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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/11/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa RA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2058 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
ES MO e con domicilio eletto presso il suo studio in Opera, via
Torquato Tasso n. 9
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OT IC e OT RA con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Plebisciti n. 3 le quali hanno costituito tra di loro un'unione civile in Roncadelle il 26 febbraio 2017, iscritta nei Registri dello stato civile del suddetto Comune, al n. 1, P. 1, anno 2017; le parti in data 7 ottobre 2024 hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 24, l.
n. 76/16 ;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI La coppia sopra indicata ha chiesto la pronuncia dello scioglimento dell'unione civile alle seguenti condizioni:
“OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa familiare sita in Siziano, via San Vitale 88, di proprietà della sig.ra Parte_1
resta nella esclusiva disponibilità della stessa, con i beni mobili in essa
[...] contenuti. La sig.ra si impegna a spostare la propria residenza anagrafica Parte_2 entro e non oltre il 31/05/2026. 2) Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'una dall'altra e di non avere nessuna istanza reciproca da rivolgersi relativamente al vincolo intercorso, quali civilmente unite.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) Nel corso della convivenza di fatto la sig.ra ha acquistato Parte_1
l'abitazione ove sono attualmente residenti, sita in Siziano, via San Vitale n. 88, con contestuale stipula di un contratto di mutuo, a garanzia del quale la sig.ra ha Parte_2 rilasciato una fidejussione (doc. 5: rogito). Anche la sig.ra ha contribuito Parte_2 all'acquisto. Le parti, nell'ottica di una definizione complessiva dei rapporti patrimoniali pendenti, tesa anche ad evitare contenzioso, hanno convenuto di quantificare tale contributo nella somma di euro 18.000,00 (diciottomila/00).
3.1) La sig.ra si impegna a corrispondere alla sig.ra che accetta, Pt_1 Parte_2 tale somma entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza.
4) La sig.ra ha provveduto a liberare la sig.ra dalle obbligazioni da Pt_1 Parte_2 questa assunte a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto della casa comune con rilascio di fidejussione bancaria contestuale alla stipula (doc. 6: contratto di mutuo).
4.1) La sig.ra dichiara comunque di assumere su di sé ogni obbligo od onere Pt_1 derivante dal citato contratto di mutuo ed a rimborsare la sig.ra di quanto Parte_2 fosse eventualmente tenuta in futuro a corrispondere all'istituto mutuante (attuale o subentrato in forza di surroga) giusta disciplina della liberatoria applicata da CP_1
(doc. 7).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
10.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, le stesse hanno richiesto lo scioglimento dell'unione civile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Pag. 2 di 3 Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento dell'unione civile avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti le prove documentali depositate (atto di manifestazione della volontà di sciogliere l'unione civile avanti all'Ufficiale di stato civile, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che, essendo trascorsi tre mesi dalla citata manifestazione di volontà (sottoscritta in data 7.10.2024 e registrata all'atto n.1 parte II serie A, dell'anno 2024), sussistono gli estremi per lo scioglimento dell'unione citata, ai sensi dell'art. 1, comma 24, l. n. 76/16.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento dell'unione civile contratta da Parte_1
e da in Roncadelle il giorno 25/05/2017 (atto n. 1, Parte_2 parte 1, anno 2017);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa RA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2058 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
ES MO e con domicilio eletto presso il suo studio in Opera, via
Torquato Tasso n. 9
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
OT IC e OT RA con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Plebisciti n. 3 le quali hanno costituito tra di loro un'unione civile in Roncadelle il 26 febbraio 2017, iscritta nei Registri dello stato civile del suddetto Comune, al n. 1, P. 1, anno 2017; le parti in data 7 ottobre 2024 hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 24, l.
n. 76/16 ;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI La coppia sopra indicata ha chiesto la pronuncia dello scioglimento dell'unione civile alle seguenti condizioni:
“OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa familiare sita in Siziano, via San Vitale 88, di proprietà della sig.ra Parte_1
resta nella esclusiva disponibilità della stessa, con i beni mobili in essa
[...] contenuti. La sig.ra si impegna a spostare la propria residenza anagrafica Parte_2 entro e non oltre il 31/05/2026. 2) Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'una dall'altra e di non avere nessuna istanza reciproca da rivolgersi relativamente al vincolo intercorso, quali civilmente unite.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) Nel corso della convivenza di fatto la sig.ra ha acquistato Parte_1
l'abitazione ove sono attualmente residenti, sita in Siziano, via San Vitale n. 88, con contestuale stipula di un contratto di mutuo, a garanzia del quale la sig.ra ha Parte_2 rilasciato una fidejussione (doc. 5: rogito). Anche la sig.ra ha contribuito Parte_2 all'acquisto. Le parti, nell'ottica di una definizione complessiva dei rapporti patrimoniali pendenti, tesa anche ad evitare contenzioso, hanno convenuto di quantificare tale contributo nella somma di euro 18.000,00 (diciottomila/00).
3.1) La sig.ra si impegna a corrispondere alla sig.ra che accetta, Pt_1 Parte_2 tale somma entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza.
4) La sig.ra ha provveduto a liberare la sig.ra dalle obbligazioni da Pt_1 Parte_2 questa assunte a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto della casa comune con rilascio di fidejussione bancaria contestuale alla stipula (doc. 6: contratto di mutuo).
4.1) La sig.ra dichiara comunque di assumere su di sé ogni obbligo od onere Pt_1 derivante dal citato contratto di mutuo ed a rimborsare la sig.ra di quanto Parte_2 fosse eventualmente tenuta in futuro a corrispondere all'istituto mutuante (attuale o subentrato in forza di surroga) giusta disciplina della liberatoria applicata da CP_1
(doc. 7).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
10.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, le stesse hanno richiesto lo scioglimento dell'unione civile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Pag. 2 di 3 Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento dell'unione civile avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti le prove documentali depositate (atto di manifestazione della volontà di sciogliere l'unione civile avanti all'Ufficiale di stato civile, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che, essendo trascorsi tre mesi dalla citata manifestazione di volontà (sottoscritta in data 7.10.2024 e registrata all'atto n.1 parte II serie A, dell'anno 2024), sussistono gli estremi per lo scioglimento dell'unione citata, ai sensi dell'art. 1, comma 24, l. n. 76/16.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento dell'unione civile contratta da Parte_1
e da in Roncadelle il giorno 25/05/2017 (atto n. 1, Parte_2 parte 1, anno 2017);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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