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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7703 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia NO, all' udienza del 27.10.2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5937.2025
Tra
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Lampitelli n. 12, CF. rapp.to e difeso dall'Avv. Felice Giugliano (C.F. C.F._1
) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo C.F._2
Lucci n. 121
RICORRENTE
E
., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 cod. fiscale CP_1
Partita IVA , Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e P.IVA_1 coordinamento di in persona dell'Avv. Nicola Nero Controparte_2 nella qualità di Institore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Ottavio Mirra (c.f. pec ), C.F._3 Email_1
IO ON (c.f. – pec e OR C.F._4 Email_2
pagina1 di 11 NT LO ( c.f. e con gli stessi C.F._5 E_3 Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Capua Via Seminario, 20
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo di essere dipendente della società convenuta dal
2.1.2004, inquadrato nel profilo professionale di “Macchinista” e di prestare la propria attività presso l'Area S027 Impianto di Napoli condotta CP_3
Aggiungeva di avere sempre percepito la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL di settore, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale, oltre che nel CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria, anche nel Contratto Aziendale di . Controparte_4
In particolare, rilevava di aver percepito:
- l'indennità di utilizzazione professionale, c.d. indennità di condotta, attualmente disciplinata dall'art. 31 del Contratto Aziendale di del 16.12.2016 e Controparte_4 indicata in busta paga ai codici 0965, 0966, 0967, 0968, 0987 e 0988 in relazione alla misura oraria e ai codici 0169 e 0170 in relazione alla misura chilometrica;
- l'indennità per assenza dalla residenza attualmente disciplinata dall'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016 e indicata in busta paga ai codici
0991 e 0992;
Lamentava che dette indennità non sono state computate nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie.
Concludeva chiedendo di:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità della clausole contenute nell'art. 15 punto 3 dell'accordo confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie 2003 e negli artt. 25 punto 6, 34 e 72 punti 2 e 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie 16.04.2003, nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità diutilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie solo alla retribuzione fissa, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012
e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, dell'art. 30.6 dello stesso CCNL laddove limita il
pagina2 di 11 computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati e tanto perché in contrasto con la “nozione europea di retribuzione”;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere per ogni giorno di ferie un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dall'art. 77 e seguenti;
3. condannare CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Roma Piazza della
[...]
Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico applicando la retribuzione giornaliera per ogni giorno di ferie goduto in conformità alla “nozione europea di retribuzione”;
4. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento dell'indennità ferie ed è dovuta la cifra indicata negli allegati conteggi per il periodo dal
01.08.2007 al 31.12.2024 di €. 19.921,82 e/o la diversa somma ritenuta di Giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla singola maturazione dei crediti al saldo e per l'effetto 5. condannare in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Roma Piazza della Croce
Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 19.921,82 e/o la diversa somma ritenuta di Giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle sommerivalutate dalla singola maturazione dei crediti al saldo il tutto oltre gli ulteriori crediti maturandi ed accessori dal 01.01.2025 al saldo ed oneri contributivi e previdenziali;
6. condannare la società convenuta al pagamento di onorari e spese, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario e del C.U.”.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio la eccependo la Controparte_1 prescrizione quinquennale dei diritti azionati in giudizio e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto. Contestava, inoltre, i conteggi formulati dal ricorrente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 27.10.2025 il Giudice la decideva con sentenza depositata telematicamente.
pagina3 di 11 La domanda va accolta in adesione a quanto già espresso da questo tribunale, (tra le altre, con la sentenza n. 5054/2021 pubbl. il 22/09/2021 Dott. Ruoppolo), anche da questo
G.L. alla cui motivazione ci si riferisce ex art. 118 disp att. c.p.c.
Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Va, in particolare, condiviso quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. -
17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -
15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_1 altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2
e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma Per_3 che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il pagina4 di 11 lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
LL e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_3 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
pagina5 di 11 Viene, dunque, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute.
L'indennità di utilizzazione professionale è collegata essenzialmente alle mansioni svolte dal lavoratore. Tant'è più vero che per i macchinisti detta indennità viene erogata in relazione all'attività di condotta con importi orari e per chilometri percorsi, come previsto dal comma 4 dell'art. 31.
L'indennità per assenza dalla residenza è altresì connessa alle mansioni svolte dal lavoratore atteso che viene compensato il disagio dello stesso di essere assente dal luogo di residenza proprio in ragione della conduzione dei treni.
Entrambe le indennità risultano pacificamente erogate al ricorrente con continuità nel periodo di causa, tenuto anche conto che parte resistente non contesta tale carattere di continuità.
Entrambe le voci indennitarie in esame non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale per il disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Proprio sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, siffatte caratteristiche impongo di ricomprendere le predette voci di retribuzione variabile nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie e ha escluso l'indennità di riserva dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016). Deve invero rilevarsi che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la pagina6 di 11 misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva… Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice….
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell', in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.” (Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Vi è, quindi, il "nesso intrinseco" tra tali elementi della retribuzione e le mansioni espletate.
Dette indennità appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Esse, difatti, a) sono intrinsecamente connesse alla pagina7 di 11 natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni e, in ogni caso, SONO CORRELATE AL
PECULIARE STATUS PROFESSIONALE E/O PERSONALE DELL'INTERESSATO.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione che non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Rispetto al quantum, si ritiene di accogliere i conteggi formulati dal ricorrente, il quale, con note di trattazione scritta, ha chiarito che gli stessi si riferiscono esclusivamente alle differenze maturate a titolo di Indennità Utilizzazione Professionale (codici
169,170,964,965,966,987,988) e Indennità di Assenza dalla residenza (codici 991,992) e sono stati elaborati sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi antecedenti.
Circa l'eccezione di prescrizione si osserva che il ricorrente chiede il pagamento delle differenze retributive maturate sul trattamento economico delle ferie a decorrere dal 18 luglio 2007 al deposito del ricorso.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022, Cass. n.
11766 del 02/05/2024) ha fissato il principio secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del D.lgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essendo il rapporto di lavoro del ricorrente ancora in corso e soggetto alla disciplina post L. 92/2012, il termine di prescrizione quinquennale non ha iniziato a decorrere.
Pertanto, il G.L. accoglie il ricorso e per l'effetto:
- Dichiara l'illegittimità ed invalidità della clausole contenute nell'art. 15 punto 3 dell'accordo confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie 2003 e negli artt. 25 punto
6, 34 e 72 punti 2 e 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie 16.04.2003, nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie solo pagina8 di 11 alla retribuzione fissa, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, dell'art. 30.6 dello stesso CCNL laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati e tanto perché in contrasto con la “nozione europea di retribuzione”;
- Dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere per ogni giorno di ferie un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dall'art. 77 e seguenti;
- Condanna in persona del legale rapp.te pro tempore con Controparte_1 sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico applicando la retribuzione giornaliera per ogni giorno di ferie goduto in conformità alla “nozione europea di retribuzione” e, per l'effetto, dichiara che al ricorrente spetta l'adeguamento dell'indennità ferie ed è dovuta la cifra indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.08.2007 al 31.12.2024 di €.
19.921,82 ;
- Condanna in persona del legale rapp.te pro tempore con Controparte_1 sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.
19.921,82 oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
p.q.m.
Il G.L. definitivamente pronunziando, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto:
- Dichiara l'illegittimità ed invalidità della clausole contenute nell'art. 15 punto 3 dell'accordo confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie 2003 e negli artt. 25 punto
6, 34 e 72 punti 2 e 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie 16.04.2003, nell'art. 31.5 del Contratto 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di CP_5
pagina9 di 11 utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie solo alla retribuzione fissa, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, dell'art. 30.6 dello stesso CCNL laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati e tanto perché in contrasto con la “nozione europea di retribuzione”;
- Dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere per ogni giorno di ferie un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dall'art. 77 e seguenti;
- Condanna in persona del legale rapp.te pro tempore con Controparte_1 sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico applicando la retribuzione giornaliera per ogni giorno di ferie goduto in conformità alla “nozione europea di retribuzione” e, per l'effetto, dichiara che al ricorrente spetta l'adeguamento dell'indennità ferie ed è dovuta la cifra indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.08.2007 al 31.12.2024 di €.
19.921,82 ;
- Condanna in persona del legale rapp.te pro tempore con Controparte_1 sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.
19.921,82 oltre accessori come per legge;
- Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro2200,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 27.10.2025
Il Giudice del lavoro pagina10 di 11 Dott.ssa Maria Gaia NO
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