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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/09/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
267/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “multipli bulging discali del rachide lombare”, evolutasi nell'anno 2024 in “ernia L5-S1, bulging discali multipli e radicolopatia motoria cronica in L5-S1 sx ed L5 dx e radicolopatia sensitiva S1 bilaterale”, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività di agricoltore ed a causa della esposizione abituale e sistematica alle vibrazioni trasmesse all'intera a colonna dal sedile di guida dei trattori (W.B.V.) ed alla movimentazione manuale di carichi, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte CP_1
dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… a) che la patologia erniaria denunciata è di natura professionale e determina una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica, che risulterà di Giustizia, comunque pari o superiore al 6%. b) Conseguentemente, condannare l' a CP_1
liquidare le prestazioni corrispondenti al grado di menomazione psico fisica che risulterà accertato”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' , previa eccezione di prescrizione dell'invocato CP_1
diritto, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dalla ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto
Pag. 2 di 12 dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, atteso che, diversamente da quanto dalla medesima sostenuto, l'affezione per cui è causa costituisce solamente l'evoluzione di quella già oggetto del provvedimento amministrativo di reiezione risalente al 2009, comunque non riconducibile alla pregressa attività lavorativa, ma asseritamente connessa alla attività di agricoltore svolta sino all'anno 2023, nonché definitivamente stabilizzatasi nell'anno 2024 a seguito di nuovo ed apposito esame. Trattasi, dunque, di un diritto altro e diverso, venutosi a formare nella sfera giuridica del ricorrente tra l'anno 2023 (anno di cessazione dell'ultima attività lavorativa di agricoltore asseritamente causa della patologia) e l'anno 2024 (di definitiva stabilizzazione degli effetti lesivi della patologia dedotta).
Venendo al merito, in base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se
Pag. 3 di 12 e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, la patologia oggetto di causa (ernia L5-S1, bulging discali multipli
e radicolopatia motoria cronica in L5-S1 sx ed L5 dx e radicolopatia sensitiva S1 bilaterale) è malattia prevista nella Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., alla voce nr. 20, purché se ne dimostri la sua concretizzazione in “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero”, come indicato in tabella.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in
Pag. 4 di 12 omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, ha confermato Testimone_1
che il ricorrente, nello svolgimento della sua attività lavorativa di agricoltore, ha sempre guidato abitualmente e sistematicamente il trattore per eseguire la preparazione del terreno, la semina, la concimazione, i trattamenti antiparassitari, la
Pag. 5 di 12 raccolta e trasporto dei prodotti, attività per cui restava alla guida del mezzo per molte ore al giorno ed anche per l'intera giornata, dall'alba al tramonto, oltre svolto sistematicamente, sempre nell'ambito della stessa attività, mansioni implicanti il sollevamento, trasporto, carico, scarico di sacchi di concime, sacchi e casse di prodotti, attrezzi agricoli pesanti, al riguardo riferendo che “… Lo conosco da cinquant'anni, lui era un ragazzo e lo vedevo dapprima aiutare i genitori, poi continuare a farlo anche da solo: ha sempre lavorato il terreno, avvalendosi del trattore… Io non lo seguivo al lavoro sui terreni, ma vedevo che non rientrava nemmeno ad ora di pranzo, bensì la sera ed anche di notte: il fieno richiedeva lavorazioni anche di notte. A volte lo vedevo rientrare la sera, altre volte venivo a conoscenza, da parte della moglie, che stava riposando in quanto la notte precedente aveva lavorato…Gli ho visto preparare le ballette di fieno, mio marito andava ad aiutarlo per la legatura. Mio marito quando poteva (nel senso che non era al lavoro), andava a dargli una mano”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, Tes_2
, ha integralmente confermato le predette circostanze in fatto, in merito
[...]
dichiarando che “… Lo vedo passare davanti casa mia: io abito adiacente alla strada principale e lui ha molti terreni in una zona limitrofa, per raggiungere i quali deve passare necessariamente vicino casa mia. Lo vedo sia passare che lavorare, perché abito in collina. Inoltre, lo vedo lavorare anche quando lavoro pure io, in quanto abbiamo i terreni adiacenti… Lo so per averlo visto, in quanto anche io facevo la stessa cosa… Lo so per averlo visto fare queste attività… L' non ha Parte_1
aiutanti; a volte lo aiuta la moglie, sia con qualche lavoro, sia permettendogli semplicemente di lasciare il mezzo sui terreni e di tornare a casa in macchina”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto conoscenti del ricorrente e soggetti che, vivendo vicino, lo vedevano, talvolta direttamente, espletare la sua attività di agricoltore, di talché non vi sono ragioni per
Pag. 6 di 12 dubitare della relativa attendibilità e credibilità - hanno integralmente confermato le mansioni svolte dal lavoratore come agricoltore, consistenti nel guidare abitualmente e sistematicamente il trattore per diverse ore al giorno, spesso dall'inizio alla fine della giornata (alba-tramonto), oltre che nell'effettuare sistematicamente anche il sollevamento, trasporto manuale, carico scarico di sacchi di concime, sacchi e casse di prodotti ed attrezzi agricoli pesanti, con particolare riferimento alla preparazione e carico e scarico delle balle di fieno. Trattasi, dunque, di attività che espongono certamente a vibrazioni (guida del trattore) e che implicano posture incongrue e impiego di forza (sollevamento e trasporto manuale di sacchi pesanti ed attrezzature da lavoro), del tutto compatibili con la patologia denunciata, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “… la patologia principale collegata all'esposizione agli stress vibratori, sollevamento pesi e posture incongrue è costituita da alterazioni dell'apparato muscoloscheletrico del rachide, la cui manifestazione più frequente è la sindrome lombare (low back pain) degli autori anglosassoni, in quanto il bersaglio delle suddette esposizioni è il disco intervertebrale che va incontro ad un alterazione dei processi nutritivi e conseguente perdita delle caratteristiche fisiche a seguito dei movimenti di rotazione
e spostamento orizzontale dei corpi vertebrali. Successivamente alle alterazioni degenerative, si ha la protrusione del disco intervertebrale sino all'erniazione. La storia lavorativa e clinica dell depone per una evoluzione della patologia Parte_1
lombare sino alla RMN del 2024 dove si rileva “………in L5-S1 è presente focalità
Pag. 7 di 12 erniaria paramediana sinistra. In L4-L5 modesta protrusione discale circonferenziale. In L3-L4 discreta protrusione circonferenziale con marginale impegno foraminale paramediana bilaterale. In L2-L3 protrusione discale paramediana sinistra. Minima protrusione ad ampio raggio L1-L2”… In sede di visita peritale l'esame obiettivo ha evidenziato una funzionalità del rachide dorso- lombare ridotta ai gradi medio-estremi. A parere dello scrivente pertanto, la movimentazione manuale dei carichi, l'esposizione a vibrazioni anche in condizioni ergonomiche sfavorevoli e ripetute nel corso della pluriennale attività di coltivatore diretto, ha portato all'aggravamento e sviluppo della patologia lombare già presente negli anni, con protrusioni discali multiple. L' attualmente Parte_1
presenta quadro doloroso-disfunzionale riscontrato in sede di visita peritale, coerente con i dati anamnestici e le indagini strumentali (RMN, EMG) e obiettivamente rilevato. L'attività di agricoltore svolta per la sua natura, entità e durata, è compatibile con un ruolo nel determinismo della patologia vertebrale descritta, per cui può essere soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale, così come è soddisfatto il criterio cronologico-temporale necessario al riconoscimento del nesso causale (ha sempre e solo svolto il lavoro di coltivatore diretto da decenni). Orbene, la patologia della colonna vertebrale contratta dal periziato, ha genesi sicuramente multifattoriale, ma vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità logica una correlazione, quantomeno con-causale, tra il carico di lavoro fisico cumulativo e la correlazione con la malattia del disco intervertebrale che a seguito di cambiamenti morfologici connessi all'usura del tessuto del disco, porta ad una ridotta ritenzione idrica e una ridotta elasticità con limitazione nell'assorbire e distribuire il carico pressorio, sino alle strappo dell'anello fibroso e successiva erniazione, che è il risultato di una graduale e progressiva azione di fattori
Pag. 8 di 12 morbigeni, come nella storia lavorativa del periziato. Per quanto sopra detto vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno concausale, tra il lavoro di imprenditore agricolo e la discopatia degenerativa del tratto lombare, che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa, può essere inquadrata quale tecnopatia”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della sua genesi multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 6%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura
Pag. 9 di 12 pari al 6%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 10 di 12 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 6%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 11 di 12 Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
267/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “multipli bulging discali del rachide lombare”, evolutasi nell'anno 2024 in “ernia L5-S1, bulging discali multipli e radicolopatia motoria cronica in L5-S1 sx ed L5 dx e radicolopatia sensitiva S1 bilaterale”, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività di agricoltore ed a causa della esposizione abituale e sistematica alle vibrazioni trasmesse all'intera a colonna dal sedile di guida dei trattori (W.B.V.) ed alla movimentazione manuale di carichi, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte CP_1
dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… a) che la patologia erniaria denunciata è di natura professionale e determina una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica, che risulterà di Giustizia, comunque pari o superiore al 6%. b) Conseguentemente, condannare l' a CP_1
liquidare le prestazioni corrispondenti al grado di menomazione psico fisica che risulterà accertato”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' , previa eccezione di prescrizione dell'invocato CP_1
diritto, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dalla ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto
Pag. 2 di 12 dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, atteso che, diversamente da quanto dalla medesima sostenuto, l'affezione per cui è causa costituisce solamente l'evoluzione di quella già oggetto del provvedimento amministrativo di reiezione risalente al 2009, comunque non riconducibile alla pregressa attività lavorativa, ma asseritamente connessa alla attività di agricoltore svolta sino all'anno 2023, nonché definitivamente stabilizzatasi nell'anno 2024 a seguito di nuovo ed apposito esame. Trattasi, dunque, di un diritto altro e diverso, venutosi a formare nella sfera giuridica del ricorrente tra l'anno 2023 (anno di cessazione dell'ultima attività lavorativa di agricoltore asseritamente causa della patologia) e l'anno 2024 (di definitiva stabilizzazione degli effetti lesivi della patologia dedotta).
Venendo al merito, in base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se
Pag. 3 di 12 e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, la patologia oggetto di causa (ernia L5-S1, bulging discali multipli
e radicolopatia motoria cronica in L5-S1 sx ed L5 dx e radicolopatia sensitiva S1 bilaterale) è malattia prevista nella Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., alla voce nr. 20, purché se ne dimostri la sua concretizzazione in “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero”, come indicato in tabella.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in
Pag. 4 di 12 omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, ha confermato Testimone_1
che il ricorrente, nello svolgimento della sua attività lavorativa di agricoltore, ha sempre guidato abitualmente e sistematicamente il trattore per eseguire la preparazione del terreno, la semina, la concimazione, i trattamenti antiparassitari, la
Pag. 5 di 12 raccolta e trasporto dei prodotti, attività per cui restava alla guida del mezzo per molte ore al giorno ed anche per l'intera giornata, dall'alba al tramonto, oltre svolto sistematicamente, sempre nell'ambito della stessa attività, mansioni implicanti il sollevamento, trasporto, carico, scarico di sacchi di concime, sacchi e casse di prodotti, attrezzi agricoli pesanti, al riguardo riferendo che “… Lo conosco da cinquant'anni, lui era un ragazzo e lo vedevo dapprima aiutare i genitori, poi continuare a farlo anche da solo: ha sempre lavorato il terreno, avvalendosi del trattore… Io non lo seguivo al lavoro sui terreni, ma vedevo che non rientrava nemmeno ad ora di pranzo, bensì la sera ed anche di notte: il fieno richiedeva lavorazioni anche di notte. A volte lo vedevo rientrare la sera, altre volte venivo a conoscenza, da parte della moglie, che stava riposando in quanto la notte precedente aveva lavorato…Gli ho visto preparare le ballette di fieno, mio marito andava ad aiutarlo per la legatura. Mio marito quando poteva (nel senso che non era al lavoro), andava a dargli una mano”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, Tes_2
, ha integralmente confermato le predette circostanze in fatto, in merito
[...]
dichiarando che “… Lo vedo passare davanti casa mia: io abito adiacente alla strada principale e lui ha molti terreni in una zona limitrofa, per raggiungere i quali deve passare necessariamente vicino casa mia. Lo vedo sia passare che lavorare, perché abito in collina. Inoltre, lo vedo lavorare anche quando lavoro pure io, in quanto abbiamo i terreni adiacenti… Lo so per averlo visto, in quanto anche io facevo la stessa cosa… Lo so per averlo visto fare queste attività… L' non ha Parte_1
aiutanti; a volte lo aiuta la moglie, sia con qualche lavoro, sia permettendogli semplicemente di lasciare il mezzo sui terreni e di tornare a casa in macchina”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto conoscenti del ricorrente e soggetti che, vivendo vicino, lo vedevano, talvolta direttamente, espletare la sua attività di agricoltore, di talché non vi sono ragioni per
Pag. 6 di 12 dubitare della relativa attendibilità e credibilità - hanno integralmente confermato le mansioni svolte dal lavoratore come agricoltore, consistenti nel guidare abitualmente e sistematicamente il trattore per diverse ore al giorno, spesso dall'inizio alla fine della giornata (alba-tramonto), oltre che nell'effettuare sistematicamente anche il sollevamento, trasporto manuale, carico scarico di sacchi di concime, sacchi e casse di prodotti ed attrezzi agricoli pesanti, con particolare riferimento alla preparazione e carico e scarico delle balle di fieno. Trattasi, dunque, di attività che espongono certamente a vibrazioni (guida del trattore) e che implicano posture incongrue e impiego di forza (sollevamento e trasporto manuale di sacchi pesanti ed attrezzature da lavoro), del tutto compatibili con la patologia denunciata, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “… la patologia principale collegata all'esposizione agli stress vibratori, sollevamento pesi e posture incongrue è costituita da alterazioni dell'apparato muscoloscheletrico del rachide, la cui manifestazione più frequente è la sindrome lombare (low back pain) degli autori anglosassoni, in quanto il bersaglio delle suddette esposizioni è il disco intervertebrale che va incontro ad un alterazione dei processi nutritivi e conseguente perdita delle caratteristiche fisiche a seguito dei movimenti di rotazione
e spostamento orizzontale dei corpi vertebrali. Successivamente alle alterazioni degenerative, si ha la protrusione del disco intervertebrale sino all'erniazione. La storia lavorativa e clinica dell depone per una evoluzione della patologia Parte_1
lombare sino alla RMN del 2024 dove si rileva “………in L5-S1 è presente focalità
Pag. 7 di 12 erniaria paramediana sinistra. In L4-L5 modesta protrusione discale circonferenziale. In L3-L4 discreta protrusione circonferenziale con marginale impegno foraminale paramediana bilaterale. In L2-L3 protrusione discale paramediana sinistra. Minima protrusione ad ampio raggio L1-L2”… In sede di visita peritale l'esame obiettivo ha evidenziato una funzionalità del rachide dorso- lombare ridotta ai gradi medio-estremi. A parere dello scrivente pertanto, la movimentazione manuale dei carichi, l'esposizione a vibrazioni anche in condizioni ergonomiche sfavorevoli e ripetute nel corso della pluriennale attività di coltivatore diretto, ha portato all'aggravamento e sviluppo della patologia lombare già presente negli anni, con protrusioni discali multiple. L' attualmente Parte_1
presenta quadro doloroso-disfunzionale riscontrato in sede di visita peritale, coerente con i dati anamnestici e le indagini strumentali (RMN, EMG) e obiettivamente rilevato. L'attività di agricoltore svolta per la sua natura, entità e durata, è compatibile con un ruolo nel determinismo della patologia vertebrale descritta, per cui può essere soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale, così come è soddisfatto il criterio cronologico-temporale necessario al riconoscimento del nesso causale (ha sempre e solo svolto il lavoro di coltivatore diretto da decenni). Orbene, la patologia della colonna vertebrale contratta dal periziato, ha genesi sicuramente multifattoriale, ma vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità logica una correlazione, quantomeno con-causale, tra il carico di lavoro fisico cumulativo e la correlazione con la malattia del disco intervertebrale che a seguito di cambiamenti morfologici connessi all'usura del tessuto del disco, porta ad una ridotta ritenzione idrica e una ridotta elasticità con limitazione nell'assorbire e distribuire il carico pressorio, sino alle strappo dell'anello fibroso e successiva erniazione, che è il risultato di una graduale e progressiva azione di fattori
Pag. 8 di 12 morbigeni, come nella storia lavorativa del periziato. Per quanto sopra detto vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno concausale, tra il lavoro di imprenditore agricolo e la discopatia degenerativa del tratto lombare, che, con riferimento al combinato dei criteri cronologico e di adeguatezza quali/quantitativa, può essere inquadrata quale tecnopatia”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della sua genesi multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 6%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura
Pag. 9 di 12 pari al 6%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 10 di 12 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 6%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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