Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3960/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3960/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I, 5 84010 San Valentino Torio ITALIA, presso lo studio dell'Avv. DELLO
IACONO MAURO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliato in Corso Umberto I, 5 84010 San Valentino Torio ITALIA, presso lo studio dell'Avv. DELLO IACONO MAURO (c.f.: , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
M. RIPA N.2 84122 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. SENATORE FABRIZIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dal convenuto di aver usucapito i diritti di veduta, prospetto e prevenzione nella costruzione, attesa la tardiva costituzione del convenuto medesimo.
Invero, trattasi di eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere formulata con comparsa di costituzione e risposta depositata almeno 20 gg prima dell'udienza di comparizione.
In punto di qualificazione giuridica della domanda, si premette che essa ha natura di azione negatoria, essendo diretta ad ottenere l'osservanza delle norme edilizie e a salvaguardare il diritto di proprietà degli attori dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto quello futuro.
Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza, “si qualifica come “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge” (ex multis, Cass.
Sez. Un., n. 13523/2006; Cass. n. 16495/2005).
Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, si rileva che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 21851/2014).
Ciò posto, deve rilevarsi che la titolarità del diritto di proprietà degli immobili dell'attore non è stata contestata dalla parte convenuta costituita. La circostanza, pertanto, deve intendersi pacificamente acquisita ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Così come può dirsi provata, e in via documentale, la legittimazione passiva dell'azione reale diretta al rispetto delle distanze legali, che ha come necessario contraddittore il
Pagina 2 di 7 proprietario dell'edificio o di quella parte di esso che si assume essere stata costruita senza l'osservanza delle distanze prescritte (cfr. Cass. 1967/1990).
Le limitazioni alla proprietà privata derivanti dall'obbligo di osservare le distanze legali, sono stabilite anche per “fini di interesse generale, che si ricollegano alla funzione sociale della proprietà” (sentenza n. 38 del 1959 della Corte costituzionale).
Le norme relative alle distanze, tanto quelle previste dagli artt. 873 e ss. c.c., che quelle dettate dai regolamenti locali, devono però essere tenute distinte dalle diverse regole di edilizia pubblica contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.): in caso di violazione, solo le prime - che incidono sui rapporti di vicinato - consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno (art. 872, co. 2, c.c.), mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria, con specifico onere per il danneggiato di provare l'esistenza del danno.
Ne discende che se la costruzione - o taluni suoi elementi - è “abusiva”, ma non viola le norme sulle distanze per la cui violazione è prevista l'azione di riduzione in pristino, tale rimedio non è dato (Cass. n. 4833/2019); e viceversa, nel senso che il conflitto tra proprietari deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva (v. Cass. n. 471/2019: il condono edilizio non incide nei rapporti tra privati: la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati); di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali, senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni.
Ai fini della decisione della causa rilevano gli accertamenti ed i rilievi eseguiti dal ctu, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e della congruità degli accertamenti rispetto alla documentazione in atti.
In particolare, il ctu ha accertato che: “Il fabbricato realizzato dalla parte convenuta Sig.
insiste su un lotto di terreno identificato in catasto al foglio di mappa n°9 CP_1
Pagina 3 di 7 Part. 444; tale fabbricato è posizionato su un'area di tale lotto ed ha una forma pressoché rettangolare;
esso si compone di due piani oltre al sottotetto abitabile e confina a nord con fabbricato di altrui proprietà; ad est: con part.1020 di altrui proprietà; ad Ovest con Strada
Provinciale Nocera – Sarno;
a Sud con fondo, privo di volumi edificati, part. 18 di proprietà di parte attorea;
dai titoli edilizi relativi a tale fabbricato, presenti al Comune di Parte_1
San Valentino Torio, l'epoca di presumibile edificazione dei vari piani di tale fabbricato è la seguente: - con licenza edilizia rilasciata a Cascone Angelo in data 23/05/1965 è stata concessa la realizzazione di parte del piano terra;
dalla autocertificazione allegata a tale
Condono Edilizio è possibile dedurre che il primo piano è stato edificato con regolare concessione edilizia del 06/05/1969 non presente presso l'Ufficio Tecnico. All'epoca del rilascio delle concessioni edilizie relative al piano terra (1965) e al primo piano (1968) nel
Comune di San Valentino Torio non era vigente nessuno strumento urbanistico per cui gli unici strumenti urbanistici applicabili erano il Codice Civile e la legge 1150 del 1942 per il piano terra e il piano primo, inoltre vigeva la Legge 765 del 1967 per il primo piano. L'anno di ultimazione del piano sottotetto è il 1983: in tale data vigeva il piano di Fabbricazione definitivamente approvato dal Presidente della Regione Campania il 14/10/1974. La porzione di terreno su cui sorge il fabbricato in questione ricade in una zona di “ Rispetto Stradale” per la quale secondo le norme di attuazione sono vietate ogni costruzione, ampliamento e restauro che non ricada in una normale manutenzione. Per tale fabbricato è però presente, un permesso dell'Ufficio Tecnico di Salerno n. 499/7 del 17/02/1962 in base anche al quale il Comune di
San Valentino Torio ha rilasciato Permesso a Costruire in Sanatoria N.14/2015 in data
30/12/2015 ( titoli concessori presenti in All.6). All'esito del sopralluogo le distanze reali del fabbricato e delle vedute, del fabbricato di proprietà di parte Convenuta, dal fondo, di proprietà di Parte Attrice, risultano essere le seguenti: il fronte fabbricato lato Sudè posto in parte sul confine di divisione con la parte attorea e risulta privo di luci e vedute mentre la rimanente parte della facciata ha una distanza media di 145 cm dal filo esterno del muro di confine, avente uno spessore di 30 cm;
le vedute dirette aperte al piano primo e al piano terra distano a circa 145 cm dal filo esterno del muro di confine;
la porzione laterale dei balconi posti al piano primo e al piano secondo, che costituiscono ugualmente vedute dirette, distano a circa 142 cm dal filo esterno del muro di confine;
la veduta laterale, presente sul fronte
Ovest di tale fabbricato, posta al piano terra dista a circa 95 cm dal confine esterno;
le vedute laterali, presenti sul fronte Ovest di tale fabbricato, e poste al primo e al secondo piano distano rispettivamente a 68 cm e a 66 cm dal confine esterno. In materia di costruzioni sul confine, la legge si ispira al principio della prevenzione temporale ricavabile dal combinato
Pagina 4 di 7 disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 del Codice Civile, secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da edificare sui fondi vicini. Chi effettua l'opera per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice facoltà alternativa, ovvero: 1) costruire sul confine;
2) costruire con distacco dal confine: e cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali;
3) costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo. Gli articoli da 900 al 907 c.c. regolano, poi, i casi di distanze in materia di luci e vedute. Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione,
l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire”.
Alla luce delle misurazioni eseguite e per quanto concerne la domanda di arretramento delle opere costruite ad una distanza di 145 cm e quindi inferiore ai 150 cm, indicati come distanza minima dal confine dalla norma vigente in epoca di edificazione, il ctu ha chiarito che la riduzione in pristino di parte del fronte Sud del fabbricato non è possibile, in quanto si creerebbero dei problemi statici all'intero fabbricato.
In ipotesi del genere, tanto il Tar quanto la Corte di Cassazione hanno affermato che non può procedersi alla demolizione/arretramento quando essa comporterebbe il pregiudizio statico dell'intero edificio (cfr. 18133/2023 Tar Roma;
Cass. 43250/2022).
Pertanto, la domanda attorea di arretramento va rigettata in relazione alla violazione delle distanze che concerno il fronte sud del fabbricato del convenuto.
Per quanto concerne le vedute costruite a distanze illegali parte convenuta va condannata ad eseguire i seguenti interventi: le vedute laterali poste al primo e al secondo piano andranno ridotte in larghezza rispettivamente di 7 cm e 9 cm o ricollocate più internamente verso lo spigolo del fabbricato rispettando i 75 cm di distanza dal confine;
per i balconi posti al primo e al secondo piano, che come già detto consentono un affaccio diretto sul fondo di parte convenuta e posti ad una distanza di 142 cm, bisognerà arretrare la linea esteriore dei due balconi e/o delle rispettive ringhiere ad una distanza minima di 150 cm;
le vedute dirette presenti al primo piano poste sul lato sud del fabbricato, poiché risultano ad una distanza di
145 cm e quindi inferiore ai 150 cm prescritti dalle norme all'epoca vigenti, andranno chiuse o trasformate in luci e cioè poste ad un'altezza non inferiore ai 200 cm dal pavimento interno
Pagina 5 di 7 del primo piano;
la veduta diretta posta al piano terra, anch'essa a distanza inferiore a quella prescritta in epoca di edificazione, deve essere chiusa o ridotta in luce, ovvero, posta ad un'altezza non inferiore a 250 cm dal pavimento interno del piano terra.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea di arretramento relativa alla violazione delle distanze che concerno il fronte sud del fabbricato del convenuto;
2) Condanna ad eseguire i seguenti interventi specificamente indicati CP_1
dal ctu: le vedute laterali poste al primo e al secondo piano andranno ridotte in larghezza rispettivamente di 7 cm e 9 cm o ricollocate più internamente verso lo spigolo del fabbricato rispettando i 75 cm di distanza dal confine;
per i balconi posti al primo e al secondo piano, che come già detto consentono un affaccio diretto sul fondo di parte convenuta e posti ad una distanza di 142 cm, bisognerà arretrare la linea esteriore dei due balconi e/o delle rispettive ringhiere ad una distanza minima di 150 cm;
le vedute dirette presenti al primo piano poste sul lato sud del fabbricato, poiché risultano ad una distanza di 145 cm e quindi inferiore ai 150 cm prescritti dalle norme all'epoca vigenti, andranno chiuse o trasformate in luci e cioè poste ad un'altezza non inferiore ai 200 cm dal pavimento interno del primo piano;
la veduta diretta posta al piano terra, anch'essa a distanza inferiore a quella prescritta in epoca di edificazione, deve essere chiusa o ridotta in luce, ovvero, posta ad un'altezza non inferiore a 250 cm dal pavimento interno del piano terra;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Mauro CP_1
Dello Iacono, difensore degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
553,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compenso oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%;
4) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 25/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 6 di 7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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