Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1969 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in C. D. REPUBBLICA N. 19 47121 FORLI', presso lo studio dell'avv. GUERRINI SARA, rappresentato e difeso dall'avv. GUERRINI
SARA (CF ); C.F._2
ATTORE
nei confronti di
Controparte_1
- Cod. Fisc. ,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI N. 10 47121
FORLI', presso lo studio dell'avv. CAMPISI PAOLO, rappresentato e difes o dall'avv. CAMPISI PAOLO (CF ) CodiceFiscale_3
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Come segue:
per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
CONDANNARE la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
1
In via istruttoria, si insiste affinché sino ammesse tutte le prove orali dedotte e non ammesse, nonché la CTU medico-legale richieste con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di rigettare la domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c.”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'attore”) citava in giudizio la Parte_1
(di seguito anche “la Controparte_3
convenuta”) per sentire condannata la convenuta al risarcimento a proprio favore dei danni, quantificati nella somma di euro 8.853,00, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, patiti dall'attore a seguito del sinistro avvenuto in data 31.05.2018 verso le ore 20,00, quando l'attore, ospitato in affidamento alternativo presso la struttura di Forlì gestita dalla convenuta,
veniva incaricato dello svuotamento della lavastoviglie;
in quel frangente,
mentre stava togliendo un bicchiere di vetro dall'interno della lavastoviglie per metterlo a posto, si feriva alla mano destra in quanto il Parte_1
bicchiere si rompeva nelle sue mani, nonostante l'attore lo stesse maneggiando con cura;
la rottura del bicchiere gli procurava un profondo taglio alla mano destra;
al fatto assisteva all'epoca operatore Persona_1
presso la comunità, che soccorreva l'attore e, poiché perdeva molto sangue,
2 lo conduceva al locale pronto soccorso affinché ricevesse le cure del caso. In
conseguenza del sinistro, l'attore pativa lesioni, meglio descritte in atto di citazione.
Sussisterebbe responsabilità della convenuta, ex art. 2051 c.c., o, quanto meno, ex art. 2043 c.c., stante anche la scelta di utilizzare bicchieri in vetro,
intrinsecamente pericolosi.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la convenuta, concludendo per la riunione del fascicolo ad altro pendente fra le medesime parti e, comunque,
per il rigetto della domanda dell'attore.
Contestava la convenuta la sussistenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità risarcitoria, invocata dalla controparte, dal momento che la componente causale dell'evento sarebbe unicamente costituita dalla condotta abnorme dell'infortunato; contestava il quantum risarcitorio invocato da controparte.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale per testi.
Si ritiene che i presupposti per l'affermazione della responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta non siano nella fattispecie sussistenti.
Per quanto concerne i fatti, essi risultano tutto sommato pacifici e accertati nelle loro linee essenziali.
Come affermato dal teste (verbale di udienza del 28 febbraio Persona_1
2024), l'attore, mentre stava caricando la lavastoviglie, lamentò di essersi tagliato;
il teste ha riferito di avere visto il sangue sulla mano dove c'era il bicchiere, sì che appare presumibile, anche alla luce delle rispettive deduzioni delle parti, che l'attore, nel caricare la lavastoviglie, si ferì per la rottura di un bicchiere di vetro.
3 Tuttavia, detti fatti non sembrano originare una affermazione di responsabilità a carico della convenuta.
La responsabilità viene predicata dall'attore ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c..
Sotto il primo profilo, occorre evidenziare che sembra già potersi dubitare,
nell'occorso, che possa ritenersi sussistere il rapporto di custodia fra la convenuta ed bene che ha cagionato il danno. Invero, come appare pacifico,
all'attore era stato affidato, e quest'ultimo aveva assunto, il compito di caricare la lavastoviglie, sì che le attività svolte, riconnesse a tale compito,
paiono potersi riferire alla sfera di controllo e di pertinenza dell'attore stesso,
piuttosto che della convenuta, titolare della struttura ospitante. Questo,
anche considerando che non vi è prova alcuna di eventuali anomalie o rotture pregresse del bicchiere che si deduce causativo del danno.
Secondariamente, ed in ogni caso, difetta il nesso di causalità fra la cosa in custodia ed il danno. L'attività di caricare la lavastoviglie, apponendovi anche bicchieri in vetro, costituisce nella comune esperienza mansione ordinaria e scevra da profili intrinseci di pericolo, né il bicchiere di vetro, peraltro anch'esso oggetto di uso comune, appare qualificabile come cosa intrinsecamente pericolosa, potendo rappresentare un pericolo solo in caso di rottura;
la considerazione non è priva di conseguenze, nel senso che, tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più
il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e
4 danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024); nel caso di specie, che peraltro pacificamente non coinvolge minori o persone fragili cui sarebbe stato certamente imprudente affidare il compito di maneggiare bicchieri di vetro, appare certamente potersi affermare che i fatti possono essere agevolmente ascritti alla condotta dello stesso danneggiato, a fronte di un evento assolutamente prevedibile ed evitabile adottando le normali cautele che si dovrebbe attendere da una persona nelle condizioni del sig. Pt_1
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 1969 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Respinge le domande tutte le domande di Parte_1
2) Condanna alla integrale refusione a Parte_1 [...]
delle Controparte_2
spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro
2540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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