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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 645/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4092/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Levate
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Levate Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054695904000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054695904000 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3924/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni rimettendosi agli atti.
La Corte trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. impugna la cartella di pagamento n. 068 2025 00546959 04 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano con la quale si intima il pagamento di un importo complessivo di € 40.760,88, avente ad oggetto la riscossione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
e dell'imposta municipale unica (IMU) oltre sanzioni e interessi, in relazione a due diversi ruoli emessi dal Comune di Levate – Ufficio Tributi-per l'anno di imposta 2018.
Parte ricorrente lamenta la propria carenza di legittimazione in quanto le pretese non riguardano Società_1
ma un fondo immobiliari gestito da quest'ultima società. L'atto impugnato doveva essere notificato a
Fondo_1 gestito da Società_1 e non direttamente alla Società_1 che gestisce il Fondo_1.
Fa presente che, la Cartella e i due relativi ruoli sono stati preceduti dalla notifica di due avvisi d'accertamento, l'uno avente a oggetto TASI 2018, l'altro IMU 2018, entrambi correttamente intestati al Fondo_1.
Richiama alcuni precedenti favorevoli a Società_1 nei quali gli Enti Locali che hanno annullato in autotutela gli accertamenti avendo riscontrato l'assenza del presupposto impositivo.
Conclude chiedendo, previa sospensione, in via principale, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e dei relativi due ruoli indicati in epigrafe per vizio d'intestazione in violazione degli artt. 1, comma
743, L. 160/2019 e 1, co. 671, L. 147/2013 e 145, c.p.c., 160, c.p.c. e 60-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 26 D.P.
R. 602/1973, e per l'effetto annullare integralmente la cartella e tutti i relativi ruoli, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio il Comune di Levate che eccepisce l'competenza per territorio della Corte adita, essendo competente la Corte Tributaria di primo grado di Bergamo, nella cui circoscrizione ha sede il Comune di Levate. Conclude chiedendo : in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal Comune: - in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione degli atti impugnati;
- nel merito: respingere il ricorso, perché infondato, con ogni miglior formula. Con vittoria delle spese di giudizio, anche della fase cautelare. Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione rilevando la propria estraneità in quanto la ricorrente solleva eccezioni riguardante l'iscrizione a ruolo, ovvero la validità dell'iscrizione a ruolo, che sono di competenza dell'Ente Impositore e non la successiva cartella di pagamento, di competenza dell'Agente della Riscossione.
Conclude chiedendo rigettare il ricorso promosso dalla ricorrente nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione perché infondato in fatto e in diritto, mandandola indenne da ogni pretesa che dovesse essere azionata nei suoi confronti, stante la correttezza del proprio operato, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
Società_1 S.p.A. è una società di gestione del risparmio, specializzata nella istituzione e gestione di fondi d'investimento alternativi immobiliari, che sono del tutto separati sotto un profilo giuridico e tributario rispetto alla Società_2 che li gestisce.
Le pretese per Tasi e Imu iscritte a ruolo dal Comune di Levate non riguardano Società_1 Spa, ma un fondo immobiliare da questa gestito e precisamente il fondo d'investimento immobiliare denominato Fondo_1 fondo che costituisce il reale “soggetto passivo” della Tasi e dell'Imu.
La Corte di Cassazione in tema di imposte ha stabilito che non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA salvo che AE non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la Società_2 non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune dalla stessa amministrato» (cfr. Cass. 12 giugno 2024, n. 16285).
La ricorrente ha sollevato eccezioni che riguardano l'operato dell'ente impositore e applicando i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/2016, richiamati da plurime sentenze della
Cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio è quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore, Comune di Levate, e cioè la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo.
P.Q.M.
La Corte preliminarmente dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte Tributaria di
Bergamo e assegna a Parte Ricorrente i termini di legge per la riassunzione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4092/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Levate
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Levate Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054695904000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250054695904000 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3924/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni rimettendosi agli atti.
La Corte trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1. impugna la cartella di pagamento n. 068 2025 00546959 04 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano con la quale si intima il pagamento di un importo complessivo di € 40.760,88, avente ad oggetto la riscossione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
e dell'imposta municipale unica (IMU) oltre sanzioni e interessi, in relazione a due diversi ruoli emessi dal Comune di Levate – Ufficio Tributi-per l'anno di imposta 2018.
Parte ricorrente lamenta la propria carenza di legittimazione in quanto le pretese non riguardano Società_1
ma un fondo immobiliari gestito da quest'ultima società. L'atto impugnato doveva essere notificato a
Fondo_1 gestito da Società_1 e non direttamente alla Società_1 che gestisce il Fondo_1.
Fa presente che, la Cartella e i due relativi ruoli sono stati preceduti dalla notifica di due avvisi d'accertamento, l'uno avente a oggetto TASI 2018, l'altro IMU 2018, entrambi correttamente intestati al Fondo_1.
Richiama alcuni precedenti favorevoli a Società_1 nei quali gli Enti Locali che hanno annullato in autotutela gli accertamenti avendo riscontrato l'assenza del presupposto impositivo.
Conclude chiedendo, previa sospensione, in via principale, dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e dei relativi due ruoli indicati in epigrafe per vizio d'intestazione in violazione degli artt. 1, comma
743, L. 160/2019 e 1, co. 671, L. 147/2013 e 145, c.p.c., 160, c.p.c. e 60-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 26 D.P.
R. 602/1973, e per l'effetto annullare integralmente la cartella e tutti i relativi ruoli, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio il Comune di Levate che eccepisce l'competenza per territorio della Corte adita, essendo competente la Corte Tributaria di primo grado di Bergamo, nella cui circoscrizione ha sede il Comune di Levate. Conclude chiedendo : in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal Comune: - in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione degli atti impugnati;
- nel merito: respingere il ricorso, perché infondato, con ogni miglior formula. Con vittoria delle spese di giudizio, anche della fase cautelare. Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione rilevando la propria estraneità in quanto la ricorrente solleva eccezioni riguardante l'iscrizione a ruolo, ovvero la validità dell'iscrizione a ruolo, che sono di competenza dell'Ente Impositore e non la successiva cartella di pagamento, di competenza dell'Agente della Riscossione.
Conclude chiedendo rigettare il ricorso promosso dalla ricorrente nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione perché infondato in fatto e in diritto, mandandola indenne da ogni pretesa che dovesse essere azionata nei suoi confronti, stante la correttezza del proprio operato, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa osserva quanto segue:
Società_1 S.p.A. è una società di gestione del risparmio, specializzata nella istituzione e gestione di fondi d'investimento alternativi immobiliari, che sono del tutto separati sotto un profilo giuridico e tributario rispetto alla Società_2 che li gestisce.
Le pretese per Tasi e Imu iscritte a ruolo dal Comune di Levate non riguardano Società_1 Spa, ma un fondo immobiliare da questa gestito e precisamente il fondo d'investimento immobiliare denominato Fondo_1 fondo che costituisce il reale “soggetto passivo” della Tasi e dell'Imu.
La Corte di Cassazione in tema di imposte ha stabilito che non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA salvo che AE non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la Società_2 non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune dalla stessa amministrato» (cfr. Cass. 12 giugno 2024, n. 16285).
La ricorrente ha sollevato eccezioni che riguardano l'operato dell'ente impositore e applicando i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/2016, richiamati da plurime sentenze della
Cassazione, la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio è quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore, Comune di Levate, e cioè la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo.
P.Q.M.
La Corte preliminarmente dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte Tributaria di
Bergamo e assegna a Parte Ricorrente i termini di legge per la riassunzione.