso la Direzione Medica del Presidio Unico e, dal 1.10.2021 presso l'U.O.S.D. CUP ALPI Poliambulatorio (Attività Libera
Professionale Intramuraria).
Tanto premesso, esponeva di aver ricevuto diagnosi delle patologie da cui è affetto con certificazione medica rilasciata dal consulente medico di parte in data 30.9.2021 (“spondilosi lombare con protrusione del disco L4-L5 e Protrusione Erniaria di L5-S1”) e che le stesse sono da qualificarsi come malattie professionali siccome contratte a causa delle mansioni lavorative espletate;
che le stesse hanno determinato una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 12% (dodici per cento) del danno biologico. Proseguiva esponendo di aver presentato istanza all' respinta dall'istituto CP_1 assicuratore con nota del 4.1.2022, siccome “gli accertamenti effettuati … hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata” e che analogo esito negativo ha avuto l'opposizione proposta.
Tanto premesso ed esposto, dedotta la natura professionale delle patologie siccome contratte a causa delle modalità di svolgimento di mansioni di infermiere professionale dal 9.4.2001 al 16.3.2019 presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell' ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“accogliere il presente ricorso e quindi, accertare e dichiarare che le malattie “spondilosi lombare con protrusione del disco L4-L5 e Protrusione Erniaria di L5-S1”, sono di natura professionale ovvero che le predette patologie rientrano nel novero di quelle tabellate, ovvero che le infermità di cui trattasi sono da considerare come infortunio sul lavoro e, comunque, sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni ed al lavoro svolto dal ricorrente, dichiarare, per l'effetto, il diritto del sig. ad ottenere dall' l'indennizzo in capitale nella misura legalmente prevista e Parte_1 CP_1 commisurata al grado del 12% per invalidità lavorativa e per danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, l' di Cosenza in persona del CP_1 preposto e legale rapp.te pro-tempore, a liquidare e corrispondere, in favore del ricorrente, il relativo indennizzo in capitale, come per legge, nella misura del 12% o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo” (…).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l' che argomentava diffusamente in CP_1 ordine all'infondatezza del ricorso evidenziando, in particolare, la natura non tabellata delle patologie e l'assenza di rischio lavorativo idoneo alla loro determinazione causale;
che, invero, in sede amministrativa è stata compiuta approfondita istruttoria all'esito della quale è stato escluso ogni nesso eziologico;
concludeva, quindi, per la reiezione del ricorso con il favore delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, ammessa ed espletata la prova orale richiesta all'esito della quale è stata disposta CT medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Stante l'oggetto della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Nel caso di specie, parte ricorrente anzitutto assume infondatamente la natura c.d. tabellata delle patologie siccome si limita ad indicare soltanto il fattore di rischio previsto in tabella ma, per come noto, In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico
è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 22592 del 09/08/2024 (Rv. 671927 - 01).
Nel caso di specie, parte attrice assume che si tratta di patologie tabellate siccome le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale, in assenza di ausili efficaci provocano l'ernia discale lombare (n. 77 della Tabella); - le lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue ed impegno di forza, provocano malattie agli arti superiori (n. 78 della Tabella).
Orbene, già in astratto l'assunto è infondato siccome, per quanto concerne il punto 78 (D.M. 9.4.2008), parte ricorrente non denuncia alcune delle patologie indicate mentre per quanto riguarda il punto 77 difetta in ogni caso anche solo la prospettazione della manifestazione della malattia entro il limite previsto (1 anno). Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. sentenza n. 23653 del 21/11/2016, n. 13024/2017) secondo cui quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge, sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella, circostanza neppure prospettata.
Peraltro, quanto al punto 77 (DM 9.4.2008) – ernia discale lombare – il CT nominato ne ha pure escluso la sussistenza, evidenziando che in realtà il ricorrente è affetto da protrusioni discali….. da luogo a un'interpretazione limitante rispetto alla nosologia di riferimento presente ai punti 22 e 77 del
D.M 2008, in cui si parla espressamente di “ernia discale “. In termini anatomo-patologici e fisiopatologici v'è una ben definita differenza tra protrusione discale, bulging (quelli sofferti e richiesti) ed ernia discale, essendo questa - come accennato nella premessa del relativo capitolo - la completa espulsione del nucleo polposo del disco, tale da poter determinare effetto compressivo sulle radici spinali e quindi dar origine alla sintomatologia deostruente, ben nota. La protrusione, in effetti,
e diversamente, è solo un contenuto spostamento laterale del disco, che NON induce gli stessi effetti compressivi di un'ernia, quindi dà origine a una sintomatologia meno grave.
Esclusa, quindi, la natura tabellata delle patologie per le ragioni anzidette, ne discende che il ricorrente non può giovarsi della presunzione legale di origine professionale, essendo quindi gravato dell'onere probatorio secondo gli ordinari criteri.
Ebbene, posto il contrasto tra le parti in ordine al nesso tra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente (infermiere professionale) come emerse documentalmente e all'esito dell'istruttoria orale e le patologie denunciate, è stata ammessa e disposta CT medico legale.
Valga anzitutto rilevare che l'istanza attorea del 4.10.2025 di sostituzione del CT (depositata dopo la comunicazione della “bozza” “non favorevole” da parte dell'ausiliare in data 20.9.2025) in relazione a asserita assenza di imparzialità dello stesso con riferimento a perizia resa in altro procedimento
(segnatamente per il contenuto della relazione del CT sulle osservazioni critiche del medesimo difensore in altro procedimento di altro ricorrente resa in epoca precedente) è stata disattesa per le ragioni già esposte nel provvedimento del 7.10.2025 qua da intendersi integralmente trascritte.
Ciò posto, al consulente tecnico di ufficio (dott. specialista in medica legale) sono Persona_2 stati posti dal giudice i seguenti quesiti: accerti il c.t.u, in base agli atti di causa e ai documenti allegati nonchè attraverso l'esame del periziando se il ricorrente sia affetto dalla malattia denunciata
(spondiloartrosi lombare con protrusione del disco L4-L5 ) ed oggetto di denuncia amministrativa del
30/09/2021; 2. in caso positivo, dica il c.t.u. se la stessa sia da porsi in rapporto di derivazione causale rispetto alle mansioni di infermiere professionale cui il ricorrente è risultato addetto (secondo le modalità risultanti dalla documentazione in atti;
si veda in particolare la deposizione del teste e Tes_1 del teste il questionario redatto dal datore di lavoro, le cartelle sanitario di rischio);
3. in Tes_2 caso ritenga il CT la derivazione causale della patologia dall'attività lavorativa e dai rischi cui è stato esposto –- dica se dalla malattia sia derivata all'assicurato una lesione permanente all'integrità psico-fisica (danno biologico), a quale data essa risalga e quale sia il suo grado percentuale sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con DM 12.7.2000 in suppl. ord. GU n. 172/2000; 4. solo in caso di ritenuta derivazione eziologica, precisi se la malattia sia ascrivibile ad una delle malattie elencate nella tabella per le malattie professionali (malattia tabellata);
5. dica il CT quanto CP_1 altro ritenuto utile ai fini di causa.
L'ausiliare officiato dal Tribunale, espletate le necessarie indagini, esaminata scrupolosamente la documentazione medica in atti e sottoposto a visita il periziando, ha accertato – quanto al primo quesito
– che il ricorrente è affetto da "Spondilosi lombare con protrusione del disco L4-L5 e protrusione erniaria di L5-S1". Per come sopra già evidenziato, il CT ha escluso che si tratti di patologia tabellata siccome diversa dalla patologia contemplata in tabella: Per le protrusioni discali il DM 9.4.2008 NON prevede ascrivibilità tabellare, è dunque necessario che la richiesta-denuncia dimostri un nesso causale ben qualificato e piuttosto rigido, dove il concetto di causalità sia chiaro ed essenziale o di alta probabilità e il concetto di con-causalità sia oltremodo di alta probabilità e quindi prevalente e determinante rispetto agli atri elementi con-causali.
In punto di nesso eziologico, secondo le argomentate considerazioni del CT che ha rigorosamente applicato criteri scientifici (cronologico ed eziopatogenico) valutando accuratamente l'esposizione a rischio lavorativo e l'esclusione ovvero l'irrilevanza di fattori extra-lavorativi (es. età, preesistenze, attività extraprofessionale), l'ausiliare officiato dal Tribunale ha evidenziato che tutti i criteri scientifici portano ad escludere la sussistenza di nesso eziologico.
In particolare, quanto al criterio cronologico, il CT ha rilevato che Le cartelle sanitarie di rischio, emesse dal medico competente aziendale nelle date precedenti al cambio di mansione e reparto del ricorrente (allegate in atti) che diedero origine all'iter di cambio al transito dal comparto assistenziale a quello amministrativo (controfirmate dal ricorrente) presero esclusivamente in esame la patologia psico-umorale di cui soffriva da tempo l'assicurato. In tali cartelle di rischio NON FU FATTO assolutamente cenno a qualsivoglia patologia coesistitene accertata o solo enunciata in anamnesi del rachide cervico-lombo-sacrale in toto. La presunzione di assoluta normalità - alla data del 04.03.2019
- dei tratti anatomici ora interessati da questa valutazione in ambito giuridico, è oggi da cogliere in tutta la sua rilevante importanza e non esiste dubbio concreto che possa elidere elementi di certezza clinica, funzionale e medico-legale, che invece rafforzano la convinzione e quindi la certezza che NON esistesse - a quel tempo - nel ricorrente un'infermità del rachide, di qualsiasi tipologia, forma in grado di originare qualsiasi sintomo correlato di rilievo clinico e assicurativo. Del resto solo dopo esecuzione, in data 20.08.2020, di un esame altamente specifico quale RM del rachide lombo-sacrale, si resero evidenti le tipiche lesioni vertebrali osteo-disco-artrosiche, ora oggetto di valutazione.
Dunque solo dopo 18 mesi dalla cessazione dell'attività infermieristica oggetto di osservazione e studio, si sono evidenziate quelle anomalie morfo-strutturali che costituirono, dopo altri 14 mesi
(30.09.2021) oggetto di certificazione qualificata ai fini di denuncia di malattia professionale. Questa decisiva evidenza - cronologica e modale - pone concreti dubbi sulla possibilità - in stretto senso medico-legale – che il supposto momento lavorativo possa assurgere persino a dignità di concausa nella genesi delle patologie osservate in ambito vertebrale lombo-sacrale.
In ordine agli altri fattori di rischio, il ctu, muovendo dal dato dell'eziopatogenesi multi-fattoriale delle patologie disco-artrosiche lombari e dei fattori di rischio individuati dalla scienza medica
(predisposizione costituzionale, fattori genetici, biomeccanici e strutturali, AT LA e
Nutrizionali, AT Infiammatori e Immunologici, AT Psicosociali e Neuroplasticità) ha rilevato che In ultima sintesi La caratteristica distintiva dell'eziopatogenesi multifattoriale è rappresentata da sinergia tra i diversi fattori: L'obesità è un elemento cogente nell'eziopatogenesi delle disco-artrosi lombari;
I fattori genetici determinano la suscettibilità individuale agli stress biomeccanici I processi infiammatori amplificano la degradazione strutturale La compromissione vascolare accelera tutti i processi degenerativi I fattori psicosociali modulano la percezione e l'evoluzione clinica Le alterazioni strutturali modificano ulteriormente la biomeccanica segmentaria -- Tale excursus ben lungi dall'essere semantico, è tuttavia determinante, nella fattispecie per declamare, in modo abbastanza evidente, da una parte l'insanabile rottura di continuità del nesso fondamentale di causalità per assoluta inconsistenza del criterio cronologico che vede la comparsa di segni, sintomi e reperti radiologici a distanza di 18 mesi dal momento in cui il ricorrente ha cessato la sua attività di infermiere ORL. Dall'altra parte e in tal senso la cristallizzazione, alla data del 19.03.2019, di evidente integrità del rachide cervico lombo-sacrale, lascia tutto il campo libero all'affermazione solida e concreta dell'eziopatogenesi multifattoriale della patologia spondilodiscoartrosica del rachide cervico-lombo-sacrale (…).
Nel rapporto di causalità fondamentale, la rigida continuità attesa tra le infermità richieste e l'attività lavorativa è interrotta in più criteri e dunque NON compatibile. Per i seguenti motivi:
6. L'indice
MAPO (Movimentazione Assistita Pazienti Ospedalizzati) estratto e dichiarato nel DVR dell'U.O. de quo è 0,90 che corrisponde a un rischio molto basso per sovraccarico meccanico vertebrale;
7. Vagliate le dichiarazioni testimoniali, non è stato possibile definire con quale incidenza, consistenza, ripetitività nel breve periodo e intensità avvenisse l'attività di movimentazione dei pazienti da parte del ricorrente, atteso che, come espresso in premessa, tale compito comunque spettasse agli OSS, che Parte erano puntualmente in servizio come gli infermieri;
atteso che la tipologia corrente dei paziente è caratterizzata da una veloce ripresa funzionale (patologie interessanti esclusivamente il settore testa- collo) e per i quali non si riscontra congrua necessità di intensa movimentazione;
atteso che, con una Parte media di 10 posti-letto occupati, il volume di attività assistenziale specifica non poteva essere intensissimo;
atteso che anche i pazienti poggiati da altri reparti più impegnativi non potevano, ovviamente, superare il caso singolo e, peraltro, ospitati per pochissimi giorni, data la delicatezza, se pazienti ortopedici o chirurgici o ginecologici, dov'è elevato il rischio di attività assistenziale impropria. Queste condizioni inducono, dunque, l'affermazione di elementi di alta improbabilità del nesso causale;
8. La latenza di circa 18 mesi di elementi causali di riferimento rende ovvio e non discutibile l'innesco decisivo di altri svariati elementi eziopatogenetici multifattoriali in qualità di fattori causali e concausali che annullano l'attesa unicità e indissolubilità del nesso di causalità fondamentale per come richiesto;
9. L'obesità, di cui è affetto il ricorrente è un fattore concausale determinante per l'insorgenza di discopatie lombari, l'incidenza di discopatie nei pazienti obesi è del
65%, dati tratti da un rilevante studio internazionale riportato. 10. Peraltro la tipologia dell'infermità sofferta dall'attore …protrusioni discali…..darebbe comunque luogo a un'interpretazione limitante nonché escludente rispetto alla nosologia di riferimento presente ai punti 22 e 77 del D.M 2008, in cui si parla espressamente di “ernia discale “, l'unica rientrata nel novero delle infermità ammissibili in tabella. 11. La richiesta di malattia professionale, nella fattispecie NON può essere accolta.
Alla luce dell'istruttoria e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U., può pertanto ritenersi che il ricorrente non ha fornito la prova degli elementi richiesti dal T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale, essendo stato escluso – alla luce dei criteri puntualmente indicati dall'ausiliare – che l'attività lavorativa possa aver avuto alcun ruolo causale o anche solo concasuale nell'eziopatogenesi delle patologie del ricorrente, avendo il ctu ritenuto l'alta improbabilità del nesso eziologico.
Il CT ha inoltre in maniera esauriente chiarito, in relazione alle osservazioni rese da parte attrice nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c. – quanto ai rilievi critici sollevati – che La relazione CT riporta espressamente l'intera carriera lavorativa del ricorrente a partire dal 2001, periodo oggetto della denuncia del 30/09/2021. Le pregresse mansioni di Assistente Socio Sanitario (A.S.S., 1989-1999) CP_1 non sono oggetto del quesito giudiziale, che si riferisce specificamente all'attività di infermiere professionale presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria. Tale delimitazione temporale rispetta la cornice causale “in esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose” ex art. 3 D.P.R. 1124/1965, circoscrivendo la valutazione ai periodi realmente coincidenti con la patologia denunciata e con l'ultima esposizione.
Peraltro, la letteratura medico-ergonomica (Kuiper 2021, Occupational Low Back Disorders, in
“Spine”) evidenzia che la correlazione tra movimentazione manuale e spondilodiscoartrosi richiede esposizione pluriennale e costante al rischio meccanico oltre soglia MAPO, circostanza non dimostrata per il ricorrente, come confermato dai giudizi di idoneità aziendali (2003-2022) e dal DVR
ORL (indice 0,90, rischio “moderato”). -- 2. Sulla “errata valutazione delle fonti di prova” Replica: Il
CT ha tenuto conto delle testimonianze e ma le ha valutate secondo criteri medico- Tes_1 Tes_2 legali di plausibilità tecnica. Le deposizioni descrivono episodi occasionali di movimentazione in carenza di OSS, non un'esposizione sistematica e continuativa. La giurisprudenza costante (Cass. lav.
n. 4563/2011; Cass. lav. n. 2814/2021) precisa che il riconoscimento del nesso di causalità lavorativa richiede un'esposizione abituale e non saltuaria al rischio specifico. Ne consegue che, pur volendo ritenere talune movimentazioni effettivamente eseguite, esse non raggiungono la soglia di significatività causale richiesta dal criterio di elevata probabilità (DM 9.4.2008; Linee Guida SIML-
2019). 37 3. Sulla “errata interpretazione delle dichiarazioni e del carico di lavoro in ORL” CP_1
Replica: La valutazione CT non è soggettiva ma fondata su elementi oggettivi: • il reparto ORL è un'unità a basso indice di intensità assistenziale (pazienti prevalentemente autonomi o a degenza breve, 60 anni (fino al 70% secondo 2019). 38 Il lavoratore, al momento della diagnosi RM CP_5
(2020), presentava età 58 anni, BMI 32,9 (obesità di II grado), elementi riconosciuti come fattori predisponenti indipendenti (Andersson GBJ, Lancet, 1999; Battie MC, Spine Journal, 2020). Non è quindi possibile attribuire all'attività infermieristica un ruolo causale o concausale prevalente rispetto a tali fattori extra-lavorativi, in coerenza con il principio di causalità differenziale (Cass. Sez. Lav. n.
172/2018). 6 Ergo….. • Non emergono elementi nuovi o significativi tali da modificare le conclusioni della CT;
• Il ricorrente risulta affetto da patologia a genesi comune-degenerativa-multifattoriale non riconducibile, con elevata probabilità, alle mansioni infermieristiche svolte;
• Si conferma pertanto la non derivazione eziologica professionale e la non indennizzabilità ai sensi del CP_1
D.Lgs. 38/2000 e del DM 9/4/2008. Pertanto, alla luce di quanto argomentato, si conferma integralmente l'elaborato già trasmesso alle Parti in data 20.09.2025. Orbene, stanti i rilievi che precedono, deve concludersi nel senso che la patologia per cui è causa non è stata contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni con conseguente rigetto del ricorso per infondatezza.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore dichiarato ed applicandosi i valori medi di cui alla tabella 4 allegata al DM 55/2014, sono poste a carico del ricorrente in base all'ordinario criterio di soccombenza;
le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido nei rapporti con il CT ed a carico esclusivo del ricorrente nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.391,00 oltre accessori ove dovuti come per legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido nei rapporti con il
CT e a carico esclusivo del ricorrente nei rapporti interni tra le parti processuali.
Cosenza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2829 del RG lav. dell'anno 2023 introdotta da
(C.F.: nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale della Repubblica n. 249, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Trieste 80, presso lo studio dell'Avv. Angelo Canino (C.F.: che lo rappresenta e difende, per procura in CodiceFiscale_2 calce al ricorso
Ricorrente
contro l' - Sede di Cosenza, Controparte_1 in persona del Direttore Regionale per la Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono ( fax 0984/896394 – Email_1
– ), dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso il quale in Email_2 CodiceFiscale_3
Cosenza via Isonzo 48 ( ) è elettivamente domiciliato giusta procura per Notar CP_2 [...]
n 43970 del Repertorio e n. 15260 della Raccolta Per_1
resistente avente ad oggetto: malattia professionale Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 17.7.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 esponendo lavorare alle dipendenze dell' dal 1.6.1989, originariamente Controparte_3 assunto a tempo determinato con qualifica di A.S.S. (“ausiliario socio sanitario”) e poi impiegato presso vari reparti, tra i quali quello di Chirurgia Generale, Ortopedia e Medicina d'Urgenza, per transitare dal 9.4.2001, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Unità Operativa
Otorinolaringoiatria, ove ha espletato le mansioni di Infermiere professionale sino al 16.3.2019; che, dal 17.3.2019 è stato adibito a mansioni di natura amministrativa, dapprima presso la Direzione Medica del Presidio Unico e, dal 1.10.2021 presso l'U.O.S.D. CUP ALPI Poliambulatorio (Attività Libera
Professionale Intramuraria).
Tanto premesso, esponeva di aver ricevuto diagnosi delle patologie da cui è affetto con certificazione medica rilasciata dal consulente medico di parte in data 30.9.2021 (“spondilosi lombare con protrusione del disco L4-L5 e Protrusione Erniaria di L5-S1”) e che le stesse sono da qualificarsi come malattie professionali siccome contratte a causa delle mansioni lavorative espletate;
che le stesse hanno determinato una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 12% (dodici per cento) del danno biologico. Proseguiva esponendo di aver presentato istanza all' respinta dall'istituto CP_1 assicuratore con nota del 4.1.2022, siccome “gli accertamenti effettuati … hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata” e che analogo esito negativo ha avuto l'opposizione proposta.
Tanto premesso ed esposto, dedotta la natura professionale delle patologie siccome contratte a causa delle modalità di svolgimento di mansioni di infermiere professionale dal 9.4.2001 al 16.3.2019 presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell' ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_4
“accogliere il presente ricorso e quindi, accertare e dichiarare che le malattie “spondilosi lombare con protrusione del disco L4-L5 e Protrusione Erniaria di L5-S1”, sono di natura professionale ovvero che le predette patologie rientrano nel novero di quelle tabellate, ovvero che le infermità di cui trattasi sono da considerare come infortunio sul lavoro e, comunque, sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni ed al lavoro svolto dal ricorrente, dichiarare, per l'effetto, il diritto del sig. ad ottenere dall' l'indennizzo in capitale nella misura legalmente prevista e Parte_1 CP_1 commisurata al grado del 12% per invalidità lavorativa e per danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, l' di Cosenza in persona del CP_1 preposto e legale rapp.te pro-tempore, a liquidare e corrispondere, in favore del ricorrente, il relativo indennizzo in capitale, come per legge, nella misura del 12% o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo” (…).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l' che argomentava diffusamente in CP_1 ordine all'infondatezza del ricorso evidenziando, in particolare, la natura non tabellata delle patologie e l'assenza di rischio lavorativo idoneo alla loro determinazione causale;
che, invero, in sede amministrativa è stata compiuta approfondita istruttoria all'esito della quale è stato escluso ogni nesso eziologico;
concludeva, quindi, per la reiezione del ricorso con il favore delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, ammessa ed espletata la prova orale richiesta all'esito della quale è stata disposta CT medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Stante l'oggetto della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate
(specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Nel caso di specie, parte ricorrente anzitutto assume infondatamente la natura c.d. tabellata delle patologie siccome si limita ad indicare soltanto il fattore di rischio previsto in tabella ma, per come noto, In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico
è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 22592 del 09/08/2024 (Rv. 671927 - 01).
Nel caso di specie, parte attrice assume che si tratta di patologie tabellate siccome le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale, in assenza di ausili efficaci provocano l'ernia discale lombare (n. 77 della Tabella); - le lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue ed impegno di forza, provocano malattie agli arti superiori (n. 78 della Tabella).
Orbene, già in astratto l'assunto è infondato siccome, per quanto concerne il punto 78 (D.M. 9.4.2008), parte ricorrente non denuncia alcune delle patologie indicate mentre per quanto riguarda il punto 77 difetta in ogni caso anche solo la prospettazione della manifestazione della malattia entro il limite previsto (1 anno). Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. sentenza n. 23653 del 21/11/2016, n. 13024/2017) secondo cui quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge, sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella, circostanza neppure prospettata.
Peraltro, quanto al punto 77 (DM 9.4.2008) – ernia discale lombare – il CT nominato ne ha pure escluso la sussistenza, evidenziando che in realtà il ricorrente è affetto da protrusioni discali….. da luogo a un'interpretazione limitante rispetto alla nosologia di riferimento presente ai punti 22 e 77 del
D.M 2008, in cui si parla espressamente di “ernia discale “. In termini anatomo-patologici e fisiopatologici v'è una ben definita differenza tra protrusione discale, bulging (quelli sofferti e richiesti) ed ernia discale, essendo questa - come accennato nella premessa del relativo capitolo - la completa espulsione del nucleo polposo del disco, tale da poter determinare effetto compressivo sulle radici spinali e quindi dar origine alla sintomatologia deostruente, ben nota. La protrusione, in effetti,
e diversamente, è solo un contenuto spostamento laterale del disco, che NON induce gli stessi effetti compressivi di un'ernia, quindi dà origine a una sintomatologia meno grave.
Esclusa, quindi, la natura tabellata delle patologie per le ragioni anzidette, ne discende che il ricorrente non può giovarsi della presunzione legale di origine professionale, essendo quindi gravato dell'onere probatorio secondo gli ordinari criteri.
Ebbene, posto il contrasto tra le parti in ordine al nesso tra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente (infermiere professionale) come emerse documentalmente e all'esito dell'istruttoria orale e le patologie denunciate, è stata ammessa e disposta CT medico legale.
Valga anzitutto rilevare che l'istanza attorea del 4.10.2025 di sostituzione del CT (depositata dopo la comunicazione della “bozza” “non favorevole” da parte dell'ausiliare in data 20.9.2025) in relazione a asserita assenza di imparzialità dello stesso con riferimento a perizia resa in altro procedimento
(segnatamente per il contenuto della relazione del CT sulle osservazioni critiche del medesimo difensore in altro procedimento di altro ricorrente resa in epoca precedente) è stata disattesa per le ragioni già esposte nel provvedimento del 7.10.2025 qua da intendersi integralmente trascritte.
Ciò posto, al consulente tecnico di ufficio (dott. specialista in medica legale) sono Persona_2 stati posti dal giudice i seguenti quesiti: accerti il c.t.u, in base agli atti di causa e ai documenti allegati nonchè attraverso l'esame del periziando se il ricorrente sia affetto dalla malattia denunciata
(spondiloartrosi lombare con protrusione del disco L4-L5 ) ed oggetto di denuncia amministrativa del
30/09/2021; 2. in caso positivo, dica il c.t.u. se la stessa sia da porsi in rapporto di derivazione causale rispetto alle mansioni di infermiere professionale cui il ricorrente è risultato addetto (secondo le modalità risultanti dalla documentazione in atti;
si veda in particolare la deposizione del teste e Tes_1 del teste il questionario redatto dal datore di lavoro, le cartelle sanitario di rischio);
3. in Tes_2 caso ritenga il CT la derivazione causale della patologia dall'attività lavorativa e dai rischi cui è stato esposto –- dica se dalla malattia sia derivata all'assicurato una lesione permanente all'integrità psico-fisica (danno biologico), a quale data essa risalga e quale sia il suo grado percentuale sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con DM 12.7.2000 in suppl. ord. GU n. 172/2000; 4. solo in caso di ritenuta derivazione eziologica, precisi se la malattia sia ascrivibile ad una delle malattie elencate nella tabella per le malattie professionali (malattia tabellata);
5. dica il CT quanto CP_1 altro ritenuto utile ai fini di causa.
L'ausiliare officiato dal Tribunale, espletate le necessarie indagini, esaminata scrupolosamente la documentazione medica in atti e sottoposto a visita il periziando, ha accertato – quanto al primo quesito
– che il ricorrente è affetto da "Spondilosi lombare con protrusione del disco L4-L5 e protrusione erniaria di L5-S1". Per come sopra già evidenziato, il CT ha escluso che si tratti di patologia tabellata siccome diversa dalla patologia contemplata in tabella: Per le protrusioni discali il DM 9.4.2008 NON prevede ascrivibilità tabellare, è dunque necessario che la richiesta-denuncia dimostri un nesso causale ben qualificato e piuttosto rigido, dove il concetto di causalità sia chiaro ed essenziale o di alta probabilità e il concetto di con-causalità sia oltremodo di alta probabilità e quindi prevalente e determinante rispetto agli atri elementi con-causali.
In punto di nesso eziologico, secondo le argomentate considerazioni del CT che ha rigorosamente applicato criteri scientifici (cronologico ed eziopatogenico) valutando accuratamente l'esposizione a rischio lavorativo e l'esclusione ovvero l'irrilevanza di fattori extra-lavorativi (es. età, preesistenze, attività extraprofessionale), l'ausiliare officiato dal Tribunale ha evidenziato che tutti i criteri scientifici portano ad escludere la sussistenza di nesso eziologico.
In particolare, quanto al criterio cronologico, il CT ha rilevato che Le cartelle sanitarie di rischio, emesse dal medico competente aziendale nelle date precedenti al cambio di mansione e reparto del ricorrente (allegate in atti) che diedero origine all'iter di cambio al transito dal comparto assistenziale a quello amministrativo (controfirmate dal ricorrente) presero esclusivamente in esame la patologia psico-umorale di cui soffriva da tempo l'assicurato. In tali cartelle di rischio NON FU FATTO assolutamente cenno a qualsivoglia patologia coesistitene accertata o solo enunciata in anamnesi del rachide cervico-lombo-sacrale in toto. La presunzione di assoluta normalità - alla data del 04.03.2019
- dei tratti anatomici ora interessati da questa valutazione in ambito giuridico, è oggi da cogliere in tutta la sua rilevante importanza e non esiste dubbio concreto che possa elidere elementi di certezza clinica, funzionale e medico-legale, che invece rafforzano la convinzione e quindi la certezza che NON esistesse - a quel tempo - nel ricorrente un'infermità del rachide, di qualsiasi tipologia, forma in grado di originare qualsiasi sintomo correlato di rilievo clinico e assicurativo. Del resto solo dopo esecuzione, in data 20.08.2020, di un esame altamente specifico quale RM del rachide lombo-sacrale, si resero evidenti le tipiche lesioni vertebrali osteo-disco-artrosiche, ora oggetto di valutazione.
Dunque solo dopo 18 mesi dalla cessazione dell'attività infermieristica oggetto di osservazione e studio, si sono evidenziate quelle anomalie morfo-strutturali che costituirono, dopo altri 14 mesi
(30.09.2021) oggetto di certificazione qualificata ai fini di denuncia di malattia professionale. Questa decisiva evidenza - cronologica e modale - pone concreti dubbi sulla possibilità - in stretto senso medico-legale – che il supposto momento lavorativo possa assurgere persino a dignità di concausa nella genesi delle patologie osservate in ambito vertebrale lombo-sacrale.
In ordine agli altri fattori di rischio, il ctu, muovendo dal dato dell'eziopatogenesi multi-fattoriale delle patologie disco-artrosiche lombari e dei fattori di rischio individuati dalla scienza medica
(predisposizione costituzionale, fattori genetici, biomeccanici e strutturali, AT LA e
Nutrizionali, AT Infiammatori e Immunologici, AT Psicosociali e Neuroplasticità) ha rilevato che In ultima sintesi La caratteristica distintiva dell'eziopatogenesi multifattoriale è rappresentata da sinergia tra i diversi fattori: L'obesità è un elemento cogente nell'eziopatogenesi delle disco-artrosi lombari;
I fattori genetici determinano la suscettibilità individuale agli stress biomeccanici I processi infiammatori amplificano la degradazione strutturale La compromissione vascolare accelera tutti i processi degenerativi I fattori psicosociali modulano la percezione e l'evoluzione clinica Le alterazioni strutturali modificano ulteriormente la biomeccanica segmentaria -- Tale excursus ben lungi dall'essere semantico, è tuttavia determinante, nella fattispecie per declamare, in modo abbastanza evidente, da una parte l'insanabile rottura di continuità del nesso fondamentale di causalità per assoluta inconsistenza del criterio cronologico che vede la comparsa di segni, sintomi e reperti radiologici a distanza di 18 mesi dal momento in cui il ricorrente ha cessato la sua attività di infermiere ORL. Dall'altra parte e in tal senso la cristallizzazione, alla data del 19.03.2019, di evidente integrità del rachide cervico lombo-sacrale, lascia tutto il campo libero all'affermazione solida e concreta dell'eziopatogenesi multifattoriale della patologia spondilodiscoartrosica del rachide cervico-lombo-sacrale (…).
Nel rapporto di causalità fondamentale, la rigida continuità attesa tra le infermità richieste e l'attività lavorativa è interrotta in più criteri e dunque NON compatibile. Per i seguenti motivi:
6. L'indice
MAPO (Movimentazione Assistita Pazienti Ospedalizzati) estratto e dichiarato nel DVR dell'U.O. de quo è 0,90 che corrisponde a un rischio molto basso per sovraccarico meccanico vertebrale;
7. Vagliate le dichiarazioni testimoniali, non è stato possibile definire con quale incidenza, consistenza, ripetitività nel breve periodo e intensità avvenisse l'attività di movimentazione dei pazienti da parte del ricorrente, atteso che, come espresso in premessa, tale compito comunque spettasse agli OSS, che Parte erano puntualmente in servizio come gli infermieri;
atteso che la tipologia corrente dei paziente è caratterizzata da una veloce ripresa funzionale (patologie interessanti esclusivamente il settore testa- collo) e per i quali non si riscontra congrua necessità di intensa movimentazione;
atteso che, con una Parte media di 10 posti-letto occupati, il volume di attività assistenziale specifica non poteva essere intensissimo;
atteso che anche i pazienti poggiati da altri reparti più impegnativi non potevano, ovviamente, superare il caso singolo e, peraltro, ospitati per pochissimi giorni, data la delicatezza, se pazienti ortopedici o chirurgici o ginecologici, dov'è elevato il rischio di attività assistenziale impropria. Queste condizioni inducono, dunque, l'affermazione di elementi di alta improbabilità del nesso causale;
8. La latenza di circa 18 mesi di elementi causali di riferimento rende ovvio e non discutibile l'innesco decisivo di altri svariati elementi eziopatogenetici multifattoriali in qualità di fattori causali e concausali che annullano l'attesa unicità e indissolubilità del nesso di causalità fondamentale per come richiesto;
9. L'obesità, di cui è affetto il ricorrente è un fattore concausale determinante per l'insorgenza di discopatie lombari, l'incidenza di discopatie nei pazienti obesi è del
65%, dati tratti da un rilevante studio internazionale riportato. 10. Peraltro la tipologia dell'infermità sofferta dall'attore …protrusioni discali…..darebbe comunque luogo a un'interpretazione limitante nonché escludente rispetto alla nosologia di riferimento presente ai punti 22 e 77 del D.M 2008, in cui si parla espressamente di “ernia discale “, l'unica rientrata nel novero delle infermità ammissibili in tabella. 11. La richiesta di malattia professionale, nella fattispecie NON può essere accolta.
Alla luce dell'istruttoria e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U., può pertanto ritenersi che il ricorrente non ha fornito la prova degli elementi richiesti dal T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale, essendo stato escluso – alla luce dei criteri puntualmente indicati dall'ausiliare – che l'attività lavorativa possa aver avuto alcun ruolo causale o anche solo concasuale nell'eziopatogenesi delle patologie del ricorrente, avendo il ctu ritenuto l'alta improbabilità del nesso eziologico.
Il CT ha inoltre in maniera esauriente chiarito, in relazione alle osservazioni rese da parte attrice nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c. – quanto ai rilievi critici sollevati – che La relazione CT riporta espressamente l'intera carriera lavorativa del ricorrente a partire dal 2001, periodo oggetto della denuncia del 30/09/2021. Le pregresse mansioni di Assistente Socio Sanitario (A.S.S., 1989-1999) CP_1 non sono oggetto del quesito giudiziale, che si riferisce specificamente all'attività di infermiere professionale presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria. Tale delimitazione temporale rispetta la cornice causale “in esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose” ex art. 3 D.P.R. 1124/1965, circoscrivendo la valutazione ai periodi realmente coincidenti con la patologia denunciata e con l'ultima esposizione.
Peraltro, la letteratura medico-ergonomica (Kuiper 2021, Occupational Low Back Disorders, in
“Spine”) evidenzia che la correlazione tra movimentazione manuale e spondilodiscoartrosi richiede esposizione pluriennale e costante al rischio meccanico oltre soglia MAPO, circostanza non dimostrata per il ricorrente, come confermato dai giudizi di idoneità aziendali (2003-2022) e dal DVR
ORL (indice 0,90, rischio “moderato”). -- 2. Sulla “errata valutazione delle fonti di prova” Replica: Il
CT ha tenuto conto delle testimonianze e ma le ha valutate secondo criteri medico- Tes_1 Tes_2 legali di plausibilità tecnica. Le deposizioni descrivono episodi occasionali di movimentazione in carenza di OSS, non un'esposizione sistematica e continuativa. La giurisprudenza costante (Cass. lav.
n. 4563/2011; Cass. lav. n. 2814/2021) precisa che il riconoscimento del nesso di causalità lavorativa richiede un'esposizione abituale e non saltuaria al rischio specifico. Ne consegue che, pur volendo ritenere talune movimentazioni effettivamente eseguite, esse non raggiungono la soglia di significatività causale richiesta dal criterio di elevata probabilità (DM 9.4.2008; Linee Guida SIML-
2019). 37 3. Sulla “errata interpretazione delle dichiarazioni e del carico di lavoro in ORL” CP_1
Replica: La valutazione CT non è soggettiva ma fondata su elementi oggettivi: • il reparto ORL è un'unità a basso indice di intensità assistenziale (pazienti prevalentemente autonomi o a degenza breve, 60 anni (fino al 70% secondo 2019). 38 Il lavoratore, al momento della diagnosi RM CP_5
(2020), presentava età 58 anni, BMI 32,9 (obesità di II grado), elementi riconosciuti come fattori predisponenti indipendenti (Andersson GBJ, Lancet, 1999; Battie MC, Spine Journal, 2020). Non è quindi possibile attribuire all'attività infermieristica un ruolo causale o concausale prevalente rispetto a tali fattori extra-lavorativi, in coerenza con il principio di causalità differenziale (Cass. Sez. Lav. n.
172/2018). 6 Ergo….. • Non emergono elementi nuovi o significativi tali da modificare le conclusioni della CT;
• Il ricorrente risulta affetto da patologia a genesi comune-degenerativa-multifattoriale non riconducibile, con elevata probabilità, alle mansioni infermieristiche svolte;
• Si conferma pertanto la non derivazione eziologica professionale e la non indennizzabilità ai sensi del CP_1
D.Lgs. 38/2000 e del DM 9/4/2008. Pertanto, alla luce di quanto argomentato, si conferma integralmente l'elaborato già trasmesso alle Parti in data 20.09.2025. Orbene, stanti i rilievi che precedono, deve concludersi nel senso che la patologia per cui è causa non è stata contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni con conseguente rigetto del ricorso per infondatezza.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore dichiarato ed applicandosi i valori medi di cui alla tabella 4 allegata al DM 55/2014, sono poste a carico del ricorrente in base all'ordinario criterio di soccombenza;
le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido nei rapporti con il CT ed a carico esclusivo del ricorrente nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.391,00 oltre accessori ove dovuti come per legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido nei rapporti con il
CT e a carico esclusivo del ricorrente nei rapporti interni tra le parti processuali.
Cosenza, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti