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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2553/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, nel proc. n. 2553
/2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIALE GARIBALDI 16 ISOLA DEL LIRI (FR), presso lo studio dell'Avv.
TATANGELO STELLA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata in CROCE BRANCA 8 SORA (FR) presso lo studio dell'Avv. BONO
ROSALIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 19.03.2025
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in SORA (FR) in data 18.07.2007 e di aver avuto durante la convivenza il figlio ( il 2.11.2007) hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1
separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento (affidamento condiviso del minore con collocamento paritario e mantenimento diretto del figlio;
la casa coniugale è assegnata al sig.
[...]
le spese straordinarie del minore sono a carico di ciascun genitore nella misura Pt_1
del 50%; le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento).
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2553/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 19.03.2025;
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in SORA (FR) il 18/07/2007, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SORA (FR) dell'anno 2007, al n. 8, parte I);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 19.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, nel proc. n. 2553
/2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIALE GARIBALDI 16 ISOLA DEL LIRI (FR), presso lo studio dell'Avv.
TATANGELO STELLA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata in CROCE BRANCA 8 SORA (FR) presso lo studio dell'Avv. BONO
ROSALIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 19.03.2025
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in SORA (FR) in data 18.07.2007 e di aver avuto durante la convivenza il figlio ( il 2.11.2007) hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1
separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento (affidamento condiviso del minore con collocamento paritario e mantenimento diretto del figlio;
la casa coniugale è assegnata al sig.
[...]
le spese straordinarie del minore sono a carico di ciascun genitore nella misura Pt_1
del 50%; le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento).
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2553/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 19.03.2025;
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in SORA (FR) il 18/07/2007, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SORA (FR) dell'anno 2007, al n. 8, parte I);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 19.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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