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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1963 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1963/2023 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 18.3.2025; promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Rosa Campisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Davide
Bondì, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 18.10.2023);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato il 2.5.2023 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 22.8.2022 e che dall'unione non nascevano figli, chiedeva a CP_1
questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 a titolo di pagina 1 di 3 mantenimento.
Contestualmente, domandava – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Siracusa in data 22.8.2022 (Anno 2022 – Atto n. 109 – Parte I, cfr documento in atti).
In dettaglio, pur non formulando espressamente domanda di addebito della separazione, la ricorrente rappresentava che dopo il matrimonio il marito si era reso responsabile di maltrattamenti nei suoi confronti, allegando, a riprova delle superiori deduzioni, una denuncia-querela sporta in data
14.4.2023, nonché ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale emessa dal G.I.P. di questo Tribunale in data
21.4.2023 (cfr. documenti in atti).
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale, pur non opponendosi CP_1
alla pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio, contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 26.10.2023 il giudice relatore sentiva le parti separatamente, anche in ragione dei fatti di violenza dedotti in seno al ricorso introduttivo.
All'esito, i difensori davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo volto ad ottenere una pronuncia di separazione senza ulteriori condizioni e, decorso il termine richiesto dalla legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa.
Così, ai sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c. il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, non essendovi provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere.
Con sentenza non definitiva n. 1960/2023, depositata il 3.11.2023, il Tribunale, quindi, pronunciava la separazione personale delle parti in causa, senza la previsione di alcuna condizione di ordine economica, e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo e rinviava per la prosecuzione del giudizio in ordine alla trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti.
All'udienza del 18.3.2025 i difensori delle parti insistevano per la domanda di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza non definitiva della separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita pagina 2 di 3 l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 22.8.2022, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 2022 (Anno 2022 – n.
109 – Parte I); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1963/2023 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 18.3.2025; promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Rosa Campisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Davide
Bondì, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 18.10.2023);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato il 2.5.2023 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 22.8.2022 e che dall'unione non nascevano figli, chiedeva a CP_1
questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 200,00 a titolo di pagina 1 di 3 mantenimento.
Contestualmente, domandava – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Siracusa in data 22.8.2022 (Anno 2022 – Atto n. 109 – Parte I, cfr documento in atti).
In dettaglio, pur non formulando espressamente domanda di addebito della separazione, la ricorrente rappresentava che dopo il matrimonio il marito si era reso responsabile di maltrattamenti nei suoi confronti, allegando, a riprova delle superiori deduzioni, una denuncia-querela sporta in data
14.4.2023, nonché ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale emessa dal G.I.P. di questo Tribunale in data
21.4.2023 (cfr. documenti in atti).
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale, pur non opponendosi CP_1
alla pronuncia di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio, contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data 26.10.2023 il giudice relatore sentiva le parti separatamente, anche in ragione dei fatti di violenza dedotti in seno al ricorso introduttivo.
All'esito, i difensori davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo volto ad ottenere una pronuncia di separazione senza ulteriori condizioni e, decorso il termine richiesto dalla legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa.
Così, ai sensi dell'art. 473 bis 21, ultimo comma, c.p.c. il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, non essendovi provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere.
Con sentenza non definitiva n. 1960/2023, depositata il 3.11.2023, il Tribunale, quindi, pronunciava la separazione personale delle parti in causa, senza la previsione di alcuna condizione di ordine economica, e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo e rinviava per la prosecuzione del giudizio in ordine alla trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti.
All'udienza del 18.3.2025 i difensori delle parti insistevano per la domanda di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza non definitiva della separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita pagina 2 di 3 l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 22.8.2022, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 2022 (Anno 2022 – n.
109 – Parte I); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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